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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7084 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3009 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Roma, alla piazza di Novella, n. 1, presso lo studio dell'avv. Mario LUCCI che lo rappresenta e difende giusta procura apposta in calce al ricorso introdut- tivo
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e di- CP_1 feso dall'avv. Gustavo IANDOLO in virtù di procura generale alle liti per atto a rogito notaio in data 22 marzo 2024, rep. n. 37875 racc. n. Persona_1
7313, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso la propria Avvocatura Metropolitana
CONVENUTO
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria - pagamento ratei assegno di invalidità ex art. 1 L. n. 222/1984
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 27 gennaio 2025, ha espo- Parte_1
sto che, sottoposto a visita di revisione il 5 febbraio 2021, è stato ritenuto pri-
1 vo del requisito sanitario necessario per fruire dell'assegno ordinario di invali- dità ex art. 1 L. n. 222/1984; che, a seguito di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio (rg n. 13829/2022), è stato riconosciuto il re- quisito sanitario utile a conseguire la prestazione a decorrere dalla data della visita di revisione;
e che, notificato all' il decreto di omologa di tale accer- CP_1
tamento il 30 novembre 2022 ed inoltrata la documentazione amministrativa necessaria alla liquidazione il 14 marzo 2023, l' , nonostante il decorso CP_2
del termine di legge di 120 giorni, non ha adottato alcun provvedimento.
Premesso ciò ed assumendo di essere in possesso dei necessari requisiti, parte ricorrente ha chiesto che sia accertato il proprio diritto alla concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84, nella misura e con la decorrenza di legge dal 5 febbraio 2021; e che, per l'effetto, sia condannato l' a corrispondere i ratei maturati e maturandi della predetta prestazione CP_1
dal 120° giorno successivo alla data della domanda, oltre accessori di legge.
L' , costituitosi con memoria depositata il 13 marzo 2025, ha chiesto CP_1
dichiararsi cessata la materia del contendere poiché la prestazione previdenzia- le è stata liquidata dall'ufficio amministrativo competente determinando il ra- teo spettante nella misura di €759,37.
Con note depositate il 13 giugno 2025, il ricorrente, depositando lettera di liquidazione della prestazione (c.d. modello TE08), si è associato alla detta richiesta, dando atto dell'avvenuto pagamento del rateo dal mese di aprile
2025 e poi, nel corrente mese, anche dei ratei arretrati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'intervenuta liquidazione della prestazione con il conseguente pa- gamento anche dei ratei arretrati, circostanza di cui danno atto entrambe le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale, sono po- ste a carico del convenuto.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della
2 natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modi- ficato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del
D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il valore della causa, ai fini della determinazione dello scaglione di rife- rimento utile per la liquidazione delle spese, è pari ad €23.855,64, a tanto am- montando il valore complessivo degli arretrati liquidati, giusta criterio stabilito dall'art. 13, 2° comma, c.p.c. (v. Cass. civ. sez. VI, 18/09/2012, n. 15656).
Deve farsi quindi riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra €5.200,00 ed €26.000,00.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 27 gennaio 2025, così provve- Parte_1
de:
1 - dichiara cessata la materia del contendere;
2 - condanna l' al pagamento, in favore dell'avv. Mario LUCCI, procu- CP_1
ratore antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi
€2.143,00#, di cui €280,00# per spese generali, ed €1.864,00# per com- pensi, oltre IVA e CPA;
3 - manda alla Cancelleria di dare comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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