CASS
Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/12/2024, n. 47379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47379 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/09/2024 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
letteherrtIte le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 47379 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 27/11/2024 Letta la requisitoria del dott. Ferdinando Lignola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento di istanza avanzata nell'interesse di DO NA, ha disposto l'unificazione in sede esecutiva dei fatti di cui a due sentenze passate in giudicato, individuando il delitto più grave in quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del G.i.p. del Tribunale di Noia, per il quale risulta essere stata inflitta la pena di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, e aumentando detta pena, per la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Avellino, di mesi otto di reclusione, tenuto conto del rito abbreviato (giungendo, quindi, alla pena finale di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione). 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, DO NA, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'entità dell'aumento di pena applicato in executivis, a fronte di una pena originaria contenuta per la fattispecie oggetto di continuazione, pari ad un anno e quattro mesi di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Se è vero che le Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 - hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in sede di cognizione, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. E' anche vero che le stesse Sezioni Unite, nella pronuncia appena menzionata, hanno precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (conformemente a Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01); e che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena- base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770). Nel caso di specie il provvedimento impugnato fa buon governo dei principi appena indicati. Invero, dopo avere sottolineato che le condotte delittuose di cui all'unificazione sono seriali ed omogenee, trattandosi di bancarotte fraudolente patrimoniali commesse in un medesimo arco temporale (2009-2014) e, pertanto, verosimilmente finalizzate a trarre un vantaggio economico dal fallimento delle società, tenuto anche conto della modalità esecutiva della condotta, caratterizzata da sistematicità e ripetitività nella distrazione dei proventi dell'attività ovvero nella distrazione o dissimulazione di merce e macchinari, applica un aumento di pena senza dubbio contenuto in relazione alla distrazione di beni e risorse per un valore complessivo pan a circa euro 2.902.528, e, comunque, tale da non richiedere una specifica motivazione a fronte delle complessive argomentazioni appena evidenziate. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024.
letteherrtIte le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 47379 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 27/11/2024 Letta la requisitoria del dott. Ferdinando Lignola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento di istanza avanzata nell'interesse di DO NA, ha disposto l'unificazione in sede esecutiva dei fatti di cui a due sentenze passate in giudicato, individuando il delitto più grave in quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del G.i.p. del Tribunale di Noia, per il quale risulta essere stata inflitta la pena di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, e aumentando detta pena, per la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Avellino, di mesi otto di reclusione, tenuto conto del rito abbreviato (giungendo, quindi, alla pena finale di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione). 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, DO NA, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'entità dell'aumento di pena applicato in executivis, a fronte di una pena originaria contenuta per la fattispecie oggetto di continuazione, pari ad un anno e quattro mesi di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Se è vero che le Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 - hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in sede di cognizione, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. E' anche vero che le stesse Sezioni Unite, nella pronuncia appena menzionata, hanno precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (conformemente a Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01); e che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena- base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770). Nel caso di specie il provvedimento impugnato fa buon governo dei principi appena indicati. Invero, dopo avere sottolineato che le condotte delittuose di cui all'unificazione sono seriali ed omogenee, trattandosi di bancarotte fraudolente patrimoniali commesse in un medesimo arco temporale (2009-2014) e, pertanto, verosimilmente finalizzate a trarre un vantaggio economico dal fallimento delle società, tenuto anche conto della modalità esecutiva della condotta, caratterizzata da sistematicità e ripetitività nella distrazione dei proventi dell'attività ovvero nella distrazione o dissimulazione di merce e macchinari, applica un aumento di pena senza dubbio contenuto in relazione alla distrazione di beni e risorse per un valore complessivo pan a circa euro 2.902.528, e, comunque, tale da non richiedere una specifica motivazione a fronte delle complessive argomentazioni appena evidenziate. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024.