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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 26/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2360/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2360/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTESCHI PIETRO presso il cui studio Pt_1 P.IVA_1 in VIA OBERDAN 50 PERUGIA elegge domicilio
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO Controparte_1 C.F._1
ALESSANDRO presso il cui studio in VIA MOLINO DELLE ARMI 2/A MILANO elegge domicilio OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente : Pt_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pesaro per i motivi e le ragioni di cui in narrativa così giudicare: in rito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo in capo alla opponente Parte_1 nel merito: respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettare la pretesa creditoria di controparte e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 607/2022 del 18 luglio 2022 del Tribunale di Pesaro.
Con vittoria di competenze professionali e spese di lite.
Parte opposta : Controparte_1
In via principale, nel merito: respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate e, per l'effetto, rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto per l'importo capitale pari ad € 5.726,39 oltre interessi moratori su tale importo dalla scadenza al saldo, spese connesse ivi compresa la tassa di registro del decreto ingiuntivo e le spese del grado monitorio già liquidate;
In subordine, nel merito: respingere l'avversa opposizione con ogni inerente e conseguente domanda per tutte le motivazioni dedotte ed argomentate negli atti difensivi in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto, accertato e dichiarato che la ditta è creditrice nei confronti della Controparte_1
dell'importo di €. 5.726,39, oltre interessi moratori ex art. D.lgs. 231/2002 dalla scadenza della Pt_1 fattura al saldo, condannare la in persona del legale Presidente/rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore della ditta dell'importo di €. 5.726,39, oltre Controparte_1 pagina 1 di 5 interessi moratori dalla scadenza al saldo, spese connesse ivi compresa la tassa di registro del decreto ingiuntivo, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa;
Sempre in via principale, nel merito: attesa l'emersa temerarietà della causa promossa dalla
[...] ex art. 96 c.p.c., ribadita nella reiterata insistenza nel proseguire il presente giudizio sino alla Pt_1 fase decisoria, condannarla al risarcimento dei danni in favore del convenuto opposto da liquidarsi secondo i parametri indicati in comparsa di risposta o in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, del presente giudizio e del procedimento monitorio liquidati.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo N. 607/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro nel procedimento N. 1451/2022 R.G., recante l'intimazione di pagamento dell'importo di € 5.726,39 oltre interessi e spese del monitorio, in favore della ditta , quale residuo della fattura n. 10 del 04.09.2021 emessa a saldo di lavori Controparte_1 di manutenzione straordinaria eseguiti su di un lastrico solare, a dire della ingiungente, di titolarità esclusiva dell'opponente.
Quest'ultima, al contrario, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e/o titolarità del rapporto dal lato passivo, in quanto il reale soggetto passivo sarebbe da individuarsi nel condominio Domus in
(al cui interno vi sono appartamenti di proprietà della ), poiché i lavori sarebbero stati CP_2 Pt_1 eseguiti su lastrico solare condominiale e commissionati dall'amministratore del medesimo condominio.
Si costituiva la ditta , chiedendo il rigetto delle altrui domande in quanto infondate Controparte_1 in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 13.02.2023, a scioglimento della riserva assunta, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 7.7.2023, rigettate le richieste formulate dall'opponente, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 31.10.2024. disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
La causa, infine, veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
La fattura emessa dalla ditta e contestata dall'opponente, sulla cui base è stato Controparte_1 azionato il procedimento monitorio, reca la seguente causale: “Eseguito lavori per vostro conto presso condominio Domus sito a in Via Romagna n. 2 palazzina lato lavori di rimozione e CP_2 CP_2 smaltimento guaina esistente, due o più strati rimozione e rimontaggio copertine impermeabilizzazione con guaina -25° più secondo strato guaina ardesiata lavoro di montaggio di nuova copertura a saldo”.
Due sono le contestazioni avanzate dall'opponente.
La prima è che i lavori di impermeabilizzazione sono stati commissionati alla ditta opposta dall'amministratore del e non direttamente dall'opponente e, la seconda, che i lavori Parte_2 hanno interessato l'intera palazzina C, composta da 5 blocchi distinti per un totale di 10 appartamenti, tra i quali dovranno essere ripartite le spese sostenute.
Ciò sull'assunto di cui all'art. 1117 c.c. a mente del quale “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio…il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari…”, in quanto strutturalmente il lastrico solare oggetto dei lavori sarebbe comune a tutto il corpo di fabbrica C del , poichè costituente l'unitaria Parte_2
pagina 2 di 5 copertura delle plurime unità immobiliari disposte una accanto all'altra, come da fotografie prodotte in giudizio (v. doc. 2 fascicolo doc. opponente).
Entrambi gli assunti sono infondati.
Dalla documentazione prodotta agli atti di causa è possibile affermare, innanzitutto, che risulta provato il rapporto contrattuale diretto tra la e la ditta . Pt_1 Controparte_1
In primis, nel verbale dell'assemblea condominiale del 23.10.2020, presente la , il punto 3
Pt_1 dell'ordine del giorno, è la richiesta, da parte di , di coprire il lastrico solare condominiale
Pt_1 con riferimento alla quale il Condominio ha confermato l'autorizzazione di concedere alla ,
Pt_1 il permesso di un lavoro nel lastrico condominiale con onere totalmente a carico della stessa,
Pt_1 in quanto proprietaria di tutto il blocco sottostante.
Ottenuta l'autorizzazione, seguivano una serie di mail con le quali impartiva alla ditta Pt_1 CP_1 istruzioni, indicazioni tecniche e tempistiche in ordine all'esecuzione dei lavori.
A titolo esemplificativo, si cita la mail inviata dalla alla ditta in data 26.6.2020 (v. doc. Pt_1 CP_1 9 opposta) con la quale , nella persona dell'Ing. dichiara: “Faccio seguito Pt_1 Persona_1 all'incontro di mercoledì scorso a riguardo il completamento dei lavori di impermeabilizzazione CP_2 del tetto delle ns. unità immobiliari (omiss..) Riguardo ai lavori in corso, come abbiamo detto nel nostro incontro, la nostra intenzione è di farle completare il lavoro iniziato perché siamo convinti della sua competenza tecnica e vorremmo porre le basi anche per proseguire in futuro ulteriori collaborazioni, visto che abbiamo diverse unità immobiliari nella zona ed è di nostro interesse affidarci a persone di fiducia (omissis….). Con l'occasione, dato che stiamo valutando l'idea di posizionare una protezione (n.d.r.: la lamiera grecata sulla porzione di lastrico solare che copre gli edifici C1 e C2 della palazzina C) dal sole sulla guaina per salvaguardarla all'invecchiamento (come anche da lei consigliato) le chiedo gentilmente di comunicarmi (se le ha già o quando potrà rilevarle) le misure che le indico sulla piantina allegata”.
Ed ancora, con successiva mail del 3.7.2020 (v. doc. 12 opposta) comunicava alla ditta Pt_1
“Buongiorno come le abbiamo anticipato, abbiamo intenzione di CP_1 CP_1 impermeabilizzare e proteggere al 100% ora e per il futuro l'integrità del lavoro che andremo a svolgere. Le invio allegato uno schema del sistema di copertura in lamiera grecata inox che realizzeremo, e che vogliamo realizzare contemporaneamente ai lavori di completamento di stesura guaina di cui vorremo CP_ incaricarla, così da avere la gestione di un unico cantiere semplificato. (omissis..). contattato dal ns amministratore Cav. per definire in accordo come procedere con i lavori.” CP_4
Oppure la mail del 21.6.2021 (v. doc. 13 opposta) con cui impartiva sempre ordini specifici Pt_1 alla ditta “(omissis..) Come inteso, voi inizierete nei giorni precedenti a posare la guaina CP_1 isolante e le copertine dei parapetti a partire dal lato est (lato mare), così da permettere giovedì di iniziare a montare la copertura”.
Ancora, nella mail del 31.3.2021 (v. doc.14 opposta) , parlando della ultimazione dei lavori, Pt_1 con la predisposizione della copertura in lamiera per dare “una soluzione definitiva ai problemi che si generano nel tempo per infiltrazioni, danneggiamento impermeabilizzazione etc.”, chiaramente riferendo il tutto alla porzione di lastrico solare posto al di sopra delle proprie unità immobiliari degli edifici C1 e C2 e non su tutto il lastrico solare della palazzina C, comunicava alla ditta ”(Omiss..) In ogni CP_1 caso, come sa, abbiamo già provveduto ad effettuare il pagamento del 75% della sua fattura, ed è nostra volontà di concludere il lavoro con la sua collaborazione, ma siamo certi che comprenderà che, anche contabilmente, è bene che il saldo avvenga a lavori ultimati”.
pagina 3 di 5 Chiariti quindi i rapporti tra la e la ditta , nel senso che i lavori sono stati Pt_1 Controparte_1 eseguiti sotto la direzione della prima, la seconda contestazione attiene alla imputabilità alla Pt_1 piuttosto che a tutto il Condominio Domus, palazzina C, delle spese sostenute per i lavori medesimi.
Preliminarmente è utile descrivere lo stato dei luoghi per cui è causa.
Viene in soccorso al riguardo il regolamento condominiale dal quale si evince che il complesso immobiliare che compone il (v. doc. 5 opposta), è costituito da tre corpi edilizi Parte_2 contraddistinti rispettivamente con le lettere “A” -” B” -”C” e che il corpo edilizio “C” (dove sono stati eseguiti i lavori), è composto di cinque case a schiera (ossia 5 edifici) comprendenti n. 10 appartamenti e n. 5 garages.
E' pacifico, poi, che all'interno di due degli edifici che compongo il blocco C, individuati nelle foto come C1 e C2, vi sono immobili, per un totale di 4 appartamenti e 2 garages, di proprietà esclusiva della sola
. Pt_1
Ed è proprio sul lastrico solare che ricopre le unità C1 e C2, come anche specificato nel verbale assembleare sopra richiamato, che sono stati eseguiti i lavori commissionati dall'opponente.
Quest'ultima sostiene che i lavori hanno interessato il lastrico solare dell'edificio C, quindi ritiene di ricomprendere nella ripartizione delle spese sostenute, tutto l'edificio “C”, senza distinguere tra i vari blocchi, indentificati come C1, C2, C3, C4 e C5.
In realtà, il lastrico solare sul quale sono stati effettuati i lavori, funge da tetto alle sole unità immobiliari poste sotto la verticale degli edifici indicati come C1 e C2, ricomprendenti appartamenti di sola proprietà
. Pt_1
Viene quindi in supporto l'art. 11, terza parte, del Regolamento di Condominio che stabilisce che: “le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti o impianti comuni a gruppi di unità immobiliari faranno carico ai proprietari delle stesse unità” (v. doc. 5 opposto).
Parte opponente, sostiene che il periodo in esame si riferisca alla ripartizione delle spese tra i blocchi A,
B e C e non tra i singoli immobili di uno stesso blocco.
Analizzando l'art. 11 per esteso, si può evincere che l'interpretazione dell'opponente non è corretta, in quanto la ripartizione delle spese comuni tra gli edifici appartenenti ai diversi blocchi che compongono l'intero condominio, è in realtà contenuta nella seconda parte del primo periodo dell'art. 11 ove si afferma che: “Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni ai singoli corpi edilizi (qui da intendersi come blocco A, B e C), saranno ripartite secondo la tabella “B”.
Ne consegue che il riferimento dell'art. 11 seconda parte ai “gruppi di unità immobiliari” non può che intendersi alle unità immobiliari di uno stesso blocco come nel caso che ci occupa.
Interpretazione e situazione di fatto dei luoghi che è in linea con quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1451/2014: “La spesa per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare va sopportata, ai sensi dell'art. 1126 cod. civ., per un terzo da coloro che ne hanno l'uso esclusivo e per due terzi da tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico serve da copertura. Nella ripartizione dei restanti due terzi della spesa (una volta detratto il terzo dovuto da chi ha l'uso esclusivo del lastrico) la qualità di partecipante al condominio genericamente intesa non ha un rilievo di per sé determinante. Quello che importa, ai fini dell'obbligo della contribuzione alla spesa effettuata per la riparazione o la ricostruzione della terrazza, è che il condomino sia proprietario di una unità immobiliare sita nella zona dell'edificio coperta dal lastrico e, cioè, che tale unità sia compresa nella colonna sottostante al lastrico. Solo nel caso che colui che abbia l'uso esclusivo del lastrico sia anche proprietario di una delle unità ad essi sottostante, si verifica l'obbligo della doppia contribuzione alla spesa: per un pagina 4 di 5 terzo, quale utente esclusivo del lastrico o della terrazza, e per i rimanenti due terzi, in proporzione del valore millesimale dell'unità compresa nella colonna sottostante al lastrico”.
Infine, l'opposta ha assolto al suo onere probatorio anche per quel che attiene al quantum, atteso che l'importo residuale richiesto con la fattura N. 10 del 04.09.2021, è frutto di un accordo con l'opponente.
Con mail del 13.10.2021 (v. doc. 16 opposta), la , dopo avere ricevuto la fattura da parte della Pt_1 ditta e dopo un chiarimento telefonico avvenuto tra le parti (come fatto menzione nella stessa CP_1 mail), scrive che dall'importo della fattura, per accordi presi in precedenza e lavori non eseguiti, occorreva detrarre l'importo di euro 345,00 oltre IVA, restando in attesa di ricevere la nota di credito per poter procedere al pagamento della differenza.
L'opposizione risulta pertanto infondata e il decreto ingiuntivo opposto dichiarato definitivamente esecutivo.
Va poi rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 cpc formulata dall'opposta, in quanto non se ne ravvisano i presupposti di legge.
Ogni altra domanda assorbita.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal dm 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, stante l'assenza di assunzione dei mezzi istruttori e del valore della causa prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di R.G. 2360/2022, promossa da contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Pt_1 Controparte_1 dispone:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma in via definitiva il decreto ingiuntivo N. 607/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro nel procedimento n. 1451/2022 R.G.;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Pesaro, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2360/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTESCHI PIETRO presso il cui studio Pt_1 P.IVA_1 in VIA OBERDAN 50 PERUGIA elegge domicilio
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO Controparte_1 C.F._1
ALESSANDRO presso il cui studio in VIA MOLINO DELLE ARMI 2/A MILANO elegge domicilio OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente : Pt_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pesaro per i motivi e le ragioni di cui in narrativa così giudicare: in rito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo in capo alla opponente Parte_1 nel merito: respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettare la pretesa creditoria di controparte e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 607/2022 del 18 luglio 2022 del Tribunale di Pesaro.
Con vittoria di competenze professionali e spese di lite.
Parte opposta : Controparte_1
In via principale, nel merito: respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate e, per l'effetto, rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto per l'importo capitale pari ad € 5.726,39 oltre interessi moratori su tale importo dalla scadenza al saldo, spese connesse ivi compresa la tassa di registro del decreto ingiuntivo e le spese del grado monitorio già liquidate;
In subordine, nel merito: respingere l'avversa opposizione con ogni inerente e conseguente domanda per tutte le motivazioni dedotte ed argomentate negli atti difensivi in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto, accertato e dichiarato che la ditta è creditrice nei confronti della Controparte_1
dell'importo di €. 5.726,39, oltre interessi moratori ex art. D.lgs. 231/2002 dalla scadenza della Pt_1 fattura al saldo, condannare la in persona del legale Presidente/rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore della ditta dell'importo di €. 5.726,39, oltre Controparte_1 pagina 1 di 5 interessi moratori dalla scadenza al saldo, spese connesse ivi compresa la tassa di registro del decreto ingiuntivo, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa;
Sempre in via principale, nel merito: attesa l'emersa temerarietà della causa promossa dalla
[...] ex art. 96 c.p.c., ribadita nella reiterata insistenza nel proseguire il presente giudizio sino alla Pt_1 fase decisoria, condannarla al risarcimento dei danni in favore del convenuto opposto da liquidarsi secondo i parametri indicati in comparsa di risposta o in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, del presente giudizio e del procedimento monitorio liquidati.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo N. 607/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro nel procedimento N. 1451/2022 R.G., recante l'intimazione di pagamento dell'importo di € 5.726,39 oltre interessi e spese del monitorio, in favore della ditta , quale residuo della fattura n. 10 del 04.09.2021 emessa a saldo di lavori Controparte_1 di manutenzione straordinaria eseguiti su di un lastrico solare, a dire della ingiungente, di titolarità esclusiva dell'opponente.
Quest'ultima, al contrario, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e/o titolarità del rapporto dal lato passivo, in quanto il reale soggetto passivo sarebbe da individuarsi nel condominio Domus in
(al cui interno vi sono appartamenti di proprietà della ), poiché i lavori sarebbero stati CP_2 Pt_1 eseguiti su lastrico solare condominiale e commissionati dall'amministratore del medesimo condominio.
Si costituiva la ditta , chiedendo il rigetto delle altrui domande in quanto infondate Controparte_1 in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 13.02.2023, a scioglimento della riserva assunta, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 7.7.2023, rigettate le richieste formulate dall'opponente, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 31.10.2024. disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
La causa, infine, veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
La fattura emessa dalla ditta e contestata dall'opponente, sulla cui base è stato Controparte_1 azionato il procedimento monitorio, reca la seguente causale: “Eseguito lavori per vostro conto presso condominio Domus sito a in Via Romagna n. 2 palazzina lato lavori di rimozione e CP_2 CP_2 smaltimento guaina esistente, due o più strati rimozione e rimontaggio copertine impermeabilizzazione con guaina -25° più secondo strato guaina ardesiata lavoro di montaggio di nuova copertura a saldo”.
Due sono le contestazioni avanzate dall'opponente.
La prima è che i lavori di impermeabilizzazione sono stati commissionati alla ditta opposta dall'amministratore del e non direttamente dall'opponente e, la seconda, che i lavori Parte_2 hanno interessato l'intera palazzina C, composta da 5 blocchi distinti per un totale di 10 appartamenti, tra i quali dovranno essere ripartite le spese sostenute.
Ciò sull'assunto di cui all'art. 1117 c.c. a mente del quale “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio…il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari…”, in quanto strutturalmente il lastrico solare oggetto dei lavori sarebbe comune a tutto il corpo di fabbrica C del , poichè costituente l'unitaria Parte_2
pagina 2 di 5 copertura delle plurime unità immobiliari disposte una accanto all'altra, come da fotografie prodotte in giudizio (v. doc. 2 fascicolo doc. opponente).
Entrambi gli assunti sono infondati.
Dalla documentazione prodotta agli atti di causa è possibile affermare, innanzitutto, che risulta provato il rapporto contrattuale diretto tra la e la ditta . Pt_1 Controparte_1
In primis, nel verbale dell'assemblea condominiale del 23.10.2020, presente la , il punto 3
Pt_1 dell'ordine del giorno, è la richiesta, da parte di , di coprire il lastrico solare condominiale
Pt_1 con riferimento alla quale il Condominio ha confermato l'autorizzazione di concedere alla ,
Pt_1 il permesso di un lavoro nel lastrico condominiale con onere totalmente a carico della stessa,
Pt_1 in quanto proprietaria di tutto il blocco sottostante.
Ottenuta l'autorizzazione, seguivano una serie di mail con le quali impartiva alla ditta Pt_1 CP_1 istruzioni, indicazioni tecniche e tempistiche in ordine all'esecuzione dei lavori.
A titolo esemplificativo, si cita la mail inviata dalla alla ditta in data 26.6.2020 (v. doc. Pt_1 CP_1 9 opposta) con la quale , nella persona dell'Ing. dichiara: “Faccio seguito Pt_1 Persona_1 all'incontro di mercoledì scorso a riguardo il completamento dei lavori di impermeabilizzazione CP_2 del tetto delle ns. unità immobiliari (omiss..) Riguardo ai lavori in corso, come abbiamo detto nel nostro incontro, la nostra intenzione è di farle completare il lavoro iniziato perché siamo convinti della sua competenza tecnica e vorremmo porre le basi anche per proseguire in futuro ulteriori collaborazioni, visto che abbiamo diverse unità immobiliari nella zona ed è di nostro interesse affidarci a persone di fiducia (omissis….). Con l'occasione, dato che stiamo valutando l'idea di posizionare una protezione (n.d.r.: la lamiera grecata sulla porzione di lastrico solare che copre gli edifici C1 e C2 della palazzina C) dal sole sulla guaina per salvaguardarla all'invecchiamento (come anche da lei consigliato) le chiedo gentilmente di comunicarmi (se le ha già o quando potrà rilevarle) le misure che le indico sulla piantina allegata”.
Ed ancora, con successiva mail del 3.7.2020 (v. doc. 12 opposta) comunicava alla ditta Pt_1
“Buongiorno come le abbiamo anticipato, abbiamo intenzione di CP_1 CP_1 impermeabilizzare e proteggere al 100% ora e per il futuro l'integrità del lavoro che andremo a svolgere. Le invio allegato uno schema del sistema di copertura in lamiera grecata inox che realizzeremo, e che vogliamo realizzare contemporaneamente ai lavori di completamento di stesura guaina di cui vorremo CP_ incaricarla, così da avere la gestione di un unico cantiere semplificato. (omissis..). contattato dal ns amministratore Cav. per definire in accordo come procedere con i lavori.” CP_4
Oppure la mail del 21.6.2021 (v. doc. 13 opposta) con cui impartiva sempre ordini specifici Pt_1 alla ditta “(omissis..) Come inteso, voi inizierete nei giorni precedenti a posare la guaina CP_1 isolante e le copertine dei parapetti a partire dal lato est (lato mare), così da permettere giovedì di iniziare a montare la copertura”.
Ancora, nella mail del 31.3.2021 (v. doc.14 opposta) , parlando della ultimazione dei lavori, Pt_1 con la predisposizione della copertura in lamiera per dare “una soluzione definitiva ai problemi che si generano nel tempo per infiltrazioni, danneggiamento impermeabilizzazione etc.”, chiaramente riferendo il tutto alla porzione di lastrico solare posto al di sopra delle proprie unità immobiliari degli edifici C1 e C2 e non su tutto il lastrico solare della palazzina C, comunicava alla ditta ”(Omiss..) In ogni CP_1 caso, come sa, abbiamo già provveduto ad effettuare il pagamento del 75% della sua fattura, ed è nostra volontà di concludere il lavoro con la sua collaborazione, ma siamo certi che comprenderà che, anche contabilmente, è bene che il saldo avvenga a lavori ultimati”.
pagina 3 di 5 Chiariti quindi i rapporti tra la e la ditta , nel senso che i lavori sono stati Pt_1 Controparte_1 eseguiti sotto la direzione della prima, la seconda contestazione attiene alla imputabilità alla Pt_1 piuttosto che a tutto il Condominio Domus, palazzina C, delle spese sostenute per i lavori medesimi.
Preliminarmente è utile descrivere lo stato dei luoghi per cui è causa.
Viene in soccorso al riguardo il regolamento condominiale dal quale si evince che il complesso immobiliare che compone il (v. doc. 5 opposta), è costituito da tre corpi edilizi Parte_2 contraddistinti rispettivamente con le lettere “A” -” B” -”C” e che il corpo edilizio “C” (dove sono stati eseguiti i lavori), è composto di cinque case a schiera (ossia 5 edifici) comprendenti n. 10 appartamenti e n. 5 garages.
E' pacifico, poi, che all'interno di due degli edifici che compongo il blocco C, individuati nelle foto come C1 e C2, vi sono immobili, per un totale di 4 appartamenti e 2 garages, di proprietà esclusiva della sola
. Pt_1
Ed è proprio sul lastrico solare che ricopre le unità C1 e C2, come anche specificato nel verbale assembleare sopra richiamato, che sono stati eseguiti i lavori commissionati dall'opponente.
Quest'ultima sostiene che i lavori hanno interessato il lastrico solare dell'edificio C, quindi ritiene di ricomprendere nella ripartizione delle spese sostenute, tutto l'edificio “C”, senza distinguere tra i vari blocchi, indentificati come C1, C2, C3, C4 e C5.
In realtà, il lastrico solare sul quale sono stati effettuati i lavori, funge da tetto alle sole unità immobiliari poste sotto la verticale degli edifici indicati come C1 e C2, ricomprendenti appartamenti di sola proprietà
. Pt_1
Viene quindi in supporto l'art. 11, terza parte, del Regolamento di Condominio che stabilisce che: “le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti o impianti comuni a gruppi di unità immobiliari faranno carico ai proprietari delle stesse unità” (v. doc. 5 opposto).
Parte opponente, sostiene che il periodo in esame si riferisca alla ripartizione delle spese tra i blocchi A,
B e C e non tra i singoli immobili di uno stesso blocco.
Analizzando l'art. 11 per esteso, si può evincere che l'interpretazione dell'opponente non è corretta, in quanto la ripartizione delle spese comuni tra gli edifici appartenenti ai diversi blocchi che compongono l'intero condominio, è in realtà contenuta nella seconda parte del primo periodo dell'art. 11 ove si afferma che: “Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni ai singoli corpi edilizi (qui da intendersi come blocco A, B e C), saranno ripartite secondo la tabella “B”.
Ne consegue che il riferimento dell'art. 11 seconda parte ai “gruppi di unità immobiliari” non può che intendersi alle unità immobiliari di uno stesso blocco come nel caso che ci occupa.
Interpretazione e situazione di fatto dei luoghi che è in linea con quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1451/2014: “La spesa per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare va sopportata, ai sensi dell'art. 1126 cod. civ., per un terzo da coloro che ne hanno l'uso esclusivo e per due terzi da tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico serve da copertura. Nella ripartizione dei restanti due terzi della spesa (una volta detratto il terzo dovuto da chi ha l'uso esclusivo del lastrico) la qualità di partecipante al condominio genericamente intesa non ha un rilievo di per sé determinante. Quello che importa, ai fini dell'obbligo della contribuzione alla spesa effettuata per la riparazione o la ricostruzione della terrazza, è che il condomino sia proprietario di una unità immobiliare sita nella zona dell'edificio coperta dal lastrico e, cioè, che tale unità sia compresa nella colonna sottostante al lastrico. Solo nel caso che colui che abbia l'uso esclusivo del lastrico sia anche proprietario di una delle unità ad essi sottostante, si verifica l'obbligo della doppia contribuzione alla spesa: per un pagina 4 di 5 terzo, quale utente esclusivo del lastrico o della terrazza, e per i rimanenti due terzi, in proporzione del valore millesimale dell'unità compresa nella colonna sottostante al lastrico”.
Infine, l'opposta ha assolto al suo onere probatorio anche per quel che attiene al quantum, atteso che l'importo residuale richiesto con la fattura N. 10 del 04.09.2021, è frutto di un accordo con l'opponente.
Con mail del 13.10.2021 (v. doc. 16 opposta), la , dopo avere ricevuto la fattura da parte della Pt_1 ditta e dopo un chiarimento telefonico avvenuto tra le parti (come fatto menzione nella stessa CP_1 mail), scrive che dall'importo della fattura, per accordi presi in precedenza e lavori non eseguiti, occorreva detrarre l'importo di euro 345,00 oltre IVA, restando in attesa di ricevere la nota di credito per poter procedere al pagamento della differenza.
L'opposizione risulta pertanto infondata e il decreto ingiuntivo opposto dichiarato definitivamente esecutivo.
Va poi rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 cpc formulata dall'opposta, in quanto non se ne ravvisano i presupposti di legge.
Ogni altra domanda assorbita.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal dm 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, stante l'assenza di assunzione dei mezzi istruttori e del valore della causa prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di R.G. 2360/2022, promossa da contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Pt_1 Controparte_1 dispone:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma in via definitiva il decreto ingiuntivo N. 607/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro nel procedimento n. 1451/2022 R.G.;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Pesaro, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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