Articolo 6 della Legge 16 aprile 2009, n. 45
Articolo 5Articolo 7
Versione
9 maggio 2009
Art. 6. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali.
2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresi' quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali:
a) il fatto e' commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero;
b) il fatto e' commesso in danno di beni situati in territorio estero dallo straniero, qualora lo stesso si trovi nel territorio dello Stato.
Entrata in vigore il 9 maggio 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente