Art. 6. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali.
2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresi' quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali:
a) il fatto e' commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero;
b) il fatto e' commesso in danno di beni situati in territorio estero dallo straniero, qualora lo stesso si trovi nel territorio dello Stato.
2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresi' quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali:
a) il fatto e' commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero;
b) il fatto e' commesso in danno di beni situati in territorio estero dallo straniero, qualora lo stesso si trovi nel territorio dello Stato.