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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12451/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12451/2023 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Loretta Parte_1 C.F._1
Russo, giusta procura in atti;
ATTORE
contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Torrisi, giusta procura in atti;
CONVENUTO
e nei confronti di
, C.F. , , C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
, C.F. C.F._4 Controparte_4 C.F._5
rappresentate e difese dall'avv. Carlotta Pagano, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 All'udienza del 05.03.2025, le parti discutevano la causa riportandosi a tutti i precedenti atti e la causa veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e le sue figlie e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
al fine di accertare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c. nei propri confronti dell'atto di donazione del 04
[...]
gennai 2023 (rep. n. 5262 - racc. 4172, registrato in Catania il 05.01.2023 al n. 422 serie IT), con cui il convenuto ha donato alle sue figlie la nuda proprietà del terreno sito nel Controparte_1
Comune di Ramacca, nella Contrada Bernardello, consistente in un fondo rustico della estensione catastale di mq. 28.809, censito al Catasto del detto Comune al foglio 105, particella 163, 164, 165,
166, 259, nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 105, particella 258, categoria C/2, classe 1,
mq. 80, contrada Bernardello, piano T 1, RCE 214,85.
In particolare, l'odierno attore ha dedotto di essere creditore nei confronti di Controparte_1
della somma di euro 75.071,63, portata dal decreto ingiuntivo n. 6532/2018, reso definitivamente
[...]
esecutivo in data 22.09.2023, a titolo di mancato pagamento del compenso professionale per l'attività
progettuale svolta per l'inserimento in graduatoria del convenuto all'interno del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Siciliana. Ha insistito sulla sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. del censurato atto a titolo gratuito,
in quanto posto in essere successivamente all'insorgenza della ragione di credito al solo fine di arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Si è costituito in giudizio il convenuto , il quale ha preliminarmente Controparte_1
eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ha contestato la domanda per la mancanza dei presupposti dell'azione revocatoria e ha chiesto la pagina 2 di 10 sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Inoltre, ha proposto domanda riconvenzionale al fine di accertare la responsabilità professionale di chiedendo la condanna, a titolo Parte_1
di risarcimento del danno, della somma di €. 98.780,00, oltre interessi.
Si sono costituite le figlie del convenuto ossia e Controparte_2 Controparte_3
insistendo sulla infondatezza della domanda attorea. Controparte_4
Con ordinanza del 30.07.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione, ritenuto che per costante giurisprudenza non sussiste pregiudizialità tra l'azione revocatoria a giudizio sul credito da tutelare con la suddetta azione avente funzione meramente conservativa. Istruita documentalmente la causa si rinviava per la decisione all'udienza del 5.3.2025, ore 9.00, assegnando i termini di cui all'art. 189
c.p.c.
Ciò premesso brevemente in punto di fatto, in diritto la domanda di parte attrice si appalesa fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Preliminarmente si rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, invero secondo giurisprudenza costante “l'azione revocatoria,
non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, avendo solo l'effetto di rendere
insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza
incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate, a
norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, al tentativo obbligatorio di conciliazione".
( Cfr Cass. 25855/2021).
Nel merito, come è noto, i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria (che
è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale) descritti al primo comma dell'art. 2901 c.c.
sono: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pagina 3 di 10 pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni); 4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudis del terzo acquirente, laddove, ove fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto); 5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d.
animus nocendi).
Orbene, nel caso di specie, in cui si invoca la declaratoria di inefficacia di un atto a titolo gratuito posto in essere successivamente all'insorgenza della regione di credito, ricorrono tutti i requisiti normativi richiesti dall'art. 2901, comma 1, c.c., come pienamente dimostrato da parte attrice.
In particolare, per quanto concerne la sussistenza della ragione di credito, la giurisprudenza è
consolidata nel ritenere che “In tema di azione revocatoria ordinaria l'art. 2901 c.c. accoglie una
nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della
certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione,
la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica
sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali;
pertanto,
ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria non è necessaria la sussistenza di un
credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e
rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purché non
manifestamente fondate” (Cass. Civ. 15/11/2016 n. 23208; in senso conforme, tra tante e più di recente,
Cass. Civ. 19/02/2020 n. 4212).
pagina 4 di 10 Secondo tale granitico insegnamento, quindi, non è necessario il preventivo o contestuale incardinamento di un giudizio di accertamento di siffatto credito, essendo sufficiente una mera ragione di credito, anche potenziale od eventuale (per tutte, Cass. Civ. 19/02/2020 n.4212 e Cass. Civ.
06/05/2021, n.12047).
Nel caso di specie, non appare dubbia la sussistenza della ragione creditoria di parte attrice accertata con il decreto ingiuntivo n. 6532/2018 dell'01.12.2018.
Acclarata la sussistenza (sempre e solo ai fini del presente giudizio, avente natura meramente conservativa della garanzia generica sul patrimonio del debitore) della ragione di credito, va altresì
rilevato che la stessa è insorta antecedentemente rispetto all'atto dispositivo di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c.
Invero, posto che in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (così, Cass. Civ. 05/09/2019 n.
22161), appare evidente che nel caso in esame la ragione di credito dell'attore è insorta ben prima del
04.01.2023 (data di stipula dell'atto di donazione). Dalla documentazione prodotta le domande di aiuto progettate dall'attore all'interno dei due bandi del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della
Regione Siciliana, fatti non contestati, risalgono la prima nel 2010 e la seconda nel 2012. Mentre la richiesta della pretesa creditoria mediante ricorso per decreto ingiuntivo risale all'01.12.20218.
Alla luce di tali argomentazioni, non può revocarsi in dubbio la posteriorità dell'atto di donazione rispetto all'insorgenza della ragione creditoria della società attrice.
Dall'accertamento dell'anteriorità del credito dell'attore rispetto all'atto lesivo scaturisce la necessità – ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria – della ricorrenza, sotto il profilo oggettivo, dell'eventus damni e, sotto quello soggettivo, della sola scientia damni unicamente in pagina 5 di 10 capo al debitore trattandosi di richiesta inefficacia di atto a titolo gratuito posto in essere posteriormente all'insorgenza della ragione creditoria.
Orbene, entrambi tali presupposti sussistono nel caso in esame.
Per quanto attiene all'eventus damni, la Corte nomofilattica ha, con orientamento oramai granitico, ribadito che non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, la cui rilevanza deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così, Cass. Civ.
12/05/2022 n. 15257, Cass. Civ. 05/03/2019 n. 6384 e Cass. Civ. 10/05/2016 n. 9461).
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, ossia alla “scientia damni” del debitore, essa consiste nella mera consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori con l'atto dispositivo.
Orbene, nel caso di specie entrambi i superiori presupposti normativi non solo certamente ricorrono, ma addirittura la loro sussistenza può reputarsi “in re ipsa” nel caso de quo, atteso che con l'atto di donazione contestato il debitore ha diminuito il proprio patrimonio a sfavore dei creditori. In
tal senso si è infatti espressa la giurisprudenza di legittimità, allorquando ha affermato che “in tema di
azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente,
prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma 1 n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella
conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo
la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita
anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di
pagina 6 di 10 beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la
consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle
ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi in
re ipsa: in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che
il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.” (Cass.
Civ. 27/03/2007 n. 7507). Né, del resto, il convenuto ha dimostrato (e finanche allegato) la capienza del proprio patrimonio residuo, in contrasto con il principio di ripartizione dell'onere della prova.
Se tale argomentazione ha certamente forza persuasiva anche in relazione all'elemento soggettivo della fattispecie, a fortiori va ritenuta sussistenza la scientia damni del debitore, tenuto conto anche del rapporto parentale con il terzo donatario (le figlie), sicchè anche tale circostanza ben può assurgere a prova indiziaria, in linea con pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui ai fini della fondatezza dell'azione revocatoria di un atto dispositivo successivo all'insorgenza del credito la prova della consapevolezza in capo a debitore (e, se del caso, anche del terzo) della lesività delle ragioni creditorie può essere fornita anche tramite presunzioni (in tal senso,
tra tante, Cass. Civ. 12/02/2020 n. 3375 e Cass. Civ. 18/06/2019, n. 16221).
In definitiva, anche sotto il profilo soggettivo la domanda revocatoria appare fondata, sicchè in accoglimento della spiegata domanda, non resta che dichiarare l'inefficacia relativa nei confronti di del censurato atto di donazione del 04.01.2023. Parte_1
Deve al contempo essere rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto trattandosi di una questione che non può essere oggetto di accertamento da parte dell'organo giudiziario in questa sede, in quanto in contrasto con il pregresso giudicato fra le parti. Come infatti ricordato da parte attrice, il decreto ingiuntivo non opposto nella specie ha acquistato efficacia di giudicato, che copre sia il dedotto sia il deducibile.
pagina 7 di 10 La presente sentenza deve essere annotata, a cura della parte che ne ha interesse, nei Registri
Immobiliari a margine della trascrizione dell'atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2655,
2663 e 2670 c.c..
In forza del principio di soccombenza, il convenuto va condannato al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano, come da dispositivo, al valore medio per la fase studio ed introduttiva e minimo per le fasi istruttoria e decisionale (tenuto conto della natura documentale della causa e della ridotta attività difensiva dell'attore in fase decisionale), in relazione allo scaglione di valore della causa per come determinato in domanda (domande di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260,000,00, pari al valore del credito a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria: in tal senso, Cass. Civ.
13.02.2020 n. 3697). Si dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato tenuto conto che l'attore è stata ammesso al gratuito patrocinio.
Si rigetta l'istanza di distrazione delle spese da parte del difensore dell'attore atteso che “la
presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito,
attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione
delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad
attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del
potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello
Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio,
e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate
nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile
analogicamente” (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. Un., n. 8561/2021).
pagina 8 di 10 Nessuna condanna alle spese deve invece essere posta a carico delle convenute CP_2
, e essendo state chiamate in giudizio ai soli fini
[...] Controparte_3 Controparte_4
dell'integrità del contraddittorio (in tal senso, Cass. Civ. 24/06/2021 n. 18194, secondo cui “Nel caso in
cui l'azione revocatoria, diretta a far valere l'inefficacia dell'intero atto di costituzione di un fondo
patrimoniale, trovi accoglimento limitatamente ai beni immobili di proprietà del debitore, senza che il
creditore abbia specificato le ragioni in base alle quali le altre parti contraenti del fondo siano state
convenute in giudizio, soltanto costui può essere ritenuto soccombente e condannato alla rifusione
delle spese di lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, violando il
principio della soccombenza, aveva condannato al pagamento delle spese di lite non soltanto il
debitore ma anche le altre parti convenute, senza considerare che la condotta serbata dall'istituto di
credito aveva costituito la ragione della loro costituzione in giudizio, non potendosi ritenere che
fossero evocate da__come mere litisconsorti necessarie, circostanza che avrebbe consentito loro di
restare estranee al giudizio”).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.12451/2023 R.G.;
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
nei confronti di l'atto di donazione del 04 gennaio 2023 (rep. n. 5262 - racc. 4172, Parte_1
registrato in Catania il 05.01.2023 al n. 422 serie IT), con cui ha donato alle Controparte_1
proprie figlie l'immobile sito nel Comune di Ramacca, nella Contrada Bernardello, consistente in un fondo rustico della estensione catastale di mq. 28.809, censito al Catasto del detto Comune al foglio
105 particelle 163, 164, 165, 166, 259, nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 105, particella
258, categoria C/2, classe 1, mq. 80, contrada Bernardello, piano T 1, RCE 214,85.
pagina 9 di 10 2) condanna il convenuto alla refusione delle spese del giudizio, che si Controparte_1
liquidano in complessivi €. 9.142,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA
come per legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
3) compensa le spese tra e e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
Così deciso in Catania, il 20 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12451/2023 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Loretta Parte_1 C.F._1
Russo, giusta procura in atti;
ATTORE
contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Torrisi, giusta procura in atti;
CONVENUTO
e nei confronti di
, C.F. , , C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
, C.F. C.F._4 Controparte_4 C.F._5
rappresentate e difese dall'avv. Carlotta Pagano, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 All'udienza del 05.03.2025, le parti discutevano la causa riportandosi a tutti i precedenti atti e la causa veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e le sue figlie e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
al fine di accertare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c. nei propri confronti dell'atto di donazione del 04
[...]
gennai 2023 (rep. n. 5262 - racc. 4172, registrato in Catania il 05.01.2023 al n. 422 serie IT), con cui il convenuto ha donato alle sue figlie la nuda proprietà del terreno sito nel Controparte_1
Comune di Ramacca, nella Contrada Bernardello, consistente in un fondo rustico della estensione catastale di mq. 28.809, censito al Catasto del detto Comune al foglio 105, particella 163, 164, 165,
166, 259, nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 105, particella 258, categoria C/2, classe 1,
mq. 80, contrada Bernardello, piano T 1, RCE 214,85.
In particolare, l'odierno attore ha dedotto di essere creditore nei confronti di Controparte_1
della somma di euro 75.071,63, portata dal decreto ingiuntivo n. 6532/2018, reso definitivamente
[...]
esecutivo in data 22.09.2023, a titolo di mancato pagamento del compenso professionale per l'attività
progettuale svolta per l'inserimento in graduatoria del convenuto all'interno del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Siciliana. Ha insistito sulla sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. del censurato atto a titolo gratuito,
in quanto posto in essere successivamente all'insorgenza della ragione di credito al solo fine di arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Si è costituito in giudizio il convenuto , il quale ha preliminarmente Controparte_1
eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ha contestato la domanda per la mancanza dei presupposti dell'azione revocatoria e ha chiesto la pagina 2 di 10 sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Inoltre, ha proposto domanda riconvenzionale al fine di accertare la responsabilità professionale di chiedendo la condanna, a titolo Parte_1
di risarcimento del danno, della somma di €. 98.780,00, oltre interessi.
Si sono costituite le figlie del convenuto ossia e Controparte_2 Controparte_3
insistendo sulla infondatezza della domanda attorea. Controparte_4
Con ordinanza del 30.07.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione, ritenuto che per costante giurisprudenza non sussiste pregiudizialità tra l'azione revocatoria a giudizio sul credito da tutelare con la suddetta azione avente funzione meramente conservativa. Istruita documentalmente la causa si rinviava per la decisione all'udienza del 5.3.2025, ore 9.00, assegnando i termini di cui all'art. 189
c.p.c.
Ciò premesso brevemente in punto di fatto, in diritto la domanda di parte attrice si appalesa fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Preliminarmente si rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, invero secondo giurisprudenza costante “l'azione revocatoria,
non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, avendo solo l'effetto di rendere
insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza
incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate, a
norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, al tentativo obbligatorio di conciliazione".
( Cfr Cass. 25855/2021).
Nel merito, come è noto, i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria (che
è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale) descritti al primo comma dell'art. 2901 c.c.
sono: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pagina 3 di 10 pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni); 4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudis del terzo acquirente, laddove, ove fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto); 5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d.
animus nocendi).
Orbene, nel caso di specie, in cui si invoca la declaratoria di inefficacia di un atto a titolo gratuito posto in essere successivamente all'insorgenza della regione di credito, ricorrono tutti i requisiti normativi richiesti dall'art. 2901, comma 1, c.c., come pienamente dimostrato da parte attrice.
In particolare, per quanto concerne la sussistenza della ragione di credito, la giurisprudenza è
consolidata nel ritenere che “In tema di azione revocatoria ordinaria l'art. 2901 c.c. accoglie una
nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della
certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione,
la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica
sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali;
pertanto,
ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria non è necessaria la sussistenza di un
credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e
rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purché non
manifestamente fondate” (Cass. Civ. 15/11/2016 n. 23208; in senso conforme, tra tante e più di recente,
Cass. Civ. 19/02/2020 n. 4212).
pagina 4 di 10 Secondo tale granitico insegnamento, quindi, non è necessario il preventivo o contestuale incardinamento di un giudizio di accertamento di siffatto credito, essendo sufficiente una mera ragione di credito, anche potenziale od eventuale (per tutte, Cass. Civ. 19/02/2020 n.4212 e Cass. Civ.
06/05/2021, n.12047).
Nel caso di specie, non appare dubbia la sussistenza della ragione creditoria di parte attrice accertata con il decreto ingiuntivo n. 6532/2018 dell'01.12.2018.
Acclarata la sussistenza (sempre e solo ai fini del presente giudizio, avente natura meramente conservativa della garanzia generica sul patrimonio del debitore) della ragione di credito, va altresì
rilevato che la stessa è insorta antecedentemente rispetto all'atto dispositivo di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c.
Invero, posto che in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (così, Cass. Civ. 05/09/2019 n.
22161), appare evidente che nel caso in esame la ragione di credito dell'attore è insorta ben prima del
04.01.2023 (data di stipula dell'atto di donazione). Dalla documentazione prodotta le domande di aiuto progettate dall'attore all'interno dei due bandi del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della
Regione Siciliana, fatti non contestati, risalgono la prima nel 2010 e la seconda nel 2012. Mentre la richiesta della pretesa creditoria mediante ricorso per decreto ingiuntivo risale all'01.12.20218.
Alla luce di tali argomentazioni, non può revocarsi in dubbio la posteriorità dell'atto di donazione rispetto all'insorgenza della ragione creditoria della società attrice.
Dall'accertamento dell'anteriorità del credito dell'attore rispetto all'atto lesivo scaturisce la necessità – ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria – della ricorrenza, sotto il profilo oggettivo, dell'eventus damni e, sotto quello soggettivo, della sola scientia damni unicamente in pagina 5 di 10 capo al debitore trattandosi di richiesta inefficacia di atto a titolo gratuito posto in essere posteriormente all'insorgenza della ragione creditoria.
Orbene, entrambi tali presupposti sussistono nel caso in esame.
Per quanto attiene all'eventus damni, la Corte nomofilattica ha, con orientamento oramai granitico, ribadito che non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, la cui rilevanza deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così, Cass. Civ.
12/05/2022 n. 15257, Cass. Civ. 05/03/2019 n. 6384 e Cass. Civ. 10/05/2016 n. 9461).
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, ossia alla “scientia damni” del debitore, essa consiste nella mera consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori con l'atto dispositivo.
Orbene, nel caso di specie entrambi i superiori presupposti normativi non solo certamente ricorrono, ma addirittura la loro sussistenza può reputarsi “in re ipsa” nel caso de quo, atteso che con l'atto di donazione contestato il debitore ha diminuito il proprio patrimonio a sfavore dei creditori. In
tal senso si è infatti espressa la giurisprudenza di legittimità, allorquando ha affermato che “in tema di
azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente,
prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma 1 n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella
conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo
la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita
anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di
pagina 6 di 10 beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la
consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle
ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi in
re ipsa: in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che
il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.” (Cass.
Civ. 27/03/2007 n. 7507). Né, del resto, il convenuto ha dimostrato (e finanche allegato) la capienza del proprio patrimonio residuo, in contrasto con il principio di ripartizione dell'onere della prova.
Se tale argomentazione ha certamente forza persuasiva anche in relazione all'elemento soggettivo della fattispecie, a fortiori va ritenuta sussistenza la scientia damni del debitore, tenuto conto anche del rapporto parentale con il terzo donatario (le figlie), sicchè anche tale circostanza ben può assurgere a prova indiziaria, in linea con pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui ai fini della fondatezza dell'azione revocatoria di un atto dispositivo successivo all'insorgenza del credito la prova della consapevolezza in capo a debitore (e, se del caso, anche del terzo) della lesività delle ragioni creditorie può essere fornita anche tramite presunzioni (in tal senso,
tra tante, Cass. Civ. 12/02/2020 n. 3375 e Cass. Civ. 18/06/2019, n. 16221).
In definitiva, anche sotto il profilo soggettivo la domanda revocatoria appare fondata, sicchè in accoglimento della spiegata domanda, non resta che dichiarare l'inefficacia relativa nei confronti di del censurato atto di donazione del 04.01.2023. Parte_1
Deve al contempo essere rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto trattandosi di una questione che non può essere oggetto di accertamento da parte dell'organo giudiziario in questa sede, in quanto in contrasto con il pregresso giudicato fra le parti. Come infatti ricordato da parte attrice, il decreto ingiuntivo non opposto nella specie ha acquistato efficacia di giudicato, che copre sia il dedotto sia il deducibile.
pagina 7 di 10 La presente sentenza deve essere annotata, a cura della parte che ne ha interesse, nei Registri
Immobiliari a margine della trascrizione dell'atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2655,
2663 e 2670 c.c..
In forza del principio di soccombenza, il convenuto va condannato al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano, come da dispositivo, al valore medio per la fase studio ed introduttiva e minimo per le fasi istruttoria e decisionale (tenuto conto della natura documentale della causa e della ridotta attività difensiva dell'attore in fase decisionale), in relazione allo scaglione di valore della causa per come determinato in domanda (domande di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260,000,00, pari al valore del credito a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria: in tal senso, Cass. Civ.
13.02.2020 n. 3697). Si dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato tenuto conto che l'attore è stata ammesso al gratuito patrocinio.
Si rigetta l'istanza di distrazione delle spese da parte del difensore dell'attore atteso che “la
presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito,
attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione
delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad
attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del
potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello
Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio,
e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate
nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile
analogicamente” (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. Un., n. 8561/2021).
pagina 8 di 10 Nessuna condanna alle spese deve invece essere posta a carico delle convenute CP_2
, e essendo state chiamate in giudizio ai soli fini
[...] Controparte_3 Controparte_4
dell'integrità del contraddittorio (in tal senso, Cass. Civ. 24/06/2021 n. 18194, secondo cui “Nel caso in
cui l'azione revocatoria, diretta a far valere l'inefficacia dell'intero atto di costituzione di un fondo
patrimoniale, trovi accoglimento limitatamente ai beni immobili di proprietà del debitore, senza che il
creditore abbia specificato le ragioni in base alle quali le altre parti contraenti del fondo siano state
convenute in giudizio, soltanto costui può essere ritenuto soccombente e condannato alla rifusione
delle spese di lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, violando il
principio della soccombenza, aveva condannato al pagamento delle spese di lite non soltanto il
debitore ma anche le altre parti convenute, senza considerare che la condotta serbata dall'istituto di
credito aveva costituito la ragione della loro costituzione in giudizio, non potendosi ritenere che
fossero evocate da__come mere litisconsorti necessarie, circostanza che avrebbe consentito loro di
restare estranee al giudizio”).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.12451/2023 R.G.;
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
nei confronti di l'atto di donazione del 04 gennaio 2023 (rep. n. 5262 - racc. 4172, Parte_1
registrato in Catania il 05.01.2023 al n. 422 serie IT), con cui ha donato alle Controparte_1
proprie figlie l'immobile sito nel Comune di Ramacca, nella Contrada Bernardello, consistente in un fondo rustico della estensione catastale di mq. 28.809, censito al Catasto del detto Comune al foglio
105 particelle 163, 164, 165, 166, 259, nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 105, particella
258, categoria C/2, classe 1, mq. 80, contrada Bernardello, piano T 1, RCE 214,85.
pagina 9 di 10 2) condanna il convenuto alla refusione delle spese del giudizio, che si Controparte_1
liquidano in complessivi €. 9.142,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA
come per legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
3) compensa le spese tra e e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
Così deciso in Catania, il 20 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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