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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6502/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.5.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Emiliana Sola del foro di Monza pec: Email_1 presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 02.06.2007 con rito concordatario in ZA (BS) (anno 2007, atto n. 14, parte II, serie A) optando per il regime della separazione dei beni separati consensualmente con sentenza n. 6182/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 12.07.2023 e pubblicata in data 19.07.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 20629/2023 con i seguenti figli:
nato a Milano il 19.03.2013, cittadino italiano Parte_3
nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.5.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ZA (BS) il
02.06.2007 tra i ORi e iscritto nei Registri dello Parte_2 Parte_1
Stato Civile del Comune di ZA (BS), Atto n. 14, Anno 2007, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile ove il matrimonio è stato iscritto di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e ad ogni provvedimento consequenziale;
2. Confermare l'assegnazione della casa famigliare, con tutto quanto in essa contenuto, alla ORa in quanto genitore collocatario dei figli minori, dandosi Parte_1 atto che l'abitazione è sita in Milano, Via Gaetano Serrani n. 9 ed è di proprietà della Società
“19.21 Immobiliare S.r.l.”;
3. Confermare l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente anche ai fini anagrafici e fiscali presso la madre, dei figli minori e ad entrambi i genitori. I genitori Parte_3 Pt_4 eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza mentre per le decisioni di maggiore interesse attinenti ai figli i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazione degli stessi. I genitori si impegnano a mantenere una serena e rispettosa comunicazione fra loro al fine di garantire ai figli il loro diritto alla bigenitorialità;
4. Confermare che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo fra le parti e tenuto conto delle abitudini già consolidate dei minori, secondo le modalità di visita attualmente in essere, così come indicate nella sentenza di separazione n. 6182/2023 emessa dal Tribunale di Milano, che qui si riproducono integralmente:
- a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio quando il padre preleverà i figli dalla scuola e starà con loro sino alle ore 19.00 della domenica sera quando li riaccompagnerà presso la dimora materna di Milano, per consentire loro di frequentare la scuola il giorno successivo;
- ogni mercoledì, previo avviso ed accordo con la madre, il padre potrà prelevare i figli da scuola e pernottare presso la dimora materna di Milano per intrattenersi con gli stessi sino al giorno successivo;
- nel rispetto delle abitudini consolidate dei minori, la ORa potrà trascorrere con i Pt_1 figli il fine settimana di propria competenza presso la dimora di ZA (BS), Via Monsuello n. 156, previo avviso ed accordo con il padre, il quale si impegna sin d'ora a garantirne la disponibilità e la facoltà di utilizzo esclusivo per tali periodi. Per quanto concerne i periodi delle vacanze scolastiche:
- per il periodo natalizio, i minori trascorreranno la prima settimana (precisamente dal termine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre) con un genitore e la settimana successiva (dal 31 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche) con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza; a prescindere dal periodo di competenza, i minori trascorreranno il 25 dicembre con la madre ed il 24 dicembre con il padre, salvo diverso accordo;
- le vacanze pasquali verranno suddivise pariteticamente tra i genitori secondo il principio dell'alternanza in modo che i figli trascorrano il giorno della Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Previo accordo tra i genitori, i minori potranno trascorrere l'intero periodo di vacanza pasquale con un solo genitore, con facoltà per l'altro di trascorrere con i minori l'intero e medesimo periodo di festività dell'anno successivo.
- ogni altro ponte e festività prevista dal calendario scolastico verrà suddivisa tra i genitori pariteticamente secondo il principio dell'alternanza.
- Per quanto concerne le vacanze estive, i minori staranno con il padre: I. nel mese di giugno, due fine settimana dal giovedì pomeriggio alle ore 16.00, quando il padre li preleverà dalla residenza estiva materna di S) per Parte_5 stare con loro sino alla domenica sera alle 20.00, quando li riaccompagnerà presso la madre;
II. nel mese di luglio, due settimane in via alternata dal giovedì pomeriggio alle ore 16.00 quando li preleverà dalla residenza estiva materna sita in Jesolo (VE) per stare con loro sino alla domenica sera alle 20.00, quando li riaccompagnerà presso la madre. Nel caso in cui il padre decidesse di intrattenersi a Jesolo nei fine settimana di propria competenza lo stesso potrà utilizzare in via esclusiva uno degli ambienti utilizzati dalla moglie;
III. nel mese di agosto, due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto e con la madre le ultime due settimane di agosto secondo il principio dell'alternanza. I genitori si comunicheranno tempestivamente e reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze con i figli. Ulteriori aspetti da considerare per la regolamentazione:
- i genitori si impegnano a trascorrere insieme il compleanno dei figli ed il giorno di AN CI (13 dicembre); in caso di disaccordo, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza.
- I genitori confermano la frequenza per e fino al termine della scuola media Parte_3 Pt_4 superiore, presso l'Istituto BES “Bilingual European School” di Milano. La madre provvederà integralmente alla retta scolastica e le spese per le divise fino al termine del ciclo della scuola primaria, dopodiché, qualora la retta per la scuola media superiore sia superiore rispetto a quella delle elementari, il padre concorrerà nella misura del 50% rispetto all'incremento determinatosi all'iscrizione.
5. Confermare l'obbligo del OR di versare in favore della ORa Parte_2 [...]
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima Parte_1
([...] – Banca Mediobanca) in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di €. 4.000,00 (quattromila/00), a titolo di mantenimento indiretto per e (€. 2.000,00 per ciascun figlio); tale importo verrà rivalutato annualmente Parte_3 Pt_4 secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione a maggio 2026. 6. Confermare che le spese straordinarie per i minori, come da Protocollo della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e richieste con la procedura ivi disciplinata, ossia:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Confermare l'impegno del OR a mantenere in essere fino alla data del 15.06.2043 le Pt_2 polizze Unipol Arca Vita Obiettivo Pur 2.0 con beneficiari i figli minorenni la cui rata mensile non dovrà essere inferiore ad €. 500,00 per ciascun figlio (doc. 7).
8. Confermare che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla ORa stante il collocamento dei figli presso di sé. Parte_1
9. Confermare che le parti si danno atto che i beni elencati nell'allegato A che si produce (doc. 8) sono di esclusiva proprietà della ORa (eccetto quelli regalati al OR di Pt_1 Pt_2 cui alle pagine 35-68 e 70 di cui al medesimo allegato ed evidenziati in rosso) e si trovano nella casa di ZA Via Monsuello n. 156, intestata al OR tali beni Pt_2 continueranno ad essere ivi collocati e custoditi secondo diligenza dal OR La Pt_2 ORa potrà provvedere al ritiro di tali beni, anche singolarmente, in qualsiasi Pt_1 momento, a semplice richiesta ed il OR dovrà rendersi parte attiva in tal senso Pt_2 consentendo l'accesso all'immobile alla stessa o a collaboratori da questa indicati entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta.
10. Confermare il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti validi per l'espatrio per i figli minori nonché l'autorizzazione alle gite scolastiche, eventuali campus o centri estivi in Italia o all'estero.
11. Confermare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio mantenimento e che con la definizione degli accordi concordati hanno regolato ogni e qualsiasi rapporto economico tra loro intercorrente ad eccezione di quanto previsto nel presente atto.
12. Gli oneri e le spese del presente procedimento sono a carico del OR . Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ZA (BS) in data 02.06.2007 tra ed Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Pone a carico del OR gli oneri e le spese del presente procedimento così Parte_2 come concordato dalle parti;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZA (BS) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 25.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG