Art. 2.
Le difese nella Sila Regia non ancor, reintegrate al Demanio dello Stato sono dichiarate libere ed assolute proprieta' dei loro possessori ne' limiti della identificazione, confinazione e misura fatta eseguire dal Commissariato civile; e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla proprieta' ed estensione delle difese medesime sono estinte.
Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale.
Le difese nella Sila Regia non ancor, reintegrate al Demanio dello Stato sono dichiarate libere ed assolute proprieta' dei loro possessori ne' limiti della identificazione, confinazione e misura fatta eseguire dal Commissariato civile; e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla proprieta' ed estensione delle difese medesime sono estinte.
Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale.