Versione
9 maggio 2009
9 maggio 2009
Art. 6. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali.
2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresi' quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali:
a) il fatto e' commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero;
b) il fatto e' commesso in danno di beni situati in territorio estero dallo straniero, qualora lo stesso si trovi nel territorio dello Stato.
2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresi' quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali:
a) il fatto e' commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero;
b) il fatto e' commesso in danno di beni situati in territorio estero dallo straniero, qualora lo stesso si trovi nel territorio dello Stato.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 15/07/2010, n. 1553Provvedimento: N. 02313/2010 REG.RIC. N. 01553/2010 REG.ORD.SOSP. N. 02313/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 2313 del 2010, proposto da: IA RI, rappresentato e difeso dall'avv. Erennio Parente, con domicilio eletto presso AN IT in Napoli, via Piscicelli N.84; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, …Leggi di più...
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