TAR Trieste, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 59
TAR
Decreto cautelare 1 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
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Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del r.d. 773/1931. Eccesso di potere per mancanza dei presupposti. Falsa applicazione della circolare del Ministero dell’Interno del 17.07.2019. Motivazione errata. Ingiustizia manifesta

    Gli episodi occorsi (risse, violenza sessuale su minore, minore in stato di incoscienza per abuso di alcolici), singolarmente o nel loro insieme, sono sufficienti per integrare i presupposti per l’emissione della misura. La motivazione fornita dall'amministrazione è adeguata, considerando i gravissimi episodi accaduti e la necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del r.d. 773/1931 sotto altro profilo. Eccesso di potere per sviamento e istruttoria insufficiente. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.n. 241/1990. Motivazione errata e contraddittoria. Violazione dell’art. 97 Cost.

    La sospensione dell’attività musicale e di intrattenimento è avvenuta solo a seguito dell’avvio del procedimento, non spontaneamente. La misura è tempestiva e non punitiva, ma volta a tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. La successiva revoca dell'autorizzazione per l'intrattenimento non inficia la legittimità del provvedimento questorile.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 41 Cost., dell’art. 3 l.n. 241/1990. Eccesso di potere per sproporzione, travisamento e illogicità manifesta. Motivazione errata. Falsa applicazione dell’art. 1 l.n. 241/1990 per violazione del criterio di efficacia dell’atto amministrativo

    L'attività di ristorazione non è la fonte del pericolo per l'ordine pubblico; la fonte di pericolo è l'attività di intrattenimento, autorizzata separatamente. L'estensione della sospensione all'attività di ristorazione integra un eccesso di potere per sproporzione e travisamento, mancando la motivazione sulla necessità di estendere la sospensione a un settore estraneo ai fatti contestati.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 10 l.n. 241/1990. Eccesso di potere per istruttoria carente e motivazione insufficiente. Violazione dell’art. 1, c. 2-bis, l.n. 241/1990 con riferimento al principio di collaborazione

    La mancata considerazione del contributo partecipativo della ricorrente riguardo all'estraneità dell'attività di ristorazione ai fatti contestati e l'avvenuta sospensione degli eventi di intrattenimento non sono state adeguatamente motivate dall'amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, c. 3, l.n. 287/1991. Violazione dell’art. 3 l.n. 241/1990. Motivazione assente

    La motivazione della sospensione della licenza per una durata superiore al limite edittale risiede negli stessi gravi fatti occorsi che hanno giustificato l’emissione della misura, sebbene l'autorizzazione per l'intrattenimento fosse limitata nel tempo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 59
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 59
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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