Decreto cautelare 1 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00059/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2025, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Stellato e Andrea Cernich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Udine, in persona del OR pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del provvedimento del OR della Provincia di Udine Divisione P.A.S. C.A.T. Q.2/2 Prot. 2025 N-2 del 24 settembre 2025, notificato lo stesso giorno, con cui veniva decretata la sospensione dell’attività per la durata di giorni venti (20), a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, all’esercizio pubblico all’insegna “-OMISSIS-”, sito in -OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, consequenziale, collegato e/o connesso allo stesso, antecedente e successivo ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 la dott.ssa EL IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società -OMISSIS- ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento del decreto questorile in epigrafe compiutamente indicato, con il quale è stata disposta la sospensione ai sensi dell’art. 100 r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.) per giorni 20 (venti) dell’attività dell’esercizio pubblico gestito dalla società stessa all’insegna “-OMISSIS-” a -OMISSIS-.
1.1. La ricorrente – che ha rappresentato di svolgere in via prevalente e principale attività di ristorazione e di avere dato corso, durante la stagione estiva, ad alcuni eventi di pubblico spettacolo, organizzati sotto l’insegna “-OMISSIS-” con cadenza settimanale, nella giornata del giovedì, nell’area esterna del locale in forza di specifica autorizzazione ottenuta - ha premesso di avere interesse a ricorrere sotto un duplice profilo ovvero per l’immediata esigenza di ottenere la tutela interinale volta a scongiurare i gravi danni derivanti dalla chiusura dell’attività e per la necessità di giungere all’annullamento del provvedimento impugnato, al fine di neutralizzarne i possibili effetti pregiudizievoli futuri e salvaguardare in via definitiva la sua posizione giuridica.
1.2. Ha, indi, dedotto a sostegno della domanda azionata i seguenti motivi di diritto:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del r.d. 773/1931. Eccesso di potere per mancanza dei presupposti. Falsa applicazione della circolare del Ministero dell’Interno del 17.07.2019. Motivazione errata. Ingiustizia manifesta”, con cui lamenta, in estrema sintesi, il difetto dei presupposti richiesti dall’art. 100 T.U.L.P.S. per l’emissione della misura in questione e il palese contrasto con i chiarimenti applicativi forniti dalla circolare del Ministero dell’Interno del 17 luglio 2019.
2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del r.d. 773/1931 sotto altro profilo. Eccesso di potere per sviamento e istruttoria insufficiente. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.n. 241/1990. Motivazione errata e contraddittoria. Violazione dell’art. 97 Cost.”, con cui lamenta che l’Amministrazione ha piegato lo strumento cautelare di cui all’art. 100 T.U.L.P.S. ad una finalità impropria, segnatamente punitiva e sanzionatoria, del tutto estranea alla ratio della disposizione, che è e resta un presidio esclusivamente preventivo. Al riguardo, rappresenta, infatti, di avere adottato misure concrete e idonee a prevenire qualsiasi rischio, sospendendo ogni attività musicale e di intrattenimento a decorrere dal 31 luglio 2025 e di avere portato tale circostanza a conoscenza della Questura con la memoria dimessa a seguito della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, poi esitato nella misura gravata, ma che il suo contributo partecipativo non è stato tenuto in considerazione. Ulteriormente pone, inoltre, l’attenzione sulla tempistica di adozione del provvedimento di sospensione rispetto al verificarsi degli eventi fattuali su cui lo stesso sostanzialmente si fonda.
3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 41 Cost., dell’art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per sproporzione, travisamento e illogicità manifesta. Motivazione errata. Falsa applicazione dell’art. 1 l.n. 241/1990 per violazione del criterio di efficacia dell’atto amministrativo”, con cui lamenta che il provvedimento gravato è, altresì, affetto da illegittimità nella parte in cui ha immotivatamente disposto la sospensione non solo dell’attività di intrattenimento serale, cui unicamente si riferiscono gli episodi contestati, ma anche dell’attività di ristorazione esercitata dal locale “-OMISSIS-”.
4) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, c. 3, l.n. 287/1991. Violazione dell’art. 3 l.n. 241/1990. Motivazione assente”, con cui – premesso che la possibilità di sospendere il titolo autorizzatorio oltre il termine ordinario è eccezionale e subordinata all’indicazione puntuale dei fatti, dei rischi concreti e delle ragioni di ordine pubblico che rendono indispensabile la misura aggiuntiva – lamenta, per l’appunto, l’omessa specificazione nel caso di specie della ricorrenza dei presupposti che legittimano la protrazione oltre il termine ordinario, invocando, conseguentemente, l’annullamento della misura in questione nella parte eccedente il limite ordinario.
5. “Violazione dell’art. 10 l.n. 241/1990. Eccesso di potere per istruttoria carente e motivazione insufficiente. Violazione dell’art. 1, c. 2-bis, l.n. 241/1990 con riferimento al principio di collaborazione” , con cui lamenta la mancata considerazione dell’apporto partecipativo offerto, che aveva sottolineato l’estraneità degli eventi occorsi all’attività di ristorazione e, in ogni caso, rappresentato l’avvenuta sospensione degli eventi di pubblico spettacolo.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza del ricorso e invocarne la reiezione unitamente a quella della preliminare istanza incidentale di sospensione.
3. Parte ricorrente ha ribadito, con breve memoria, gli assunti difensivi sviluppati nel ricorso e contestato la fondatezza delle avverse difese.
4. In esito all’udienza camerale del 22 ottobre 2025, il Tribunale, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, ha parzialmente accolto l’istanza incidentale di sospensione del decreto gravato avanzata dalla ricorrente (n.d.r. nella parte in cui è stata inibita l’attività di ristorazione), confermando la misura ex art. 56 c.p.a. già accordata alla medesima in via interinale e provvisoria con provvedimento presidenziale n. -OMISSIS- in data 1° ottobre 2025. Ha, indi, fissato per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 (poi anticipata al 9 febbraio 2026 in forza della modifica del calendario delle udienze, disposta, da ultimo, con decreto presidenziale n. 36/Pres del 4 dicembre 2025).
5. In vista di detta udienza entrambe le parti hanno dimesso memorie ex art. 73 c.p.a. a conferma e/o migliore illustrazione delle argomentazioni difensive sviluppate rispettivamente nell’atto introduttivo del giudizio e nella memoria di costituzione, concludendo l’una per l’accoglimento della domanda proposta e l’altra per la sua reiezione.
5.1. Ha fatto seguito la replica della ricorrente.
6. Celebrata la pubblica udienza su indicata - nel corso della quale la ricorrente ha richiamato l’attenzione sul vizio di proporzionalità che inficia il decreto gravato e sulla mancata considerazione da parte dell’Autorità della spontanea sospensione dell’attività di intrattenimento musicale da lei disposta, richiamandosi, per il resto, alle difese già svolte, come anche il Ministero intimato - l’affare è stato introitato per la decisione.
7. Il ricorso è fondato solo in minima parte, come da prognosi formulata nella fase cautelare; per il resto, per tutto il resto, è, invece, destituito di fondatezza.
8. Giova, invero, premettere che l’art. 100, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, così come modificato dall’art. 12-bis, comma 1, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 aprile 2017, n. 48, stabilisce, al primo comma, che “Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.
8.1. Il potere attribuito al OR da tale norma ha intrinseche finalità di prevenzione generale e di tutela anticipata della sicurezza pubblica (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529), per cui è sufficiente la sussistenza della mera esposizione a pericolo del bene protetto per consentire al OR l’adozione della misura cautelare, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2015, n. 3752).
8.2. Il Consiglio di Stato, in una pronuncia riguardante una situazione fattuale similare a quella che qui viene in rilievo, ha, inoltre, ulteriormente osservato che “l’adozione di tale misura risponde, (…), all'obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti ed in generale del pubblico, a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente” e che l’ampia formulazione normativa va interpretata nel senso che il provvedimento di sospensione può essere legittimamente disposto “ogni qualvolta le situazioni che mettono in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini trovino un antecedente causale significativo nell'attività economica oggetto di licenza commerciale e, quindi, non soltanto nel caso di incidenti e disordini realizzatisi materialmente all'interno dei locali utilizzati. Ai fini della legittimità del provvedimento cautelare hanno rilevanza, quindi, anche episodi riconducibili a soggetti che non possono essere considerati avventori del locale e ad atti di violenza avvenuti nelle adiacenze dello stesso, riconoscendo pure in tali casi la necessità, in sede di comparazione tra opposti interessi (quello privato alla libera iniziativa economica e quello alla sicurezza pubblica), di sacrificare la sfera privata in nome del superiore interesse pubblico.
È stato più specificatamente evidenziato che la finalità propria della misura di prevenzione in questione è quella di impedire, attraverso la chiusura temporanea dell'esercizio, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Proprio in quanto misura di prevenzione volta ad impedire l’accadimento di fatti capaci di turbare o anche solo di esporre a pericolo la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico e non di provvedimento repressivo di specifiche violazioni o sanzionatorio di dirette responsabilità del soggetto, il citato art. 100, che ne disciplina i presupposti legittimanti, non richiede necessariamente, ai fini della sospensione della licenza, che siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che vi sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ma ne consente l’adozione ogniqualvolta, secondo l’apprezzamento (che, si ripete, è) discrezionale dell’autorità preposta, l’esercizio, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.
8.2.1. Ha, inoltre, aggiunto che “l’adozione del provvedimento ex art. 100 Tulps consegue ad un giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, il quale può essere sindacato solamente sotto il profilo del travisamento di fatto o della manifesta irragionevolezza, ed è sufficientemente motivato con l'indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire. La sospensione riflette, pertanto, il bilanciamento tra l’interesse, costituzionalmente protetto, allo svolgimento dell’attività economica e la tutela della pubblica incolumità”.
8.2.2. Infine, ha sottolineato che “Entro tale quadro deve svolgersi la valutazione di proporzionalità della misura” (Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3422).
9. Ciò premesso, è agevole rilevare, in primo luogo, l’insussistenza dei vizi di legittimità denunciati dalla società ricorrente con il primo motivo di impugnazione.
9.1. Contrariamente a quanto opinato e/o prospettato dalla medesima, gli episodi occorsi (risse tra avventori del predetto locale dove si svolgeva un evento con musica e ballo, violenza sessuale consumatasi in danno di una minore, minore in stato di incoscienza per verosimile abuso di sostanze alcoliche), di cui è stata offerta evidenza nel decreto gravato, assumono rilevanza sia singolarmente che nel loro insieme e bastano di per sé, per la loro oggettiva gravità, ad integrare i presupposti per l’emissione della misura.
9.2. Il OR ha, peraltro, dato sufficiente contezza, sotto il profilo motivazionale, delle ragioni per cui ha valutato recessivo il contributo offerto dall’odierna ricorrente nella fase endo-procedimentale.
Segnatamente ha ritenuto “non esimenti le osservazioni formulate, tenuto conto dei gravissimi ed oggettivi episodi accaduti con conseguenze per l'integrità fisica delle persone coinvolte, sia per quanto attiene alle risse sia per i fatti gravissimi occorsi alle due minori” , sottolineando che “le azioni illecite sopra indicate abbiano costituito un concreto pericolo per le persone coinvolte, nonché più in generale per l'incolumità degli altri avventori del locale, con il rischio dello sviluppo di comportamenti incontrollati e lesivi, legati anche dalla presenza di soggetti più aggressivi o alterati da sostanze alcoliche...”.
9.2.1. Ha, quindi, osservato che “nel bilanciamento degli interessi in gioco e più specificatamente, da un lato la libertà di iniziativa economica e, dall'altro, la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, questa Autorità, sussistendo i presupposti previsti dalle norme, deve propendere per la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, considerando preponderante tale ultimo aspetto sul diritto dell'iniziativa economica, il quale è pur sempre subordinato a considerazioni di utilità sociale...”.
9.2.2. E conclusivamente rilevata la necessità di disporre la sospensione della licenza “per un periodo tale da ottenere anche un effetto di allontanamento dal locale di quegli avventori maggiormente inclini alla violenza e/o dediti a comportamenti illeciti” ovvero “al fine di prevenire ulteriori gravi fatti illeciti e pregiudizievoli”.
9.3. Avuto riguardo alle circostanze concrete assunte a riferimento e al corredo motivazionale che supporta il provvedimento opposto, la misura adottata s’appalesa, dunque, ragionevolmente giustificata e coerente con le finalità cautelari perseguite ovvero con l’esigenza di evitare che la prosecuzione dell’attività possa causare e/o favorire il protrarsi delle condizioni di potenziale pericolosità sociale, con riguardo esclusivamente alla esigenza obiettiva di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini (Corte Costituzionale n. 259 del 17/07/2010, C.d.S, sez. VI, 06 aprile 2007, n. 1563; C.d.S., sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2534; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 04 aprile 2007, n. 1387).
9.3.1. Ciò che rileva è, infatti, la mancanza di “una robusta prova”, idonea ad escludere qualsivoglia collegamento tra i fatti occorsi e l’attività esercitata dalla ricorrente. Tali fatti, richiamati nel provvedimento, sono, in ogni caso, indicativi “di una situazione obiettivamente pericolosa per la sicurezza pubblica e prevedibilmente suscettibile di ulteriore aggravamento se tollerata”.
9.3.2. In tale contesto l’avversata misura cautelare - espressione di apprezzamento discrezionale - risponde, dunque, alla ratio “di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2015, n. 3752; id., sez. I, 20 dicembre 2016, n. 2644)” (Cons. Stato n. 3422/2024 cit.).
9.4. Il motivo va, dunque, disatteso.
10. Ad analoga sorte è destinato il secondo motivo di impugnazione.
10.1. Ad appalesarne l’infondatezza basta, invero, la considerazione che la sospensione dell’attività musicale e di intrattenimento a decorrere dal 31 luglio 2025 - che la ricorrente qualifica come “spontanea” - è in realtà avvenuta solo a seguito dell’avvio in data 28 luglio 2025 del relativo procedimento da parte della Comunità del Friuli Orientale – Corpo del distretto di Polizia Locale, come si ritrae dalla piana lettura della documentazione dimessa dalla ricorrente medesima (all. 9 – fascicolo doc.).
Sicché – è evidente – la ricorrente ha solo anticipato quello che sarebbe, comunque, stato (e, in effetti, è stato) l’epilogo scontato del procedimento, all’uopo avviato dall’Ente locale deputato all’esercizio di servizi e funzioni relative allo SUAP per i Comuni aderenti, tra cui, per l’appunto, quello di -OMISSIS-.
Il Sindaco del Comune di -OMISSIS-, con ordinanza n. 5 in data 5 agosto 2025 (all. 004 – fascicolo doc. Ministero dell’Interno), alla cui lettura si fa espresso ed integrale rinvio, in quanto funzionale ad offrire un più compiuto quadro della situazione fattuale su cui poggia in parte anche il provvedimento qui gravato, ha, infatti, disposto la sospensione ex art. 10 T.U.L.P.S., per la durata di quattro giorni, dell’autorizzazione n. 7 in data 27 maggio 2025, in precedenza accordata alla ricorrente per lo svolgimento dell’attività di intrattenimento e spettacoli/serate musicali nell’area esterna del locale del pubblico esercizio.
10.2. Non può, in ogni caso, trascurarsi di considerare che la (mera) sospensione dell’attività non costituisce definitiva cessazione della stessa.
10.3. La misura che qui specificamente occupa – che non mira assolutamente a punire il titolare del pubblico esercizio in quanto responsabile degli episodi, ma a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e, in particolare, dei frequentatori dell’esercizio pubblico o comunque di coloro che si trovano in prossimità dello stesso – pare, inoltre, anche tempestivamente adottata, avuto riguardo ai tempi tecnici richiesti dalla valutazione, nel loro insieme, dei fatti “spia” verificatisi e, dunque, compatibile anche con l’avvio dell’interlocuzione endo-procedimentale con l’interessata.
10.4. A nulla può, poi, rilevare la circostanza – su cui ha richiamato l’attenzione la ricorrente nella memoria in data 18 ottobre 2025 – che la medesima abbia in seguito chiesto la revoca dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di intrattenimento e spettacoli/serate musicali e che la revoca stessa sia stata disposta dall’Amministrazione competente (all. 2 e 3 – fascicolo doc. ricorrente in data 18/10/2025), in quanto trattasi di sopravvenienza temporalmente successiva all’emissione del decreto questorile gravato, che in alcun modo può valere a intaccarne la legittimità.
10.5. Anche il motivo ora scrutinato va, in definitiva, disatteso.
11. Analogamente il quarto motivo di impugnazione, atteso che – fermo quanto si osserverà al par. 12 e relativi sotto-parafgrafi, che, in qualche modo, vale comunque ad incidere sulla concreta possibilità della misura in questione di produrre l’effetto temporale avuto di mira dal OR, dato che l’autorizzazione n. 7/2025 rilasciata alla ricorrente dal Responsabile dell’U.O. Attività Produttive e SUAP della Comunità del Friuli Orientale per lo svolgimento dell’attività di intrattenimento e serate/spettacoli musicali era comunque limitata al periodo maggio/dicembre 2025 e per la sola giornata del giovedì - la motivazione della sospensione della licenza della ricorrente per una durata superiore al limite edittale risiede negli stessi gravi fatti occorsi che ne hanno giustificato l’emissione.
11.1. Anche tale motivo va, quindi, disatteso.
12. Sono, invece, fondati il terzo e il quinto motivo di ricorso, che, data la loro sostanziale complementarietà, possono essere trattati assieme.
12.1. Il Collegio – come già nella fase cautelare – ritiene, infatti, che il gravato provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. risulta inficiato dai vizi denunciati dalla società ricorrente, laddove, per l’appunto, sospende anche l’attività di ristorazione esercita dalla ricorrente medesima e non tiene in considerazione il contributo partecipativo da lei offerto a tale specifico riguardo.
12.1. Rispetto ai fatti occorsi – che, come già evidenziato, valgono di per sé a giustificare l’emissione di una misura di tal sorta da parte del OR – l’esercizio dell’attività di ristorazione non pare, invero, assurgere, sotto il profilo eziologico, nemmeno al ruolo di occasione rilevante.
E’ palese, infatti, che la fonte di pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica o per la sicurezza dei cittadini è da rinvenirsi unicamente nell’attività di intrattenimento e serate/spettacoli musicali, assentita, peraltro, da autorizzazione separata rispetto a quella rilasciata alla ricorrente per il pubblico esercizio di ristorazione.
In tal senso, depone, invero, in maniera inequivoca la comunicazione di notizia di reato in data 8 luglio 2025 della Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” – Compagnia di Cividale del Friuli - N.O.R.M. (all. 012- fascicolo doc. Ministero), che, tra l’altro, fa riferimento a fatti verificatisi in orario pacificamente incompatibile con quello osservato dall’esercizio dell’attività di ristorazione.
12.2. S’appalesano, dunque, condivisibili le argomentazioni della ricorrente, laddove:
- a pag. 13 del ricorso introduttivo, ha osservato che “la misura che si pone in ... contrasto con il principio di proporzionalità, poiché ha sacrificato un’attività economica lecita e immune da criticità senza che ciò fosse necessario per la tutela dell’ordine pubblico. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. può riguardare anche una singola licenza riferibile al medesimo esercizio (cfr., T.AR. Lombardia-Milano, sent. n. 457/2011), con la conseguenza che l’estensione della sospensione a settori estranei ai fatti contestati integra un evidente eccesso di potere per sproporzione e travisamento.
Né può ritenersi assolto, in tal senso, l’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990, giacché l’Amministrazione si è limitata a un richiamo generico alle esigenze di prevenzione, senza spiegare per quale ragione la sospensione dovesse estendersi anche all’attività di ristorazione e senza considerare la totale estraneità di quest’ultima ai fatti. Una simile lacuna rende il provvedimento manifestamente illogico e contrario ai principi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost., oltre che lesivo della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.”;
- a pag. 17, ha osservato di avere posto l’accento nella memoria dimessa nel corso del procedimento “sull’estraneità degli episodi contestati rispetto all’attività di ristorazione”, ma che il suo contributo è stato tenuto in non cale , in assenza di qualsivoglia esplicita motivazione.
13. Sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni esplicitate, il ricorso va, pertanto, accolto nei limitati sensi di cui al par. 12 e relativi sotto-paragrafi e, per l’effetto, annullato il decreto questorile gravato nella parte in cui sospende anche l’attività di ristorazione esercita dalla società ricorrente.
13.1. Per tutto il resto va, invece, rigettato, in quanto – come detto – destituito di fondatezza.
14. Le spese di lite possono essere nondimeno compensate per intero tra le parti, avuto riguardo all’esito del giudizio, solo parzialmente favorevole alla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limitati sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua il decreto questorile gravato.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sue generalità e/o di altri dati identificativi.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
EL IG, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IG | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.