Sentenza 22 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/09/2004, n. 18992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18992 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 30961 e 2621 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2002 proposti da:
RI AR e RI RE, elettivamente domiciliate in Roma, P.le Clodio n. 12, presso l'avv. Pietro Bellucci che, con l'avv. Giuseppe Jommi, le rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI BARBERINO DEL MUGELLO, in persona del sindaco p.t. elettivamente domiciliato in Roma, Via Parioli n. 180 presso l'avv. Mario Sanino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rino Gracili e Mariagiulia Giannoni, per procura a margine del ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, 1A sez.civ., n. 1788, del 18 aprile - 31 ottobre 2000;
Udita, all'udienza del 30 aprile 2004, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte;
Uditi gli avv.ti Bellucci e Francesco Braschi, per delega dell'avv. Gracili, e il P.M. Dr. Uccella Fulvio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RA e RE RI si opponevano alla stima di un loro terreno, espropriato dal Comune di Barberino del Mugello con domanda del 1973 accolta con sentenza dell'11 novembre 1994 dalla Corte d'appello di Firenze. La sentenza liquidava l'indennità con la riduzione del 40% di cui al primo comma dell'art. 5 bis della L. 359 /92, con interessi del 10% anche a titolo di ulteriore danno dal 28 luglio 1983, data della sentenza della C. Costituzionale che aveva dichiarato illegittimi i criteri per liquidare l'indennità di cui all'art. 16 della L. 865 del 1971 per le aree edificabili. Non poteva ipotizzarsi la responsabilità del Comune in ordine alla determinazione dell'indennità prima che il giudice delle leggi chiarisse l'inesistenza dei criteri adottati mentre per il periodo seguente il 10% copriva il maggior danno fino al riconoscimento di tale misura dei tassi anche per legge, da ritenere comprensivo della rivalutazione in difetto della prova di più gravi danni, dovendosi corrispondere poi gli interessi legali fino al deposito. Su ricorso delle RI, la Corte di Cassazione, con sentenza 9 gennaio 1998 n. 128, cassava la sentenza di merito per la decurtazione del 40% mentre in ordine al risarcimento del maggior danno negava fosse fondata la impugnazione per avere correttamente i giudici fiorentini fatto decorrere gli interessi a tasso maggiore di quello legale dal giorno successivo alla declaratoria di incostituzionalità di cui sopra, non potendo esservi colpa del Comune nel resistere alla domanda in rapporto ai preesistenti criteri ritenuti validi. Riassunta la causa per il giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza 31 ottobre 2000, eliminava la decurtazione del 40% e ordinava il deposito della maggior somma dovuta con gli interessi legali dal 5 giugno 1973 (data dell'esproprio) al 28 luglio 1983 e del 10% annuo da tale data al 15 dicembre 1992, e successivamente nella misura legale fino al saldo. Secondo la Corte, conformemente a quanto già deciso, il maggior danno era compreso nel tasso annuo del 10% già riconosciuto fino al dicembre 1992, dovendosi da questa data ritenere dovuto il solo tasso legale, non essendovi prova di ulteriori pregiudizi, come accertato nella sentenza di merito del 1994 su detta statuizione non modificata dalla Cassazione che per il risarcimento aveva rigettato il ricorso delle RI. Per la cassazione di detta sentenza ricorrono le RI con unico motivo e si difende il Comune di Barberino del Mugello con atto che chiede il rigetto delle avverse tesi "illegittime sotto più profili e palesemente infondate", ma qualificato ricorso incidentale, nel quale è in realtà contenuta una domanda, ex art. 96 c.p.c. dell'ente locale che lamenta la temerarietà dell'impugnazione.
All'udienza di discussione, il collegio ha disposto la riunione del ricorso delle RI e della domanda del Comune di Barberino del Mugello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. il ricorso lamenta omessa, insufficiente e contrad-dittoria motivazione su punti decisivi della lite (artt. 360, n. 5, c.p.c.) e la violazione dell'art. 384 c.p.c. (rectius 394), perché la Corte di merito non si sarebbe uniformata in sede di rinvio ai principi enunciati dalla sentenza della Cassazione n. 128 del 1998 (art. 360 n. 3, c.p.c.), disapplicando gli stessi in relazione al risarcimento del maggior danno. Come chiarito dalla sentenza n. 128/98 della Cassazione, gli interessi compensativi sono dovuti a tasso legale, anche senza la colpa della P.A. espropriante che ha rilievo perché sia riconosciuto un ulteriore danno. Nel caso di specie, l'incolpevole adeguamento del Comune espropriante alla legislazione apparentemente vigente fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983, esclude in linea di principio che l'ente locale possa rispondere di ulteriori danni prima della pubblicazione di detta sentenza.
Secondo le ricorrenti, erroneamente la Corte d'appello non ha riconosciuto il diritto al maggior danno, a decorrere dal 1973 e fino al 1983, ritenendo che la riportata affermazione della sentenza di legittimità abbia non una portata di principio ma concreta nel presente giudizio, confermativa di quanto stabilito nel 1994 dai giudici di merito sul punto. L'accertamento della responsabilità del Comune per il profilo della resistenza all'opposizione sulla determinazione dell'indennità non atteneva solo ai criteri dichiarati costituzionalmente illegittimi ma anche ad altri profili per i quali vi era stata responsabilità dell'espropriante nella condotta processuale, non valutati dal giudice di legittimità, che su di essi non doveva pronunciarsi, trattandosi di accertamenti riservati solo alla cognizione della Corte d'appello. L'indennità offerta dal Comune era errata anche in riferimento ai criteri previgenti e lo stesso Comune aveva deciso di riliquidare il dovuto, sospendendo poi le operazioni colposamente, per cui le ricorrenti avevano diritto al maggior danno anche prima del 1983. Trattandosi di debito di valore, secondo le ricorrenti comunque è dovuta la rivalutazione monetaria anche per il periodo anteriore al 28 luglio 1983 dal Comune, non risarcendo alcunché i meri interessi riconosciuti come dovuti;
comunque deve presumersi il danno non riconosciuto da svalutazione dal 1973 all'attualità, oltre agli interessi legali su quanto ancora non depositato da maggiorare fino al livello di quelli bancari.
1.1. Come emerge dalla sentenza 128/98 il ricorso delle RI avverso la decisione del 1994 della Corte d'appello di Firenze, riguardava tra l'altro la determinazione del maggior danno, da liquidare in aggiunta agli interessi compensativi spettanti sull'indennità a decorrere dal decreto di esproprio. La Cassazione del 1998 riconosceva che gli interessi compensativi si dovevano dalla data del decreto di esproprio al saldo, come chiesto in ricorso e, affermato in linea di principio che gli interessi moratori e l'ulteriore danno potevano aversi solo per la colposa resistenza dell'espropriante alla opposizione degli espropriati, negava ogni colpa del Comune di Barberino prima della sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittimi i preesistenti criteri, ai quali l'amministrazione espropriante si era attenuta fino a quella data.
Solo dopo la sentenza della Corte Costituzionale si era riconosciuto dovuto un tasso del 10% dal 28 luglio 1983 (data di pubblicazione di essa) comprensivo del 5% come maggior danno fino alla data in cui tale misura degli interessi era divenuta quella legale, ritenendosi compresi, per il periodo successivo a detta data, negli interessi legali i danni da svalutazione, essendo questa inferiore a detti interessi. In conformità a quanto sancito dalla Cassazione, anche il giudice del rinvio ha riconosciuto dovuti gli interessi legali dalla data del decreto ablatorio, perché il risarcimento successivo poteva ritenersi compreso nel tasso legale a decorrere dal 15 dicembre 1992, rilevando comunque che dopo tale data "nessuna prova del preteso maggior danno è stata data, per cui si conferma, sul punto, quanto già deciso dalla precedente sentenza" di merito (le parole tra virgolette sono della decisione impugnata).
Nel caso di specie, l'opposizione, iniziata nel 1973 a seguito dell'esproprio del 17 giugno 1973, aveva dato luogo al giudizio nel corso del quale v'erano stati l'intervento legislativo modificativo dell'art. 16 L. 21 ottobre 1971 n. 865 di cui all'art. 14 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, e poi le due sentenze della Corte Costituzionale
30 gennaio 1980 n. 5 e 19 luglio 1983 n. 223, che avevano reso inapplicabile alle aree edificabili i criteri di liquidazione delle indennità di cui alla legge del 1971.
In detto contesto, risulta dalla sentenza della Cassazione n. 128/98 che il processo di opposizione alla stima era stato sospeso in attesa del giudizio di legittimità costituzionale ed aveva subito "vari rinvii a causa dell'evoluzione normativa in atto"; logicamente s'è esclusa sin dal 1994 la responsabilità del Comune nel non concludere la lite sull'opposizione prima della sentenza della C.Cost. n. 223/83, non avendo l'ente locale ridefinito l'indennità di espropriazione per l'incertezza delle norme che la regolavano e ciò risulta pure dalla decisione citata della Cassazione. In sostanza, la maggiore indennità deve ritenersi riconosciuta nel caso solo per la definitiva dichiarazione d'incostituzionalità dei criteri di cui all'art. 16, 5^, 6^ e 7^ comma, della L. 865/71, come afferma la Cassazione n. 128/98 e come ripete la Corte di merito nella sentenza impugnata, richiamando testualmente la decisione di legittimità, una responsabilità "è configurabile solo a decorrere dalla pubblicazione della sentenza 19/7/1983 n. 223 (cioè dal 28.7.1983 n. d.e.), poiché per il periodo anteriore non è ravvisabile la colpevolezza del ritardo nell'esatto adempimento" da parte dell'ente locale.
In sostanza la Corte d'appello s'è uniformata ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione, con il riconoscere interessi compensativi, dal decreto d'espropriazione al saldo e l'ulteriore danno liquidato in un 5% in aggiunta al tasso legale sul dovuto, dalla data della pubblicazione della sentenza n. 223/1983 della Corte Costituzionale, fino alla data in cui il tasso legale fu portato al 10% (erroneamente si afferma che fu il 15 dicembre 1992, e non 1990 ex art. 1 L. 26 novembre 1990 n. 353). Il tasso legale maggiorato copriva ogni perdita e mancato guadagno da ritardo nel pagamento dovuto alla resistenza del Comune all'opposizione delle espropriate. La sentenza oggetto di ricorso nega vi sia la prova di danni maggiori degli interessi legali, da parte delle RI, che lo hanno richiesto dalla data dell'espropriazione e per il periodo successivo all'entrata in vigore dei tassi legali del 10% e riafferma sul punto quanto già deciso nel merito nel 1994, senza contrasto con i principi di cui alla sentenza n. 128/98, di questa Corte, posta a base del giudizio di rinvio. Deve negarsi vi siano la lamentata insufficiente motivazione e la violazione dell'art. 394 c.p.c. nella decisione impugnata, essendosi i giudici del rinvio uniformati ai principi enunciati dalla Cassazione la quale non ha mai affermato che l'obbligo di pagare l'indennità d'espropriazione è di valore, come erroneamente si afferma in ricorso, in quanto si tratta di debito di valuta, il cui tardivo adempimento comporta solo l'applicazione dell'art. 1224 c.c. (cfr. Cass. 17 aprile 2003 n. 6186, 9 aprile 2003 n. 5570, 29 agosto 2002 n. 12651, 5 marzo 1999 n. 1967, tra molte). Il ricorso principale deve quindi rigettarsi.
2.1. Il Comune di Barberino del Mugello afferma che, nell'insistenza delle RI ad ottenere la svalutazione monetaria a titolo di maggior danno, vi sarebbe stata mala fede o colpa grave e che le ricorrenti devono di conseguenza essere condannate, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
2.2. Anche la domanda del Comune è infondata, perché dal ricorso delle RI emerge che lo stesso deriva solo da una loro errata lettura della sentenza di questa Corte n. 128/98 e della stessa sentenza impugnata e non è addebitabile a una loro negligenza normale in tale interpretazione degli atti giudiziari. Neppure è desumibile dall'impugnazione uno stato soggettivo di consapevolezza della infondatezza del ricorso nelle due ricorrenti e di conseguenza la domanda ex art. 96 c.p.c, ammissibile anche in sede di legittimità quando si chiedano danni che si riconnettono al solo giudizio in Cassazione (Cass. 5 maggio 2003 n. 6763), deve rigettarsi perché non provata nei suoi presupposti soggettivi che non emergono dal modo con il quale il ricorso in questa sede è stato prospettato (Cass. 19 marzo 2003 n. 4052, 10 agosto 2002 n. 12149, 24 febbraio 2000 n. 16). Il rigetto del ricorso delle RI ha comunque rilievo prevalente rispetto a quello della domanda di danni per azione temeraria dell'ente locale in questa sede e, per il principio della soccombenza, le ricorrenti devono rimborsare il Comune di Barberino del Mugello delle spese da esso sostenute per questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso delle RI e la domanda del Comune di Barberino del Mugello;
condanna le ricorrenti in solido a rimborsare le spese della presente fase, che liquida in euro 1600,00, dei quali euro 1500,00 per onorari ed euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2004