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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 01/12/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico del lavoro, dottor Giampiero Panico,
nella causa n. 1046 del 2024 R.G.L., avente ad oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi,
promossa da:
Parte_1
c.f./p. I.V.A. , C.F._1 difeso / difesa da: avv. COSIMO LOVELLI, avv. DANIELE OLIVIERO,
contro
:
I.N.A.I.L., difeso / difesa da: avv. Paola BRUGNOLI;
sulle conclusioni di cui in atti,
visto ed applicato l'art. 127 ter, c.p.c., visti gli atti della causa in epigrafe, viste le note scritte delle parti, contenenti istanze e conclusioni, visto ed applicato gli artt. 132, n. 4), c.p.c. tenuto a mente l'art. 429, 1° comma, 1ª parte, c.p.c., pronunzia
SENTENZA mediante lettura del dispositivo e concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui essa si fonda.
1.La ricorrente, res.te nel Circondario di questo Tribunale, ricorreva in giudizio davanti al Tribunale della Spezia, giudice del lavoro, nei confronti dell'I.N.A.I.L. ed, avendo presentato domanda amministrativa per rendita ai superstiti ex art. 85, d.lgs. n. 1124 del
1965, in quanto vedova di , chiedeva il riconoscimento che la patologia Persona_1
“tumore alla trachea e ai polmoni”, da cui lo stesso era affetto, fosse accertata come di natura professionale, con conseguente accertamento del grado invalidante e del diritto a rendita al 100% o per danno biologico;
il tutto, dopo aver vanamente agito in via amministrativa
L'I.N.A.I.L. si costituiva e resisteva al ricorso;
eccepiva, preliminarmente,
l'inammissibilità della domanda giudiziale in quanto non emergeva con chiarezza dal ricorso se la vedova agisse in prosecuzione della domanda amministrativa avanzata dal defunto marito - poi rigettata -, o della propria domanda di rendita ai superstiti.
2. Così radicatosi il contraddittorio, la causa era istruita e, successivamente, su istanza di parte, discussa cartolarmente ex art. 127 ter, c.p.c. e quindi, scaduto il termine per il deposito di note, decisa nei termini dal giudice.
3.Preliminarmente, è stata considerata fondata l'eccezione sollevata da parte convenuta e, pertanto, il ricorso era affetto da vizio di nullità, rilevabile anche ex officio (v.,
p. es., Cass. 17 mag. 2012, n. 7751), per non chiarire se la ricorrente avesse inteso agire in relazione alla domanda dell'assicurato, depositata il 3 febbraio 2024, od a quella per rendita ai superstiti, depositata dalla stessa il 4 giugno 2024; veniva quindi concesso termine a parte ricorrente ex art. 164, 5° comma, c.p.c., per fornire precisazioni in merito alla domanda avanzata nell'odierno giudizio (provv. 18 nov. 2024).
Con deposito del 16 dicembre 2024, parte ricorrente provvedeva a puntualizzare la propria posizione, affermando il proprio interesse limitatamente al riconoscimento della rendita ai superstiti.
4. Superata la questione di rito, nel merito, parte ricorrente agisce in giudizio a seguito della morte del marito , assumendo che lo stesso era affetto in vita da Persona_1
“carcinoma neuroendocrino a piccole cellule del polmone sinistro con infiltrazione mediastanica e paratracheale e paralaringea con secondarismi epatici e cerebrali”, asseritamente di origine professionale;
ciò in quanto il de cujus, in vita, aveva lavorato a contatto con polveri di amianto e, quindi, per esposizione sia diretta sia ambientale, per aver operato in ambienti ove erano presenti altre maestranze che lavoravano a contatto con l'amianto; il tutto nel periodo tra il 1971 ed il 2003, all'interno dell'Arsenale militare della
Spezia. Nello specifico, il de cujus era operatore addetto alla manutenzione ed alle lavorazioni sui motori navali e provvedeva a smontare cilindri, alternatori, parti di motori, grandi e piccoli, sostituzione di guarnizioni, fili e filtri, nonché ad operazione di riassemblaggio e saldatura;
tutte queste attività erano svolte prevalentemente sottocoperta, a bordo nave e presso le officine con continua esposizione a polveri di amianto ed altre sostanze tossiche.
5. Parte convenuta, dal canto suo, richiamando le note medico legali, sostiene che non possa riconoscersi il nesso di causa tra lavorazione svolta e la malattia tumorale che ha colpito il soggetto, innanzitutto in quanto la prova non risulta sufficiente e, poi, per la tipologia di neoplasia.
Il infatti era affetto da un tumore neuroendocrino, ovvero da «una patologia Per_1 tumorale a bassa incidenza (rientra nel novero delle "malattie rare") per le quali la totalità delle pubblicazioni scientifiche riporta quali possibili fattori di rischio le sole alterazioni genetiche di carattere ereditario, non citando mai (o quasi) fattori esogeni ambientali e/o lavorativi, se non in rare pubblicazioni nelle quali vengono citati il fumo di sigaretta e l'arsenico» (cfr. mem., pp. 4 s.).
Inoltre, come già anticipato, trattandosi di malattia professionale non tabellata, con onere della prova a carico del ricorrente, il convenuto ritiene non sufficientemente provati né la sussistenza e la relativa idoneità del rischio professionale a cui sarebbe stato esposto il lavoratore, né il nesso di causalità tra lavorazioni e neoplasia denunciata.
6. A sostegno delle proprie argomentazioni, prevalentemente medico-scientifiche, il convenuto non manca di menzionare e riportare indagini specifiche in merito alla CP_1 genesi della patologia sofferta dal de cujus, secondo cui «tra i fattori di rischio un ruolo importante è svolto da: età, l'insorgenza della malattia è più alta nella popolazione adulta/anziana, sebbene non manchino casi di tumori neuroendocrini anche tra i bambini e i giovani adulti;
sesso, per alcuni tipi di tumori neuroendocrini come il feocromocitoma e il tumore a cellule di l sesso sembra essere un fattore di rischio. Gli uomini sembrano Per_2 essere più predisposti all'insorgenza di queste forme tumorali rispetto alle donne;
sistema immunitario particolarmente debole… » (ivi, p. 5).
Inoltre il convenuto osserva che, «attualmente, non si sa ancora cosa provochi lo sviluppo di un tumore neuroendocrino. Le cellule produttrici di ormoni da cui si sviluppa un
NET possono trovarsi quasi ovunque nel corpo. Questo rende difficile anche l'identificazione dei fattori di rischio. Come già detto, i carcinoidi si manifestano raramente. Ciò rende ancora più difficile la ricerca delle cause…» (ivi, p. 6).
7. Tornando al caso di specie, l'assicurato, per il quale si contesta l'esistenza della lamentata tecnopatia, decedeva a causa di una sequenza di eventi, così descritta dal certificato nosologico: neoplasia polmonare matastatizzata (causa iniziale), pneumotorace e insufficienza respiratoria (eventuali condizioni che descrivono la sequenza che ha portato alla morte) arresto cardiaco (causa finale): cfr. certificato nosologico [in doc. n. 1), ric., p. 8].
8. Occorre previamente ricordare che il diritto del superstite alle prestazioni ex art. 85,
d.lgs. n. 1124 del 1965, è diritto autonomo che ha come suo indefettibile presupposto la sussistenza, in capo all'assicurato deceduto, del diritto alla prestazione diretta (v. Cass. 9 lug. 2008, n. 18820); pertanto, se contestato, il superstite deve provare – quale elemento della fattispecie costitutiva del suo diritto – non solo e non tanto che il dante causa fosse titolare della prestazione diretta ma anche e soprattutto che avesse diritto a quella presta- zione.
Si rammenta, inoltre, che, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. L'obiettivo è quello di acquisire tutti gli elementi necessari ad individuare l'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (v. Cass., ord., 10 apr. 2018, n. 8773).
9. Alla luce di questo insegnamento va analizzata la produzione versata in atti e quanto poi emerso in fase istruttoria al fine dell'accertamento dell'esistenza della malattia, delle caratteristiche della lavorazione, se tali da causare la malattia ed il rapporto tipico di causa ed effetto tra la malattia ed il decesso.
A tal fine è stato dato corso ad istruttoria orale e sono state richieste informative, ex art. 213, c.p.c., al Ministero della Difesa, Arsenale militare marittimo della Spezia, per conoscere le mansioni espletate e gli ambienti di lavoro in cui ha operato il dante causa (v. provv. del 10 feb. 2025).
10. Il teste chiamato a deporre perché conoscente del defunto sul luogo di Tes_1 lavoro, dove ha operato dal 1976-77 per otto anni, afferma che il de cujus era un motorista e lavorava anche a bordo e, quand'egli lavorava a terra, per averlo visto, smontava parti di motore per verificare se fossero difettose;
il deponente non è in grado di affermare se i componenti su cui lavorava il fossero rivestiti o, comunque, contenessero amianto, Per_1 tuttavia sostiene con certezza che i tetti dei reparti dove tutti lavoravano erano pieni di amianto e ricorda che, quando egli era ancora presente sui luoghi di lavoro, «vennero degli operai di ditte esterne per smantellare il tetto dei reparti di lavoro… <; questi operai> erano dotati di tute bianche e mascherine, dopo aver tolto il tetto vi misero il nylon» (ud. 17 mar.
2025).
11. In data 12 marzo 2025 l'Arsenale della Spezia ha provveduto a depositare quanto richiesto e, dall'analisi dello stato matricolare, da una domanda di trasferimento datata 7 marzo 1981 (negata dall'Amministrazione per carenza di organico nella mansione specifica) e da una relazione svolta per il periodo lavorativo relativo al 1980, si evince che il de cujus effettuava revisioni di compressori, elettrocompressori, della componentistica ed impiantistica collegati all'erogazione dell'aria; conduceva ed, in Parte_2 generale, effettuava lavori su impianti e componenti ad aria compressa e su componenti di apparecchi subacquei.
Inoltre, dallo stesso deposito (cfr. p. 6) si evince come il de cujus, ai fini previdenziali, era stato riconosciuto quale soggetto esposto ad amianto per i periodi in vi specificati
(1968-1971).
Altro dato a sostegno dell'esposizione lavorativa all'amianto si evince proprio dal prospetto, depositato da parte ricorrente in data 14 marzo 2025, di ricalcolo della prestazione previdenziale a beneficio del de cujus in cui è riportata la maggiorazione per esposizione ad amianto anche per il periodo dal 1971 al 1986 (ivi, p. 4).
12. Residua quindi questione medico legale, affidata a C.T.U..
Il perito nominato conduce il proprio elaborato tenendo conto della documentazione relativa sia all'aspetto amministrativo, sia all'aspetto sanitario.
In riferimento a quest'ultimo rilevano gli esiti di indagini specifiche dell'ultimo periodo
(vedasi referti anno 2023, in C.T.U., p. 4 e ss.) a seguito della scoperta della patologia tumorale;
al riguardo, il perito nominato osserva che «l'amianto potrebbe essere considerato un cofattore importante nell'insorgenza di un adenocarcinoma polmonare come quello ritrovato al signor , tenuto presente che l'asbesto in un paziente fumatore, come Per_1 il de cuius, ha rappresentato un rischio fortissimo e moltiplicativo nell'insorgenza della neoplasia polmonare che, come abbiamo visto dalla storia clinica, era particolarmente invasiva» (C.T.U., p. 10).
Il consulente non manca di evidenziare come «diversi lavori recenti riportano che l'amianto è associato a un aumento del rischio di cancro polmonare in generale, compresi gli adenocarcinomi. Per le forme a carattere neuroendocrino, l'evidenza specifica è più limitata e meno consistente, ma ci sono segnalazioni e piccoli studi che suggeriscono una possibile associazione in alcuni sottogruppi. Alcuni studi che hanno cercato amianto in tumori neuroendocrini polmonari hanno trovato fibre, suggerendo che l'amianto potrebbe essere un cofattore anche per tumori neuroendocrini».
In definitiva, il perito ritiene di poter concludere affermando che il defunto era affetto in vita da “adenocarcinoma polmonare con aspetti neuroendocrini”, che appare ragionevole correlare all'esposizione all'amianto.
Pertanto, «tale neoplasia è da porre in relazione causale» con la morte del Per_1
(ivi, p. 11).
13. L convenuto contesta gli assunti peritali, soprattutto in sede di note di CP_1 trattazione scritta, laddove afferma che l'azione dell'amianto nella carcinogenesi dei tumori neuroendocrini non è affatto certa, né probabile, ma solo “possibile” e, come sostiene lo stesso consulente d'ufficio , vi è una «evidenza specifica … limitata e meno consistente», frutto di semplici “segnalazioni” e di “piccoli studi”.
14. Tuttavia, le conclusioni del perito d'ufficio appaiono adeguatamente motivate, nel sottolineare come l'evoluzione delle conoscenze scientifiche sia nel senso che,
«… nella 5° edizione (ultima) del relativa alla classificazione dei tumori Controparte_2 polmonari, si distingue nettamente i NET (tumori neuroendocrini) dai Carcinomi Neuroendocrini a piccole cellule (Microcitomi o SCLC)), come erano chiamati in precedenza. E per quanto riguarda questi ultimi il rapporto tra amianto e microcitoma è stretto, non come per il non microcitoma (NSCLC), ma certamente importane … in associazione con il fumo» (ibidem).
Le conclusioni peritali, infatti, appaiono condivisibili nel riconoscere, pur tenendo conto di tutte le peculiarità del caso (legate alla rarità della patologia sofferta), dell'apporto concausale dell'esposizione professionale ad amianto nell'evento morte,
Ricordasi al riguardo che la più recente giurisprudenza afferma la rilevanza dei principi di cui all'art. 41, c.p., in ambito I.N.A.I.L. (v., p. es., Cass. 18 lug. 2005, n. 15107, Id. 11 nov.
2014, n. 23990, Id. 31 ott. 2018, n. 27352).
Non vi sono, dunque, elementi per procedere ad una rivisitazione del caso (v. Cass.
29 apr. 2009, n. 9988, Id. 7 nov. 2013, n. 25072, in motivaz.).
15. Nei superiori termini il ricorso viene deciso con l'accoglimento della domanda.
16. .Venendo ora alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza (art. 91, c.p.c.).
La liquidazione avviene di giustizia, come da dispositivo, sulla scorta del tariffario elaborato in questo Tribunale per le cause previdenziali.
L'onere della C.T.U. va posto a carico dell'I.N.A.I.L. nei rapporti interni tra le parti;
nei rapporti esterni, si applica il principio di diritto recentemente sancito dalla suprema Corte in materia (v. Cass., ord., 20 dic. 2021, n. 29127, in motivaz. ed ivi riferimenti).
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando,
1) Condanna l'I.N.A.I.L., in persona del Direttore pro tempore della sede della Spezia,
a costituire e liquidare, in favore di parte ricorrente, la rendita indiretta per i superstiti, di cui all'art. 85, d.p.R. n. 1124 del 1965, nella misura di legge;
2) Condanna l'I.N.A.I.L. a pagare alla parte ricorrente i ratei della suddetta rendita, con decorrenza come per legge e con la rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, ovvero con gli interessi legali, se superiori, dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al saldo;
3) Condanna l'I.N.A.I.L. a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.100,00= per competenze legali, oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione;
4) Pone definitivamente le spese di C.T.U., separatamente liquidate, a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni tra esse, a carico dell'I.N.A.I.L.;
Si comunichi.
Così deciso in La Spezia, addì 01/12/2025.
IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)