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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2924/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/09/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] TRIESTE con l'Avv. REITER PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] TRIESTE con l'Avv. REITER PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TE il 03/09/1994 (atto n. 276, P.
2 - S.
A, anno 1994). □ separati con sentenza n. 760/2023 del Tribunale di TE (passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli:
- , nato a [...] [...], maggiorenne non ancora economicamente Persona_1 autonomo.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 03.09.1994 trascritto sub n. 278 parte II anno 1994 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di TE
- ordinare al Comune di TE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali
- OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
1. la casa coniugale, in comproprietà, sita in TE, via Frescobaldi n. 13, verrà momentaneamente Per_ assegnata alla signora che vi abiterà insieme al figlio . Le parti concordano di Parte_2 regolamentare il rapporto relativo alla casa coniugale non prima di 5 anni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione avvenuta in data 20.12.2023.
2. Il terreno P.T. 2240, c.t. 1 di NI (quota ¼) rimarrà in comproprietà per quota ¼ di Parte_1
e Parte_2
3. I ricorrenti si riconoscono il reciproco diritto di prelalazione sulla vendita degli immobili in Per_ comproprietà. Analogo diritto viene riconosciuto dai ricorrenti anche al figlio . Per_
4. il Signor si impegna a versare direttamente al figlio la somma mensile di euro 300 per spese Pt_1 ordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 del mese;
si impegna altresì a contribuire, con versamento diretto dell'importo forfettario ulteriore di euro 200,00 mensili per le spese straordinarie scolastiche, mediche, ricreative concordate e documentate, fatto salvo il conguaglio a scadenza semestrale laddove dette spese superassero la somma sopra indicata;
5. i coniugi si danno reciprocamente atto di avere così regolato ogni pendenza di carattere economico relativa al pregresso rapporto coniugale;
6. i coniugi si danno atto l'un l'altro della rispettiva autosufficienza economica e rinunciano reciprocamente alla richiesta di un assegno di mantenimento”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TE il 03/09/1994 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in TE, il giorno 10 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/09/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] TRIESTE con l'Avv. REITER PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] TRIESTE con l'Avv. REITER PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TE il 03/09/1994 (atto n. 276, P.
2 - S.
A, anno 1994). □ separati con sentenza n. 760/2023 del Tribunale di TE (passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli:
- , nato a [...] [...], maggiorenne non ancora economicamente Persona_1 autonomo.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 03.09.1994 trascritto sub n. 278 parte II anno 1994 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di TE
- ordinare al Comune di TE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali
- OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
1. la casa coniugale, in comproprietà, sita in TE, via Frescobaldi n. 13, verrà momentaneamente Per_ assegnata alla signora che vi abiterà insieme al figlio . Le parti concordano di Parte_2 regolamentare il rapporto relativo alla casa coniugale non prima di 5 anni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione avvenuta in data 20.12.2023.
2. Il terreno P.T. 2240, c.t. 1 di NI (quota ¼) rimarrà in comproprietà per quota ¼ di Parte_1
e Parte_2
3. I ricorrenti si riconoscono il reciproco diritto di prelalazione sulla vendita degli immobili in Per_ comproprietà. Analogo diritto viene riconosciuto dai ricorrenti anche al figlio . Per_
4. il Signor si impegna a versare direttamente al figlio la somma mensile di euro 300 per spese Pt_1 ordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 del mese;
si impegna altresì a contribuire, con versamento diretto dell'importo forfettario ulteriore di euro 200,00 mensili per le spese straordinarie scolastiche, mediche, ricreative concordate e documentate, fatto salvo il conguaglio a scadenza semestrale laddove dette spese superassero la somma sopra indicata;
5. i coniugi si danno reciprocamente atto di avere così regolato ogni pendenza di carattere economico relativa al pregresso rapporto coniugale;
6. i coniugi si danno atto l'un l'altro della rispettiva autosufficienza economica e rinunciano reciprocamente alla richiesta di un assegno di mantenimento”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TE il 03/09/1994 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in TE, il giorno 10 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli