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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/02/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 824/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 824/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Paola (CS) alla Via Luigi Sturzo n. 9,
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura depositata in atti, dall'Avv. Paolo PERRONE, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: e Email_1 presso il cui studio, sito in Paola (CS), Corso Roma n. 3 sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 CP_1 bis.51 c.p.c. depositato il 16.08.2024, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in
Paola (Cs) in data 30.04.2009 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 13, Parte 2 Serie A, anno 2009, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente avevano adito il Tribunale di Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con Decreto del 27.07.2018;
- che, non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 12.11.2024 e, poi, rinviata al 14 gennaio 2025 per l'acquisizione del parere del Pm, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 27.07.2018 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del
[...] Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. i coniugi hanno concordemente definito le condizioni della separazione e dichiarano di esser economicamente indipendenti, in quanto ognuno di loro è percettore di redditi da lavoro;
2. i ricorrenti vivranno separati uno dall'altro;
3. la casa coniugale sita in Paola (CS) alla Via Madonna delle Grazie n. 10, essendo di proprietà dei coniugi e , verrà assegnata alla SI.ra Parte_2 Parte_3 CP_1 che continuerà ad abitarvi;
4. i beni comuni che costituivano l'arredo della casa coniugale, di comune accordo tra i coniugi, sono assegnati alla SI.ra mentre il SI. potrà recuperare i propri effetti CP_1 Parte_1 personali ancora presenti nell'immobile previo congruo preavviso da comunicare alla SI.ra
; CP_1
5. I rapporti economici tra essi ricorrenti, tenuto conto delle rispettive condizioni, sono stati definiti con reciproca soddisfazione e con dichiarazione di null'altro a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa;
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 824/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
e nel comune di Paola (Cs) in data 30.04.2009 e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del menzionato comune al n. 13, Parte 2 Serie A, anno
2009;
- prende atto delle condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Paola (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14.01.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 824/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Paola (CS) alla Via Luigi Sturzo n. 9,
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura depositata in atti, dall'Avv. Paolo PERRONE, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: e Email_1 presso il cui studio, sito in Paola (CS), Corso Roma n. 3 sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 CP_1 bis.51 c.p.c. depositato il 16.08.2024, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in
Paola (Cs) in data 30.04.2009 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 13, Parte 2 Serie A, anno 2009, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente avevano adito il Tribunale di Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con Decreto del 27.07.2018;
- che, non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 12.11.2024 e, poi, rinviata al 14 gennaio 2025 per l'acquisizione del parere del Pm, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 27.07.2018 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del
[...] Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. i coniugi hanno concordemente definito le condizioni della separazione e dichiarano di esser economicamente indipendenti, in quanto ognuno di loro è percettore di redditi da lavoro;
2. i ricorrenti vivranno separati uno dall'altro;
3. la casa coniugale sita in Paola (CS) alla Via Madonna delle Grazie n. 10, essendo di proprietà dei coniugi e , verrà assegnata alla SI.ra Parte_2 Parte_3 CP_1 che continuerà ad abitarvi;
4. i beni comuni che costituivano l'arredo della casa coniugale, di comune accordo tra i coniugi, sono assegnati alla SI.ra mentre il SI. potrà recuperare i propri effetti CP_1 Parte_1 personali ancora presenti nell'immobile previo congruo preavviso da comunicare alla SI.ra
; CP_1
5. I rapporti economici tra essi ricorrenti, tenuto conto delle rispettive condizioni, sono stati definiti con reciproca soddisfazione e con dichiarazione di null'altro a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa;
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 824/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
e nel comune di Paola (Cs) in data 30.04.2009 e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del menzionato comune al n. 13, Parte 2 Serie A, anno
2009;
- prende atto delle condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Paola (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14.01.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo