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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La corte d'appello di Venezia, sezione specializzata impresa, composta dai magistrati
Guido Santoro presidente istr.
Gabriella Zanon consigliere
Alessandro Rizzieri consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite d'appello iscritte a ruolo, la prima, con il n. 214/2024 r.g. e promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 domiciliato in Via Manzoni 31, c.a.p. 36010 MONTICELLO (VI), rappresentato e Parte_2 difeso in causa dall'Avv.to Stefano PAJOLA, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo a
Vicenza in Via Lanza No. 40-44, il quale difensore dichiara di voler ricevere ex Art. 51 D.L.
112/2008 tutte le comunicazioni e notificazioni, relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
appellante contro
(già c.f. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 con sede legale in 35010 Carmignano di Brenta (PD), Via Postumia n. 9/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Alberti, Lara Formenton e
Francesco Fontana, con domicilio eletto presso lo studio sito in 36100 Vicenza, Via CP_3
Ermes Jacchia, 115, giusti poteri conferiti dalla procura congiunta alla comparsa di risposta e con indicazione per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria alle seguenti PEC:
Email_2 Email_3
Email_4
(c.f./P.I.: ) CP_4 P.IVA_2
con sede legale in Santarcangelo di MA (RN), Via del Tiglio n. 19 (CAP 47822), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche Controparte_5
disgiuntamente, giusta procura speciale ad litem apposta in calce alla comparsa di risposta, dagli
Avv.ti Simone Tornani (P.E.C.: , Riccardo Rosa (P.E.C.: Email_5
-1- e Silvio Campidelli (P.E.C.: Email_6
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_7
Riccardo Rosa sito in Rimini, Via Bufalini n.58; appellati e, la seconda, rubricata con il n. 228/2024 r.g. e promossa da
(c.f./P.I.: ) CP_4 P.IVA_2
con sede legale in Santarcangelo di MA (RN), Via del Tiglio n. 19 (CAP 47822), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche Controparte_5
disgiuntamente, giusta procura speciale ad litem apposta in calce alla comparsa di risposta, dagli
Avv.ti Simone Tornani (P.E.C.: , Riccardo Rosa (P.E.C.: Email_5
e Silvio Campidelli (P.E.C.: Email_6
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_7
Riccardo Rosa sito in Rimini, Via Bufalini n.58; appellante contro
(già c.f. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
con sede legale in 35010 Carmignano di Brenta (PD), Via Postumia n. 9/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Alberti, Lara Formenton e
Francesco Fontana, con domicilio eletto presso lo studio sito in 36100 Vicenza, Via CP_3
Ermes Jacchia, 115, giusti poteri conferiti dalla procura congiunta alla comparsa di risposta e con indicazione per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria alle seguenti PEC:
e Email_2 Email_3
Email_4
(C.F. Parte_1 C.F._1
domiciliato in Via Manzoni 31, c.a.p. 36010 MONTICELLO (VI), rappresentato e Parte_2 difeso in causa dall'Avv.to Stefano PAJOLA, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo a
Vicenza in Via Lanza No. 40-44, il quale difensore dichiara di voler ricevere ex Art. 51 D.L.
112/2008 tutte le comunicazioni e notificazioni, relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
appellati
-2- Avente a oggetto: Brevetto di invenzione – appello avverso la sentenza n. 40/2024 del tribunale di
Venezia, sezione specializzata impresa.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte_1
Voglia l'ill.ma Corte di Appello di Venezia, respinta ogni contraria domanda, istanza od eccezione formulata dall'Appellata ivi compreso l'appello incidentale, disporre: CP_1
In via pregiudiziale
- Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito
- In via principale, accogliere i motivi di appello già esposti e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 40/2024 del Tribunale di Venezia - Sez. Impresa (R.G. 13013/2018), rigettare tutte le domande di parte Appellata/FERRARI in quanto infondate in fatto e in diritto, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla stessa dinanzi il
Tribunale;
- In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello già esposti, riformare la sentenza impugnata relativamente al capo che dispone la condanna dell'Appellante al rimborso delle spese di lite disponendo invece la compensazione delle stesse.
- Una nuova C.T.U. tecnico/brevettuale nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale di relativamente alla tardività della domanda di nullità per insufficiente CP_1
descrizione.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
(già Controparte_1 Controparte_2
Nel merito
--- Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dagli appellanti nei rispettivi atti di citazione in appello, confermando nei relativi punti la Sentenza impugnata.
--- In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere l'appello principale di
: a) accertare e dichiarare che il brevetto per invenzione è nullo ex art. 76, co.1, Parte_1
-3- lett.d) c.p.i. in quanto gli appellanti non avevano il diritto di ottenerlo (domanda attorea dichiarata assorbita in Sentenza); b) accertare e dichiarare che e , in CP_4 Parte_1
concorso tra loro e ognuno per quanto di competenza, sono responsabili di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. per essersi appropriati illegittimamente dell'idea inventiva dell'appellata (domanda attorea dichiarata assorbita in Sentenza); c) riformare la
Sentenza n. 40/2024 del 5.1.2024 pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione Impresa nel proc. n. 13013/2018 R.G. nella parte in cui ha ritenuta tardiva la domanda di nullità del brevetto italiano n. [...] per insufficienza di descrizione e quindi accertare e dichiarare che il brevetto per invenzione è nullo ex art. 76, co.1, lett. b, c.p.i. in quanto l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire ad una persona esperta di attuarla o comunque nullo ex art. 76, co.1, lett.a, c.p.i. per mancanza di novità in quanto non sufficientemente descritto;
c) ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate dall'Appellata e ad oggi non accolte.
In ogni caso
--- Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese e dei compensi di lite del presente grado di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.
CP_4
I) GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. (R.G. 214/2024) Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare la neutralità di rispetto alla controversia insorta fra CP_4 [...]
(all'epoca ed il Sig. , avente ad oggetto la validità CP_1 Controparte_2 Parte_1
del brevetto italiano per invenzione industriale n. 0001425956; e, per quanto concerne l'interesse di CP_4
- rigettare la domanda con la quale ha chiesto in via subordinata – ovvero in Controparte_1
ipotesi di accoglimento dell'appello principale proposto dal Sig. – di "accertare Parte_1
e dichiarare che e il convenuto , in concorso tra loro e ognuno per CP_4 Parte_1
quanto di competenza, sono responsabili di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. per essersi appropriati illegittimamente dell'idea inventiva dell'attrice (domanda attorea dichiarata assorbita in Sentenza)" (cfr. pagina 44, righe 15- 18; cfr. anche pagina 31, righe 21-
23, della comparsa di risposta in appello depositata in data 02.05.2024), siccome inammissibile ed infondata, per le ragioni già esposte con le note di trattazione scritta ex
-4- art.127-ter c.p.c. depositate in data 21.05.2024 in proiezione dell'udienza fissata al
23.05.2024”.
II) GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DA (R.G. 228/2024) CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado n.40/2024 emessa dal
Tribunale di Venezia, Sezione Impresa, il 20.12.2023 e pubblicata il 05.01.2024 – all'esito del processo civile celebratosi al n.13013/2018 di R.G.– notificata in data 08.01.2024, nonché in accoglimento dei proposti motivi di appello,
- compensare in tutto o, in subordine, in parte, le spese di lite relative al giudizio di primo grado, con riferimento al rapporto processuale fra e altresì Controparte_1 CP_4
escludendo o, in subordine, riducendo ad una sola quota della condanna, il vincolo di solidarietà fra ed il Sig. ”. CP_4 Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
a.) APPELLO (r.g. 214/2024) Parte_1
1. Per la descrizione delle domande e posizioni delle parti nel corso del primo grado può farsi richiamo alla narrativa contenuta nella sentenza qui appellata (trib. Venezia, sezione specializzata impresa, n. 40/2024), limitando il prosieguo a quanto ancora in questa sede di interesse.
2. Si controverte sulla validità del brevetto italiano per invenzione n. 0001425956
(102014902290931: d'ora in avanti solo “IT956”), rilasciato in data 17-11-2016 su domanda depositata il 4-9-2014, di titolarità e (e ) per asserita sua Pt_1 CP_4 Controparte_5
mancanza di novità in conseguenza della predivulgazione che la società (poi Controparte_6
divenuta d'ora in avanti solo ) assume di aver compiuto già in Controparte_7 CP_2
epoca precedente il 2014.
3. Il tribunale, adìto da per ottenere la declaratoria di nullità del brevetto (fra l'altro) CP_2
per carenza di sua novità, ha ritenuto, sulla scorta della espletata c.t.u. e delle prove testimoniali assunte, che la commercializzazione dei prodotti realizzati con gli elementi filiformi prodotti da e il loro inserimento in cataloghi “quantomeno nel 2012” CP_2
costituivano condotte sufficienti a divulgare a un pubblico indeterminato i contenuti dell'invenzione, in quanto chiunque con l'operazione chiamata reverse engineering avrebbe potuto sezionare l'elemento filiforme e risalire alla sua composizione e al relativo processo produttivo.
-5- 4. L'appello proposto da (n. 214/2024 r.g.) con il primo motivo sottopone a critica Parte_3
unicamente la questione della presenza dei lubrificanti nell'elemento filiforme oggetto del brevetto IT '956.
5. Va in proposito ricordato che il c.t.u. aveva ritenuto la predivulgazione di tutte le caratteristiche del trovato del brevetto, meno una, quella inerente alla presenza del lubrificante nell'elemento filiforme. Il tribunale ha in proposito osservato che «Il C.T.U. … ha ritenuto non raggiunta la prova che avesse predivulgato anche che nell'elemento CP_2
filiforme fosse presente del lubrificante previsto allo scopo e in quantità tale da promuovere un accoppiamento scorrevole tra l'elemento filiforme e gli aghi della macchina magliatrice
(cfr. pag. 75 dell'elaborato peritale). Nello specifico, pur essendovi la prova che i granuli
E/5094 contenessero prima del processo di estrusione delle sostanze lubrificanti Pt_4
(cfr. doc. n. 4 attrice, allegati 13 e 14), il C.T.U. ha ritenuto che non vi fosse sufficiente certezza in merito al fatto che tali sostanze lubrificanti, all'esito del processo di estrusione, mantenessero le loro caratteristiche per assolvere allo scopo di far scorrere il filato negli aghi
e che la loro presenza nei granuli fosse stata prevista al solo scopo di favorire il processo di estrusione quando l'amalgama polimerico veniva fuso (cfr. pagg. 75 e 76 dell'elaborato peritale), sia pure ritenendo “ragionevolmente possibile che la formulazione del compound utilizzato per definire il rivestimento estruso del filato [comprendesse] una quantità di lubrificanti sufficiente a permettere lo scivolamento del filato sulla macchina magliatrice rettilinea” (cfr. pag. 64 dell'elaborato peritale)».
Il tribunale, condivisa la valutazione del c.t.u. con riferimento a tutte le caratteristiche che risultavano predivulgate (punto invero non fatto oggetto di impugnazione), ha disposto sulla questione della presenza del lubrificante – nella quantità richiesta per assolvere anche alla funzione di agevolare lo scorrimento dell'elemento in fase di lavorazione (oltre che in fase di estrusione) – una indagine testimoniale, all'esito della quale ha considerato di poter superare l'incertezza evidenziata dal c.t.u., ritenendo comprovata la predivulgazione anche di tale aspetto.
6. Come detto, l'appello sottopone a critica tale punto della sentenza di primo grado, attraverso una articolata serie di doglianze, sostenendosi che:
a) secondo il tribunale la predivulgazione era collegata alla possibilità del c.d. reverse engineering, ma certamente tale operazione non consentiva di rilevare la presenza del
-6- lubrificante, in quanto, altrimenti, sarebbe stato del tutto superfluo assumere le deposizioni testimoniali sul punto;
b) solo le analisi chimiche avrebbero potuto comprovare la presenza del lubrificante tale da consentire lo scorrimento del filato in una macchina magliatrice rettilinea, mentre le analisi compiute non avevano consentito di appurare tale aspetto;
c) deve ritenersi inverosimile che non fosse in possesso di alcun riscontro documentale CP_2
(test, prove di laboratorio, analisi, report, ecc.) che desse ragione dell'utilizzo del lubrificante;
d) la presenza del lubrificante non è “oggettivamente verificabile”, in quanto le analisi non sono in grado di appurare l'elemento in questione (se non con riferimento a minime quantità di acido sterico);
e) quanto alle deposizioni testimoniali assunte:
- esse provenivano tutte da soggetti legati a da rapporti di lavoro o professionali o CP_2 commerciali ed erano state rese a otto-dieci anni dai fatti;
erano altresì incoerenti e contrastanti con quanto dichiarato dagli stessi testimoni nella precedente loro escussione;
segnatamente:
- il testimone dimostrava nella deposizione del 2022 una conoscenza ben diversa Tes_1
rispetto a quella riferita in occasione della sua escussione del 2020 e, in ogni caso, non apportava alcun concreto elemento circa la tecnica per superare il problema dello scorrimento del filato nella macchina;
- il testimone non aveva potuto riferire nulla di preciso, né chiarire se il Tes_2 lubrificante fosse presente nell'amalgama ovvero fosse applicato successivamente sul filato;
- la testimone aveva fornito due versioni sostanzialmente diverse nelle due Tes_3
deposizioni, avendo indicato nella prima la presenza di “silicone” e nella seconda del
“lubrificante”;
- la deposizione del testimone (produttore del compound PVC utilizzato da Tes_4 CP_2
per la commessa ), il quale aveva riferito della presenza del lubrificante anche con Tes_3 riferimento alla tessitura, era in contraddizione con la scheda tecnica del prodotto, ove i lubrificanti sono indicati come funzionali unicamente nella fase di estrusione (lavorazione a caldo) e non già nelle successive lavorazioni, nonché con i risultati delle analisi chimiche effettuate che avevano rilevato la presenza solo per tracce minimali dell'acido sterico;
f) il tribunale non aveva ritenuto di acquisire l'opinamento del c.t.u. dopo l'assunzione dei testimoni sulla questione del lubrificante (differentemente da quanto fatto con riguardo a
-7- tutti gli altri elementi del brevetto) e pur sollevando quelle dichiarazioni problemi di natura tecnica;
g) il tribunale, inoltre, sarebbe – a dire dell'appellante – caduto in un'evidente errore nel momento in cui è stato costretto a sostenere la presenza dei lubrificanti anche in assenza di una verifica chimica sul filato (“Il fatto poi che tali analisi non abbiano rilevato le altre sostanze lubrificanti non significa necessariamente che le stesse non siano lo stesso presenti ancorché non siano rilevabili dagli esami di laboratorio”), finendo per accreditare la presenza di tali lubrificanti in assenza di qualsivoglia elemento oggettivo di riscontro;
h) la comparazione fra la composizione del compound ( e/5094) che risale al 1997 e Pt_4
quella del filo prodotto da sarebbe pienamente corrispondente, il che starebbe a CP_2
dimostrare che non vi fu alcuna “elaborazione alla formulazione originaria del 1997” contrariamente a quanto riferito dai testimoni;
i) infine, l'appellante richiama la necessità che la prova diretta all'assenza di novità di un titolo brevettuale sia rigorosa, senza consentire che deposizioni testimoniali di
“dipendenti/collaboratori di un'azienda e/o dei suoi partner commerciali” possano rappresentare una comoda via per togliere di mezzo il brevetto dell'impresa concorrente.
7. Il motivo non ha pregio.
8. Occorre muovere dal rilievo che il tribunale – e prima il c.t.u. – hanno ritenuto che tramite il reverse engineering si poteva risalire a tutte le caratteristiche del brevetto IT 956, tranne che a quella relativa alla presenza dei lubrificanti. È questo il presupposto da cui muove l'esperto dell'ufficio nella sua valutazione circa la predivulgazione di tutte le caratteristiche del trovato
IT 956, fatta eccezione – appunto – per quella relativa alla presenza dei lubrificanti.
9. Ancora mette conto ricordare che l'indagine chimica non è in grado di rilevare ex post la presenza di alcuni componenti.
10. È la stessa analisi prodotta dalla parte appellante sub doc. 3 (relazione 3A Laboratorio) ad attestare che “da un punto di vista analitico l'unica componente del lubrificante che potrebbe essere mappata senza essere interferita da altre sostanze presenti nel PVC è l'acido stearico”.
E in termini pienamente corrispondenti si esprime anche l'analisi chimica prodotta dalla parte appellata sulla base dei test effettuati, ove si riferisce che “La maggior percentuale è di olio minerale, non rilevabile in quanto la gascromatografia la può confondere con altre molecole di peso molto simile a causa della sovrapposizione (totale o parziale) dei picchi risultanti. Inoltre non è possibile identificare ciascuno dei componenti del lubrificante
-8- contenuto già nel compound come fornito, in quanto le componenti presenti nel compound di partenza contengono voci troppo generiche (olio minerale, cera polietilenica…) e non una lista di CAS (il numero di CAS è un identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza chimica. Il Chemical Abstracts Service, una divisione della American Chemical
Society, assegna questi identificativi a ogni sostanza chimica descritta in letteratura. La maggior parte dei database molecolari permettono di fare ricerche in mase al numero CAS).
L'unica molecola rilevabile fra quelle indicate come appartenenti al lubrificante è l'acido stearico, i cui picchi possono essere ben identificati essendo associati al preciso CAS 112-61-8, ma che sappiamo essere presente in proporzione esigua rispetto all'”olio minerale” (v. doc.26, pag.3 fasc. ) CP_2
11. Anche il c.t.u. (a pag. 46, 51 e 53 della sua relazione) ha evidenziato che i Laboratori 3A “non sono riusciti a dimostrare con appositi esami di laboratorio la presenza di lubrificanti nell'amalgama del rivestimento del filato riprodotto dall'attrice con il suo assieme”; “gli esami di laboratorio … non sono in grado di rilevare la presenza di altri lubrificanti” e “le prove di laboratorio non presentano un profilo di composizione completo e pertanto non provano nessuna delle due ipotesi di sufficiente o insufficiente presenza di lubrificanti”.
12. In altri termini, per limiti propri dell'indagine chimica, non è possibile rilevare alcuni componenti (e su tale dato si basa anche la doglianza dell'appellante sub d). In tal senso va dunque letta l'affermazione del tribunale, sulla quale si appuntano le critiche dell'appellante, circa l'«atto di fede» che il primo giudice avrebbe compiuto nel ritenere la sussistenza del lubrificante in assenza di un'analisi chimica.
13. In tale chiarita prospettiva le deduzioni sub a), b), d) e g) non colgono nel segno.
14. Il tribunale si è mosso proprio dalla constatata impossibilità, sotto il profilo tecnico, di analisi in grado di rivelare la presenza del lubrificante (nella misura necessaria ad agevolare l'accoppiamento in sede di tessitura), il che – all'evidenza – non valeva a escludere che non fossero presenti (non potendo le analisi né comprovarlo né smentirlo), e ha ritenuto pertanto di dar corso ad altri mezzi di prova (nella specie, indagine testimoniale) che potessero verificare la predivulgazione o meno per altra via di quell'elemento.
15. Quanto alla critica relativa al contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni in sede di seconda assunzione delle prove (2022) (sopra sintetizzata sub lett. e), alla deduzione incentrata sulla “inverosimiglianza” della mancanza di riscontri documentali dell'attività diretta alla individuazione della formula per far sì che il materiale contenesse il lubrificante in
-9- modo tale da garantire l'accoppiamento con il filo della macchina magliatrice (lett. c) e a quella che lamenta che i testimoni fossero tutti in qualche modo legati dalla (lett. i), CP_2
si tratta di profili che attengono tutti al tema della valutazione delle prove, principalmente sotto il profilo della loro attendibilità, e che vanno censiti in sede di disamina critica delle dichiarazioni testimoniali assunte.
16. In proposito va osservato che una volta ritenuta – come neppure l'appellante mette in discussione, non avendo del resto neppure impugnato il capo della sentenza nel quale si assume tale ammissibilità della prova testimoniale (appuntando le sue critiche unicamente sulla “valutazione” di quella prova per testi) – ammissibile la prova testimoniale ai fini della dimostrazione dell'anteriorità invalidante (non potendosi trarre dal disposto dell'art. 121
c.p.i. un limite alla possibilità di utilizzare i mezzi di prova previsti nel codice civile e di procedura civile), la circostanza relativa alla mancanza di documentazione non può che essere uno degli elementi alla luce dei quali valutare quanto riferito dai testimoni, come in appresso verrà compiuto.
17. Quanto poi alla circostanza che i testimoni siano – o siano stati – tutti in qualche modo
“legati” alla , si tratta della conseguenza dell'oggetto della prova, dovendosi ritenere CP_2
del tutto consueto che siano proprio i dipendenti o collaboratori o clienti della società a poter essere a giorno sulle modalità di realizzazione del filato e sulla sua eventuale divulgazione.
18. Quanto alle “discrasie” che l'appellante crede di poter ravvisare nelle deposizioni dei testimoni nelle due sedi, esse non valgono a evidenziare profili di radicale inattendibilità di quanto riferito in maniera sostanzialmente convergente e concordante da tutti i testimoni assunti (v. deposizioni , e ). Tes_1 Tes_5 Tes_6 Tes_3
19. Venendo così alla disamina critica delle dichiarazioni testimoniali la corte ritiene che da essa emerga con sufficiente chiarezza che , nella realizzazione del prodotto che assume CP_2
aver anticipato il brevetto , ebbe a porsi il problema della presenza del lubrificante per Pt_1 favorire non solo il processo di estrusione, ma anche ai fini della lavorazione del materiale con la macchina magliatrice rettilinea, ossia uno dei problemi tecnici ai quali il trovato Pt_1
intendeva porre rimedio.
20. Le dichiarazioni del testimonio , all'epoca collaboratore di per il progetto del Tes_1 CP_2
prodotto poi realizzato per la , ha riferito di essere a conoscenza in epoca anteriore Tes_3
alla data del deposito della domanda del brevetto IT '956 (4 settembre 2014) del fatto che il
-10- rivestimento in PVC dell'elemento filiforme realizzato dalla comprendeva dei CP_2
lubrificanti inclusi nell'amalgama del rivestimento che facilitavano lo scorrimento dell'elemento filiforme nella macchina magliatrice rettilinea. Il testimone ha soggiunto che prima del 2014 era in corso di elaborazione di un progetto con per la realizzazione di CP_2
“alcuni prodotti tra cui la maglia” tessuta con l'elemento filiforme e che “uno dei temi di discussione era proprio quello del lubrificante aggiunto nell'amalgama per riuscire a lavorare il filato ed ottenere i prodotti da sviluppare”. Il ha anche ricordato di aver realizzato Tes_1
“diversi campioni di prove che erano state nel tempo eseguite” e che aveva anche “richiesto che venissero fatte diverse prove” con realizzazione di “diversi campioni da parte di
”. CP_2
21. Alla stregua di tali dichiarazioni risulta condivisibile la conclusione tratta dal tribunale, ossia che si era posta il problema della presenza del lubrificante non solo per favorire il CP_2 processo di estrusione ma anche per “lavorare il filato” e dunque per utilizzare lo stesso con la macchina magliatrice rettilinea, che è proprio uno dei problemi tecnici a cui intendeva porre soluzione il brevetto IT '956».
22. Anche la indiretta conferma delle dichiarazioni rese dal che il tribunale ha Tes_1
individuato nella deposizione dell'altro testimonio ( ) è l'esito di una corretta Tes_6
valutazione di quanto riferito da tale teste, il quale ha riferito che vi “era un problema di lubrificazione del filato” e che si era deciso di incrementare la lubrificazione del filato
“cambiando formulazione”.
23. Né la materiale assenza dei campioni o della correlativa documentazione pare di per sè di rilevanza tale da escludere o seriamente infirmare quanto riferito dal testimonio, trattandosi di una circostanza che può trovare spiegazione con diverse motivazioni (tempo trascorso, superamento della questione, mancata tempestiva allegazione in causa, ecc.).
24. Né le inequivoche dichiarazioni rese dal testimone referente della società che ha Tes_4
fornito il compound PVC utilizzato per la “commessa (“per la resina di pvc è Tes_3 indispensabile l'utilizzo di lubrificanti per tutte le fasi di lavorazioni anche con riferimento alla tessitura. Altrimenti tutte le fasi di lavorazione non sarebbero possibili”, ragion per cui “nel momento in cui viene formata l'amalgama vengono inseriti quattro diversi lubrificanti, tre di questi sono permanenti e uno è ad esaurimento (acido starico). I tre lubrificanti permanenti permangono sino alla formazione della maglia”) sono in alcun modo infirmate – come pretenderebbe l'appellante – dalla circostanza che l'analisi chimica non avrebbe attestato la
-11- presenza di tali lubrificanti. Vale infatti quanto innanzi già rilevato in ordine ai limiti dei test di laboratorio, intrinsecamente inidonei a restituire la presenza di quelle sostanze (come detto, punto di partenza di tutto il ragionamento della sentenza appellata e della indagine testimoniale in proposito assunta).
25. Relativamente alla smentita che l'appellante ipotizza discendere dall'asserita identità della formulazione del compound quale risultante dalla ricetta risalente al 1997 (doc. 4 all. 13 fascicolo ) rispetto alla tabella dei componenti del compound stesso emersa dai test CP_2
di laboratorio (doc. 26 all. 6 fascicolo ), circostanza peraltro affacciata per la prima CP_2
volta in questa sede di appello, si tratta di deduzione nient'affatto dirimente. Si è già detto dei limiti intrinseci delle analisi chimiche e del fatto che non sono in grado di rilevare la presenza di determinati elementi (cfr. supra nn. 6-10): ciò vale a destituire di rilievo la semplice constatazione della corrispondenza degli elementi indicati nella ricetta del 1997 rispetto agli esiti dei test di laboratorio condotti in prime cure, come detto intrinsecamente non in grado di restituire tutti i componenti presenti. In disparte il rilievo che si tratterebbe di apprezzare anche la dimensione quantitativa degli elementi e non solo la mera presenza di essi, la deduzione, per le ragioni esposte, non vale a comprovare la tesi della parte appellante.
26. Quanto poi alla mancata sottoposizione delle testimonianze al c.t.u. – differentemente da quanto seguito dal tribunale in occasione della prima assunzione dei testimoni – si tratta di una valutazione discrezionale del primo giudice, del resto pienamente condivisibile, alla stregua delle chiare dichiarazioni rese dai testimoni che non richiedevano un loro apprezzamento di natura tecnica, e financo condivisa dalla stessa parte qui appellante, che non ebbe neppure a formulare una richiesta in tal senso, dolendosi solo in questo grado del mancato ricorso all'ausiliario per la valutazione dei testimoni.
27. Secondo l'appellante, per dimostrare l'anticipazione delle rivendicazioni 1 e 4 del brevetto in oggetto, avrebbe dovuto dimostrare: la presenza dei lubrificanti CP_2
nella superficie esterna del filato, la quantità residua dei lubrificanti dopo l'estrusione e che tale quantità fosse sufficiente a fungere da mezzo di scivolamento. Si tratta di assunto non condivisibile, in quanto neppure il brevetto IT956 specifica quale dovrebbe essere la quantità di lubrificanti residui dopo la fase di estrusione, onde risulta sufficiente quanto dimostrato da ossia l'esistenza nel filato di “mezzi di scivolamento per CP_2
promuovere l'accoppiamento scorrevole tra l'elemento filiforme (2) e gli aghi (6),
-12- caratterizzato dal fatto che i mezzi di scivolamento comprendono lubrificanti inclusi nell'amalgama del rivestimento etruso (4) dell'elemento filiforme (2)”: si tratta della medesima caratteristica richiesta dalla rivendicazione in oggetto.
28. Non è stato neppure posto in discussione che la condotta di relativamente alla CP_2
apposizione dei lubrificanti, quale emergente dall'indagine compiuta in primo grado e qui confermata, costituisca anch'essa un comportamento di idonea predivulgazione anche di quel particolare aspetto del prodotto.
29. In definitiva, sul punto, la disamina critica delle deposizioni testimoniali, in uno con il rilievo che, per quanto riguarda tutte le altre caratteristiche del trovato IT 956 vi è stata una - ormai indiscutibile (non essendo stato proposto appello sul punto) – predivulgazione, vale a evidenziare un compendio probatorio che - anche a una rigorosa valutazione - risulta più che idoneo a dimostrare la anteriorità della diffusione di tutti i profili rilevanti del titolo brevettuale in capo al (con conseguente irrilevanza di tutte le ulteriori istanze Pt_1
istruttorie insistite da parte appellante) e la valutazione in proposito espressa dal tribunale merita conferma.
30. Il secondo motivo di appello deplora che il tribunale, benché non abbia accolto, ritenendola inammissibile, la domanda formulata da in corso di causa diretta alla declaratoria di CP_2
nullità del brevetto IT 956 per insufficiente descrizione, abbia nondimeno condannato la qui appellante alla rifusione integrale delle spese processuali.
31. Il motivo non merita seguito.
32. Il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza. Occorre considerare che è uscita vittoriosa sulla questione fondamentale sollevata dalla CP_2
controversia, vale a dire la nullità del brevetto, mentre – che sosteneva la validità del Pt_1
titolo – è rimasto soccombente, vedendo dichiarata la invalidità del titolo la cui legittimità ha sostenuto per tutto il corso del processo.
33. In definitiva, l'appello proposto da è infondato e va respinto, con conferma Parte_1
dell'impugnata sentenza. L'appello incidentale condizionato è assorbito.
34. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
35. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile (bassa complessità) in ragione delle attività difensive effettivamente espletate in questo grado e
-13- tenuto conto della nota spese dimessa e con l'aumento previsto in ragione del numero delle parti.
36. Va dato atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. 115/2002 a carico della parte appellante.
b) APPELLO (r.g. 228/2024) CP_4
Con separato appello (n. 228/2024 r.g.), poi riunito, ha proposto impugnazione avverso la CP_4 sentenza n. 40/2024 del tribunale di Venezia, affidato a tre motivi, con i quali si sottopone a censura il capo della sentenza ove il tribunale ha disposto la sua condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di . CP_2
1. Il primo motivo lamenta l'erronea applicazione del principio della soccombenza relativamente al rapporto processuale fra e , facendosi presente che, subito CP_4 CP_2
dopo aver ricevuto la notificazione dell'atto di citazione, ha provveduto a cedere la sua quota di titolarità del diritto di brevetto in contestazione al , assumendo un atteggiamento Pt_1 processuale di totale disinteresse per l'esito della controversia, con richiesta di estromissione, al quale il tribunale non ha potuto dar corso per l'opposizione proposta da
(diversamente che con riguardo all'altro contitolare dei diritti di brevetto CP_2 CP_5
.
[...]
2. Con il secondo motivo di appello si deplora che il tribunale abbia ravvisato in capo a CP_4
la soccombenza “per tutte le attività processuali successive alla sua costituzione in
[...] giudizio”. Si sostiene che, dopo aver ceduto la quota di titolarità di 1/3 del brevetto in contestazione dopo aver ricevuto la notificazione della domanda giudiziale, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare compensati “quantomeno” i compensi inerenti alla fase istruttoria e decisionale, oltre che per i compensi del c.t.u. e del c.t.p. attoreo.
3. Il terzo motivo si dirige avverso la natura solidale della condanna alla rifusione delle spese disposta dal tribunale, il quale ha posto a solidale carico di e l'onere CP_4 Parte_1
delle spese processuali.
4. I motivi di appello, tutti diretti avverso la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali sono privi di pregio.
5. La circostanza dell'avvenuta cessione nelle more del processo non vale di per sé a evidenziare una circostanza idonea a influire sulla regolamentazione delle spese in deroga al principio della soccombenza, posto che, per l'espressa previsione dell'art. 111 c.p.c., “il processo prosegue tra le parti originarie”, in assenza – come nella specie – di estromissione.
-14- 6. Né l'atteggiamento di indifferenza dimostrata da rispetto all'esito della CP_4
controversia successivamente alla cessione del diritto nel corso del processo incide sulla situazione di sua oggettiva soccombenza discendente dall'accoglimento della domanda di nullità nei suoi confronti proposta, al di là dell'atteggiamento di più o meno radicale opposizione (Cass. 1439/2003).
7. Quanto alla sostanziale irrilevanza della declaratoria di inammissibilità della richiesta di nullità del brevetto per insufficiente descrizione per immutare la situazione di prevalente soccombenza della parte convenuta in prime cure può farsi richiamo a quanto sopra osservato con riguardo alla analoga doglianza mossa da con il terzo motivo. Pt_1
8. La condanna in via solidale adottata dal tribunale risulta ampiamente giustificata dalla contitolarità del diritto di brevetto oggetto della domanda di nullità formulata da . CP_2
9. Anche l'appello proposto da a dunque respinto. CP_4
10. Le spese – liquidate come in dispositivo con riguardo allo scaglione di valore da € 26.001 ad €
52.000) seguono la soccombenza di e vanno poste a suo esclusivo carico sino alla CP_4
riunione e, in solido con , per la fase successiva alla riunione.- Parte_1
11. Va dato atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 a carico della parte appellante CP_4
PQM
definitivamente decidendo sugli appelli riuniti proposti da e da avverso Parte_1 CP_4 la sentenza n. 40/2024 del tribunale di Venezia, sezione specializzata impresa, li respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna a rifondere alla parte appellata le spese processuali Parte_3 Controparte_1
del presente grado di giudizio (214/2024 r.g.), relative alle fasi studio e introduttiva che liquida in €
3.476,00 per compensi della fase studio e introduttiva, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
- condanna a rifondere alla parte appellata le spese processuali CP_4 Controparte_1
del presente grado di giudizio (228/2024 r.g.), relative alle fasi studio e introduttiva che liquida in €
3.476,00 per compensi della fase studio e introduttiva, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
-15- - condanna e fra loro in solido, a rifondere alla parte appellata Parte_3 CP_4 [...]
le spese processuali del presente grado di giudizio (cause riunite) per le fasi CP_1
trattazione e decisionale che liquida in € 8.469,50 (ivi compreso l'aumento per il numero delle parti), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
- dà atto della sussistenza a carico degli appellanti e del presupposto Parte_3 CP_4 procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 5 giugno 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-16-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La corte d'appello di Venezia, sezione specializzata impresa, composta dai magistrati
Guido Santoro presidente istr.
Gabriella Zanon consigliere
Alessandro Rizzieri consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite d'appello iscritte a ruolo, la prima, con il n. 214/2024 r.g. e promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 domiciliato in Via Manzoni 31, c.a.p. 36010 MONTICELLO (VI), rappresentato e Parte_2 difeso in causa dall'Avv.to Stefano PAJOLA, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo a
Vicenza in Via Lanza No. 40-44, il quale difensore dichiara di voler ricevere ex Art. 51 D.L.
112/2008 tutte le comunicazioni e notificazioni, relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
appellante contro
(già c.f. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 con sede legale in 35010 Carmignano di Brenta (PD), Via Postumia n. 9/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Alberti, Lara Formenton e
Francesco Fontana, con domicilio eletto presso lo studio sito in 36100 Vicenza, Via CP_3
Ermes Jacchia, 115, giusti poteri conferiti dalla procura congiunta alla comparsa di risposta e con indicazione per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria alle seguenti PEC:
Email_2 Email_3
Email_4
(c.f./P.I.: ) CP_4 P.IVA_2
con sede legale in Santarcangelo di MA (RN), Via del Tiglio n. 19 (CAP 47822), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche Controparte_5
disgiuntamente, giusta procura speciale ad litem apposta in calce alla comparsa di risposta, dagli
Avv.ti Simone Tornani (P.E.C.: , Riccardo Rosa (P.E.C.: Email_5
-1- e Silvio Campidelli (P.E.C.: Email_6
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_7
Riccardo Rosa sito in Rimini, Via Bufalini n.58; appellati e, la seconda, rubricata con il n. 228/2024 r.g. e promossa da
(c.f./P.I.: ) CP_4 P.IVA_2
con sede legale in Santarcangelo di MA (RN), Via del Tiglio n. 19 (CAP 47822), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche Controparte_5
disgiuntamente, giusta procura speciale ad litem apposta in calce alla comparsa di risposta, dagli
Avv.ti Simone Tornani (P.E.C.: , Riccardo Rosa (P.E.C.: Email_5
e Silvio Campidelli (P.E.C.: Email_6
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_7
Riccardo Rosa sito in Rimini, Via Bufalini n.58; appellante contro
(già c.f. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
con sede legale in 35010 Carmignano di Brenta (PD), Via Postumia n. 9/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Alberti, Lara Formenton e
Francesco Fontana, con domicilio eletto presso lo studio sito in 36100 Vicenza, Via CP_3
Ermes Jacchia, 115, giusti poteri conferiti dalla procura congiunta alla comparsa di risposta e con indicazione per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria alle seguenti PEC:
e Email_2 Email_3
Email_4
(C.F. Parte_1 C.F._1
domiciliato in Via Manzoni 31, c.a.p. 36010 MONTICELLO (VI), rappresentato e Parte_2 difeso in causa dall'Avv.to Stefano PAJOLA, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo a
Vicenza in Via Lanza No. 40-44, il quale difensore dichiara di voler ricevere ex Art. 51 D.L.
112/2008 tutte le comunicazioni e notificazioni, relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
appellati
-2- Avente a oggetto: Brevetto di invenzione – appello avverso la sentenza n. 40/2024 del tribunale di
Venezia, sezione specializzata impresa.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte_1
Voglia l'ill.ma Corte di Appello di Venezia, respinta ogni contraria domanda, istanza od eccezione formulata dall'Appellata ivi compreso l'appello incidentale, disporre: CP_1
In via pregiudiziale
- Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito
- In via principale, accogliere i motivi di appello già esposti e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 40/2024 del Tribunale di Venezia - Sez. Impresa (R.G. 13013/2018), rigettare tutte le domande di parte Appellata/FERRARI in quanto infondate in fatto e in diritto, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla stessa dinanzi il
Tribunale;
- In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello già esposti, riformare la sentenza impugnata relativamente al capo che dispone la condanna dell'Appellante al rimborso delle spese di lite disponendo invece la compensazione delle stesse.
- Una nuova C.T.U. tecnico/brevettuale nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale di relativamente alla tardività della domanda di nullità per insufficiente CP_1
descrizione.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
(già Controparte_1 Controparte_2
Nel merito
--- Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dagli appellanti nei rispettivi atti di citazione in appello, confermando nei relativi punti la Sentenza impugnata.
--- In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere l'appello principale di
: a) accertare e dichiarare che il brevetto per invenzione è nullo ex art. 76, co.1, Parte_1
-3- lett.d) c.p.i. in quanto gli appellanti non avevano il diritto di ottenerlo (domanda attorea dichiarata assorbita in Sentenza); b) accertare e dichiarare che e , in CP_4 Parte_1
concorso tra loro e ognuno per quanto di competenza, sono responsabili di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. per essersi appropriati illegittimamente dell'idea inventiva dell'appellata (domanda attorea dichiarata assorbita in Sentenza); c) riformare la
Sentenza n. 40/2024 del 5.1.2024 pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione Impresa nel proc. n. 13013/2018 R.G. nella parte in cui ha ritenuta tardiva la domanda di nullità del brevetto italiano n. [...] per insufficienza di descrizione e quindi accertare e dichiarare che il brevetto per invenzione è nullo ex art. 76, co.1, lett. b, c.p.i. in quanto l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire ad una persona esperta di attuarla o comunque nullo ex art. 76, co.1, lett.a, c.p.i. per mancanza di novità in quanto non sufficientemente descritto;
c) ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate dall'Appellata e ad oggi non accolte.
In ogni caso
--- Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese e dei compensi di lite del presente grado di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.
CP_4
I) GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. (R.G. 214/2024) Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare la neutralità di rispetto alla controversia insorta fra CP_4 [...]
(all'epoca ed il Sig. , avente ad oggetto la validità CP_1 Controparte_2 Parte_1
del brevetto italiano per invenzione industriale n. 0001425956; e, per quanto concerne l'interesse di CP_4
- rigettare la domanda con la quale ha chiesto in via subordinata – ovvero in Controparte_1
ipotesi di accoglimento dell'appello principale proposto dal Sig. – di "accertare Parte_1
e dichiarare che e il convenuto , in concorso tra loro e ognuno per CP_4 Parte_1
quanto di competenza, sono responsabili di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. per essersi appropriati illegittimamente dell'idea inventiva dell'attrice (domanda attorea dichiarata assorbita in Sentenza)" (cfr. pagina 44, righe 15- 18; cfr. anche pagina 31, righe 21-
23, della comparsa di risposta in appello depositata in data 02.05.2024), siccome inammissibile ed infondata, per le ragioni già esposte con le note di trattazione scritta ex
-4- art.127-ter c.p.c. depositate in data 21.05.2024 in proiezione dell'udienza fissata al
23.05.2024”.
II) GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DA (R.G. 228/2024) CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado n.40/2024 emessa dal
Tribunale di Venezia, Sezione Impresa, il 20.12.2023 e pubblicata il 05.01.2024 – all'esito del processo civile celebratosi al n.13013/2018 di R.G.– notificata in data 08.01.2024, nonché in accoglimento dei proposti motivi di appello,
- compensare in tutto o, in subordine, in parte, le spese di lite relative al giudizio di primo grado, con riferimento al rapporto processuale fra e altresì Controparte_1 CP_4
escludendo o, in subordine, riducendo ad una sola quota della condanna, il vincolo di solidarietà fra ed il Sig. ”. CP_4 Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
a.) APPELLO (r.g. 214/2024) Parte_1
1. Per la descrizione delle domande e posizioni delle parti nel corso del primo grado può farsi richiamo alla narrativa contenuta nella sentenza qui appellata (trib. Venezia, sezione specializzata impresa, n. 40/2024), limitando il prosieguo a quanto ancora in questa sede di interesse.
2. Si controverte sulla validità del brevetto italiano per invenzione n. 0001425956
(102014902290931: d'ora in avanti solo “IT956”), rilasciato in data 17-11-2016 su domanda depositata il 4-9-2014, di titolarità e (e ) per asserita sua Pt_1 CP_4 Controparte_5
mancanza di novità in conseguenza della predivulgazione che la società (poi Controparte_6
divenuta d'ora in avanti solo ) assume di aver compiuto già in Controparte_7 CP_2
epoca precedente il 2014.
3. Il tribunale, adìto da per ottenere la declaratoria di nullità del brevetto (fra l'altro) CP_2
per carenza di sua novità, ha ritenuto, sulla scorta della espletata c.t.u. e delle prove testimoniali assunte, che la commercializzazione dei prodotti realizzati con gli elementi filiformi prodotti da e il loro inserimento in cataloghi “quantomeno nel 2012” CP_2
costituivano condotte sufficienti a divulgare a un pubblico indeterminato i contenuti dell'invenzione, in quanto chiunque con l'operazione chiamata reverse engineering avrebbe potuto sezionare l'elemento filiforme e risalire alla sua composizione e al relativo processo produttivo.
-5- 4. L'appello proposto da (n. 214/2024 r.g.) con il primo motivo sottopone a critica Parte_3
unicamente la questione della presenza dei lubrificanti nell'elemento filiforme oggetto del brevetto IT '956.
5. Va in proposito ricordato che il c.t.u. aveva ritenuto la predivulgazione di tutte le caratteristiche del trovato del brevetto, meno una, quella inerente alla presenza del lubrificante nell'elemento filiforme. Il tribunale ha in proposito osservato che «Il C.T.U. … ha ritenuto non raggiunta la prova che avesse predivulgato anche che nell'elemento CP_2
filiforme fosse presente del lubrificante previsto allo scopo e in quantità tale da promuovere un accoppiamento scorrevole tra l'elemento filiforme e gli aghi della macchina magliatrice
(cfr. pag. 75 dell'elaborato peritale). Nello specifico, pur essendovi la prova che i granuli
E/5094 contenessero prima del processo di estrusione delle sostanze lubrificanti Pt_4
(cfr. doc. n. 4 attrice, allegati 13 e 14), il C.T.U. ha ritenuto che non vi fosse sufficiente certezza in merito al fatto che tali sostanze lubrificanti, all'esito del processo di estrusione, mantenessero le loro caratteristiche per assolvere allo scopo di far scorrere il filato negli aghi
e che la loro presenza nei granuli fosse stata prevista al solo scopo di favorire il processo di estrusione quando l'amalgama polimerico veniva fuso (cfr. pagg. 75 e 76 dell'elaborato peritale), sia pure ritenendo “ragionevolmente possibile che la formulazione del compound utilizzato per definire il rivestimento estruso del filato [comprendesse] una quantità di lubrificanti sufficiente a permettere lo scivolamento del filato sulla macchina magliatrice rettilinea” (cfr. pag. 64 dell'elaborato peritale)».
Il tribunale, condivisa la valutazione del c.t.u. con riferimento a tutte le caratteristiche che risultavano predivulgate (punto invero non fatto oggetto di impugnazione), ha disposto sulla questione della presenza del lubrificante – nella quantità richiesta per assolvere anche alla funzione di agevolare lo scorrimento dell'elemento in fase di lavorazione (oltre che in fase di estrusione) – una indagine testimoniale, all'esito della quale ha considerato di poter superare l'incertezza evidenziata dal c.t.u., ritenendo comprovata la predivulgazione anche di tale aspetto.
6. Come detto, l'appello sottopone a critica tale punto della sentenza di primo grado, attraverso una articolata serie di doglianze, sostenendosi che:
a) secondo il tribunale la predivulgazione era collegata alla possibilità del c.d. reverse engineering, ma certamente tale operazione non consentiva di rilevare la presenza del
-6- lubrificante, in quanto, altrimenti, sarebbe stato del tutto superfluo assumere le deposizioni testimoniali sul punto;
b) solo le analisi chimiche avrebbero potuto comprovare la presenza del lubrificante tale da consentire lo scorrimento del filato in una macchina magliatrice rettilinea, mentre le analisi compiute non avevano consentito di appurare tale aspetto;
c) deve ritenersi inverosimile che non fosse in possesso di alcun riscontro documentale CP_2
(test, prove di laboratorio, analisi, report, ecc.) che desse ragione dell'utilizzo del lubrificante;
d) la presenza del lubrificante non è “oggettivamente verificabile”, in quanto le analisi non sono in grado di appurare l'elemento in questione (se non con riferimento a minime quantità di acido sterico);
e) quanto alle deposizioni testimoniali assunte:
- esse provenivano tutte da soggetti legati a da rapporti di lavoro o professionali o CP_2 commerciali ed erano state rese a otto-dieci anni dai fatti;
erano altresì incoerenti e contrastanti con quanto dichiarato dagli stessi testimoni nella precedente loro escussione;
segnatamente:
- il testimone dimostrava nella deposizione del 2022 una conoscenza ben diversa Tes_1
rispetto a quella riferita in occasione della sua escussione del 2020 e, in ogni caso, non apportava alcun concreto elemento circa la tecnica per superare il problema dello scorrimento del filato nella macchina;
- il testimone non aveva potuto riferire nulla di preciso, né chiarire se il Tes_2 lubrificante fosse presente nell'amalgama ovvero fosse applicato successivamente sul filato;
- la testimone aveva fornito due versioni sostanzialmente diverse nelle due Tes_3
deposizioni, avendo indicato nella prima la presenza di “silicone” e nella seconda del
“lubrificante”;
- la deposizione del testimone (produttore del compound PVC utilizzato da Tes_4 CP_2
per la commessa ), il quale aveva riferito della presenza del lubrificante anche con Tes_3 riferimento alla tessitura, era in contraddizione con la scheda tecnica del prodotto, ove i lubrificanti sono indicati come funzionali unicamente nella fase di estrusione (lavorazione a caldo) e non già nelle successive lavorazioni, nonché con i risultati delle analisi chimiche effettuate che avevano rilevato la presenza solo per tracce minimali dell'acido sterico;
f) il tribunale non aveva ritenuto di acquisire l'opinamento del c.t.u. dopo l'assunzione dei testimoni sulla questione del lubrificante (differentemente da quanto fatto con riguardo a
-7- tutti gli altri elementi del brevetto) e pur sollevando quelle dichiarazioni problemi di natura tecnica;
g) il tribunale, inoltre, sarebbe – a dire dell'appellante – caduto in un'evidente errore nel momento in cui è stato costretto a sostenere la presenza dei lubrificanti anche in assenza di una verifica chimica sul filato (“Il fatto poi che tali analisi non abbiano rilevato le altre sostanze lubrificanti non significa necessariamente che le stesse non siano lo stesso presenti ancorché non siano rilevabili dagli esami di laboratorio”), finendo per accreditare la presenza di tali lubrificanti in assenza di qualsivoglia elemento oggettivo di riscontro;
h) la comparazione fra la composizione del compound ( e/5094) che risale al 1997 e Pt_4
quella del filo prodotto da sarebbe pienamente corrispondente, il che starebbe a CP_2
dimostrare che non vi fu alcuna “elaborazione alla formulazione originaria del 1997” contrariamente a quanto riferito dai testimoni;
i) infine, l'appellante richiama la necessità che la prova diretta all'assenza di novità di un titolo brevettuale sia rigorosa, senza consentire che deposizioni testimoniali di
“dipendenti/collaboratori di un'azienda e/o dei suoi partner commerciali” possano rappresentare una comoda via per togliere di mezzo il brevetto dell'impresa concorrente.
7. Il motivo non ha pregio.
8. Occorre muovere dal rilievo che il tribunale – e prima il c.t.u. – hanno ritenuto che tramite il reverse engineering si poteva risalire a tutte le caratteristiche del brevetto IT 956, tranne che a quella relativa alla presenza dei lubrificanti. È questo il presupposto da cui muove l'esperto dell'ufficio nella sua valutazione circa la predivulgazione di tutte le caratteristiche del trovato
IT 956, fatta eccezione – appunto – per quella relativa alla presenza dei lubrificanti.
9. Ancora mette conto ricordare che l'indagine chimica non è in grado di rilevare ex post la presenza di alcuni componenti.
10. È la stessa analisi prodotta dalla parte appellante sub doc. 3 (relazione 3A Laboratorio) ad attestare che “da un punto di vista analitico l'unica componente del lubrificante che potrebbe essere mappata senza essere interferita da altre sostanze presenti nel PVC è l'acido stearico”.
E in termini pienamente corrispondenti si esprime anche l'analisi chimica prodotta dalla parte appellata sulla base dei test effettuati, ove si riferisce che “La maggior percentuale è di olio minerale, non rilevabile in quanto la gascromatografia la può confondere con altre molecole di peso molto simile a causa della sovrapposizione (totale o parziale) dei picchi risultanti. Inoltre non è possibile identificare ciascuno dei componenti del lubrificante
-8- contenuto già nel compound come fornito, in quanto le componenti presenti nel compound di partenza contengono voci troppo generiche (olio minerale, cera polietilenica…) e non una lista di CAS (il numero di CAS è un identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza chimica. Il Chemical Abstracts Service, una divisione della American Chemical
Society, assegna questi identificativi a ogni sostanza chimica descritta in letteratura. La maggior parte dei database molecolari permettono di fare ricerche in mase al numero CAS).
L'unica molecola rilevabile fra quelle indicate come appartenenti al lubrificante è l'acido stearico, i cui picchi possono essere ben identificati essendo associati al preciso CAS 112-61-8, ma che sappiamo essere presente in proporzione esigua rispetto all'”olio minerale” (v. doc.26, pag.3 fasc. ) CP_2
11. Anche il c.t.u. (a pag. 46, 51 e 53 della sua relazione) ha evidenziato che i Laboratori 3A “non sono riusciti a dimostrare con appositi esami di laboratorio la presenza di lubrificanti nell'amalgama del rivestimento del filato riprodotto dall'attrice con il suo assieme”; “gli esami di laboratorio … non sono in grado di rilevare la presenza di altri lubrificanti” e “le prove di laboratorio non presentano un profilo di composizione completo e pertanto non provano nessuna delle due ipotesi di sufficiente o insufficiente presenza di lubrificanti”.
12. In altri termini, per limiti propri dell'indagine chimica, non è possibile rilevare alcuni componenti (e su tale dato si basa anche la doglianza dell'appellante sub d). In tal senso va dunque letta l'affermazione del tribunale, sulla quale si appuntano le critiche dell'appellante, circa l'«atto di fede» che il primo giudice avrebbe compiuto nel ritenere la sussistenza del lubrificante in assenza di un'analisi chimica.
13. In tale chiarita prospettiva le deduzioni sub a), b), d) e g) non colgono nel segno.
14. Il tribunale si è mosso proprio dalla constatata impossibilità, sotto il profilo tecnico, di analisi in grado di rivelare la presenza del lubrificante (nella misura necessaria ad agevolare l'accoppiamento in sede di tessitura), il che – all'evidenza – non valeva a escludere che non fossero presenti (non potendo le analisi né comprovarlo né smentirlo), e ha ritenuto pertanto di dar corso ad altri mezzi di prova (nella specie, indagine testimoniale) che potessero verificare la predivulgazione o meno per altra via di quell'elemento.
15. Quanto alla critica relativa al contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni in sede di seconda assunzione delle prove (2022) (sopra sintetizzata sub lett. e), alla deduzione incentrata sulla “inverosimiglianza” della mancanza di riscontri documentali dell'attività diretta alla individuazione della formula per far sì che il materiale contenesse il lubrificante in
-9- modo tale da garantire l'accoppiamento con il filo della macchina magliatrice (lett. c) e a quella che lamenta che i testimoni fossero tutti in qualche modo legati dalla (lett. i), CP_2
si tratta di profili che attengono tutti al tema della valutazione delle prove, principalmente sotto il profilo della loro attendibilità, e che vanno censiti in sede di disamina critica delle dichiarazioni testimoniali assunte.
16. In proposito va osservato che una volta ritenuta – come neppure l'appellante mette in discussione, non avendo del resto neppure impugnato il capo della sentenza nel quale si assume tale ammissibilità della prova testimoniale (appuntando le sue critiche unicamente sulla “valutazione” di quella prova per testi) – ammissibile la prova testimoniale ai fini della dimostrazione dell'anteriorità invalidante (non potendosi trarre dal disposto dell'art. 121
c.p.i. un limite alla possibilità di utilizzare i mezzi di prova previsti nel codice civile e di procedura civile), la circostanza relativa alla mancanza di documentazione non può che essere uno degli elementi alla luce dei quali valutare quanto riferito dai testimoni, come in appresso verrà compiuto.
17. Quanto poi alla circostanza che i testimoni siano – o siano stati – tutti in qualche modo
“legati” alla , si tratta della conseguenza dell'oggetto della prova, dovendosi ritenere CP_2
del tutto consueto che siano proprio i dipendenti o collaboratori o clienti della società a poter essere a giorno sulle modalità di realizzazione del filato e sulla sua eventuale divulgazione.
18. Quanto alle “discrasie” che l'appellante crede di poter ravvisare nelle deposizioni dei testimoni nelle due sedi, esse non valgono a evidenziare profili di radicale inattendibilità di quanto riferito in maniera sostanzialmente convergente e concordante da tutti i testimoni assunti (v. deposizioni , e ). Tes_1 Tes_5 Tes_6 Tes_3
19. Venendo così alla disamina critica delle dichiarazioni testimoniali la corte ritiene che da essa emerga con sufficiente chiarezza che , nella realizzazione del prodotto che assume CP_2
aver anticipato il brevetto , ebbe a porsi il problema della presenza del lubrificante per Pt_1 favorire non solo il processo di estrusione, ma anche ai fini della lavorazione del materiale con la macchina magliatrice rettilinea, ossia uno dei problemi tecnici ai quali il trovato Pt_1
intendeva porre rimedio.
20. Le dichiarazioni del testimonio , all'epoca collaboratore di per il progetto del Tes_1 CP_2
prodotto poi realizzato per la , ha riferito di essere a conoscenza in epoca anteriore Tes_3
alla data del deposito della domanda del brevetto IT '956 (4 settembre 2014) del fatto che il
-10- rivestimento in PVC dell'elemento filiforme realizzato dalla comprendeva dei CP_2
lubrificanti inclusi nell'amalgama del rivestimento che facilitavano lo scorrimento dell'elemento filiforme nella macchina magliatrice rettilinea. Il testimone ha soggiunto che prima del 2014 era in corso di elaborazione di un progetto con per la realizzazione di CP_2
“alcuni prodotti tra cui la maglia” tessuta con l'elemento filiforme e che “uno dei temi di discussione era proprio quello del lubrificante aggiunto nell'amalgama per riuscire a lavorare il filato ed ottenere i prodotti da sviluppare”. Il ha anche ricordato di aver realizzato Tes_1
“diversi campioni di prove che erano state nel tempo eseguite” e che aveva anche “richiesto che venissero fatte diverse prove” con realizzazione di “diversi campioni da parte di
”. CP_2
21. Alla stregua di tali dichiarazioni risulta condivisibile la conclusione tratta dal tribunale, ossia che si era posta il problema della presenza del lubrificante non solo per favorire il CP_2 processo di estrusione ma anche per “lavorare il filato” e dunque per utilizzare lo stesso con la macchina magliatrice rettilinea, che è proprio uno dei problemi tecnici a cui intendeva porre soluzione il brevetto IT '956».
22. Anche la indiretta conferma delle dichiarazioni rese dal che il tribunale ha Tes_1
individuato nella deposizione dell'altro testimonio ( ) è l'esito di una corretta Tes_6
valutazione di quanto riferito da tale teste, il quale ha riferito che vi “era un problema di lubrificazione del filato” e che si era deciso di incrementare la lubrificazione del filato
“cambiando formulazione”.
23. Né la materiale assenza dei campioni o della correlativa documentazione pare di per sè di rilevanza tale da escludere o seriamente infirmare quanto riferito dal testimonio, trattandosi di una circostanza che può trovare spiegazione con diverse motivazioni (tempo trascorso, superamento della questione, mancata tempestiva allegazione in causa, ecc.).
24. Né le inequivoche dichiarazioni rese dal testimone referente della società che ha Tes_4
fornito il compound PVC utilizzato per la “commessa (“per la resina di pvc è Tes_3 indispensabile l'utilizzo di lubrificanti per tutte le fasi di lavorazioni anche con riferimento alla tessitura. Altrimenti tutte le fasi di lavorazione non sarebbero possibili”, ragion per cui “nel momento in cui viene formata l'amalgama vengono inseriti quattro diversi lubrificanti, tre di questi sono permanenti e uno è ad esaurimento (acido starico). I tre lubrificanti permanenti permangono sino alla formazione della maglia”) sono in alcun modo infirmate – come pretenderebbe l'appellante – dalla circostanza che l'analisi chimica non avrebbe attestato la
-11- presenza di tali lubrificanti. Vale infatti quanto innanzi già rilevato in ordine ai limiti dei test di laboratorio, intrinsecamente inidonei a restituire la presenza di quelle sostanze (come detto, punto di partenza di tutto il ragionamento della sentenza appellata e della indagine testimoniale in proposito assunta).
25. Relativamente alla smentita che l'appellante ipotizza discendere dall'asserita identità della formulazione del compound quale risultante dalla ricetta risalente al 1997 (doc. 4 all. 13 fascicolo ) rispetto alla tabella dei componenti del compound stesso emersa dai test CP_2
di laboratorio (doc. 26 all. 6 fascicolo ), circostanza peraltro affacciata per la prima CP_2
volta in questa sede di appello, si tratta di deduzione nient'affatto dirimente. Si è già detto dei limiti intrinseci delle analisi chimiche e del fatto che non sono in grado di rilevare la presenza di determinati elementi (cfr. supra nn. 6-10): ciò vale a destituire di rilievo la semplice constatazione della corrispondenza degli elementi indicati nella ricetta del 1997 rispetto agli esiti dei test di laboratorio condotti in prime cure, come detto intrinsecamente non in grado di restituire tutti i componenti presenti. In disparte il rilievo che si tratterebbe di apprezzare anche la dimensione quantitativa degli elementi e non solo la mera presenza di essi, la deduzione, per le ragioni esposte, non vale a comprovare la tesi della parte appellante.
26. Quanto poi alla mancata sottoposizione delle testimonianze al c.t.u. – differentemente da quanto seguito dal tribunale in occasione della prima assunzione dei testimoni – si tratta di una valutazione discrezionale del primo giudice, del resto pienamente condivisibile, alla stregua delle chiare dichiarazioni rese dai testimoni che non richiedevano un loro apprezzamento di natura tecnica, e financo condivisa dalla stessa parte qui appellante, che non ebbe neppure a formulare una richiesta in tal senso, dolendosi solo in questo grado del mancato ricorso all'ausiliario per la valutazione dei testimoni.
27. Secondo l'appellante, per dimostrare l'anticipazione delle rivendicazioni 1 e 4 del brevetto in oggetto, avrebbe dovuto dimostrare: la presenza dei lubrificanti CP_2
nella superficie esterna del filato, la quantità residua dei lubrificanti dopo l'estrusione e che tale quantità fosse sufficiente a fungere da mezzo di scivolamento. Si tratta di assunto non condivisibile, in quanto neppure il brevetto IT956 specifica quale dovrebbe essere la quantità di lubrificanti residui dopo la fase di estrusione, onde risulta sufficiente quanto dimostrato da ossia l'esistenza nel filato di “mezzi di scivolamento per CP_2
promuovere l'accoppiamento scorrevole tra l'elemento filiforme (2) e gli aghi (6),
-12- caratterizzato dal fatto che i mezzi di scivolamento comprendono lubrificanti inclusi nell'amalgama del rivestimento etruso (4) dell'elemento filiforme (2)”: si tratta della medesima caratteristica richiesta dalla rivendicazione in oggetto.
28. Non è stato neppure posto in discussione che la condotta di relativamente alla CP_2
apposizione dei lubrificanti, quale emergente dall'indagine compiuta in primo grado e qui confermata, costituisca anch'essa un comportamento di idonea predivulgazione anche di quel particolare aspetto del prodotto.
29. In definitiva, sul punto, la disamina critica delle deposizioni testimoniali, in uno con il rilievo che, per quanto riguarda tutte le altre caratteristiche del trovato IT 956 vi è stata una - ormai indiscutibile (non essendo stato proposto appello sul punto) – predivulgazione, vale a evidenziare un compendio probatorio che - anche a una rigorosa valutazione - risulta più che idoneo a dimostrare la anteriorità della diffusione di tutti i profili rilevanti del titolo brevettuale in capo al (con conseguente irrilevanza di tutte le ulteriori istanze Pt_1
istruttorie insistite da parte appellante) e la valutazione in proposito espressa dal tribunale merita conferma.
30. Il secondo motivo di appello deplora che il tribunale, benché non abbia accolto, ritenendola inammissibile, la domanda formulata da in corso di causa diretta alla declaratoria di CP_2
nullità del brevetto IT 956 per insufficiente descrizione, abbia nondimeno condannato la qui appellante alla rifusione integrale delle spese processuali.
31. Il motivo non merita seguito.
32. Il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza. Occorre considerare che è uscita vittoriosa sulla questione fondamentale sollevata dalla CP_2
controversia, vale a dire la nullità del brevetto, mentre – che sosteneva la validità del Pt_1
titolo – è rimasto soccombente, vedendo dichiarata la invalidità del titolo la cui legittimità ha sostenuto per tutto il corso del processo.
33. In definitiva, l'appello proposto da è infondato e va respinto, con conferma Parte_1
dell'impugnata sentenza. L'appello incidentale condizionato è assorbito.
34. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
35. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile (bassa complessità) in ragione delle attività difensive effettivamente espletate in questo grado e
-13- tenuto conto della nota spese dimessa e con l'aumento previsto in ragione del numero delle parti.
36. Va dato atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. 115/2002 a carico della parte appellante.
b) APPELLO (r.g. 228/2024) CP_4
Con separato appello (n. 228/2024 r.g.), poi riunito, ha proposto impugnazione avverso la CP_4 sentenza n. 40/2024 del tribunale di Venezia, affidato a tre motivi, con i quali si sottopone a censura il capo della sentenza ove il tribunale ha disposto la sua condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di . CP_2
1. Il primo motivo lamenta l'erronea applicazione del principio della soccombenza relativamente al rapporto processuale fra e , facendosi presente che, subito CP_4 CP_2
dopo aver ricevuto la notificazione dell'atto di citazione, ha provveduto a cedere la sua quota di titolarità del diritto di brevetto in contestazione al , assumendo un atteggiamento Pt_1 processuale di totale disinteresse per l'esito della controversia, con richiesta di estromissione, al quale il tribunale non ha potuto dar corso per l'opposizione proposta da
(diversamente che con riguardo all'altro contitolare dei diritti di brevetto CP_2 CP_5
.
[...]
2. Con il secondo motivo di appello si deplora che il tribunale abbia ravvisato in capo a CP_4
la soccombenza “per tutte le attività processuali successive alla sua costituzione in
[...] giudizio”. Si sostiene che, dopo aver ceduto la quota di titolarità di 1/3 del brevetto in contestazione dopo aver ricevuto la notificazione della domanda giudiziale, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare compensati “quantomeno” i compensi inerenti alla fase istruttoria e decisionale, oltre che per i compensi del c.t.u. e del c.t.p. attoreo.
3. Il terzo motivo si dirige avverso la natura solidale della condanna alla rifusione delle spese disposta dal tribunale, il quale ha posto a solidale carico di e l'onere CP_4 Parte_1
delle spese processuali.
4. I motivi di appello, tutti diretti avverso la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali sono privi di pregio.
5. La circostanza dell'avvenuta cessione nelle more del processo non vale di per sé a evidenziare una circostanza idonea a influire sulla regolamentazione delle spese in deroga al principio della soccombenza, posto che, per l'espressa previsione dell'art. 111 c.p.c., “il processo prosegue tra le parti originarie”, in assenza – come nella specie – di estromissione.
-14- 6. Né l'atteggiamento di indifferenza dimostrata da rispetto all'esito della CP_4
controversia successivamente alla cessione del diritto nel corso del processo incide sulla situazione di sua oggettiva soccombenza discendente dall'accoglimento della domanda di nullità nei suoi confronti proposta, al di là dell'atteggiamento di più o meno radicale opposizione (Cass. 1439/2003).
7. Quanto alla sostanziale irrilevanza della declaratoria di inammissibilità della richiesta di nullità del brevetto per insufficiente descrizione per immutare la situazione di prevalente soccombenza della parte convenuta in prime cure può farsi richiamo a quanto sopra osservato con riguardo alla analoga doglianza mossa da con il terzo motivo. Pt_1
8. La condanna in via solidale adottata dal tribunale risulta ampiamente giustificata dalla contitolarità del diritto di brevetto oggetto della domanda di nullità formulata da . CP_2
9. Anche l'appello proposto da a dunque respinto. CP_4
10. Le spese – liquidate come in dispositivo con riguardo allo scaglione di valore da € 26.001 ad €
52.000) seguono la soccombenza di e vanno poste a suo esclusivo carico sino alla CP_4
riunione e, in solido con , per la fase successiva alla riunione.- Parte_1
11. Va dato atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 a carico della parte appellante CP_4
PQM
definitivamente decidendo sugli appelli riuniti proposti da e da avverso Parte_1 CP_4 la sentenza n. 40/2024 del tribunale di Venezia, sezione specializzata impresa, li respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna a rifondere alla parte appellata le spese processuali Parte_3 Controparte_1
del presente grado di giudizio (214/2024 r.g.), relative alle fasi studio e introduttiva che liquida in €
3.476,00 per compensi della fase studio e introduttiva, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
- condanna a rifondere alla parte appellata le spese processuali CP_4 Controparte_1
del presente grado di giudizio (228/2024 r.g.), relative alle fasi studio e introduttiva che liquida in €
3.476,00 per compensi della fase studio e introduttiva, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
-15- - condanna e fra loro in solido, a rifondere alla parte appellata Parte_3 CP_4 [...]
le spese processuali del presente grado di giudizio (cause riunite) per le fasi CP_1
trattazione e decisionale che liquida in € 8.469,50 (ivi compreso l'aumento per il numero delle parti), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
- dà atto della sussistenza a carico degli appellanti e del presupposto Parte_3 CP_4 procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 5 giugno 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-16-