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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 3886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3886 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2663/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1000/2022, emessa dal Tribunale di Nola, I Sez.
Civile, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 3924/2017, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 07.02.2025, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Parte_1
P.IVA ), rappresentata e difesa dall' avv. Fabio Rossi (C.F. P.IVA_1
, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
C.F._1
APPELLANTE
E
“ Controparte_1
- (C.F. E P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo Peluso, (C.F. ), in C.F._2
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in 1° grado;
APPELLATA (CF. ; P.IVA ), già Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_3
dall'avv. Andrea Gemma (C.F. , in virtù di procura in calce C.F._3
alla comparsa di costituzione
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.: ), CP_4 P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Grasso, (C.F. ), in C.F._4
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante CP_5 P.IVA_6
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Clemente (C.F.
), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione C.F._5
APPELLATA
( ), in persona del legale rappresentante CP_6 C.F._6 P.IVA_7
p.t., nel procedimento di primo grado rappresentata e difesa dagli avv.ti Faustino
Manfredonia e Claudio Manfredonia;
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per l'appellante: “… riformare in parte qua la sentenza … per l'effetto, ed in via principale, rigettare integralmente la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice in primo grado, …;
3. in via subordinata, condannare la CP_4 convenuta e/o la convenuta in persona dei Controparte_3 CP_1
relativi rappresentanti in carica, in solido o ciascuna per quanto di ragione, a tenere indenne e manlevata la ... 4. in via ancor più gradata, per Parte_1
la sola denegata ed invero non creduta ipotesi in cui la Corte adita ritenesse di confermare l'accertamento di responsabilità dell'appellante per la causazione degli eventi dannosi per cui è causa, condannare la compagnia a tenere CP_5
indenne e manlevata da ogni esborso, pregiudizio, Parte_1
risarcimento danni in favore di cui dovesse essere condannata, …”. CP_4
Per “…. si riporta a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito insistendo CP_1
per il rigetto integrale dell'avverso atto di appello promosso dalla Pt_1
con conferma della …”.
[...]
Per ” …: accertare e dichiarare l'inammissibilità Controparte_3
dell'appello perché, nell'ordine, (i) viola l'art. 342 c.p.c. … non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., …- rigettare
l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza impugnata;
In via incidentale:- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello principale, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa
l'appello incidentale proposto e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza n. … accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado, mandando comunque esente da qualsivoglia responsabilità ….”. Controparte_2
Per ” …, accogliere i motivi di gravame sub. nn 1,2,3,4 e 6 (indicato CP_5
erroneamente con il n. 7) e per l'effetto, in riforma in parte qua della sentenza … rigettare integralmente la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice in primo grado, …; - in via subordinata, condannare la convenuta CP_4 [...]
e/o la convenuta in persona dei relativi Controparte_3 CP_1 rappresentanti in carica, in solido o ciascuna per quanto di ragione, a tenere indenne
e manlevata la per le ragioni esplicitate nell'atto di Parte_1
appello; - …. confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva avanzata dal nei confronti di Parte_1 CP_5
atteso che la polizza n. 058140766 opera a secondo rischio;
-…., la CP_5
ripropone le eccezioni assorbite e/o non esaminate in primo grado. …”.
Per ”…: Rigettare l'appello proposto …”. CP_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17.05.2017, la conveniva, innanzi al Tribunale CP_4
di Nola, il e esponendo CP_1 Controparte_3 Parte_1
di essere locataria di capannoni siti al CIS di Nola Isola 8 Lotti nn. 8018 e 8019, in virtù di contratti di locazione finanziaria stipulati con il rispettivamente del CP_1
06.07.95 registrato in Nola il 28.03.96 al n. reg. 981 e del 07.11.05 registrato in Nola il 27.12.05 al reg. n. 1019; nel dicembre 2009 il CIS comunicava ai titolari delle aziende di aver concluso un accordo con società del gruppo Controparte_3
specializzata in impianti di energia rinnovabile, in virtù del quale la CP_3 [...]
Cont avrebbe provveduto alla realizzazione nel e nell'interporto campano CP_3
di un impianto fotovoltaico sui tetti dei capannoni ed altresì al rifacimento, a propria cura e spese, delle impermeabilizzazioni delle coperture dei capannoni nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei tetti di copertura per i vent'anni di durata del contratto;
a seguito dell'inizio degli interventi sulla copertura dei capannoni locati, a partire dal mese di settembre 2011, si verificavano copiose infiltrazioni di acqua piovana all'interno dei suindicati capannoni di essa istante, che provocavano notevoli disagi al regolare svolgimento delle attività aziendali e rilevanti danni ai RN, alle strutture, alle controsoffittature, alle pitturazioni nonché alle apparecchiature elettroniche ed alle merci ivi stoccate al 1° piano;
ne seguiva una serie di segnalazioni e conseguenti sopralluoghi e verifiche, cui tuttavia non faceva seguito né la risoluzione del problema, né tantomeno il risarcimento di danno alcuno;
pertanto essa istante, stante il lungo tempo trascorso, l'inerzia del ed il CP_1
perdurare delle infiltrazioni si vedeva costretta ad intraprendere un procedimento di
AT al fine di un più rapido accertamento delle cause e delle lamentate infiltrazioni innanzi al Tribunale di Nola con r.g. 694/2015, espletato nel contraddittorio con il e con nonché con il terzo da quest'ultima CP_1 Controparte_3
chiamato all'esito, il CTU nominato accertava la Parte_1
sussistenza, ancora a tutto l'ottobre 2015, dei fenomeni infiltrativi, in numerosissimi punti, con persistenza dei danni e dei disagi sia ai locali che alla merce e ne attribuiva la causa alla difettosa posa in opera dell'impermeabilizzazione ed al mancato preventivo smontaggio dei cupolini;
rilevava altresì che il lavoro di impermeabilizzazione così come effettuato dalla non era Parte_1
stato ottemperante alle specifiche tecniche predisposte da per Controparte_3
le opere in questione e che ciò aveva dato luogo ai fenomeni infiltrativi;
dava atto che le lamentate e contestate infiltrazioni avevano provocato e provocavano tuttora, al di là dei danni ai locali, danni alle merci, danni per mancato utile e per mancato godimento dell'immobile; dava atto della produzione di bolle e fatture per merce danneggiata dalle infiltrazioni e smaltita a discarica per complessivi € 26.105,16, stimando però il danno alle merci per complessivi € 7.507,32 oltre Iva ed un mancato utile per lucro cessante pari ad € 1.501,68; stimava inoltre i danni ai locali in € 1.500 oltre Iva ed il mancato godimento degli stessi in € 5.737,50 oltre Iva;
essa istante, per il tramite del proprio CTP evidenziava che i danni alle merci andavano quantificati in
€ 20.745,03 oltre Iva;
gli oneri per il ripristino dei locali ammontavano ad € 3.000 oltre Iva;
che il danno da mancato godimento dei locali andava quantificato in €
11.475 oltre Iva (€15,30 x 15 mq x 50 mesi all'ottobre 2015), che andava considerato altresì il danno da utilizzo di n.2 operai per la movimentazione delle merci finalizzata a sottrarre le stesse ai danni da infiltrazioni, quantificabile in € 4.800 (€ 48 x n. 2 operai x 50 mesi all'ottobre 2015); andavano aggiunti i danni per oneri di trasporto e smaltimento pari ad € 1.500 oltre Iva e per la pulizia delle scaffalature interessate dalle infiltrazioni pari ad € 600 oltre Iva;
ciò nonostante, i lavori sulle coperture dei capannoni proseguivano senza che però venissero eliminate le cause delle infiltrazioni di acqua piovana che, pertanto, continuavano inesorabilmente a verificarsi a seguito di ogni evento piovoso, anzi con sempre maggiore intensità ed estensione dovuta ai mancati interventi di riparazione e ripristino delle coperture stesse;
essa istante aveva dovuto sopportare i costi del procedimento di AT, nella misura di € 2.500,00, oltre oneri accessori di legge quale compenso liquidato dal
Tribunale al CTU;
a tutto il mese di gennaio 2017, i danni subiti a causa delle infiltrazioni potevano quantificarsi come segue: danni alla merce € 20.745,03 oltre
Iva; danno per lucro cessante € 4.500 oltre iva;
danni per il ripristino dei locali €
3.000,00 oltre iva;
danni per mancato godimento dei locali € 19.584 oltre iva;
danno da utilizzo di n. 2 operai per la movimentazione delle merci finalizzata a sottrarre le stesse ai danni da infiltrazioni;
oneri di trasporto e smaltimento € 1.500,00 oltre Iva;
pulizia scaffalature € 600,00 oltre Iva, il tutto per un totale di € 56.073,03 come da elaborato peritale a firma dell'Arch. del 30.01.2017. Persona_1
Tanto rappresentato, l'attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “ accertare e dichiarare la responsabilità del della CP_1 [...]
e della in solido tra loro ovvero ciascuno per CP_3 Parte_1
quanto di sua competenza, nella determinazione dei danni subiti dalla a CP_4
causa degli eventi infiltrativi di cui in premessa;
per l'effetto condannare CP_1
e in solido tra loro ovvero Controparte_3 Parte_1
ciascuno per quanto di sua competenza al risarcimento in favore della CP_4
di tutti i danni subiti in conseguenza dell'inadempimento e/o comportamento illecito posto in essere dai convenuti nella misura di complessivi € 62.023,03 (oltre Iva su
49.929,03 ed Oltre Iva e Cassa su € 5.500,00 per tutte le causali specificamente esposte in narrativa ovvero per quelle, medesime o diverse che il Giudice riterrà di riconoscere all'esito del giudizio ovvero nella diversa misura, maggiore o minore ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo, tenuto conto che dalla data di deposito della CTU di cui all'AT, i fenomeni infiltrativi sono tuttora sussistenti generando ulteriori danni”.
Si costituiva che contestava la domanda, rassegnando, in Parte_1
particolare, le seguenti conclusioni: “Si conclude, …: - per il rigetto del ricorso … in via ancor più gradata per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della comparente, per sussistenza di ben due atti transattivi che hanno regolato l'ipotesi di danni fino a tutto il mese di novembre 2011; in via vieppiù gradata, nell'ipotesi denegata di accertamento di danni e responsabilità di Parte_1
Cont affinché la stessa sia tenuta indenne e manlevata da e e previa CP_7
accoglimento dell'istanza di chiamata in causa della Larefin srl, CP_8
Assicurazione 1, assicurazione 2, assicurazione 3”.
Si costituivano, altresì, e il Controparte_3 Controparte_1
i quali contestavano la domanda e ne chiedevano il
[...]
rigetto e in via subordinata chiedevano accertare la responsabilità esclusiva di e di condannarla a manlevarla dal pagamento delle somme Parte_1
eventualmente accertate nel corso del giudizio.
Chiamata in causa, si costituiva che rassegnava le Controparte_9
seguenti conclusioni: “ … rigetti sia la domanda di manleva che la
[...]
proposto nei suoi confronti sia quelle proposte nei confronti della Parte_1
stessa b) subordinatamente, salvo gravame nell'ipotesi di accoglimento, Parte_2
dichiari sussistente l'obbligo da parte sua di manlevare solo la Parte_1
in proprio, con esclusione del relativo obbligo nel caso di responsabilità
[...]
riveniente da vincoli di solidarietà e solo nei limiti e termini previsti dalla polizza
…”.
Chiamata altresì in causa, la si costituiva chiedendo l'accoglimento delle CP_5
seguenti conclusioni: “… -in via principale rigettare la domanda proposta dall'attrice in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non Parte_2
provata; - rigettare le domande riconvenzionali o trasversali da qualsiasi parte Part formulate nei confronti della e per estensione nei confronti dell' in CP_5 quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata dichiarare esclusivi responsabili dell'evento il CIS, i conduttori dei singoli moduli danneggiati ivi Contr compresa l'attrice ed eventualmente la per aver dotato la struttura di inadeguati lucernai e cupolini e per non aver effettuato la corretta manutenzione degli impianti fissi posti al servizio dei capannoni per l'effetto rigettare la domanda Part formulata nei confronti di in quanto infondate infatti il diritto e comunque non provata;
-in via gradata dichiarare … la prevalente responsabilità del CIS, dei Contr conduttori dei singoli moduli danneggiati ivi compresa l'attrice e della alla stregua e per gli effetti di cui all'articolo 1227 codice civile nella determinazione Part dell'evento corso e per l'effetto contenere la condanna della nei limiti del marginale grado di colpa alla stessa imputabile in relazione ai soli danni attuali provati e dovuti a ex lege;
sulla domanda di manleva, - in via subordinata per la denegata e non creduta ipotesi di condanna alla manleva dichiarare la garanzia prestata dalla operante a secondo rischio soltanto per la parte eccedente CP_5
Part l'ammontare che risulta coperto dalla polizza contratta dalla con la CP_6
assicurazioni, già per il medesimo rischio e dalla polizza contratta da CP_10
Contr con AGCS e, comunque, vista la coassicurazione tra la (80%) e la CP_5
(20%) in virtù della polizza de qua dichiarare la Controparte_11 CP_5
tenuta alla prestazione solo in proporzione alla sua quota esclusa ogni responsabilità solidale;
-in via gradata ripartire il danno in base alle accertate responsabilità e per
l'effetto condannare gli altri assicuratori ai sensi dell'articolo 1910 codice civile a rimborsare le quanto questa sia tenuta a versare all'attrice in eccesso rispetto CP_5
a quanto dovuto in base al predetto riparto e a quanto contrattualmente previsto;
- in ogni caso dichiarare la tenuta a manlevare la propria assicurata CP_5
esclusivamente limiti di rischi espressamente garantiti in polizza e delle previsioni pattuite per la RCT secondo le modalità ivi previste per la loro quantificazione e liquidazione nell'ambito dei massimali stabiliti detratte le somme che la stessa fosse tenuta a pagare all'esito di altri giudizi che hanno visto impegnata la polizza de qua con applicazione delle esclusioni franchigie e scoperti convenuti …” . Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, veniva ammessa CTU tecnica e acquisito il fascicolo relativo al procedimento di
AT; il 18.01.2022 la causa veniva, dunque, riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“condanna la convenuta al pagamento, in favore di Controparte_12
parte attrice, di euro 9.007,32 oltre interessi legali dalla domanda. Rigetta ogni altra domanda proposta da parte attrice e dalle altre parti. Compensa le spese.”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata e notificata l'11.05.2022, con citazione notificata in data 08.06.2022 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 16.06.2022 - Parte_1
per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.
…, riformare in parte qua la sentenza n…;
2. per l'effetto, ed in via principale, rigettare integralmente la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice in primo grado, ;
3. in via subordinata, condannare la convenuta CP_13
e/o la convenuta … in solido o ciascuna per Controparte_3 CP_1
quanto di ragione, a tenere indenne e manlevata la;
4. in Pt_1 Parte_4
via ancor più gradata, …, condannare la compagnia a tenere indenne CP_5
e manlevata da ogni esborso, pregiudizio, risarcimento Parte_1
danni in favore di cui dovesse essere condannata…;
5. in ogni caso, con CP_4
condanna delle controparti alla rifusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio, …”.
Si costituiva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “1) CP_1
rigettare l'appello promosso dalla per tutti i motivi di cui Parte_1
alla narrativa che precede, confermando la sentenza n.1000/2022, emessa dal
Tribunale di Nola in data 10/11.05.2022 a definizione del contenzioso avente R.G.
n.3924/2017; 2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolto, anche parzialmente, l'appello con riforma anche parziale della sentenza impugnata e dovesse condannarsi il CIS S.p.a., così come richiesto, in solido con la
[...] per tenere indenne e manlevata la si voglia, CP_3 Parte_1
in ragione del contratto di superficie in essere tra le appellate ed CP_1 [...]
Cont
tenere indenne e manlevare il da quanto eventualmente Controparte_3
obbligato a corrispondere con conseguente condanna della Controparte_3
.
[...]
Si costitutiva, altresì, , la quale chiedeva il rigetto del Controparte_3
gravame e in via subordinata proponeva appello incidentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “….In via incidentale: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello principale, accogliere l'appello incidentale proposto e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza … mandando comunque esente da Controparte_2
qualsivoglia responsabilità. In ogni caso: - condannare in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del
15%.”.
Si costituiva la quale chiedeva l'accoglimento dell'appello, fatta CP_5
eccezione per il punto sub. 6 e, per l'effetto, di confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva avanzata dal Pt_1
atteso che l'invocata polizza n. 058140766 operava a secondo rischio.
[...]
Si costituiva la che contestava il gravame e ne chiedeva il rigetto. CP_4
La causa, chiamata alla prima udienza di comparizione del 28.10.2022, veniva rinviata d'ufficio all'11.11.2022 e all'esito di tale udienza rinviata per la precisazione delle conclusioni al 07.02.2025; concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito, il 07.02.2025 la Corte riservava la causa per la decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 04.04.2025. depositava comparsa conclusionale il 01.04.2025. CP_4
depositava comparsa conclusionale il 9.4.2025 e Controparte_2
memoria di replica il 2.05.2025. Il depositava comparsa conclusionale il 3.4.2025 CP_1
depositava comparsa conclusionale l'11.4.2025 e memoria di replica il CP_5
30.04.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente la domanda con le seguenti motivazioni:
<<…§ 2. Va subito premesso che l'atto di citazione appare sufficientemente
completo, quanto a petitum e causa petendi, e non meritevole delle censure di nullità proposte, apoditticamente, dalle parti convenute.
Si pone, in primo luogo, la questione della legittimazione passiva delle tre parti convenute (ciascuna delle quali, su presupposti diversi, nega la propria), incidendo sul merito della pretesa (il difetto di legittimazione passiva, invero, si risolve nel rigetto della domanda nei confronti di quella parte). Cont Va allora affermato: quanto al l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è fondata e va accolta (con conseguente rigetto della domanda nei confronti di tale parte);
- si noti che, al riguardo, la posizione di parte attrice- che pure in astratto ribadisce la domanda nei confronti di tale parte- è almeno ambigua: specie in replica, CP_4
insiste soprattutto sulla circostanza che non poteva avere conoscenza precisa dei Cont Contr rapporti tra e si tratta di una difesa, però, non solo di scarso peso, quanto al riconoscimento o al diniego della legittimazione passiva della convenuta in parola
(al più potrebbe incidere sul governo delle spese di lite), ma anche infondata, perché Cont Contr gli esatti rapporti contrattuali tra e sono noti a parte attrice almeno a far data dal procedimento di AT (a non voler tener conto della comunicazione del
2009, in quanto generica e – ovviamente- anteriore alla costituzione del diritto di superficie); Cont
- parte attrice svolge poi dotti rilievi sul contratto che la lega al che (come del resto espressamente enunciato) è non di locazione tout court, ma di locazione finanziaria ovvero immobiliare, cui le disposizioni civilistiche sulla locazione si applicano solo in via integrativa, in quanto compatibili (come pure espressamente enunciato): non ne segue però, non certo con l'automatismo enunciato dall'attrice, la mancata applicazione della generale previsione di cui all'art. 1585 cpv c.c.;
- soprattutto parte attrice non considera con la dovuta attenzione un dato incontrovertibile, vale a dire la costituzione, con il contratto del 2010 cui si è fatto cenno, del diritto di superficie in capo ad AGP, contratto- come detto- ben noto
(almeno dal 2015) a parte attrice medesima;
si tratta di un diritto reale la cui Cont costituzione ha comportato la “estromissione” del dalle vicende relative alla copertura del capannone, con conseguente difetto di legittimazione passiva del convenuto dalle vicende che riguardano le coperture medesime;
- né poi parte attrice può invocare a proprio vantaggio talune disposizioni del Cont contratto in ultimo richiamato, in forza delle quali ha comunque un potere di Contr controllo sull'operato di appare almeno azzardata (in mancanza di ulteriori elementi di valutazione) la tesi attorea, secondo cui si configurerebbe qui un
“contratto a favore di terzi”; in realtà tali clausole sono nell'interesse esclusivo di Cont
pur sempre proprietario dei capannoni (come del resto riconosciuto, non senza contraddizione, dalla stessa parte attrice); ne segue che tali previsioni contrattuali – quale “res inter alios acta” – non possono essere invocate dall'attore proprio per Cont affermare la responsabilità di e- beninteso- quest'ultimo è estraneo anche al Contr Part contratto di appalto tra e;
- né, infine, vi è riscontro della ulteriore affermazione di parte attrice (che in Part Cont sostanza riflettono le difese di , cfr infra), secondo cui avrebbe condiviso e convalidato il progetto di impermeabilizzazione dei capannoni (le indicazioni fornite Cont dal tecnico nell'ambito del generale potere di controllo di cui alle clausole contrattuali cit. sono peraltro rimaste disattese);
- mentre poi è del tutto astratto il riferimento all'art. 1375 c.c., è agevole osservare Cont che la domanda nei confronti di è solo per responsabilità contrattuale (come si desume inequivocamente dal tenore della citazione e della memoria ex art. 183.6 1
c.p.c.), e non anche (al riguardo, del resto, in conclusionale parte attrice CP_14
evoca un oscuro “nesso causale indiretto”, non meglio qualificato); evidentemente Contr poi il diritto di superficie più volte richiamato in capo a esclude in radice Cont qualsivoglia responsabilità ex art. 2051 di
§ 3. Va ancora affermato: -quanto a GP, parimenti sussiste il difetto di legittimazione passiva, pure tempestivamente eccepito (e del resto rilevabile
d'ufficio, da qui il rigetto della domanda nei confronti di tale parte); deve anzi rimarcarsi che parte attrice, in memoria di replica (p. 3) svolge considerazioni Contr inutilmente e inopportunamente polemici nei confronti della difesa di -è sì Contr vero, come detto, che è titolare del diritto di superficie sulle coperture dei capannoni, di cui aveva, già all'epoca dei fatti per cui è causa, la disponibilità (ma cfr infra, quanto alla consegna del cantiere), ma deve anche ricordarsi che, già in sede di AT , tale parte aveva richiamato (a fondamento del resto della domanda di Part chiamata in causa) il contratto di appalto intervenuto con (pur se nella qualità Contr di cui si dirà); - in particolare , in qualità di committente, ha conferito in appalto i lavori di rifacimento ed impermeabilizzazione delle coperture degli edifici Cont Contr del al con mandataria aventi ad oggetto, pertanto, anche Parte_1
il lastrico solare dell' immobile in oggetto, in conseguenza dei quali si sono verificati, nell' immobile per cui è causa, le infiltrazioni di cui parte attrice si duole;
-in diritto, va ricordato che “l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando
l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso”, così ex plurimis Cass.
1234\16; del pari, il committente può essere ritenuto solidalmente responsabile se il danneggiato dimostra che il committente si è ingerito con specifiche direttive che hanno limitato, sebbene non del tutto escluso, l'autonomia dell'appaltatore; Cass..
11671\18 ha infine chiarito che “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art.
2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo”; il contratto di appalto inter partes (tenuto anche conto della variante, cd variante 2 bis), va aggiunto, non consente in nessun modo di derogare a tali canoni interpretativi;
-ebbene nella specie l'attore- che ne era onerato- non ha affatto provato, nei termini richiesti dalla giurisprudenza, la corresponsabilità nell'evento Contr dannoso del committente parte attrice, addirittura, in conclusionale, si limita a Part richiamare le difese proprio di , “a riprova della relatività dell'elaborato peritale”, che appunto esclude (ma ovviamente, cfr anche infra) la propria responsabilità; -l'assunto attoreo è palesemente infondato (esso, del resto, è del tutto opaco in diritto, non essendo comprensibile, non in termini giuridici, il richiamo alla relatività delle consulenze – nella specie AT e Ctu- solo perché contestate dalla parte risultata responsabile del danno); né si può configurare (l'attore del resto sul punto è sostanzialmente omissivo) la responsabilità del committente ex art. 2051 c.c., atteso che (per quanto qui interessa) i danni derivano (cfr infra) dalla inadeguata Part esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione da parte di (né va poi trascurato, Contr come dedotto e documentato da che dalla data di consegna delle aree di cantiere, 24\9\2010, le coperture in parola sono state – fino alla esecuzione dei Part lavori- nella disponibilità di ); - vale poi infine la pena di chiarire, anticipando Part quello che piuttosto si riferisce proprio alla posizione di (ma si è detto che le questioni inerenti la legittimazione passiva attengono al merito), che le difese di quest'ultima in punto di propria legittimazione passiva (e soprattutto di Contr corresponsabilità di sono, sul punto, del tutto generiche, ovvero fondate su mere asserzioni rimaste indimostrate, quanto appunto alle “interferenze” del Cont committente o anche di emerge di contro dalle relazioni peritali che
l'appaltatore si è discostato anche dalle specifiche tecniche impartitegli dal Contr committente (il che, appunto, costituisce ulteriore conferma di quanto si è fin qui affermato sul difetto di legittimazione passiva di quest'ultima; merita ricordare che sono rimaste inadempiute anche le pur generiche indicazioni fornite dal tecnico Cont Part di;
§ 4. Rilevato , infine: - quanto a , l'eccezione di difetto di legittimazione passiva non è fondata, come del resto già accennato e come meglio si dirà infra;
a ben guardare, anzi, va prima affrontata una questione in rito: la convenuta, invero, contesta di essere stata citata in giudizio in proprio, e non quale capogruppo e mandataria del , che ha assunto Controparte_16
l'appalto di cui si tratta;
deve convenirsi con l'attore che non si riscontra alcuna Part nullità processuale della citazione, considerato, del resto, che , nel costituirsi, si Part è pienamente difesa anche nel merito: e del resto, a parte il rilievo che era capogruppo (con quota maggioritaria) del RTI di cui si tratta, deve considerarsi (ed
è profilo dirimente) che il RTI (rectius, il contratto relativo) era cessato (ovvero sciolto) al momento dell'incardinamento del presente giudizio (i lavori erano conclusi già nel 2012); parte attrice, del tutto correttamente, richiama al riguardo sia la normativa in tema di RTI (d.lgs 50\16), ma anche l'art. 1722, sulla scadenza del mandato, una volta portato a termine l'incarico, che, nella specie, il conforme atto costitutivo della RTI di cui si tratta;
- non vi è dubbio allora che la convenuta sia passivamente legittimata, in quanto appunto rientrante tra le imprese (in posizione poi di supremazia) che hanno assunto l'appalto, rientrando nella RTI più volte richiamata;
- né poi sono opponibili alla parte attrice, che ne è estranea (e invero Contr neppure a le due transazioni ampiamente richiamate in atti, che riguardano eventi dannosi antecedenti a quelli per cui è causa (verificatisi dall'agosto 2011); e certamente con la variante cd 2 bis (peraltro priva di carattere transattivo, e non Contr opponibile certo all'attore) non ha rinunciato affatto ad alcuna “pretesa” nei confronti dell'appaltatore; -nel merito, la domanda di responsabilità aquliana è Part fondata e va accolta (nei confronti di ); il fatto storico delle infiltrazioni non è in discussione, e per il resto occorre fare riferimento – in quanto nella specie di rilevanza probatoria diretta- alla ctu ma anche all'atp (svolta in contraddittorio delle parti ora convenute); in estrema sintesi (si rinvia per relationem agli elaborati peritali) le infiltrazioni per cui è causa vanno ricondotte alla non idonea impermeabilizzazione intorno ai lucernai presenti sulle coperture dei capannoni (p.
43 ss Atp, p. 33 ss Ctu); al riguardo è allora agevole riscontrare al riguardo una condotta contrassegnata da imperizia e negligenza dell'appaltatore, con conseguente responsabilità dello stesso nei confronti dell'attore, terzo titolare (conduttore) del capannone); si noti, peraltro, che – in punto di responsabilità (rectius, causali dei danni) le conclusioni degli elaborati peritali sono sostanzialmente incontestate;
-GM
, certo, tende a limitare la propria responsabilità contratttuale , ma senza riscontro documentale, mentre – in concreto- in sede peritale è stato incontrovertibilmente accertata la cattiva esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione intorno ai RN (che avrebbero dovuto essere preventivamente smontati), come pure indicato nelle “specifiche tecniche” redatte per GP (come accennato); -circa i danni, va ricordato che il capannone condotto dalla parte attrice è adibito in gran parte a deposito di forniture per servizi di ristorazione (p. 37 ctu); a seguito delle infiltrazioni per cui è causa, dal settembre 2011, l'attrice lamenta di aver dovuto effettuare spostamenti della merce depositata, per preservarla dall'acqua
(impiegando al riguardo forza lavoro); inoltre – come rilevato dal Ctu- all'interno si riscontrano deterioramenti di alcune controsoffittature e pitturazioni, danni appunto compatibili con le infiltrazioni in parola (p. 37 ctu); il Ctu ha quantificato i danni ai locali – comunque modesti - in euro 1500,00; quanto alle merci , il Ctu si è richiamato all'Atp, e ha quantificato i danni in euro 6507, 32, ipotizzando anche una perdita di “utile d'impresa” pari al 15% del prezzo di vendita;
ulteriori 1000,00 euro sono riconosciuti per lo smaltimento del materiale danneggiato;
- parte attrice contesta, ma genericamente (solo richiamando per relationem la propria perizia di parte) tale quantificazione, che può invece essere condivisa;
né vi è la prova dei danni per “mancato uso del locale”, ma anche di “perdita di utili d'impresa” (al riguardo, come osservato dal Ctu, la valutazione è solo giuridica: ebbene tale voce di danno non solo non è provata, ma è comunque “coperta” dal riconoscimento dei danni alla merce); - in definitiva all'attore compete un risarcimento che può quantificarsi in euro 9007,32, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Part Rilevato infine: -quanto alle assicurazioni, ha espressamente rinunciato alla domanda nei confronti di che ha accettato tale rinuncia;
ogni ulteriore CP_9
deduzione di tale parte in conclusionale è pertanto inconferente;
ne segue che, nei confronti di tale parte, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, e della preferenza da accordarsi per la decisione nel merito, rispetto a quella di solo rito, la domanda va rigettata;
atteso poi che la copertura assicurativa di è “a CP_5
secondo rischio” , e tenuto anche conto che la domanda nei confronti dell'assicurato Contr è stata rigettata, va tout court rigettata la domanda anche nei confronti di tale parte (assorbita così ogni altra questione);
- le spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, vanno compensate tra tutte le parti Part costituite;
quelle di Ctu sono poste solidalmente a carico di parte attrice e di ”;
§ 4.
Con il primo motivo, parte appellante contesta il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, siccome essa appellante non poteva essere evocata in giudizio
“singolarmente”, in quanto i lavori per cui è causa sono stati da Controparte_3
appaltati al RTI formato da essa capogruppo mandataria, Larefin Parte_1
s.r.l. ed mandanti, formalizzato con “Atto costitutivo di associazione Controparte_8
Temporanea di Imprese” rogito per notaio della , costituito unicamente Per_2 Pt_5
Contr per dar corso alle attività di cui alla gara indetta da n. AER00003411, relativa Cont alle impermeabilizzazioni delle superfici degli edifici costituenti il e l'Interporto
Contr di Nola;
ai sensi dell'art. 6 del descritto Atto Costitutivo del R.T.I., il i è sciolto automaticamente e senza necessità di alcuna formalità essendo i lavori conclusisi in
Contr data 28/11/2012 ed ogni garanzia fideiussoria prestata alla stazione appaltante svincolata e divenuta non più utilizzabile;
la previsione di scioglimento automatico
Contr del disciplinata dall'atto costitutivo, va intesa nel senso che, dal momento della conclusione dei lavori e dello svincolo della clausola fideiussoria prestata alla stazione appaltante, ogni rapporto, ivi incluso quello di mandato conferito alla Contr capogruppo, tra le società costituenti il deve ritenersi estinto;
il Tribunale avrebbe dovuto accertare che il RTI non era più esistente all'atto della notifica dell'atto di citazione da parte dell'attrice sicché non poteva essere evocata in CP_4
giudizio in quanto “capogruppo mandataria” di un RTI formalmente e materialmente inesistente all'epoca della notifica della citazione.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, compete all'impresa mandataria o capogruppo esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, ma è finalizzato solo ed unicamente ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltataci. L'impresa capogruppo è pertanto legittimata a compiere, nei soli rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto, con produzione di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti, mentre resta salva la piena autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la gestione dei lavori a ciascuna di esse affidati ed i rapporti istaurati con i terzi (cfr. ex multis Cass. 29737/2011, Cass. n. 10441/2005 e cass. n. 4728/1998; Corte appello sez. VIII - Napoli, 15/11/2024, n. 4629). Contr Nella specie, da un lato, è terzo rispetto alla dall'altro, l'odierna CP_4
appellante non contesta di aver eseguito i lavori dall'esecuzione dei quali si assume si siano verificati i danni di cui la medesima si duole, sicché in virtù delle CP_4
Part predette coordinate interpretative, non è dubitale che la sia stata correttamente evocata in giudizio quale titolare passivo della pretesa risarcitoria in esame.
§ 5.
Con il secondo motivo parte appellante assume che il Tribunale, in spregio ai principi in tema di riparto dell'onere probatorio, ha ritenuto di accogliere la domanda seppur formulata in guisa assolutamente vaga e generica e, pertanto, prima facie radicalmente inammissibile;
che tanto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, quanto gli successivi scritti, ivi incluse le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., risultano viziati da genericità assoluta, avendo mancato di individuare tanto i fatti CP_4
costitutivi della propria pretesa, quanto il titolo di responsabilità; che peraltro, l'unico elemento documentale prodotto a supporto della pretesa risarcitoria avanzata, risiede nella CTU, a firma dell'ing. , resa ad esito del procedimento di Persona_3
accertamento tecnico preventivo, non ammessa in quanto realizzatasi in violazione dei principi del contraddittorio e di difesa per non avere le società terze chiamate, ed partecipato al procedimento di accertamento CP_5 Controparte_9
tecnico; la non ha provato lo stato dei luoghi precedenti alle infiltrazioni CP_4
lamentate in sede di giudizio di prime cure, né il verificarsi delle stesse, né la reale esistenza dei danni, né tantomeno la condotta addebitabile ad essa appellante né le lacune sono state colmate dalle risultanze della CTU;
dai verbali di sopralluogo, prima dell'instaurazione del procedimento ha dichiarato ed ammesso di CP_4
Contr non aver patito danni a seguito delle lavorazioni eseguite dal se non di natura estremamente modesta e aventi ad oggetto: "cartoni contenenti tovaglie in carta, oggetti in argento alpac"; inoltre, essendo non già proprietaria, ma mera CP_4
conduttrice del capannone in forza di un contratto di locazione finanziaria, la stessa, per conseguire il risarcimento dei danni subiti dall'immobile, era tenuta a provare di avere effettivamente sostenuto i costi per il ripristino del bene o, quantomeno, che, all'esito della locazione, era obbligata, in forza del contratto, a restituire il bene nel medesimo stato in cui le era stato consegnato.
Il motivo è infondato.
Alla luce della disamina dell'atto di citazione la ha chiaramente CP_4
individuato tanto i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, ovvero, infiltrazioni di acqua piovana a seguito dell'esecuzione di lavori sulla copertura dei capannoni dalla stessa condotti in locazione nonché offerto prove, consistenti non solo nelle missive inoltrate all'odierna appellante con le quali si lamentava delle infiltrazioni e chiedeva interventi per rimediare, ma anche l'accertamento tecnico esperito in sede di AT. Ed invero, secondo pacifico orientamento, la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (cfr., fra le tante, Cassazione civile sez. III, 24/03/2023, n.8496).
Ebbene, dall'AT emergono sia le infiltrazioni sia la causa delle stesse che i relativi danni, come più innanzi precisato.
Nei citati verbali di sopralluogo, allegati al fascicolo di parte della G.M., si rinviene una nota, firmata sia da che dalla stessa appellante in cui sono riportati CP_4
danni consistenti in cartoni bagnati contenenti tovaglie in carta, oggetto in argento da valutare in sede peritale: tale nota, firmata, come detto, anche dall'odierna Pt_6
appellante, rappresenta prova dei lamentati danni, la cui portata modesta, assunta dall'appellante, non emerge dalla stessa, posto che per la relativa valutazione le parti si sono rimesse agli accertamenti peritali.
Inconsistente è anche la deduzione secondo cui la non ha provato lo stato CP_4
dei luoghi precedenti alle infiltrazioni lamentate, posto che l'AT detto è stato eseguito in presenza delle lamentate infiltrazioni e dallo stesso si evincono danni alle controsoffittature e alle pitturazioni del locale condotto in locazione da Parte_7
peraltro, la CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio ha accertato che i verificati deterioramenti di alcune controsoffittature e alle pitturazioni sono compatibili con gli effetti dell'infiltrazione di acqua piovana attraverso la base dei RN preesistenti, tant'è che in numerosi punti sono stati ravvisati anche i segni di precedenti percolamenti di acqua piovana sulle pareti interne del RNo.
Quanto alla deduzione per cui essendo conduttrice, la per conseguire il CP_4
risarcimento dei danni subiti dall'immobile, era tenuta a provare di avere effettivamente sostenuto i costi per il ripristino del bene, premesso che si discute dell'importo di € 1.500,00 quantificato esclusivamente per opere di idro pulitura delle superfici e di tinteggiatura, va evidenziato che, ai sensi del contratto allegato al fascicolo di parte, la è tenuta ad eseguite nel corso della locazione le CP_4
riparazioni utili o necessarie e, di certo, l'esecuzione di opere atte ad eliminare gli effetti di infiltrazione piovana rappresenta una riparazione necessaria per la usufruibilità dei locali. Del resto, l'interesse al ripristino del godimento dell'immobile
è del conduttore, che pertanto è legittimato a chiedere le spese necessarie per il ripristino del medesimo godimento (cfr., Cassazione civile sez. III, 27/07/1998,
n.7337).
§ 6.
Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ascrive alla sua responsabilità esclusiva i danni patiti da stante le specifiche direttive CP_4
Contr impartite, nonché le reiterate ingerenze operate dalla committente e dalla Cont proprietà nel corso dell'esecuzione dei lavori, ritenendo sussistere una responsabilità almeno concorrente della parte committente qualora il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto da essa committente approvato;
Contr che essa appellante, per espresse previsioni del contratto d'appalto stipulato con doveva unicamente provvedere all'asportazione dello strato bituminoso dei tetti di Cont copertura dei capannoni del ed all'applicazione dei pannelli solari, attenendosi Contr alle specifiche e dettagliate indicazioni tecniche fornite da come richiamate nella lettera d'ordine: “Attività: ...l'appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività/forniture, come meglio precisate nell'allegato 1.3 – Specifiche Tecniche e nella ulteriore documentazione tecnica.”; dall'esame della specifica tecnica predisposta dalla Committente, si evince che il R.T.I. e per esso Controparte_3
essa appellante non disponeva di autonomia decisionale alcuna nella esecuzione dell'appalto, atteso quanto espressamente previsto dalla specifica tecnica in parola, ovvero: “Soluzioni o lavorazioni particolari, saranno preventivamente esplicate con precisi “dettagli esecutivi” e poste in essere solamente a seguito dell'approvazione della Committenza o la Direzione Lavori. Il nuovo progetto impermeabile non modifica lo stato dei luoghi relativi alla pendenza degli stessi, ma ne riproduce i deflussi creati all'epoca dell'esecuzione, con le esistenti difettosità riscontrate nei sopralluoghi, relative ai ristagni d'acqua in prossimità delle linee di deflusso esistenti o in altre aree delle coperture.”; ai sensi delle medesime previsioni Contr Contr contrattuali dell'appalto, avrebbe dovuto consegnare al e superfici oggetto di lavorazione sgombre da persone o cose che avrebbero potuto interferire con l'esecuzione delle opere, disponendo altresì e, in particolare, che le macchine di Cont condizionamento, insistenti sulle coperture dei capannoni locati dal , non dovevano essere disinstallate e i lucernai, i cosiddetti "cupolini", dai quali è stata appurato provenire le infiltrazioni a monte dei danni per cui è causa, avrebbero dovuto essere smontati solo se direttamente collegati con l'avanzamento dei lavori;
dalla descrizione dei lavori eseguiti, effettuata dal CTU, si evince altresì che la modalità di esecuzione dell'opera coincide esattamente con quanto previsto dalla Contr specifica tecnica predisposta da il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare Contr Cont corresponsabili, tanto la committente quanto la proprietà , in quanto è stato dimostrato che entrambe le ridette società avevano approvato il progetto esecutivo Contr approntato dall'appaltatore; il contratto di locazione ultraventennale concluso tra Cont e in data 4.12.2009, all'art. 12 prevede: “La conduttrice, in funzione della conduzione, eseguirà a propria cura ed onere, le opere di impermeabilizzazione delle superfici oggetto del presente accordo sulla base del progetto e della relazione tecnica già accettata e condivisa da INTERPORTO e previa approvazione da parte della locatrice della soluzione tecnica di dettaglio, che sarà redatta tenendo conto dello stato dei luoghi di cui all'art. 2 che precede. Le impermeabilizzazioni saranno garantite per l'intera durata del contratto, incluso eventuali manutenzioni atte a garantire l'integrità delle stesse. si obbliga a ottenere dalla impresa esecutrice CP_3
dei lavori un attestato di garanzia a favore della locatrice, nel quale sarà anche prevista l'azione diretta di INTERPORTO nei confronti della detta impresa, in mancanza della quale, ferma la responsabilità della ditta esecutrice, CP_3
risponderà direttamente nei confronti di INTERPORTO. In considerazione della rilevanza dei lavori di impermeabilizzazione, INTERPORTO si riserva la facoltà, tramite un proprio rappresentante, di verificare l'andamento dei lavori in corso
d'opera e di verificare che i lavori siano effettuati a perfetta regola d'arte e in conformità al progetto accertato da INTERPORTO, e che a seguito dell'installazione dell'impianto fotovoltaico non siano state compromesse in alcun modo le impermeabilizzazioni”; l'appaltatore è esonerato da eventuali responsabilità nel caso in cui agisca quale nudus minister, ossia quando, durante l'esecuzione dei lavori, sia stato privato della libertà di decisione e di determinazione direttamente dal committente, quando, eseguendo il progetto predisposto dal committente, si attenga alle istruzioni ricevute senza alcuna possibilità di iniziativa e di vaglio critico, risultando così un mero strumento tecnico nelle mani del committente;
nella specie,, la mancata realizzazione del particolare tecnico (smontaggio dei RN), asseritamente ritenuto dal CTU e dal Tribunale quale evento a monte dei danni Contr lamentati, è dipesa da specifiche direttive prescritte dalla con le specifiche tecniche di sopra evocate;
inoltre, ed ancor più a monte, la progettazione esecutiva Contr delle opere era demandata di fatto alla committente competendo all'appaltatore l'approntamento di soluzioni – minime – di dettaglio;
in termini di prova della carenza assoluta di autonomia di gestione depone l'ingerenza effettiva dei tecnici Cont della proprietà sulla esecuzione delle opere, contrattualmente concordata tra essa Contr ultima ed all'atto della stipula del contratto di locazione delle superfici del Cont complesso di Nola.
Il motivo è infondato.
L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di seguire i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità. Ed invero, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie e i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico. Ne consegue che l'appaltatore può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo e, in mancanza di tale prova è tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (cfr., fra le tante, Cass., n. 36781 del
15/12/2022; Cass. n. 17819 del 22/06/2021; Cass. n. 29864 del 18/11/2019; Cass. n.
1981 del 02/02/2016).
Alla stregua degli anzidetti principi, né l'approvazione del progetto da parte della committente né la circostanza che alla stregua delle previsioni contrattuali dell'appalto, i lucernai, i cosiddetti "cupolini", dai quali è stata appurato provenire le infiltrazioni a monte dei danni per cui è causa, avrebbero dovuto essere smontati solo se direttamente collegati con l'avanzamento dei lavori né infine, le previsione del Contr Cont contratto di locazione ultraventennale concluso tra e in data 4.12.2009, secondo cui: “La conduttrice, in funzione della conduzione, eseguirà a propria cura ed onere, le opere di impermeabilizzazione delle superfici oggetto del presente accordo sulla base del progetto e della relazione tecnica già accettata e condivisa da
INTERPORTO” elidono la considerazione secondo cui rientra nella competenza tecnica dell'odierna appellante eseguire i lavori appaltati garantendo che dagli stessi non derivino danni dei quali si lamenta la ovvero, eseguire lavori di CP_4
impermeabilizzazione intorno ai RN con il preventivo smontaggio dei cupolini;
né l'odierna appellante ha dato prova di aver fatto presente la problematica e di aver ricevuto ciononostante l'ordine di procedere ugualmente ai lavori appaltati senza lo smontaggio dei detti cupolini.
Peraltro, come si legge sia nell'AT che nella CTU espletata in primo grado, la procedura di previo smontaggio dei cupolini era prevista, come evidenziato già nella gravata sentenza, nelle “specifiche tecniche per rifacimento coperture dei tetti rovesci”, redatte per conto dell ovvero di parte committente. Controparte_3
Ancora, in seno all'AT si legge che da quanto emerso dalle dichiarazioni delle parti nel corso degli accessi, i cupolini non sarebbero stati smontati perché ciò avrebbe in primo luogo interferito con le attività commerciali presenti nei locali sottostanti e in secondo luogo per evitare che i cupolini si danneggiassero essendo già vetusti. Tali circostanze, tuttavia, non sono state allegate né tantomeno emergono dagli elementi istruttori acquisiti.
Pertanto, in conformità ai criteri orientativi su indicati, parte appellante è tenuta a rispondere n.q. di appaltatrice dei lavori dai quali sono derivati i lamentati danni, di quest'ultimi.
§ 7.
Con il quarto motivo parte appellante critica la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto non opponibili le due transazioni richiamate in atti;
assume che nel corso dell'esecuzione delle opere ed attività ad essa appaltate, essa appaltante ha dovuto subire numerose richieste risarcitorie per supposti danni da bagnamento ad utenti del Cont Contr Contr CIS/Interporto, sicché il 01/03/2012 tra , e è intervenuta una transazione tombale per quanto riguarda i c.d. danni da “bagnamento”, vale a dire quei danni da infiltrazioni piovana manifestatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
in particolare, la transazione prevedeva che, a fronte del pagamento dell'importo Contr Contr Cont complessivo di Euro 1,5 milioni– suddiviso in parti eguali tra e – Contr Contr avrebbe tenuto indenne e manlevate le medesime e rispetto ad eventuali Cont pretese di utenti del – Interporto per danni da bagnamento manifestatisi entro la data del 31/7/2011; ritiene che la transazione in parola è opponibile alla società attrice, atteso che pur non essendo essa ultima parte firmataria dell'accordo, l'atto Contr Cont medesimo è stato stipulato tra l'odierna appellante, e per fronteggiare le Cont eventuali richieste risarcitorie avanzate dagli utenti in corso di esecuzione dell'appalto; inoltre dall'esame delle domande formulate da si desume che CP_4
l'origine dei fenomeni infiltrativi, a monte dei danni per cui è causa, si colloca in data per la quale opera ed è vigente la transazione, siccome il manifestarsi delle infiltrazioni lamentate da è avvenuto per stessa ammissione di CP_4
quest'ultima nel 2011; inoltre, essa appellante ha provato che con nota inviata alla stazione appaltante e prendendo atto della richiesta di danni presentata da CP_4
dava atto della circostanza che in seguito ad evento incendiario verificatosi presso i Cont Contr locali del in data 22/04/2011, al personale ra stato interdetto l'accesso alle coperture, comprese quelle dei locali condotti in locazione da con CP_4
conseguente interruzione delle lavorazioni sino a febbraio 2012; pertanto era provato Contr che all'epoca di verificazione del sinistro il non aveva materialmente accesso alle coperture del locale di pertinenza di che in relazione all'accordo CP_4
Part Contr transattivo contenuto nella Variante 2 bis al contratto di appalto tra essa ed concluso tra quest'ultime società, il Tribunale di Roma con sentenza n. 10386/2017 del 23/05/2017, nel respingere le domande di accertamento della responsabilità Contr Contr esclusiva del nonché le pretese risarcitorie avanzate da conseguenti ad evento incendiario sviluppatosi presso il CIS di Nola in data 22/4/2011, ha ritenuto che le stesse trovassero ostacolo insormontabile nella transazione detta proposta da Contr Contr Contr ed accettata il 30/11/2011 da rilevando che con la stessa la ha rinunciato ai danni maturati a quella data e non ai danni accertati a quella data (…) essendo fortemente interessata ad una rapida ripresa dei lavori per poter conseguire gli incentivi costituenti una voce fondamentale della redditività dell'investimento divisato;
che pertanto, la detta transazione è operativa in relazione ai danni per cui è causa, maturati in data antecedente alla sottoscrizione della stessa.
Il motivo è infondato.
In merito alla prima transazione, parte appellante non contesta la circostanza che le infiltrazioni di cui si duole sono comparse nel mese di agosto del 2011, né CP_4
offre elemento probatorio in senso contrario a tale circostanza, limitandosi ad affermare che è pacifico che le medesime infiltrazioni si siano manifestate nell'anno
2011; ciò tuttavia non è sufficiente per ritenere che i danni lamentati siano transatti in Cont Contr Contr virtù della accordo del 01/03/2012 intervenuto tra , e che attiene ai danni verificatisi fino alla data del 31.7.2011.
Né ha rilevanza la circostanza che l'odierna appellante non ha avuto accesso alle coperture del locale di pertinenza di a seguito di evento incendiario CP_4
Cont verificatosi presso i locali del in data 22/04/2011, sino al mese di febbraio 2012, perché tale circostanza non esclude ex se che le infiltrazioni manifestatesi in tale arco temporale siano riconducibili ai lavori svolti in precedenza dall'odierna appellante.
In merito poi all'accordo transattivo contenuto nella Variante 2 bis al contratto di Part Contr appalto tra essa ed a prescindere dall'opponibilità o meno alla CP_4
è sufficiente evidenziare che lo stesso attiene specificatamente alle pretese risarcitorie Contr Cont avanzate da conseguenti ad evento incendiario sviluppatosi presso il di
Nola in data 22/4/2011 e non già ad altri eventi dannosi.
§ 8.
Con il settimo motivo, parte appellante ritiene che il Tribunale, in difetto di qualsivoglia evidenza a supporto del danno lamentato, ha ritenuto di dover “delegare” la ridetta prova al CTU nominato, andando poi a recepirne integralmente le valutazioni;
la gravata sentenza è fondata sulle risultanze di accertamento peritale nullo, atteso che nel corso dello stesso il CTU è illegittimamente pervenuto all'accertamento di circostanze mai allegate;
il Tribunale non avrebbe dovuto recepire la valutazione compiuta dal CTU omettendo di considerare le contestazioni avanzate dai consulenti delle parti;
che il CTP di essa appellante sollevava, tra le tante, le seguenti contestazioni, supportate da evidenze documentali, ovvero: “Il
CTU, nel descrivere ciò che ha osservato nel corso dei vari accessi , ovvero macchie di infiltrazioni non più attive , indica correttamente che esse sono probabilmente state causate da: a) Zone di basamento su cui la impermeabilizzazione non è stata risvoltata, poiché i RN non sono stati smontati. Come anzidetto lo smontaggio Cont dei RN, è stato impedito di fatto da accordi tra il e la stazione appaltante. Contr La ha dovuto solo eseguire una lavorazione alternativa che impedisse il passaggio dell'acqua. Difatti i 3700 RN componenti il CIS e L' Parte_8
Contr Cont
non hanno alcun problema. Per specifico accordo tra ed il tali
[...]
lavorazioni di smontaggio e di rimontaggio sono state alienate, richiedendo nel Contr contempo alla una protezione con lamiere e con teli antifuoco per cercare di ridurre i danni alle cupole plastiche dovute all'intenso calore Si sottolinea che alla Contr sarebbe stato enormemente più conveniente in corso d'opera, procedere allo smontaggio delle cupole ed al completo rivestimento del basamento ,come indicato dal CTU , che non lasciare in loco le cupole , effettuare le lavorazioni intorno ad esse con grande cautela e perdita di tempo , nonché assumersi l'onere dell'eventuale danneggiamento e della successive manutenzione. E' evidente che ciò non è stato consentito dalla Stazione Appaltante la quale, invece, ha dato specifiche indicazioni di non smontare I cupolini. In conclusione, anche in questo caso nessuna Contr responsabilità può essere ascritta all' ”
Il motivo è infondato.
Come su evidenziato, nel procedimento di primo grado è stato acquisito il procedimento di atp con la relativa consulenza, alla quale sono allegati documenti che compravano i lamentati danni alle merci;
ed invero, nella relazione dell'atp il nominato ausiliario, ai fini dell'individuazione delle merci danneggiate, fa riferimento a documentazione fotografica ritraente la medesima merce e alle relative fatture di acquisto, l'una e le altre allegate alla medesima relazione. Del resto, come Part già detto, in virtù di quanto risulta dal verbale di sopralluogo firmato sia dalla che dalla deve ritenersi fatto pacifico che quest'ultima abbia subito il CP_4
danneggiamento di merci.
Infine, le su trascritte osservazioni del CTP fanno riferimento a specifiche indicazioni da parte della stazione appaltante di non smontare i cupolini, indicazioni, tuttavia, che non emergono dagli elementi probatori acquisiti, come su evidenziato.
§ 9.
Con il sesto motivo parte appellante contesta il rigetto della domanda di manleva formulata da nei confronti di assumendo Parte_1 CP_5
l'erroneità di tale decisione, siccome tale domanda non era stata avanzata nei confronti della compagnia , assicuratrice di Controparte_18
Contr
assume che erronea anche la statuizione del Tribunale di ritenere che la polizza stipulata con fosse operante a secondo rischio;
che infatti, la polizza CP_5
oggi n. 60/43100480, reca oggetto del tutto Controparte_19 CP_9
differente rispetto a quello individuato dalla polizza stipulata con;
l'oggetto CP_5
della polizza stipulata da con l'allora oggi alla Parte_1 CP_10 CP_6
voce descrizione del rischio, articolo 1, delle condizioni particolari, è così individuato: “Industria per la produzione e commercializzazione di guaine bituminose e materiali isolanti e impermeabilizzanti per l'edilizia in genere e tutti i relativi prodotti accessori, nonché di sistemi integrati impermeabili e fotovoltaici per la produzione di energia delle coperture e commercializzazione di celle fotovoltaiche.”, mentre l'oggetto della garanzia assicurativa prestata da ha a CP_5
Cont riguardo “attività di rifacimento ed impermeabilizzazione copertura edifici -
Interporto Campano di Nola con applicazione di moduli flessibili UNISOLAR di proprietà della Committente”; pertanto, mentre la polizza Unipol è stata stipulata da in proprio a copertura degli eventuali rischi attinenti alla propria Parte_1
attività principale generalmente considerata, l'oggetto del regolamento contrattuale intervenuto tra e in qualità di capogruppo mandataria del CP_5 Parte_1
Contr dalla stessa composto insieme alle società La.re.fin. ed , prevede CP_8
espressamente la copertura dei rischi scaturenti dalle attività espletate dalle imprese Contr del presso il cantiere di Nola, nell'ambito del contratto di appalto stipulato con pertanto, si tratta di due contratti di assicurazione diversi, che Controparte_3
coprono rischi diversi, relativi, peraltro, a soggetti diversi.
Il motivo è infondato.
Secondo l'art.
2.22 delle condizioni generali di assicurazione della polizza n
058140766– allegata al fascicolo di , stipulata tra e CP_5 CP_5
Part
, opera a secondo rischio: “se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni”.
Ciò posto, la polizza n. 60/43100480, allegata al fascicolo di è stata CP_5
stipulata antecedentemente (nell'anno 2007) dalla con la Parte_1 CP_20
rispetto alla predetta polizza n 058140766 e attiene al medesimo rischio di
[...]
quest'ultima; ed invero, tale rischio, all'articolo 1 delle condizioni particolari, è individuato non solo, nei termini indicati dall'appellante: “Industria per la produzione e commercializzazione di guaine bituminose e materiali isolanti e impermeabilizzanti per l'edilizia in genere e tutti i relativi prodotti accessori, nonché di sistemi integrati impermeabili e fotovoltaici per la produzione di energia delle coperture e commercializzazione di celle fotovoltaiche;
ma altresì, <<tutte le attività complementari, collaterali, accessorie, assistenziali, sportive e comunque nulla escluso”. < i>Rilevante è, poi, il disposto di cui all'art. 10, lettera A) delle condizioni generali della detta polizza, secondo cui, in particolare, la società assicuratrice è obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività da esso svolte
(nell'ambito di cantieri e/o degli stabilimenti che all'esterno degli stessi) comprese tutte le attività e lavorazioni, nulla escluso né eccettuato (primarie, preliminari, secondarie, collegate o complementari, concorrenti, conseguenti, accessorie …) inerenti anche non direttamente l'attività dell Pt_9 Ebbene, dalla lettura congiunta delle anzidette disposizioni della polizza n. 43100480, questa attiene, non solo, alla produzione e commercializzazione di guaine bituminose e materiali isolanti e impermeabilizzanti ma anche alla posa della guaina da parte della assicurata, senza limitazioni di luogo ove i lavori sono svolti Parte_10
ovvero di manufatti sui quali i medesimi lavori sono eseguiti. Ne consegue che la polizza n 058140766 avente ad oggetto specificatamente l'attività di rifacimento ed impermeabilizzazione copertura edifici di Nola in Parte_11
concreto, opera in concreto a secondo rischio rispetto alla polizza n. 43100480, in forza della su trascritta disposizione contrattuale di cui all'art.
2.22 delle condizioni generali.
§ 10.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello è infondato, sicché deve essere rigettato. L'appello incidentale proposto da solo in via Controparte_2
subordinato all'accogliento di quello avanzato da deve ritenersi assorbito Pt_12
dal rigetto di quest'ultimo
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50 % di quello previsto in relazione alla fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 26.000,00, che rappresenta il disputatum. Le spese sostenute dalla parte appellata vanno distratte in favore dell'avv. Ciro Sasso ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma
1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 08/06/2022, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_4
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
c) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimo
Peluso;
d) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in Controparte_2
euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
e) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_5
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
[...]
4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
f) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.6.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dott.ssa Marta CP_21
Cucco.