Articolo 1 della Legge 20 maggio 1986, n. 198
Versione
6 giugno 1986
Art. 1. Articolo unico

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e' concesso condono per:
a) le sanzioni inflitte in via definitiva per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, degli enti pubblici e degli enti di diritto pubblico, quanto le sanzioni comminate non hanno comportato la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;
b) le sanzioni inflitte in via definitiva non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da esercenti pubbliche funzioni o attivita' professionali.
Il condono previsto dalla presente legge non si estende agli effetti accessori o collaterali gia' prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte. Delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.

Entrata in vigore il 6 giugno 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente