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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1646 /2023 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1646 /2023 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TIZIANI ENRICO giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. GOBBATO MARCO , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
- In via preliminare, per i motivi di cui in narrativa, respingersi ogni richiesta di provvisoria
esecutività del decreto ingiuntivo n. ING. 91/2023 – n. R.G. 7916/2022, emesso dal Tribunale di
Treviso in data 11.01.2023 atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta;
- In via principale, nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il grave inadempimento
contrattuale del SI. e l'impossibilità sopravvenuta della Parte_2
prestazione per esclusiva responsabilità dello stesso con la conseguente statuizione dell'inesistenza
e dell'infondatezza delle ragioni di credito azionate da parte del SI. Parte_2
con il decreto ingiuntivo n. ING. 91/2023 – n. R.G. 7916/2022, emesso dal Tribunale di
[...]
Treviso in data 11.01.2023 e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare
il decreto ingiuntivo stesso, statuendo come nulla sia dovuto al convenuto da parte dell'attrice
opponente; - in ogni caso, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il grave
inadempimento contrattuale del SI. e la conseguente risoluzione Parte_2
del contratto intercorso tra il convenuto opposto e la SI.ra ai sensi dell'art. 1453 c.c. Parte_1
e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo
opposto, statuendo come nulla sia dovuto al convenuto da parte dell'attrice opponente;
- nella
denegata e non creduta ipotesi che fosse accertato un eventuale credito da parte del SI. Parte_2
nei confronti della SI.ra , determinare l'effettivo importo dovuto
[...] Parte_2 Parte_1
per le prestazioni eseguite, considerato il grave inadempimento contrattuale addebitabile al
convenuto opposto, altresì determinando, quindi, il giusto e congruo corrispettivo competente al
convenuto stesso e, per l'effetto, rigettarsi la residua pretesa pecuniaria azionata ex adverso siccome
infondata in fatto e in diritto, o, in subordine, ridurre la stessa in conformità; - accertata e dichiarata,
per i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento contrattuale del SI. Parte_2 Pt_2
con la conseguente impossibilità sopravvenuta della prestazione per esclusiva responsabilità
[...]
di quest'ultimo ovvero la risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., per l'effetto condannare il
convenuto opposto alla restituzione alla SI.ra della somma di € 1056,75 versata da Parte_1
quest'ultima a titolo di acconto per le competenze professionali del SI. Geom. Parte_2 Pt_2
; - accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento contrattuale del
[...]
SI. con la conseguente impossibilità sopravvenuta della Parte_2 Parte_2
prestazione per esclusiva responsabilità di quest'ultimo ovvero la risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., per l'effetto condannare il convenuto opposto al risarcimento del danno provocato alla
SI.ra per non aver potuto usufruire del cosiddetto “Superbonus 110%” per i lavori di Parte_1
ristrutturazione del proprio immobile con il versamento di quella somma che sarà determinata, anche
in via equitativa, in corso di giudizio, da porsi in ogni caso in compensazione con l'eventuale credito
residuo vantato dal convenuto opposto;
- accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, che
la postuma modifica a penna della data di conclusione della prestazione del SI. Parte_2
nel conferimento di incarico allegato quale doc. 1) al ricorso monitorio presentato
[...]
avanti il Tribunale di Treviso per ottenere il decreto ingiuntivo n. ING. 91/2023 – n. R.G. 7916/2022,
costituisce comportamento che denota grave malafede processuale, condannare il convenuto opposto
al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nei confronti della SI.ra con il pagamento di Parte_1
quella somma che sarà determinata, anche in via equitativa, in corso di giudizio;
In ogni caso: Con
vittoria delle spese e competenze di lite.
Per parte convenuta:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta:
• accertato il diritto del convenuto ad ottenere il pagamento del credito azionato con decreto
ingiuntivo, respingersi in toto le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
• confermarsi conseguentemente in ogni sua parte il Decreto ingiuntivo opposto N. 91/2023 emesso
nel procedimento rubricato al N. 7916/2022 R.G. Tribunale di Treviso.
IN VIA SUBORDINATA:
• nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande
dell'attrice opponente, condannarsi quest'ultima al pagamento delle somme comunque dovute al
convenuto - a qualsiasi titolo dovute - meglio accertate nel corso della causa.
IN OGNI CASO: Anticipazioni, compenso professionale e spese di lite interamente rifusi, compresi
quelli relativi alla fase monitoria
* * *CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 24/02/2023 la signora ha Parte_1
proposto opposizione al Decreto ingiuntivo n. 91/2023 emesso dal Tribunale di Treviso ed ottenuto dal geometra per il pagamento delle prestazioni professionali da lui Parte_2 eseguite su incarico e a favore dell'attrice.
Nel corso del gennaio 2021 la signora si era infatti rivolta allo studio tecnico del geometra Pt_1
al fine di valutare un intervento di ristrutturazione della propria abitazione, con possibilità Parte_2
di usufruire degli interventi agevolati da Superbonus 110% di cui al D.L. n. 34/2020 (convertito in
Legge 77/2020). Il geometra aveva quindi inviato alla signora una preliminare Parte_2 Pt_1
“relazione delle spese necessarie per usufruire del Superbonus 110%” - per un importo complessivo di Euro 136.349,39.
La signora a marzo 2021 ha incaricato il geometra mediante di atto affidamento Pt_1 Parte_2
incarico datato 15/03/2021, con allegato preventivo (doc. convenuto).
Sulla scorta di tale contratto e conformemente al preventivo concordato per complessivi Euro
17.801,06 (compenso per prestazioni professionali), la signora nei giorni successivi ha Parte_1
proceduto anche al pagamento a favore del Geometra di un primo acconto pari ad Euro Parte_2
1.005,76 (pari al 5,65% del compenso complessivo).
Da allora sono seguite una serie di comunicazioni tra le parti, sino a giungere a maggio 2022, quando la committente ha firmato i contratti con le imprese e li ha consegnati al geometra, che ha depositato la Cilas in Comune ed ha caricato la documentazione su Deloitte.
Da allora i rapporti tra le parti si sono interrotti, sino al settembre 2022, quando il geom. si Parte_2
è accorto che, a sua insaputa, i lavori presso l'immobile dell'attrice erano cominciati.
L'opponente chiede quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il risarcimento dei danni subiti in ragione dell'inutile decorso del termine essenziale al 30.6.21, dell'accertato inadempimento e della impossibilità di fruire del superbonus.
Si è costituito in giudizio l'opposto chiedendo il rigetto delle domande e negando la natura essenziale del termine oltre al lamentato inadempimento. All'udienza del 20.2.24 si è svota la prova orale, a mezzo degli interrogatori formali delle parti e dell'escussione di un teste per parte ed, in seguito, non essendo stato raggiunto un accordo tra le parti, ritenuta il giudice la causa matura per la decisione, all'udienza del 4.10.24, sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Della natura del termine.
Nell'atto di conferimento dell'incarico sottoscritto dalle parti in data 15/03/2021 [doc. convenuto n.
3], è stata indicata la data del 30/06/2021 quale termine di conclusione dell'incarico e di tutti i lavori di ristrutturazione.
Afferma il convenuto che, successivamente, le parti, concordemente, presso lo studio del geometra, abbiano inteso prorogare il termine al 30.6.2022, correggendo la data sull'unica copia al momento disponibile (vale a dire quella custodita presso lo studio tecnico).
L'attrice nega tale circostanza, accusando la controparte di aver egli solo modificato la data in assenza di accordo.
Di conseguenza, stante l'essenzialità del termine, il professionista non avrebbe correttamente adempiuto, avendo reso le proprie prestazioni in ritardo.
Ritiene, al contrario, il convenuto che tale termine non sia da ritenersi essenziale, in primo luogo da un punto di vista sostanziale: le parti infatti erano ben consapevoli dell'impossibilità di ristrutturare un immobile in soli tre mesi di tempo, in mancanza di una qualsiasi preventiva scelta da parte della committente sia delle ditte appaltatrici che addirittura delle opere o delle installazioni da eseguirsi nella propria abitazione.
Il termine non risulterebbe essenziale neppure sotto il profilo formale e letterale: nel documento di conferimento dell'incarico infatti viene espressamente previsto che “tale tempistica è basata sull'assunzione di ricevere da parte adeguata assistenza e collaborazione e che le Parte_3 informazioni richieste ai fini dello svolgimento dell'incarico siano prontamente messe a disposizione”.
La signora si sarebbe determinata a decidere il tipo di ristrutturazione da eseguirsi sulla Parte_1
propria abitazione (e quindi a trasmettere le relative informazioni al convenuto) solo successivamente alla data del 30/06/2021, prorogando, quindi, anche di fatto, il termine inizialmente indicato. La versione offerta dal convenuto appare verosimile e maggiormente rispondente agli esiti istruttori e, per tale ragione, deve essere condivisa.
E' in primo luogo poco verosimile che, a fronte di un incarico conferito il 15.3.21, quando le imprese non erano ancora state scelte, né contattate, i lavori di ristrutturazione di un immobile sarebbero potuti terminare a soli tre mesi di distanza.
Non vi è quindi ragione di ritenere che la proroga non sia stata concordata tra le parti e riportata nell'unico documento disponibile al momento dell'incontro presso lo studio del geometra.
Le stesse mail scambiate tra le parti, in data successiva al 30.6.21 [docc. convenuto n. 5-16], dimostrano la sussistenza di un rapporto professionale ancora in essere, per volontà di entrambe le parti e, del resto, in nessuna delle mail in atti la committente ha inteso far valere la scadenza del termine del 30.6.21; deve quindi ritenersi che la cliente abbia continuato a dare esecuzione al contratto anche dopo il 30.6.21, nell'intesa della concordata proroga.
E' peraltro emerso dall'istruttoria che alla data del 30/06/2021 la signora non si era ancora Pt_1
determinata circa i lavori da svolgere ed è documentalmente provato che la scelta da parte della committente, sia delle opere che delle imprese, è avvenuta ad aprile 2022; in particolare il documento prodotto dal convenuto n. 38, una mail del 5.4.22, dimostra che a quella data la cliente non aveva ancora ben chiaro quali lavorazioni le potessero permettere di usufruire del Superbonus, tanto che il geometra, nella citata mail, aveva risposto che, con gli interventi chiesti dalla sig.ra non Pt_1
sarebbe stato possibile effettuale il salto di due classi energetiche e così usufruire del bonus.
Dal tenore letterale del contratto e dalla condotta delle parti deve quindi concludersi per la natura non essenziale del termine indicato nella copia di contratto prodotta dalla sig.ra Pt_1
2. Dell'asserito inadempimento
L'attrice, oltre a ritenere operante la previsione di cui all'art. 1219 comma 3 c.c. ed a sostenere l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imputabile al convenuto, ritiene che l'inadempimento posto in essere dal geometra debba condurre alla risoluzione del contratto Parte_2
ex art. 1453 c.c.
Della natura del termine del 30.6.21 già si è detto.
Per quanto riguarda l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ed il lamentato inadempimento, la
SI.ra afferma di non poter più procedere ai lavori di ristrutturazione della propria abitazione Pt_1 così come inizialmente previsti avendo irrimediabilmente perduto la possibilità di fruire del
Superbonus 110%.
Il convenuto entro il 30.06.2021 avrebbe dovuto presentare la documentazione necessaria ad ottenere il “Superbonus 110%” e seguire gli interi lavori di ristrutturazione.
Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni avrebbe fatto sì che le banche a cui si era rivolta la sig.ra per la cessione del credito avessero, nel frattempo chiuso le linee di credito. Pt_1
I termini della questione devono essere chiariti.
Deve anzitutto premettersi che, nel caso di specie, le parti hanno inteso raggiungere un accordo, trasfuso nel conferimento di incarico del 15.3.21.
Si tratta dunque di un rapporto contrattuale, dal quale sarebbe derivato un inadempimento da parte del professionista;
in ragione del lamentato inadempimento la sig.ra oppone l'eccezione ex Pt_1
art. 1460 c.c. e chiede il risarcimento dei danni asseritamente subiti, non quantificati, conseguenti alla perduta possibilità di usufruire del super bonus.
La natura del rapporto impone che l'odierna attrice provi la fonte ed il danno, semplicemente allegando l'inadempimento della controparte, a cui è imposto l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la propria prestazione.
Nel caso in esame è stato prodotto in atti il contratto, fonte degli obblighi delle parti.
Le prestazioni del professionista sono state in esso espressamente riportate, nei seguenti termini:
- 1) pratica edilizia per utilizzo SUPERBONUS, S.C.I.A. presso il comune di Trevignano (TV), accesso agli atti presso il comune di Trevignano (TV), P.S.C., Computo metrico (per imprese, e con prezzi DEI per Ist. bancario), direzione lavori, fine lavori;
- 2) pratica energetica per utilizzo SUPERBONUS: a) Valutazioni preliminari per ECOBONUS
110% e stesura APE pre intervento;
b) Progetto impianti meccanici (ex legge 10/91); c) progetto impianti e computo metrico;
d) APE e AQE post intervento;
- 3) asseverazioni finali: pratica e asseverazioni per ECOBONUS 110%. CP_2
Il geometra pertanto, come previsto contrattualmente, ha richiesto alla signora Parte_2 Parte_1 il pagamento concordato e previsto per la seconda fase dell'incarico (“ritiro della presa d'atto per la pratica CILAS n. del 05/05/2022”), emettendo ed inviando il CodiceFiscale_3
preavviso pro-forma n. 24/2022 per l'importo di Euro 7.004,72 (doc. convenuto n. 22). L'attrice non contesta l'adempimento della prestazione di cui è chiesto il pagamento, lamentando il ritardo nella sua esecuzione.
Quelle elencate sono le uniche prestazioni professionali per le quali la signora ha dato Parte_1 incarico al geometra;
l'attrice non ha provato che ulteriori incarichi fossero stati dati al Parte_2
geometra.
La testimonianza sul punto della sig.ra è inattendibile, in quanto teste de relato, avendo la stessa Pt_4
riportato fatti riferiti dalla stessa attrice.
In disparte ciò, deve rilevarsi che, pur a ritenere che le parti si siano accordate affinchè il geometra registrasse la cliente su Deloitte ed ivi caricasse la documentazione, la circostanza non muta i termini della questione.
Appare certamente verosimile che, in data 9.7.21, il geometra abbia aiutato la sig.ra Parte_2 Pt_1
a registrarsi, a nome proprio, sulla piattaforma e non è contestato che, successivamente, nel maggio
2022, egli abbia caricato la documentazione sulla piattaforma stessa, ma, proprio in ragione di tale ultima circostanza, se pure l'incarico fosse stato conferito, egli ha dimostrato di averlo svolto.
Afferma l'attrice che la mancata presentazione della documentazione idonea entro il termine previsto nel contratto di conferimento di incarico e il successivo caricamento, solamente in data 04.05.2022
(v. doc. 17 allegato all'atto di citazione in opposizione di parte attrice), dei dati necessari all'ottenimento del bonus sulla piattaforma “Deloitte” avrebbe fatto sì che nel frattempo entrambe le banche a cui si era rivolta la SI.ra avessero chiuso le rispettive linee di credito. Per tali Pt_1 motivi i lavori di ristrutturazione oggetto dell'incarico assunto dal Geom. non avrebbero Parte_2
potuto avere luogo.
Nel sostenere ciò, però, l'attrice richiama sempre il termine del 30.6.21, come già detto da intendersi prorogato, e deposita i documenti n. 7 ed 8, comunicazioni della piattaforma Deloitte, con le quali si avvisa che l'ultima scadenza per il caricamento della documentazione è quella del 22.2.22.
La comunicazione stessa è però chiara nello specificare che l'avviso è rivolto a coloro che hanno pratiche con spese 2021.
Il geometra, a seguito della richiesta di chiarimenti della sig.ra ha chiarito la circostanza e Pt_1
l'irrilevanza della comunicazione, non avendo l'attrice sostenuto alcuna spesa nel 2021 e la stessa ha ringraziato per il chiarimento (cfr. doc. 6, 7 convenuto).
Neppure l'inutile decorso del termine del 22.2.22, quindi, vale a fondare il preteso inadempimento del professionista, proprio perché, a quella data, non solo nessuna spesa era stata sostenuta, ma neppure era stato dato incarico alle imprese da parte della cliente (compito, questo, che non spettava al geometra, poiché non previsto nel contratto).
Non risulta peraltro corretto quanto sostenuto dall'attrice, vale a dire che le banche a cui si era rivolta la signora avevano “chiuso le rispettive linee di credito”. Pt_1
Come dimostrato dallo stesso documento attoreo n. 20, la società banca (cui si era Controparte_3 rivolta nell'occasione la cliente) non ha chiuso le linee di cessione del credito legate al Superbonus
110%, ma ha proceduto ad una sospensione temporanea delle sottoscrizioni dei contratti con i clienti.
Tanto è vero che poi la stessa società banca ES AN ha riaperto le sottoscrizioni dei contratti di cessione del credito d'imposta, già nel mese successivo (cfr.doc. convenuto n. 32).
Le richiamate circostanze, riportate dal convenuto, non sono state contestate dall'attrice.
Tale sospensione viene ritenuta conseguenza della lamentata responsabilità del geometra , Parte_2
ma, come riportato nel contratto, l'incarico conferito al tecnico era relativo solo a prestazioni professionali connesse ad interventi agevolati da Superbonus 110% [doc. convenuto n. 3], e non condizionato ad eventuali procedure di cessione del credito d'imposta poi attivate dalla signora
. Parte_1
L'attrice ha confuso le due pratiche ed identificato la pratica edilizia Superbonus 110% affidata al geometra, con l'altra, diversa e solo eventuale pratica di cessione del credito d'imposta a soggetti terzi (non affidata al geometra); le due pratiche tuttavia sono sempre rimaste distinte, tanto che la mancata cessione del credito d'imposta, non ha mai precluso la possibilità di usufruire, da parte di chi ristrutturava casa, delle agevolazioni Superbonus 110%.
La cliente poteva infatti scegliere di usufruire del bonus direttamente come detrazione fiscale personale ovvero tramite cessione del credito d'imposta ad un soggetto terzo.
Scelta questa seconda strada dall'attrice, le obbligazioni contrattuali in capo al geometra Parte_2 sono comunque rimaste unicamente quelle di cui all'atto di conferimento incarico del 15/03/2021, mentre la gestione della pratica bancaria Superbonus 110 rimaneva da sempre in capo alla signora
. Parte_1
Nel contratto non è infatti richiamato alcun incarico relativo alla gestione bancaria della pratica da parte del convenuto, tanto che infatti la registrazione sulla piattaforma “Deloitte” Parte_5
attivata da Sparkasse, con apertura della pratica n. 28352 avveniva a nome dell'attrice (pur se con l'aiuto del convenuto).
Tanto detto, non è ravvisabile alcun inadempimento in capo al geometra. Va inoltre aggiunto che per presentare la pratica “CILAS” in comune (per poi presentare anche le notifiche all' e all'Ispettorato del lavoro) e successivamente caricare la documentazione su Pt_6
Deloitte, vi era la necessità di avere tutti i contratti firmati con le imprese, consegnati tuttavia dalla cliente solo in data 05/05/2022.
Pur a voler ritenere che i tempi si siano allungati a causa di talune omissioni o imprecisioni nei computi metrici, tanto da dover rimandare di alcuni giorni la sottoscrizione dei contratti con le imprese (cfr. doc. 48 e 49 attrice), tuttavia non può ritenersi che ciò abbia dato causa ad un inadempimento di rilevante entità del geometra, non avendo peraltro l'attrice provato la perdita della possibilità di poter godere del Superbonus a causa della condotta del professionista.
A tal proposito va inoltre aggiunto che, dopo il deposito in data 05/05/2022 della pratica edilizia
“CILAS” presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune di Trevignano (doc. convenuto n. 20) da parte del geometra , la signora non ha più contattato lo studio tecnico, non Parte_2 Pt_1
fornendo alcuna spiegazione in merito, né revocando l'incarico.
Quindi, quanto alla condizione che alla data del 30 settembre 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo”, deve ritenersi che - depositata dal geometra la pratica CILAS n. del 05/05/2022 presso lo Parte_2 CodiceFiscale_3 sportello unico per l'edilizia del Comune di Trevignano - la signora , che nel frattempo Parte_1
aveva pure reperito le imprese esecutrici dei lavori [impresa edile, idraulico ed elettricista - docc. convenuto n. 17, 18, 19], avrebbe ben potuto godere del Superbonus 110% (in quel momento con scadenza 31/12/2022), avendo tutta la possibilità ed il tempo per effettuare alla data del 30 settembre
2022 lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
Tuttavia, a settembre 2022 il geometra si è avveduto del fatto che i lavori di ristrutturazione Parte_2
erano stati effettuati a propria insaputa;
egli ha quindi comunicato all'ufficio tecnico del Comune di
Trevignano di non essere più il direttore dei lavori, progettista architettonico e CSP/CSE del cantiere in via Contea n. 40 a Trevignano, immobile in proprietà della signora (doc. 28). Parte_1
A seguito di uno specifico accesso agli atti eseguito a giugno 2023 presso il Comune di Trevignano
è emerso che la signora ha eseguito in realtà i lavori di manutenzione straordinaria sulla Pt_1 propria abitazione nel corso dell'anno 2022 (docc. convenuto n. 35, 36), usufruendo delle agevolazioni Superbonus 110%.
L'attrice, quindi, non è riuscita a dare prova del danno subito ed, al contrario, il convenuto ha provato che la stessa ha eseguito i lavori di ristrutturazione, usufruendo del super bonus. Il documento n. 62 prodotto dalla sig.ra (contratto di appalto per il fotovoltaico) non può Pt_1
consentire di ritenere provata l'affermazione per cui la stessa non sarebbe riuscita a fare tutti gli interventi concordati con il geometra, dovendosi limitare al solo impianto fotovoltaico a causa della scadenza de 30.9.22, alla cui data i lavori si sarebbero dovuti svolgere fino alla soglia del 30%.
Tanto in primo luogo perché il citato documento prova la stesura del contratto per il fotovoltaico, ma non che questo sia stato l'unico intervento effettuato ed, in secondo luogo, come riportato prima, perché, firmati i contratti e depositata la Cilas il 5.5.22, ben avrebbe potuto la committente effettuare lavori sino alla soglia del 30% entro il 30.9.22.
Non può quindi ritenersi che il geometra sia stato gravemente inadempiente, né possono Parte_2
accogliersi le domande dell'attrice..
3. Del pagamento del corrispettivo.
La somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto è quindi, come concordato in contratto, il corrispettivo dovuto per l'esecuzione della prestazione di cui all'incarico.
Accertata la sua esecuzione da parte del professionista, non c'è motivo di accogliere l'opposizione.
Peraltro inizialmente il preavviso non è stato contestato dall'attrice, che ha soltanto chiesto informazioni circa le modalità di pagamento (doc. 25); la richiesta è stata accettata dalla stessa attrice a seguito dell'indicazione per cui il pagamento sarebbe dovuto essere effettuato con un bonifico bancario (doc. 26).
Tuttavia, al successivo sollecito di pagamento del 10/05/2022 dello studio tecnico alla signora quest'ultima ha affermato che “Come abbiamo convenuto, il pagamento sarà effettuato dopo Pt_1 il accettazione di cessione del credito” (doc. 27).
Tale condizione non è riportata nel contratto, posto che l'accordo stipulato fra le parti in data
15/03/2021 prevede che il secondo pagamento dovuto dalla committente al professionista avvenga unicamente al momento del “Ritiro presa d'atto da parte del comune di Trevignano”.
Il decreto ingiuntivo opposto deve quindi essere confermato.
4. Delle spese di lite. La condanna alle spese segue la soccombenza e le stesse devono essere liquidate come in dispositivo, in applicazione del DM 147/22, valori medi, per le quattro fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
Rigetta l'opposizione;
Conferma il decreto ingiuntivo n. 91/2023;
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto, che liquida in Parte_1
euro 5.077 oltre accessori di legge.
Treviso, 24.3.2025
Il Giudice
Marina Righi