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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 19/12/2025 – all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1486/2021 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], ed Parte_1
ivi residente in C.da Laurello n. 61, C.F. ( ), CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Antonio
AR ed elettivamente con Lui domiciliato in Patti Via Trieste
n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dagli Avv.ti Renato Vestini e Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio Legale della sede Provinciale dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici anno 2019 e disoccupazione agricola
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04/05/2021 parte ricorrente adiva codesto
Giudice premettendo di essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa nel 2019 (dal 04 Aprile 2019 al 31 Dicembre 2019) alle dipendenze dell'azienda agricola di CU PI IO con sede in
Piraino Via del sole 19/1 per un totale di 102 giornate annue. Deduceva di aver richiesto il pagamento della disoccupazione agricola in data 14
Marzo 2020 senza ottenere positivo riscontro dall'istituto previdenziale.
Chiedeva, quindi, che, accertato il proprio lavoro in agricoltura, fosse riconosciuto il proprio diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno in questione con condanna dell' alla rispettiva liquidazione, CP_1
oltre vittoria di spese e compensi da distrare in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' deducendo la cancellazione dagli elenchi anagrafici CP_1 per l'anno 2019 della ricorrente e contestando, quindi, nel merito le conclusioni di parte ricorrente, concludendo per il rigetto con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione testi.
Successivamente veniva riassegnata allo scrivente stante il provvedimento con cui lo stesso ha preso servizio presso questo
Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50/2022.
In data odierna, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ex art. 429
c.p.c.
Parte ricorrente chiede, previo accertamento incidentale del proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno e le giornate suindicate, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze dell'azienda agricola di CU PI IO, la condanna dell' CP_1 al pagamento della disoccupazione agricola per l'anno 2019.
2 È onere della ricorrente dimostrare il possesso dei requisiti per la disoccupazione agricola, ossia:
• essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli relativi all'anno per il quale è richiesta la disoccupazione (nel caso di specie,
l'anno 2019);
• avere 2 anni di anzianità assicurativa;
• avere almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
Ora, con riferimento all'iscrizione negli elenchi agricoli, l' deduce CP_1
che la stessa era stata cancellata a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020002584/DDL del 27 marzo 2020 con il quale gli ispettori avevano riscontrato un fabbisogno di manodopera agricola inferiore a quella denunciata per la ditta CU PI
IO, con la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei dipendenti ivi indicati.
Ora, a fronte dei riscontri, consacrati in un verbale redatto e sottoscritto da pubblici funzionari, parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta CU
PI IO.
Come, infatti, più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un CP_1
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n.
3 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Il teste ha dichiarato quanto segue: Non Testimone_1 parente, indifferente. Ho cause contro l' per la medesima ditta e CP_1
la ricorrente non è mia testimone. Corrisponde al vero che la ricorrente ha svolto attività lavorativa per la ditta CU PI Rosaria, per
l'anno 2019, periodo da aprile a dicembre. Non abbiamo lavorato nella stessa squadra ma la vedevo al magazzino della ditta in Gliaca Di
Piraino, via del Sole. Io ho lavorato presso questa ditta per 102 circa giornate lavorative nell'anno 2019. Ci dirigeva il datore di lavoro
CU PI IO ed i terreni sono ubicati nei comuni di Brolo,
Piraino e Ficarra. Orario di lavoro dalle sette alle sedici con pausa pranzo alle tredici circa. Dal lunedì al venerdì. Ci occupavamo della raccolta degli agrumi.”
Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione o di disconoscimento dagli elenchi. La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali o datoriali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato
4 dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo dal datore.
Ora, avendo l'unico teste escusso affermato di non aver lavorato nella squadra di parte ricorrente e di vederla solo al magazzino, è difficile poter ritenere lo stesso attendibile non sulla generale esistenza della ditta
(non oggetto del presente ricorso) ma proprio sull'attività lavorativa effettivamente svolta (sia qualitativamente che quantitativamente) da
Parte_1
Non sono dimostrati i due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la domanda va, pertanto, rigettata.
Parte ricorrente va esonerata dalle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 04/04/2021 contro l' disattesa
[...] CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 19 Dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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