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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/07/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dr. Giuseppe Rini Presidente
D.ssa Rossana Musumeci Giudice
D.ssa Claudia Musola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2641 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'esito dell'udienza cartolare del 10.07.2025 e promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.04.1984, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 6, presso lo studio dell'Avv. Daniela Spinnato, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.11.1982, elettivamente domiciliato in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n.15, presso lo studio dell'Avv. Ilenia Bacchi, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
-RESISTENTE-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: divorzio contenzioso – trasformato pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.12.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in data 4.06.2009 a Palermo, regolarmente Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2009, al n. 10, P. II,
Serie A, dal quale sono nati i figli , il 3.11.2009 e 3.06.2016, Persona_1 Persona_2
Per_ chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno in conformità a quanto già previsto in sede di accordo di Negoziazione assistita;
onere per il resistente di corrispondere un assegno mensile, quale contributo al mantenimento dei figli minori, di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed un assegno divorzile di € 200,00 alla sig.ra percezione integrale dell'assegno unico erogato Parte_1 dall' da parte della ricorrente, stante il domicilio materno dei figli minori. CP_2
Con comparsa depositata in data 17.3.2025, si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di divorzio avanzata dal coniuge ed alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo quanto già statuito in sede di accordo di negoziazione assistita. In punto economico, tuttavia, il resistente ha chiesto di porre a proprio carico l'onere di contribuire al mantenimento dei figli minori, con la corresponsione della somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie e di rigettare la richiesta di assegno divorzile. Infine, ha chiesto disporsi l'obbligo della Sig.ra di volturare le utenze di luce, acqua e gas a proprio nome Pt_1
e di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione del giardino, allo spurgo del pozzo nero ed al pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti.
All'udienza del 16.04.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio per consentire agli assististi la conclusione di un accordo sulle condizioni di divorzio.
Con istanza congiunta per la trattazione scritta dell'udienza, depositata in data 18.06.2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito, rappresentando di aver raggiunto, nelle more del giudizio, un accordo sulle condizioni del divorzio, depositato in data 8.07.2025, con pagina 2 di 4 Per_ previsione di affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno;
onere per il sig. di corrispondere un assegno mensile, quale Parte_2 contributo al mantenimento dei figli minori, di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché del pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie;
assegnazione della casa coniugale, sita in Cinisi (PA),
Contrada San Giovanni, alla sig.ra con obbliga, per la stessa, di Parte_3 corrispondere al sig. un contributo forfettario mensile di €150,00 per spese relative CP_1
CP_ alla manutenzione dell'abitazione; percezione integrale dell'Assegno Unico erogato da da parte della Sig.ra e rinuncia reciproca alla corresponsione dell'assegno Parte_3 divorzile.
All'udienza del 10.07.2025 appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.
51 c.p.c., le parti hanno depositato note di trattazione scritta, con allegata dichiarazione personalmente sottoscritta, nella quale hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio alle condizioni di cui all'accordo consensuale, depositato in data
8.07.2025; con ordinanza del 17.7.2025, il Giudice delegato, disposta la trasformazione del rito da divorzio contezioso a congiunto, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti
-la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dell'accordo di negoziazione assistita ex art. 6, D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n.
162/2014,(n.143/2022, sottoscritto dalle parti il 6.4.2022 e munito del nulla osta, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in data 2.5.2022;
-i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo consensuale depositato in data 8.07.2025, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.07.2025. pagina 3 di 4 Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico ed all'interesse della prole.
In considerazione del contenuto dell'accordo, appare superfluo l'ascolto della prole (art. 473bis.4 cpc).
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 4.06.2009 a
Palermo, da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], regolarmente trascritto nei registri degli Controparte_1 atti di matrimonio del comune di Palermo, anno 2009, al n.10, parte II, serie A, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'accordo consensuale depositato in data 8.07.2025, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza 10.07.2025, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, in data 24.07.2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Giuseppe Rini Claudia Musola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dr. Giuseppe Rini Presidente
D.ssa Rossana Musumeci Giudice
D.ssa Claudia Musola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2641 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'esito dell'udienza cartolare del 10.07.2025 e promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.04.1984, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 6, presso lo studio dell'Avv. Daniela Spinnato, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.11.1982, elettivamente domiciliato in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n.15, presso lo studio dell'Avv. Ilenia Bacchi, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
-RESISTENTE-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: divorzio contenzioso – trasformato pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.12.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in data 4.06.2009 a Palermo, regolarmente Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2009, al n. 10, P. II,
Serie A, dal quale sono nati i figli , il 3.11.2009 e 3.06.2016, Persona_1 Persona_2
Per_ chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno in conformità a quanto già previsto in sede di accordo di Negoziazione assistita;
onere per il resistente di corrispondere un assegno mensile, quale contributo al mantenimento dei figli minori, di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed un assegno divorzile di € 200,00 alla sig.ra percezione integrale dell'assegno unico erogato Parte_1 dall' da parte della ricorrente, stante il domicilio materno dei figli minori. CP_2
Con comparsa depositata in data 17.3.2025, si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di divorzio avanzata dal coniuge ed alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo quanto già statuito in sede di accordo di negoziazione assistita. In punto economico, tuttavia, il resistente ha chiesto di porre a proprio carico l'onere di contribuire al mantenimento dei figli minori, con la corresponsione della somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie e di rigettare la richiesta di assegno divorzile. Infine, ha chiesto disporsi l'obbligo della Sig.ra di volturare le utenze di luce, acqua e gas a proprio nome Pt_1
e di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione del giardino, allo spurgo del pozzo nero ed al pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti.
All'udienza del 16.04.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio per consentire agli assististi la conclusione di un accordo sulle condizioni di divorzio.
Con istanza congiunta per la trattazione scritta dell'udienza, depositata in data 18.06.2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito, rappresentando di aver raggiunto, nelle more del giudizio, un accordo sulle condizioni del divorzio, depositato in data 8.07.2025, con pagina 2 di 4 Per_ previsione di affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno;
onere per il sig. di corrispondere un assegno mensile, quale Parte_2 contributo al mantenimento dei figli minori, di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché del pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie;
assegnazione della casa coniugale, sita in Cinisi (PA),
Contrada San Giovanni, alla sig.ra con obbliga, per la stessa, di Parte_3 corrispondere al sig. un contributo forfettario mensile di €150,00 per spese relative CP_1
CP_ alla manutenzione dell'abitazione; percezione integrale dell'Assegno Unico erogato da da parte della Sig.ra e rinuncia reciproca alla corresponsione dell'assegno Parte_3 divorzile.
All'udienza del 10.07.2025 appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.
51 c.p.c., le parti hanno depositato note di trattazione scritta, con allegata dichiarazione personalmente sottoscritta, nella quale hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio alle condizioni di cui all'accordo consensuale, depositato in data
8.07.2025; con ordinanza del 17.7.2025, il Giudice delegato, disposta la trasformazione del rito da divorzio contezioso a congiunto, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti
-la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dell'accordo di negoziazione assistita ex art. 6, D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n.
162/2014,(n.143/2022, sottoscritto dalle parti il 6.4.2022 e munito del nulla osta, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in data 2.5.2022;
-i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo consensuale depositato in data 8.07.2025, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.07.2025. pagina 3 di 4 Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico ed all'interesse della prole.
In considerazione del contenuto dell'accordo, appare superfluo l'ascolto della prole (art. 473bis.4 cpc).
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 4.06.2009 a
Palermo, da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], regolarmente trascritto nei registri degli Controparte_1 atti di matrimonio del comune di Palermo, anno 2009, al n.10, parte II, serie A, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'accordo consensuale depositato in data 8.07.2025, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza 10.07.2025, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, in data 24.07.2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Giuseppe Rini Claudia Musola
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