TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 4842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4842 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°2398 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata il [...], negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
genitoriale sulla figlia minore , Persona_1
nata l'[...] negli STATI UNITI D'AMERICA; rappresentata e difesa dall'avv. MELLONE MARCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIALE ALDINI, 3, BOLOGNA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25/02/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., la ricorrente, in proprio e nella qualità sopra spiegata, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente di , nata il [...] in [...] Persona_2
(doc. 2 fascicolo parte ricorrente) e , nato il [...] in CP_3
Palermo (PA) (doc. 3), i quali hanno vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare negli Stati Uniti d'America dove hanno contratto matrimonio nel
1884 (doc. 4) e dove non hanno mai acquisito la cittadinanza statunitense,
come attestato dalla competente Autorità locale (doc. 5 e 6).
Dalla suddetta unione è nata negli Stati Uniti d'America il Persona_3
08.01.1894 (doc. 7), la quale ha contratto matrimonio con CP_4
nel 1922 (doc. 8), generando con quest'ultimo , nata il
[...] Parte_2
15.09.1923 (doc. 9);
Quest'ultima ha poi contratto matrimonio con nel Persona_4
1945 (doc. 10), generando , nato il [...] (doc. Persona_5
11), il quale ha poi contratto matrimonio con nel 1979 Persona_6
(doc. 12);
Dalla suddetta unione è nata una figlia ed odierna ricorrente Parte_1
, nata il [...] (doc. 13), la quale ha infine generato, una figlia e
[...]
odierna ricorrente , nata il [...] (doc. 14); Persona_1
Il Ministero dell'Interno, ritualmente evocato in giudizio, non si è
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 2.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era stato mai CP_3
naturalizzato cittadino statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Nella linea genealogica si apprezza un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca pre-costituzionale da ai suoi discendenti. Persona_3
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché
al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile,
salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è
permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano
nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi
solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino,
effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità
essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà,
indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni
tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti
denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiane;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 28/11/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°2398 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata il [...], negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
genitoriale sulla figlia minore , Persona_1
nata l'[...] negli STATI UNITI D'AMERICA; rappresentata e difesa dall'avv. MELLONE MARCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIALE ALDINI, 3, BOLOGNA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25/02/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., la ricorrente, in proprio e nella qualità sopra spiegata, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente di , nata il [...] in [...] Persona_2
(doc. 2 fascicolo parte ricorrente) e , nato il [...] in CP_3
Palermo (PA) (doc. 3), i quali hanno vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare negli Stati Uniti d'America dove hanno contratto matrimonio nel
1884 (doc. 4) e dove non hanno mai acquisito la cittadinanza statunitense,
come attestato dalla competente Autorità locale (doc. 5 e 6).
Dalla suddetta unione è nata negli Stati Uniti d'America il Persona_3
08.01.1894 (doc. 7), la quale ha contratto matrimonio con CP_4
nel 1922 (doc. 8), generando con quest'ultimo , nata il
[...] Parte_2
15.09.1923 (doc. 9);
Quest'ultima ha poi contratto matrimonio con nel Persona_4
1945 (doc. 10), generando , nato il [...] (doc. Persona_5
11), il quale ha poi contratto matrimonio con nel 1979 Persona_6
(doc. 12);
Dalla suddetta unione è nata una figlia ed odierna ricorrente Parte_1
, nata il [...] (doc. 13), la quale ha infine generato, una figlia e
[...]
odierna ricorrente , nata il [...] (doc. 14); Persona_1
Il Ministero dell'Interno, ritualmente evocato in giudizio, non si è
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 2.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era stato mai CP_3
naturalizzato cittadino statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Nella linea genealogica si apprezza un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca pre-costituzionale da ai suoi discendenti. Persona_3
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché
al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile,
salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è
permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano
nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi
solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino,
effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità
essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà,
indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni
tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti
denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiane;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 28/11/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.