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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/01/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00740/2025REG.PROV.COLL.
N. 03515/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3515 del 2021, proposto dalla Fondazione Città Solidale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittoria Trapasso, con domicilio eletto presso lo studio Crescenzio Santuori in Catanzaro, via Santa Maria di Mezzogiorno 17;
contro
Comune di Squillace, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Calderoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio FA Fragalita in Roma, via delle Cave 45;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1530/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Squillace;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Trapasso Vittoria e Calderoni Domenico in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams ";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La Fondazione Città Solidale Onlus, da ultimo difesa da un nuovo avvocato, propone appello per l’annullamento o la riforma della sentenza n° 1530/2020 del TAR per la Calabria, sede di Catanzaro, Sez. II, che ha respinto il ricorso azionato per ottenere l’annullamento della determina n. 193 del 17.10.19, con cui il Comune di Squillace aveva annullato in autotutela la precedente determinazione n°35 del 22.3.2019, con la quale aveva (riferisce, erroneamente) riconosciuto “ a titolo di rimborso degli oneri versati per il P.d.C. n° 04 del 21/09/2015, la somma di. 9.378,60 in favore del Signor ON ET LI … nonché … di provvedere con successivo atto alla liquidazione della somma di €. 9.378,60 a titolo di rimborso degli oneri versati relativamente al P.D.C. n° 04 del 21/09/2015”
2 – La Fondazione appellante censura la sentenza impugnata, deducendo i seguenti plurimi motivi: “ Errores in procedendo e in iudicando: per erronea interpretazione e qualificazione della natura soggettiva della ricorrente; per travisamento; per omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione; per manifesta ingiustizia della sentenza impugnata ”;
violazione della vigente normativa di cui alla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo;
violazione della vigente normativa posta per il caso in questione dal DPR 380/2001 e dal Testo Unico degli Enti Locali.
3 - Secondo il Comune, costituitosi in giudizio, il ricorso in appello è infondato e va respinto, essendo la sentenza chiaramente motivata e risultando il provvedimento impugnato in primo grado supportato da un corredo motivazionale legittimo.
4 - La Fondazione, con memoria di replica, rimarca la sua natura non lucrativa– e dunque l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 17 comma 3 lett. c) del DPR n° 380/2001, secondo cui “ il contributo di concessione non è dovuto … per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici” .
5 - Il Comune intimato a propria volta richiama però la giurisprudenza formatasi sull’esenzione di cui all’art. 17 citato, secondo la quale “ L'esenzione da contributo di concessione previsto dall'art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, esige il concorso di due presupposti, e cioè, uno oggettivo, l'ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale, e l'altro soggettivo, l'esecuzione delle opere da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale ovvero da parte di privati concessionari dell'ente pubblico, purché le opere siano inerenti all'esercizio del rapporto concessorio ”, (Consiglio di Stato sez. II, 13/05/2019, n.3054).
6 – Essendo non controverso, agli atti di causa, il difetto del secondo dei suindicati requisiti previsti dalla vigente normativa in disparte ogni considerazione de jure condendo , Alla stregua della sopra riportata giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ritiene di potersi discostare, l’appello deve essere respinto.
7 – Sussistono tuttavia, alla stregua delle considerazioni che precedono, motivate ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO