Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
N. 11076/2018 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Maddalena Bassi Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 11076/2018 R.G. promossa da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PICCIONE GUIDO e dall'avv.
ROBAZZA FRANCESCA, attrice, contro
(c.f. , in persona del legale PA P.IVA_2 rappresentante pro tempore, (c.f. ), CP_2 C.F._1
(c.f. ) e (c.f. CP_3 C.F._2 CP_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e P.IVA_3 difesi dall'avv. GIOVE LUCA, convenuti, in punto: concorrenza sleale.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 28
Come da foglio depositato telematicamente:
«voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, respinta ogni diversa o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, rifiutato il contraddittorio in ordine ad eventuali domande ed eccezioni nuove formulate dai convenuti, così giudicare: nel merito, nei confronti di e dei Sig.ri ed PA CP_2
: CP_3
1. accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dai convenuti, quali descritte nella narrativa dell'atto di citazione ai punti 2a) (pagg. 18 e 19) e 2c)
(pagg. 21 e 22) della parte in diritto, hanno integrato in danno dell'attrice atti illeciti di concorrenza sleale, per confondibilità, appropriazione di pregi, nonché uso di mezzi non corretti ai sensi dell'art. 2598, n.ri 1, 2, e 3 c.c.;
2. per l'effetto, inibire in via definitiva ai convenuti la prosecuzione delle predette condotte illecite, in particolare l'utilizzo del domain name www.trevisin.it, così come dell'indirizzo di posta elettronico info@trevisin.it, incluso l'utilizzo in qualsiasi forma e modalità del numero di cellulare n.
348.8743294 già costituente numero aziendale della società attrice (quale numero di reperibilità continuativa 24 ore), con ogni conseguente statuizione;
3. fissare una penale, pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila) o alla diversa somma che sarà ritenuta opportuna, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza, nonché per ogni violazione o inosservanza di essa constatata successivamente al suo deposito;
4. condannare i convenuti a risarcire all'attrice i danni tutti derivanti dalle condotte illecite di cui sopra, risarcimento da quantificarsi secondo le risultanze dell'attività istruttoria svolta in corso di causa, nonché in base ad ogni utile elemento, anche presuntivo derivante dagli atti e documenti acquisiti, e ciò anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
pagina 2 di 28 5. ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a spese dei convenuti e a cura dell'attrice, sui quotidiani “La Tribuna di Treviso”, “Il Gazzettino” e “Il
Corriere del Veneto” (inserito de “Il Corriere”), a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, nonché, a cura dei convenuti, e per una durata non inferiore a trenta giorni continuativi, sui siti internet di titolarità di con modalità grafiche che diano immediato risalto PA alla pubblicazione stessa;
6. condannare i convenuti a rifondere all'attrice le spese ed i compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali e ogni altra occorrenda, incluse le competenze del CT di parte, ponendo altresì a carico dei convenuti il compenso liquidato al CTU in Euro 10.000,000, oltre accessori di legge, con rimborso dell'importo medesimo all'attrice da quest'ultima interamente anticipato;
7. respingere la domanda di condanna dell'attrice a risarcire la convenuta Sig.ra dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata, e CP_3 rigettare altresì la domanda di condanna della a rifondere Parte_1 le spese di lite tutte sostenute dai convenuti;
nel merito, nei confronti d CP_4
8. accertato e dichiarato che l'utilizzo dell'utenza cellulare n. 348.8743294, già costituente numero aziendale della società attrice, ha integrato in danno della stessa attività illecita di concorrenza sleale quale uso di mezzi non corretti ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c., inibire in via definitiva anche ad CP_4 in qualità di intestataria della predetta utenza, l'utilizzo di quest'ultima in qualsiasi forma e modalità, con ogni conseguente statuizione.
In via istruttoria:
a) se ritenuto, a parziale revoca dell'ordinanza di data 28.11.2021 del Giudice (in allora Dott.ssa S. Pitinari), si chiede l'accoglimento della prova testimoniale formulata per conto dell'attrice nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2,
c.p.c., relativamente ai capitoli sub 1, 3 e 5, e, a prova contraria, dei capitoli pagina 3 di 28 sub 11 e 12 formulati nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c.;
b) si ribadisce l'opposizione alla richiesta di rinnovazione della CTU con sostituzione del perito, come formulata dai convenuti con l'istanza depositata in data 5.4.2023 e in occasione delle udienze tenutesi il 7.4.2023 e il 7.2.2024,
e ciò per le ragioni tutte espresse nella Replica di codesto patrocinio depositata il 6.4.2023, così come argomentate nel corso della suddette udienze, e comunque alla luce delle considerazioni svolte dall'Ill.mo Giudice con l'ordinanza di data 12.9.2023 in ordine a tale richiesta dei convenuti”.
Conclusioni dei convenuti:
Come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Venezia, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, adottare i provvedimenti più opportuni e in particolare: in via principale:
1) il rigetto di tutte le domande formulate da in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
2) la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a risarcire alla sig.ra i danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
CP_3 in via istruttoria:
3) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che i sigg.ri e hanno Parte_2 Parte_3 contattato lo Studio Associato Gazzola Manganiello Manni, che assisteva al fine di ottenere copia delle fatture telefoniche Parte_1
relative all'utenza telefonica aziendale mobile in uso al sig. ? CP_2
2. Vero che i sigg.ri e hanno sempre Parte_2 Parte_3
effettuato dei controlli della fatturazione e dei consumi delle utenze telefoniche aziendali di Parte_1
5. Vero che ciclicamente il sig. chiedeva che gli Pt_1 Parte_2
venissero consegnati i tabulati telefonici di tutte le utenze aziendali, e che questi gli venivano consegnati dalla sig.ra ? CP_3
pagina 4 di 28 6. Vero che tutte le spese aziendali di erano soggette ad un Parte_1
controllo minuzioso da parte dei sigg.ri e Parte_2 Pt_3
?
[...]
7. Vero che i sigg.ri e erano soliti Pt_1 Parte_2 Parte_3
effettuare fotocopie di tutta la documentazione amministrativa gestita dalla sig.ra , al tempo in cui quest'ultima operava per conto di CP_3
Parte_1
9. Vero che lei ha ricevuto il messaggio di invito all'evento inaugurale della sede aziendale di (come da docc. 18-19-20 di parte PA
avversaria che si rammostrano al teste) che si sarebbe tenuto in data 10 novembre 2017?
Si indicano a testi sui capitoli di prova che precedono:
- c/o Studio Gazzola Manganiello Manni Dottori Testimone_1
Commercialisti Associati, via Cornarotta 5, 31100 Treviso (TV);
- residente in [...]1, AN (TV); Testimone_2
- , residente in [...]5, AS (TV); Testimone_3
- , c/o via F.lli Cairoli 71, 31100 Testimone_4 PA
Treviso (TV).
4) disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 15 marzo 2023 e successivamente integrata in data 7 dicembre 2023, a seguito della richiesta di chiarimenti di cui al provvedimento del 13 settembre
2023, con perito diverso dalla dott.ssa , per tutte le ragioni Persona_1 già compendiate inter alia ne: (i) l'istanza di rinnovazione della CTU depositata da questa difesa in data 6 aprile 2024; (ii) il verbale dell'udienza del 7 aprile
2023; (iii) le osservazioni di parte convenuta all'integrazione della CTU (doc. L allegato all'integrazione alla relazione della dott.ssa ); (iv) il verbale Per_1 dell'udienza del 7 febbraio 2024; in ogni caso:
5. con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario di spese generali pagina 5 di 28 oltre IVA e CPA come per legge, sia della fase cautelare ante causam che di merito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26.10.2018 la società (di seguito: Parte_1
), attiva nel settore delle onoranze funebri e avente sede in Parte_1
Treviso, conveniva in giudizio la società (di seguito: Controparte_5
, i sigg.ri e e la società Controparte_5 CP_2 CP_3 CP_4
(di seguito: , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe CP_4 indicate.
A fondamento delle proprie domande l'attrice allegava che:
- la sua compagine sociale era composta dai sig.ri (25%), Parte_2
(25%), (40%), (5%) e Parte_4 CP_2 Parte_3
(5%); CP_3
- e la erano rispettivamente padre e madre di Parte_5 Pt_4 Parte_6
e Parte_7
- era la moglie di CP_3 Parte_6
- in data 31.8.2017 la , componente dell'organo amministrativo di CP_3 [...]
aveva rassegnato le dimissioni da tale carica con effetto immediato;
Pt_1
- in data 17.10.2017 aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del
Consiglio di Amministrazione anche Parte_6
- immediatamente dopo le dimissioni e la Polo avevano iniziato ad Parte_6 operare nel settore delle onoranze funebri attraverso avente PA
sede sempre a Treviso;
- Agenzia Funebre era stata costituita da e dalla Polo in data Parte_6
4.12.2015, successivamente con atto del 16.12.2015 aveva acquistato l'azienda di pompe funebri denominata ” e dal marzo 2016 aveva Parte_8 iniziato ad operare sotto l'insegna “ ”; Pt_8
- all'atto della costituzione era stato nominato amministratore di CP_5 il sig. poi cessato dalla carica a far data dal
[...] Parte_9
pagina 6 di 28 31.10.2017, poiché era stato adottato un sistema di amministrazione collegiale, con organo amministrativo presieduto da Parte_6
- in data 2.5.2017 aveva costituito di cui era socio e Parte_6 CP_4 amministratore unico, e tale società era la proprietaria dell'immobile ove aveva stabilito la propria sede principale, iniziando ad PA esercitare l'attività con il nome commerciale “IVAN TREVISIN Onoranze
Funebri”;
- la e avrebbero posto in essere una serie di Parte_6 CP_3 PA condotte di concorrenza sleale, ossia:
a) pubblicazione in data 2, 3 e 4.11.2017 di inserzioni a pagamento sui quotidiani “La Tribuna di Treviso” e “Il Corriere del Veneto” nelle quali era stata massicciamente pubblicizzata l'inaugurazione della nuova sede aziendale sotto l'insegna onoranze funebri” per il giorno CP_2
10.11.2017, attraverso l'invito di seguito riportato con indebito sfruttamento del patronimico ” – scritto in Pt_6 grassetto rispetto al nome ” e senza alcun richiamo alla CP_2
denominazione sociale dell'impresa – utilizzato ininterrottamente da
[...]
quale marchio di fatto, ditta e insegna sin dagli anni '70; Pt_1
pagina 7 di 28 b) utilizzo del solo patronimico ” per il sito internet Pt_6
www.trevisin.it e l'indirizzo di posta elettronica riportati Email_1 nell'invito di cui al punto precedente;
c) invio tramite Whatsapp dell'invito a quasi tutti i soggetti che già erano stati clienti di;
Parte_1
d) dichiarazioni confusorie in merito al fatto che fosse PA
un'altra sede di , posto che in occasione dell'inaugurazione Parte_1 aveva prospettato ad alcuni intervenuti che i genitori sarebbero Parte_6 arrivati da lì a poco;
e) pubblicazione in data 8.11.2017 di un articolo sul quotidiano “Il Gazzettino” dal titolo , nuova sede Onoranze più “laiche'” – La storica Pt_6 impresa di pompe funebri apre uno spazio fuori mura», in cui si leggeva quanto segue: “TREVISO Un'ex pizzeria sarà la nuova sede … di
[...]
. Figlio d'arte (suo padre è ), venerdì aprirà la CP_2 Parte_1 CP_2 nuova sede delle onoranze funebri di famiglia a Curva Bricido, dove un tempo c'era la pizzeria Merlo. «Sarà un luogo diverso dalla sede del centro storico in via Inferiore – spiega – lì abbiamo mantenuto il profilo di una casa veneta, questo spazio è più moderno ... Protagonista da una vita dell'estremo saluto in città, ha seguito corsi di gestione funeraria in CP_2
Italia e in Spagna … La sorella e il padre continueranno a gestire il negozio in centro e il punto vicino a ”; Parte_10
f) effettuazione di una massiccia campagna pubblicitaria della propria attività sempre sotto la dicitura onoranze funebri”; CP_2
g) presentazione da parte di in data 25.10.2017 di una domanda di Parte_6
registrazione del seguente marchio figurativo, in cui compariva ancora una volta il patronimico ”: Pt_6
pagina 8 di 28 h) pubblicazione nella pagina Facebook dell'attività di di una PA presentazione aziendale a firma di dal titolo “Network di servizi Parte_6 funebri”, che riportava il seguente testo, da cui appariva chiara l'intenzione di e per essa di di agganciarsi al patrimonio PA Parte_6 aziendale di e di stornare in proprio favore la clientela e Parte_1
l'avviamento di quest'ultima: «Storica impresa funebre nata nel 1908 a
Roncade ed operativa a Treviso dal 1973 ha sempre gestito il lutto delle famiglie con delicatezza, rispetto e prontezza d'intervento ed esecuzione.
Ogni servizio funebre è completamente personalizzato dai familiari che vengono accompagnati nella scelta e nella gestione della cerimonia che più si confà al loro caro. Nel 2017 ha aperto una nuova sede fuori dalle mura cittadine al fine di facilitarne l'operatività nei confronti dei cittadini. Non
“vendita di un funerale”, ma completa assistenza in tutto ciò che concerne un lutto nella società moderna: cerimonia, sepoltura, burocrazia, fisco, servizi accessori. La continua ricerca dell'evoluzione in questo settore e l'appagamento dei suoi operatori nel poter aiutare persone che si trovano a gestire momenti difficili in poco tempo, sono lo stimolo a migliorarsi sempre più! Un network, … una rete che amplia le sue maglie per riuscire a soddisfare ogni esigenza: questi siamo noi!”;
i) conservazione da parte di anche dopo la cessazione dalla carica Parte_6 di Presidente dell'organo amministrativo dell'attrice, dell'utenza telefonica cellulare 348.8743294, utilizzata sin dal 1998 da e Parte_1 ampiamente pubblicizzata quale numero di reperibilità 24 ore su 24;
- nei mesi successivi all'avvio della nuova attività di si erano PA
pagina 9 di 28 verificati ripetuti episodi di confusione, con fornitori e clienti pubblici e privati;
- essa aveva proposto avanti questo Tribunale un procedimento cautelare contro e iscritto al n. 6568/2018 R.G., PA Parte_6 CP_3
chiedendo l'adozione delle opportune misure inibitorie delle condotte sopra indicate;
- con ordinanza del 17.8.2018 questo Tribunale:
a) aveva riconosciuto il diritto dell'attrice di tutelare l'utilizzo del marchio di fatto ” in ambito locale, sia pure escludendo la sussistenza di Parte_1
un'interferenza tra il marchio dell'attrice e quello di cui aveva Parte_6 chiesto la registrazione;
b) aveva escluso la natura confusoria dell'attività di pubblicizzazione dell'inaugurazione della nuova sede aziendale di Controparte_5
c) aveva, per converso, ritenuto fondate ma solo nei confronti di e Parte_6
di le doglianze di concorrenza sleale relativamente alla PA presentazione aziendale pubblicata sul profilo Facebook di CP_1
all'utilizzo del solo cognome “trevisin” nell'indirizzo internet e
[...]
nell'indirizzo e-mail e alla mancata restituzione dell'utenza cellulare;
d) aveva, pertanto, ordinato la cessazione dell'utenza cellulare e delle denominazioni del sito internet e della casella di posta elettronica in uso ad contenenti il solo cognome ” non PA Pt_6 accompagnato da altri elementi che evitassero la confusione con
[...]
, nonché la rimozione dal profilo Facebook della presentazione Pt_1 aziendale;
e) aveva rigettato le istanze cautelari proposte nei confronti della , per CP_3 mancata dimostrazione di una sua partecipazione alle condotte illecite;
- tale ordinanza era stata reclamata dal e da i quali Pt_6 PA
avevano rimosso dalla pagina Facebook la presentazione aziendale, ma avevano mantenuto ancora attivi il sito internet, l'indirizzo di posta pagina 10 di 28 elettronica e l'utenza cellulare;
- in sede di reclamo, le controparti avevano dato atto che l'utenza cellulare era intestata ad CP_4
- essa intendeva ottenere l'accertamento nel merito della sussistenza di tutte le condotte di concorrenza sleale sopra indicate, con conseguente adozione dei provvedimenti inibitori anche nei confronti di quale intestataria CP_4
dell'utenza telefonica e condanna di di e della PA Parte_6
al risarcimento del danno, mentre si riservava di agire in altra sede per CP_3 la tutela del suo marchio di fatto e l'accertamento della nullità della registrazione del marchio di Parte_6
I convenuti si costituivano, dando atto che il reclamo da essi proposto (n.
8679/2018 R.G.) era stato accolto dal Collegio con ordinanza del 22.1.2019 soltanto parzialmente con limitazione dell'inibitoria all'uso dell'utenza cellulare al solo ambito aziendale e che essi, preso atto della conferma dell'inibitoria all'uso del solo patronimico ” nel sito internet e nell'e-mail avevano Pt_6 modificato questi ultimi da www.trevisin.it a www.ivantrevisin.it e da info@trevisin.it a Email_2
Contestavano variamente la fondatezza della pretesa attorea e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
La causa veniva successivamente istruita con prova per testi e C.T.U. contabile e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 6.9.2024.
***
Preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della sollevata da quest'ultima. CP_3
Sul punto, va precisato che la legittimazione passiva non va confusa con la titolarità concreta dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in causa.
La legittimazione passiva, infatti, va intesa come titolarità astratta dal lato passivo del rapporto giuridico, e vi è nel momento in cui il soggetto convenuto in giudizio coincide con quello che l'attore prospetta come controparte titolare pagina 11 di 28 del rapporto sostanziale;
difetta, invece, nel momento in cui l'attore conviene in giudizio un soggetto diverso da quello che egli stesso indica come titolare dal lato passivo del rapporto giuridico, cosicché in quest'ultimo caso l'azione sarà inammissibile in rito.
Questione diversa, invece, è se il soggetto convenuto in giudizio e indicato dall'attore come parte del rapporto sostanziale sia effettivamente tale, in quanto tale aspetto non attiene all'ammissibilità della domanda, ma alla sua fondatezza, cosicché, nel caso di mancata coincidenza tra soggetto convenuto in giudizio e titolarità concreta della pretesa dal lato passivo, la domanda sarà rigettata nel merito.
La questione sollevata dalla con l'eccezione che si sta esaminando non CP_3
attiene alla legittimazione passiva nel senso che sopra si è indicato, ma riguarda il merito della causa, in quanto attiene alla possibilità di considerarla come effettivamente responsabile delle condotte di concorrenza sleale sulla base degli elementi allegati dall'attrice alle pagg. 17 e 18 dell'atto introduttivo del giudizio
(compiti di gestione amministrativa e contabile svolti in , gestione Parte_1
di tutti i pagamenti e delle fatture delle utenze, conoscenza dell'intervenuta cessazione quale numero aziendale dell'utenza telefonica 348.8743294 e del fatto che la stessa era rimasta nella disponibilità del marito anche dopo le Parte_6
dimissioni dalla carica di Presidente dell'organo amministrativo).
È pacifica, invece, la legittimazione passiva della nel senso che sopra si è CP_3 indicato, in quanto l'attrice ha convenuto in giudizio la medesima asserendo che anche la aveva cooperato con il marito e nella CP_3 PA commissione delle condotte di concorrenza sleale.
La possibilità di attribuire alla tali condotte sulla base degli elementi CP_3 allegati da , invece, attiene al merito della pretesa dell'attrice ed è Parte_1 pertanto una questione che sarà pertanto approfondita di seguito.
Sempre in via preliminare, deve essere accolta l'istanza di remissione in termini per il deposito della memoria di replica dei convenuti, posto che questi ultimi pagina 12 di 28 hanno dimostrato di aver tempestivamente provveduto all'incombente, ma che il deposito non si è perfezionato perché la casella p.e.c. del Tribunale era piena e, dunque, per una causa a loro non imputabile.
***
Passando, allora, alla domanda di accertamento della sussistenza delle condotte di concorrenza sleale, va premesso che è pacifico che tra e Parte_1 CP_1
vi sia un rapporto di concorrenza, posto che entrambe le società
[...] operano nel medesimo settore delle onoranze funebri e nel medesimo ambito territoriale (Comune di Treviso).
Si deve in primo luogo ritenere che non integri alcuno degli illeciti previsti dall'art. 2598 c.c. la pubblicazione degli annunci di cui ai docc. nn. 17 e 22 dell'attrice, poiché:
- in tali annunci non vi è alcun riferimento all'attività di che Parte_1 consenta di ricondurre in qualche modo alla stessa l'attività di e/o Parte_6
di PA
- il fatto di annunciare al pubblico l'inaugurazione di una nuova sede e di invitare il medesimo a tale evento esibendo il proprio marchio non è di per sé fonte di confusione;
- l'utilizzo del patronimico ” è accompagnato comunque Pt_6 dall'utilizzo del nome ” e di un simbolo (un alberello, cfr. supra, in CP_2 narrativa) che, complessivamente considerati, costituiscono un marchio sufficientemente diverso da quello utilizzato dall'attrice, solitamente costituito dalla scritta ” e dalla sigla “GT”, come di seguito Parte_1 riportato:
pagina 13 di 28 Non ricorrono gli estremi della concorrenza sleale nemmeno con riferimento alla condotta asseritamente tenuta da nel corso dell'inaugurazione Parte_6 della sede di dovendosi osservare che non sono allegate PA specifiche condotte confusorie e che le dichiarazioni circa l'imminente arrivo dei genitori rese da non Parte_6 Parte_11 sollecitazione proveniente da un terzo, il quale era
[...]
personalmente convinto che l'azienda fosse di titolarità di (cfr. le Parte_1 dichiarazioni rese dal teste all'udienza dell'8.2.2022), e comunque Tes_5
l'arrivo dei genitori è circostanza del tutto neutra rispetto alla sussistenza di una continuità tra e Parte_1 PA
Rispetto, invece, alle altre condotte allegate dall'attrice sussistono gli estremi della concorrenza sleale.
Si deve osservare innanzitutto che nell'articolo pubblicato sul quotidiano “Il
Gazzettino” in data 8.11.2017 sono riportate dichiarazioni di dal Parte_6
contenuto oggettivamente ambiguo e idoneo ad indurre in errore il consumatore circa l'esistenza di una continuità tra e PA [...]
. Pt_1
Nel descrivere la propria attività, infatti, il convenuto fa un espresso riferimento alla sede dell'attrice e parla al plurale, suscitando nel lettore l'idea che le due società appartengano alla stessa catena ma si diversifichino per l'offerta: “Sarà un luogo diverso dalla sede del centro storico di via Inferiore … lì abbiamo mantenuto il profilo di una casa veneta, questo spazio è più moderno. Via angeli e immagini sacre, un bianco di tipo nordeuropeo e lo stile per il nuovo funerale, sempre più improntato al rito funebre laico” (cfr. doc. n. 21 attrice).
Sotto altro profilo, costituisce violazione dell'art. 2598 c.c. l'utilizzo nell'originario nome a dominio www.trevisin.it e nell'originario indirizzo di posta elettronica del solo patronimico ”. Email_3 Pt_6
ha ampiamente dimostrato, infatti, che sino all'ottobre/novembre Parte_1
2017 nel settore delle pompe funebri e nella realtà trevigiana essa era l'unica che pagina 14 di 28 si identificava con il patronimico ”, spesso in abbinamento con il nome Pt_6
Cont
e/o con il logo scritto in carattere anticheggiante , e ad essere nota Pt_1 come tale (cfr. docc. nn. 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
49, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63 e 64).
In quest'ottica, l'utilizzo da parte di del solo cognome PA
”, senza alcuna altra specificazione, è senz'altro idoneo ad ingenerare Pt_6
nei consumatori un dubbio in merito alla possibilità di riferire il sito www.trevisin.it e l'indirizzo e-mail a , che – come Email_3 Parte_1 si è detto – era l'unica ad essere nota come ” nel settore delle pompe Pt_6
funebri e nel territorio di Treviso fino all'avvio dell'attività di PA
I convenuti sostengono che essi potrebbero usare anche solo il patronimico
” per identificare la propria attività perché tale locuzione sarebbe parte Pt_6 del marchio registrato da che, come tale, godrebbe di tutela Parte_6 sull'intero territorio nazionale e potrebbe coesistere con il marchio di fatto dell'attrice, noto soltanto in ambito locale.
L'argomento, tuttavia, non coglie nel segno, in primo luogo perché l'azione reale a tutela del marchio è distinta e diversa dall'azione personale fondata sulla concorrenza sleale e in secondo luogo perché fa un'erronea applicazione del principio di unitarietà dei segni distintivi.
È ben vero, infatti, che l'utilizzo di un segno conferisce all'imprenditore il diritto di utilizzarlo anche in relazione ad altre funzioni distintive (art. 22
c.p.i.), tuttavia, nella fattispecie in esame, il marchio registrato da Parte_6
non è costituito soltanto dal patronimico ”, ma – come si è visto sopra Pt_6
– è un marchio figurativo complesso di cui la parola ” è solo una parte, Pt_6
peraltro comune ad un marchio di fatto che può a buon diritto Parte_1 legittimamente utilizzare in ambito locale.
In quest'ottica, il patronimico ” non è suscettibile di essere tutelato Pt_6
quale componente del marchio registrato e – come si è detto sopra – se utilizzato autonomamente senza alcuna altra specificazione è senz'altro pagina 15 di 28 suscettibile di ingenerare confusione nell'utenza, tenuto conto del fatto che l'attrice e erogano lo stesso servizio e operano nello stesso PA territorio e che la parola ” è la parte maggiormente caratterizzante per Pt_6 quel che concerne l'identificazione dell'impresa.
È, inoltre, significativo che la scelta di adottare quale nome a dominio www.trevisin.it e quale indirizzo di posta elettronica info@trevisin.it, senza alcuna altra specificazione, è una condotta che – come si è visto e come si vedrà infra – si colloca in un più ampio quadro di iniziative poste in essere da CP_1
e idonee ad ingenerare confusione nell'utenza e sviamento
[...] Parte_6
di clientela.
Il fatto che i convenuti avessero depositato un marchio complesso in cui compare il nome e il cognome ” e poi avessero scelto un nome a CP_2 dominio e un indirizzo di posta elettronica in cui compariva il solo cognome non trova infatti, sul piano presuntivo, altra spiegazione se non la volontà di creare un indebito agganciamento dell'attività di a quella di PA
. Parte_1
Si deve dare atto che, come si è anticipato in narrativa, tale condotta è cessata successivamente alla pronuncia dell'ordinanza del 20.1.2019 nel giudizio di reclamo n. 8679/2018 R.G. (cfr. doc. n. 18 convenuti).
In terzo luogo, costituisce concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, nn. 1 e 2, c.c. anche la pubblicazione sulla pagina Facebook dell'impresa di onoranze funebri gestita da della presentazione aziendale dimessa dall'attrice sub doc. Parte_6
n. 24.
La presentazione, poi eliminata dai convenuti all'esito del procedimento cautelare di primo grado (circostanza non contestata, cfr. pag. 25 dell'atto di citazione), va al di là della semplice descrizione dell'esperienza professionale di poiché quest'ultimo non si limita ad esporre il proprio curriculum, Parte_6 ma descrive l'attività da lui gestita come una “storica impresa funebre nata nel
1908 a Roncade ed operativa a Treviso dal 1973” che “ha sempre gestito il lutto pagina 16 di 28 delle famiglie con delicatezza, rispetto e prontezza d'intervento ed esecuzione”.
È evidente che la prima frase che si è sopra riportata descrive caratteristiche che appartengono all'attrice e non ad – che dunque, così PA presentandosi, si è indebitamente appropriata dei pregi di – e può Parte_1
indurre i consumatori a credere che l'attività esercitata da sia un Parte_6 ramo dell'attrice e che sia pertanto indifferente rivolgersi ad o PA
a , quando così non è. Parte_1
Tale rischio di confusione è aggravato dal fatto che la presentazione prosegue con la frase “Nel 2017 ha aperto una nuova sede fuori dalle mura cittadine”, essendo evidente che il riferimento alla “nuova sede” letta alla luce del richiamo all'esperienza ultraquarantennale può indurre i consumatori ad associare all'attrice. PA
Costituisce, infine, condotta di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. anche la mancata restituzione a ed il mantenimento in uso da parte di Parte_1
dell'utenza telefonica cellulare 348.8743294, attualmente intestata ad Parte_6
. CP_4
L'utenza telefonica in questione, infatti, è stata da sempre pubblicizzata e dunque utilizzata dall'attrice quale numero di reperibilità 24 ore su 24 (cfr. docc. nn. 7, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 49 e 70 attrice), e dal 2016 era stata volturata da a I. personalmente (cfr. Parte_1 Pt_6 doc. n. 40 attrice, circostanza comunque pacifica).
È evidente, tuttavia, che la mera circostanza per cui il numero di telefono fosse intestato a non autorizzava quest'ultimo a trattenere per sé l'utenza Parte_6 dopo le dimissioni dalla carica di Presidente dell'organo amministrativo dell'attrice, poiché lo stesso aveva pur sempre volontariamente Parte_6 lasciato l'utenza a disposizione della società rappresentata.
Nonostante il mutamento dell'intestatario, dunque, il numero di telefono rimaneva uno strumento fondamentale per l'attività di , dal Parte_1 momento che quest'ultima unicamente e univocamente indicava al pubblico il pagina 17 di 28 numero 348.8743294 come veicolo per raggiungere i propri servizi.
pertanto, lasciando quale legale rappresentante di Parte_6 Parte_1
l'utenza a disposizione dell'attrice, aveva anche disposto in modo che egli stesso potesse disporre di tale numero soltanto in quanto legale rappresentante di
[...]
e nell'interesse della medesima. Pt_1
tuttavia, successivamente alle dimissioni alla carica di Presidente Parte_6
del Consiglio di Amministrazione di non solo ha trattenuto per sé Parte_1
l'utenza telefonica 348.8743294, ma l'ha altresì utilizzata per invitare delle persone all'inaugurazione dell'attività di (cfr. docc. nn. 18, 19 e Controparte_5
20 attrice, nonché dichiarazioni dei testi e Gazzola). Tes_5
Tale condotta – come le precedenti, alla luce e unitamente alle quali deve essere valutata – è idonea ad accreditare nei destinatari dei messaggi una confusione in merito all'effettiva natura di e, nello specifico, PA
l'esistenza di una continuità tra quest'ultima e . Parte_1
Il mantenimento dell'utenza telefonica in capo a inoltre, era idoneo Parte_6
a creare un pericolo di sviamento di clientela in favore di quest'ultimo e dunque di poiché il numero 348.8743294 era rimasto nella pubblicità PA
di anche successivamente all'ottobre del 2017, quando il Parte_1 convenuto aveva dato le dimissioni dalla carica di Presidente dell'organo amministrativo dell'attrice.
Sotto tale profilo, infatti, è documentale ed è stato acclarato in sede di istruttoria testimoniale che l'utenza telefonica 348.8743294 è rimasta associata a nei cartelloni pubblicitari sino all'inizio di marzo 2018 (cfr. doc. n. Parte_1
41 attrice e dichiarazioni del teste , sentito all'udienza dell'8.2.2022) Tes_6
e negli elenchi telefonici sino al maggio 2018 (cfr. doc. n. 70 attrice e dichiarazioni del teste sentito all'udienza dell'8.2.2022). Tes_7
È chiaro, dunque, che in questo lasso di tempo – e ragionevolmente, anche per qualche mese successivo – poteva accadere che un soggetto interessato a rivolgersi all'attrice chiamasse il numero 348.8743294 e rispondesse Parte_6
pagina 18 di 28 che offriva il medesimo servizio tramite con conseguente PA
sviamento della clientela in favore di quest'ultima.
Va aggiunto che è irrilevante il fatto che alcuni dei testimoni sentiti all'udienza dell'8.2.2022 abbiano dichiarato che essi identificavano l'utenza telefonica
348.8743294 come appartenente a e l'avessero salvata come tale, sia Parte_6 perché – come si è detto – tale numero era comunque da tempo in uso a
[...]
e il convenuto ne aveva la disponibilità come legale rappresentante Pt_1 dell'attrice sia perché comunque sino all'avvio dell'attività di PA
l'unica impresa con il patronimico ” nota a Treviso nel settore delle Pt_6
pompe funebri era . Parte_1
Del pari, è irrilevante anche il fatto che il numero 348.8743294 non sia stato usato quale utenza di reperibilità 24 ore su 24 di posto che ai PA fini della concorrenza sleale è sufficiente che in qualche modo tale utenza possa essere utilizzata o sia stata usata in modo tale da creare ambiguità o confusione nella clientela e ciò poteva accadere ed è effettivamente accaduto.
Non può dirsi compiutamente dimostrata l'allegazione dei convenuti secondo cui era volontà dell'attrice dismettere tale utenza cellulare sin dal 2016.
Da un lato, infatti, vi è documentazione che comprova la volontà di
[...]
di far comparire l'utenza 348.8743294 quale numero di reperibilità 24 Pt_1
ore su 24 anche per l'anno 2017 e che ciò poi è effettivamente accaduto (docc. nn. 33, 34, 35, 36, 39 e 70 attrice) e dall'altro ciò che rileva è che, al di là delle intenzioni, tale utenza sia poi effettivamente pubblicizzata dall'attrice come proprio numero di reperibilità e di ciò vi è piena prova alla luce della documentazione sopra richiamata.
Infine, appare significativo che, come si è detto sopra, abbia Parte_1 cambiato il proprio numero di reperibilità soltanto dopo aver scoperto che lo aveva trattenuto per sé, evidentemente costretta dalla necessità di Parte_6
evitare che la clientela, chiamando il numero 348.8743294 credendo di rivolgersi all'attrice, si trovasse poi ad avere contattato e Parte_6 PA
pagina 19 di 28 Ne consegue che va accertato che le condotte consistenti nella pubblicazione dell'articolo e della presentazione aziendale (poi eliminata all'esito del giudizio cautelare n. 6568/2018 R.G.) dimessi da rispettivamente sub docc. Parte_1 nn. 21 e 24, nell'utilizzo sino a gennaio/febbraio 2019 del solo patronimico
” – senza altra specificazione – nel sito internet www.trevisin.it e Pt_6 nell'indirizzo di posta elettronica di e nella Email_4 PA
mancata restituzione e nell'utilizzo dell'utenza cellulare n. 348.8743294 hanno costituito concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.
Di tali condotte possono essere ritenuti responsabili esclusivamente Parte_6
in quanto autore materiale, e in quanto svolge la PA Parte_6 propria attività imprenditoriale tramite tale società e ha agito quale legale rappresentante e nell'interesse stessa.
Non vi sono, invece, elementi per ritenere responsabile anche la , poiché CP_3 non è sufficiente né che quest'ultima sia moglie di né che ella sia Parte_6
componente dell'organo amministrativo di né, infine, che ella PA fosse a conoscenza delle sorti dell'utenza telefonica utilizzata da Parte_1
quale numero di reperibilità 24 ore su 24.
Era necessario, infatti, che l'attrice dimostrasse la sussistenza di specifiche condotte della configurabili quali contributo causale agli illeciti sopra CP_3
accertati, ma di ciò non è stata data prova.
Ne consegue che tutte le domande proposte da contro la Parte_1 convenuta vanno rigettate. CP_3
Per converso, stante quanto sopra accertato, va inibito ad e a PA la prosecuzione delle predette condotte illecite e, in particolare, Parte_6
l'utilizzo nell'indirizzo internet www.trevisin.it e nell'indirizzo di posta elettronica info@trevisin.it della parola ” non accompagnata Pt_6 quantomeno dal nome proprio “ivan” o da altri elementi che evitino la confusione con l'attrice, e l'utilizzo del numero di cellulare n. 348.8743294 in ambito aziendale.
pagina 20 di 28 L'ordine di astenersi dall'utilizzo dell'utenza telefonica va circoscritto all'ambito aziendale perché esclusivamente in tali limiti è configurabile una condotta di concorrenza sleale, mentre l'estensione all'utilizzo in ambito personale è misura che risulterebbe sproporzionata e ingiustificata.
Inoltre, come sopra si è esposto, a seguito della mancata restituzione dell'utenza telefonica n. 348.8743294 da parte di ha comunque Parte_6 Parte_1
pubblicizzato un nuovo numero di reperibilità 24 ore su 24 (348.7826133, cfr. docc. nn. 41 e 70 attrice), cosicché, anche sotto questo profilo, non vi è ragione per vietare al convenuto di utilizzare in ambito personale il numero non restituito all'attrice.
Tali ordini di inibitoria vanno assistiti da penale ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. che si ritiene equo determinare in € 100,00 per ogni nuova violazione del divieto di utilizzo dell'utenza telefonica n. 348.8743294 in ambito aziendale e in
€ 100,00 per ogni giorno di uso della parola “trevisin”, senza altra specificazione, nel nome a dominio o nell'indirizzo di posta elettronica.
La domanda di inibitoria all'utilizzo dell'utenza cellulare proposta nei confronti di è fondata nei limiti che seguono. CP_4
Va precisato che non vi è alcun rapporto di concorrenza tra e l'attrice, CP_4 in quanto la prima ha quale oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di beni immobili (cfr. doc. n. 15 attrice), mentre la seconda opera in un diverso settore merceologico, avendo quale oggetto principale l'erogazione di servizi relativi alle onoranze funebri.
Nondimeno, è titolare dell'utenza telefonica n. 348.8743294 (circostanza CP_4 pacifica) ed è partecipata e amministrata unicamente da (cfr. doc. n. Parte_6
15 attrice), il quale, come si è visto, già si è reso autore di condotte di concorrenza sleale nei confronti di aventi ad oggetto il numero di Parte_1 telefono appena indicato.
Ne consegue che, poiché tra e vi è un'alterità soggettiva ma CP_4 Parte_6 in concreto l'attività di promana dallo stesso sussiste il CP_4 Parte_6
pagina 21 di 28 concreto pericolo che possa consentire a di utilizzare il CP_4 Parte_6
numero telefonico nell'interesse di e quindi concorrere PA nell'illecito concorrenziale di questi altri due convenuti.
Di conseguenza, deve essere inibito ad quale titolare dell'utenza CP_4
telefonica n. 348.8743294, di consentire a e/o ad di Parte_6 PA utilizzare tale numero per esigenze aziendali di per quanto PA
concerne, invece, l'uso dell'utenza in ambito personale è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte sopra.
In assenza di specifica domanda, non può essere posta a carico di alcuna CP_4
penale per la violazione di tale divieto.
Quanto alla domanda di pubblicazione della sentenza, si ritiene che la stessa non possa essere accolta in ragione della risalenza nel tempo e dell'intervenuta cessazione delle condotte confusorie.
Resta, infine, da esaminare la domanda di risarcimento del danno, ma con esclusivo riferimento alla posizione di e di perché PA Parte_6 rispetto alla Polo non è ravvisabile alcuna condotta di concorrenza sleale e l'attrice non ha proposto tale domanda nei confronti di CP_4
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata da
[...]
con riferimento alle note a firma del dott. contenenti Pt_1 Per_2
osservazioni alla C.T.U. dimesse dai convenuti in data 4.4.2023 e nel corso delle integrazioni alle operazioni peritali.
Si tratta, infatti, di note contenenti delle critiche sotto il profilo tecnico all'elaborato peritale della C.T.U. dott.ssa alle quali può attribuirsi Per_1 natura di allegazioni difensive, e, come tali, certamente ammissibili, poiché la parte può muovere in ogni tempo critiche rispetto all'elaborato peritale, anche con il supporto di professionisti che non siano stati nominati C.T.P.
Sempre preliminarmente, va precisato che non può essere riconosciuta alcuna somma né a titolo di danno emergente, posto che l'attrice ha tempestivamente allegato e richiesto soltanto il risarcimento del lucro cessante, né a titolo di pagina 22 di 28 danno non patrimoniale, giacché le allegazioni di relative a Parte_1
quest'ultima voce di danno sono assolutamente generiche e, comunque, indimostrate, non essendo stata data prova di un pregiudizio alla reputazione commerciale dell'attrice.
Circoscrivendo, dunque, l'analisi al solo lucro cessante, deve osservarsi che la causa è stata istruita con C.T.U. contabile, la quale:
- ha accertato che il fatturato dell'attrice si è ridotto del 40% dal 2017 al 2019, con una lieve ripresa nel 2020 di circa € 200.000,00, a causa dell'aumento dei funerali causato dalla pandemia da COVID19 (cfr. pag. 17 dell'elaborato peritale);
- ha accertato che il fatturato di nel 2017 è stato pari a circa € PA
200.000,00 – esattamente il decremento subito da nello stesso Parte_1 periodo – e poi è progressivamente aumentato fino a circa € 1.000.000,00 nel
2020 (cfr. pagg. 10 e 17 dell'elaborato peritale);
- ha quantificato il danno da lucro cessante in € 333.014,00 per l'anno 2018, in
€ 311.741 per il 2019 e in € 159.240,00 per il 2020 (cfr. pag. 20 dell'elaborato peritale);
- ha ritenuto sussistente il nesso di causa tra le condotte di concorrenza sleale come sopra accertate e il danno, alla luce delle caratteristiche peculiari dell'impresa funebre (ambito territoriale locale, eccezionalità del servizio, carattere fiduciario, rinomanza diffusa per tradizione, stabilità dei ricavi), della risalenza sulla piazza dell'attività dell'attrice (dal 1973), della natura degli illeciti (confusione del nome, nella comunicazione pubblicitaria, dei riferimenti telefonici acquisiti come tradizionali) e della dinamica dei fatturati delle due imprese (cfr. pag. 10).
Le risultanze della C.T.U. sono state criticate dai convenuti, che hanno eccepito la carenza del requisito del nesso di causalità sotto diversi profili.
Sul punto, deve osservarsi che nella fattispecie in esame non appare ravvisabile una radicale carenza di nesso di causalità, poiché quest'ultimo può essere pagina 23 di 28 provato anche in via presuntiva e gli elementi valorizzati dalla C.T.U. a pag. 10 dell'elaborato peritale sono tutti aspetti che senz'altro depongono per la sussistenza di un certo legame sul piano eziologico tra le condotte di concorrenza sleale sopra accertate e l'acclarata diminuzione degli utili subita da
. Parte_1
Appare, in particolare, particolarmente significativo che il margine operativo dell'attrice sia stato sostanzialmente costante tra il 2014 e il 2017 e poi abbia subito una diminuzione nel 2018 e nel 2019, proprio in concomitanza con le condotte di concorrenza sleale poste in essere da e Parte_6 PA
(cfr. pagg. 18 e 20 dell'elaborato peritale).
Sotto altro punto di vista, tuttavia, si deve puntualizzare che il calo degli introiti dell'attrice non può essere integralmente imputata alle condotte illecite, poiché nella fattispecie in esame – come correttamente evidenziato dai convenuti – che la diminuzione degli utili dipende anche da condotte lecite e dunque da fattori che si potrebbero definire “fisiologici”.
Sul piano presuntivo, infatti, deve ritenersi che il calo degli introiti derivi anche:
- dal fatto che, a seguito delle dimissioni di dalla carica di Parte_6 amministratore di – condotta in sé e per sé certamente lecita, Parte_1
posto che il convenuto era certamente libero di intraprendere un proprio percorso imprenditoriale sfruttando le proprie capacità e la propria conoscenza del settore – l'attrice aveva perso una figura professionale che sino ad allora aveva rivestito un ruolo chiave (circostanza non contestata);
- dal fatto che aveva fatto ingresso nel mercato delle pompe PA
funebri, circostanza anche questa che in sé e per sé rientra nel legittimo
“gioco” della concorrenza.
Inoltre, devono essere considerate la tipologia delle condotte di concorrenza sleale accertate e la loro durata tutto sommato limitata nel tempo, poiché:
- ha pubblicizzato un nuovo numero di reperibilità al posto di Parte_1
pagina 24 di 28 quello indebitamente trattenuto da tra marzo e maggio 2018 e Parte_6
dunque dopo circa quattro-sei mesi dall'apertura dell'attività di CP_1
[...]
- ha eliminato la presentazione dalla pagina aziendale tra agosto e Parte_6
settembre 2018;
- il nome a dominio e l'indirizzo di posta elettronica sono stati modificati con l'aggiunta della parola “ivan” tra gennaio e febbraio 2019.
Rispetto al calo del fatturato, invece, può attribuirsi una rilevanza causale modesta all'avvio dell'attività delle , poiché dalla Parte_12 visura dimessa dai convenuti sub doc. n. 70 emerge che l'unità locale di
Ponzano Veneto è stata aperta in data 4.2.2016, e dunque era già in essere nel momento in cui e avevano posto in essere le Parte_6 PA condotte di concorrenza sleale, iniziate a fine 2017.
In quest'ottica, il danno da lucro cessante dovrà essere valutato necessariamente in via equitativa, ritenendo che le condotte oggetto di causa abbiano avuto una certa rilevanza – al netto, comunque, dei fattori “fisiologici” sopra evidenziati – sul piano della diminuzione degli utili registrata nell'anno 2018.
A conclusioni diverse, invece, deve pervenirsi con riguardo al calo degli utili subito dall'attrice nel 2019, che può essere causalmente riconducibile agli illeciti commessi da e soltanto in minima parte, poiché, Parte_6 PA come sopra si è visto, gli effetti delle condotte erano in via di esaurimento.
Nessun nesso di causa, infine, è ravvisabile tra la diminuzione degli utili registrata nell'anno 2020 e le condotte oggetto di causa, poiché queste ultime erano ormai cessate.
Si ritiene, pertanto, di poter quantificare il danno, già attualizzato, in €
100.000,00, somma che e I. dovranno corrispondere, PA Pt_6 in solido tra loro, all'attrice, con interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo.
***
pagina 25 di 28 Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza.
, dunque, va condannata a rifondere le spese di lite alla , con Parte_1 CP_3 liquidazione dei compensi secondo valori prossimi ai minimi previsti dal D.M.
n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità bassa, tenuto conto della genericità delle allegazioni svolte dall'attrice sulla sua responsabilità e, dunque, della limitata attività difensiva specificamente riferibile alla posizione della convenuta risultata vittoriosa;
nulla viene riconosciuto a titolo di anticipazioni, posto che le uniche spese risultanti dal fascicolo di causa riguardano l'intimazione di testi che non hanno deposto su circostanze rilevanti ai fini della valutazione della posizione della . CP_3
e siccome soccombenti, vanno condannati PA Parte_6 CP_4
a rifondere le spese di lite a , nella misura indicata in nota spese, Parte_1 da ritenersi congrua alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
L'attrice ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute per compensi del proprio C.T.P., debitamente documentate, posto che tali oneri sono comunque riconducibili alle spese di lite (cfr. Cass. n. 26729/2024).
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro, con conseguente diritto di al Parte_1 rimborso delle stesse laddove anticipate.
Non ricorrono i presupposti per pronunciare una condanna dell'attrice ex art. 96
c.p.c. in favore della , in ragione della complessità e dell'opinabilità delle CP_3 questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 11706/2018 R.G. promossa da
[...]
contro , Parte_1 PA CP_2 CP_3
e ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
[...] CP_4
1) rigetta le domande proposte dall'attrice
contro
; CP_3
2) accerta che i convenuti e si sono resi CP_2 PA responsabili, delle seguenti condotte di concorrenza sleale:
pagina 26 di 28 a) pubblicazione in data 8.11.2017 di un articolo sul quotidiano “Il
Gazzettino” dal titolo , nuova sede Onoranze più “laiche'” – La Pt_6 storica impresa di pompe funebri apre uno spazio fuori mura»;
b) utilizzo sino a gennaio/febbraio 2019 del patronimico ”, senza Pt_6
altra ulteriore specificazione, nel sito internet www.trevisin.it e nell'indirizzo di posta elettronica Email_5
c) pubblicazione sulla pagina Facebook dell'attività delle onoranze funebri della presentazione aziendale dimessa dall'attrice sub doc. CP_2
n. 24, successivamente rimossa all'esito del giudizio cautelare n.
6568/2018 R.G.;
d) mantenimento nella disponibilità del convenuto , mancata CP_2
restituzione all'attrice e utilizzo da parte del convenuto per CP_2 scopi aziendali dell'utenza telefonica cellulare n. 348.8743294, numero di reperibilità 24 ore su 24 di Parte_1
3) inibisce ai convenuti e la prosecuzione PA Parte_1 delle condotte illecite di cui al punto precedente e, in particolare:
a) l'utilizzo nell'indirizzo internet www.trevisin.it e nell'indirizzo di posta elettronica della parola “trevisin” non accompagnata Email_5 quantomeno dal nome proprio “ivan” o da altri elementi che evitino la confusione con l'attrice;
b) l'utilizzo del numero di cellulare n. 348.8743294 in ambito aziendale;
4) fissa una penale di € 100,00 per ogni giorno di violazione del divieto di cui al punto 3, lett. a), del dispositivo;
5) fissa una penale di € 100,00 per ogni nuova violazione del divieto di cui al punto 3, lett. b), del dispositivo;
6) inibisce alla convenuta quale titolare dell'utenza telefonica n. CP_4
348.8743294, di consentire ai convenuti e CP_2 PA
di utilizzare tale utenza per esigenze aziendali della stessa
[...] [...]
CP_1
pagina 27 di 28 7) rigetta la domanda di pubblicazione della sentenza proposta dall'attrice;
8) condanna e in solido tra loro, a versare CP_2 PA all'attrice la somma di € 100.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo;
9) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che CP_3 si liquidano in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
10) condanna i convenuti, in solido tra PA CP_2 loro, a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 18.500,00 per compensi, € 2.455,00 per anticipazioni, € 7.267,84 per spese di C.T.P., oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
11) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di PA
e in solido tra loro. CP_2 CP_4
Venezia, 14 maggio 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente dott.ssa Lina Tosi
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