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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4630 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5102/2023 RG in materia di opposizione all'esecuzione (appello av- verso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord 15.05.2023 n. 1998), vertente tra
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Or- Parte_1 C.F._1
lando, c.f. che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
con lui C.F._2
elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Umberto I n. 106, presso l'avv. Vincenzo Orlando, appellante e
, c.f. con studio in Santa Maria Capua Vetere, Via Fran- Controparte_1 C.F._3
cesco Lugnano n. 7, procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c., appellata
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.09.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 23.09.2025 la causa è stata assegnata alla deci- sione del collegio, il quale osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio l'avv. dinanzi al Tribunale di Na- Parte_1 CP_1
poli Nord con atto di opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c., spiegando di aver ricevuto il
4.05.2021 la notifica di un atto di precetto per un credito di € 12.429,04 avente titolo nella
1 sentenza n. 222\2020, con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato improcedibile l'opposizione di terzo proposta da rispetto a un'esecuzione immobiliare Parte_1
in corso e l'aveva tra l'altro condannata alle spese in favore dell'avv. . CP_1
Il precetto – sostenne l'opponente – “non richiamava né l'appello né le denun- Parte_1
zie penali effettuate per la procedura esecutiva che ha messo in vendita e ha venduto beni non facenti parte dei beni ipotecati e non appartenenti alla società debitrice ma alla oppo- nente (…)”. L'opponente richiamò ancora (come circostanza preclusiva Parte_1
al pagamento) la pendenza dell'appello e “la non, allo stato, esaminata istanza di sospensio- ne”; chiese infine trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica.
2. Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale, con sentenza 15.05.2023 n. 1998, ha rigetta- to l'opposizione e condannato alle spese. Parte_1
Così motiva il Tribunale: «5. Vanno richiamati due solidi principi giurisprudenziali, di cui la prospettazione dell'opponente non tiene conto: a) in sede di opposizione all'esecuzione, quando l'esecuzione è “annunciata” od iniziata sulla scorta di un titolo giudiziale, possono essere dedotti soltanto i fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo, e non anche i profili afferenti alla (asseritamente) erronea formazione del titolo stesso, per i quali (come è dimostrato anche dalla presente vicenda) la parte interessata dispone del di- verso rimedio dell'impugnazione del titolo (da ultimo v. Cass. 13.6.2017, n. 14636; ma v. an- che, tra le tante, Cass. 21.4.2004, n. 7637; Cass. 11.5.2010, n. 11360); b) laddove una pro- nuncia di condanna sia provvisoriamente esecutiva (e salvo che la relativa efficacia esecutiva sia sospesa in sede di impugnazione) la mera pendenza dell'appello non giustifica la pretesa a che la parte interessata attenda la formazione del giudicato per azionare il proprio credito in via esecutiva, su tale postulato riposando, a ben vedere, l'architettura della riforma del
1990, che – come è noto – ha reso i titoli provvisoriamente esecutivi idonei a sorreggere l'e- secuzione (e quindi anche solo la relativa “minaccia” attraverso l'atto di precetto).
6. Non te- nendo conto di tali principi, come anticipato, parte opponente mira a ridiscutere gli esiti di un giudizio che, con la pretesa di cui qui si tratta, nulla ha a che vedere nel merito, se non per la circostanza occasionale che la suddetta pretesa trae titolo dalla sentenza conclusiva di quel giudizio, e segnatamente dal capo delle spese;
evidentemente, invece, la sede appro- priata per tali contestazioni è quella dell'appello avverso la sentenza, che non a caso è stato proposto, come rilevato dallo stesso opponente.
7. Tenuto conto della diversità degli oggetti dei giudizi (quello ove si è formato il titolo ed il presente) non vi è luogo a provvedere sulla
2 richiesta (più volte reiterata) di rimettere gli atti alla Procura della Repubblica, atteso che, a parere dello scrivente, nessuna fattispecie delittuosa è venuta in rilievo nel corso del presen- te giudizio e con riferimento ai fatti quivi scrutinati; resta inteso che la parte interessata po- trà, recta via, presentare le più disparate querele, beninteso nella consapevolezza che il no- stro ordinamento prevede e punisce anche il reato di calunnia».
3. ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: «(…) ad Parte_1
oggetto di sentire riformare l'impugnata sentenza (…) ed in riforma della stessa accogliere
l'appello così come precisato in premessa previa ammissione o meno della CTU al fine della descrizione dei luoghi e della inesistenza di iscrizione ipotecaria sui beni indicati e/o pignora- ti e su provvedimento di assegnazione malamente effettuato, dichiarando che la proprietà de quo è ancora di pertinenza della istante relativamente alla parte non ipotecata e/o non commerciabile, per difetto dei presupposti come precisati. Si riporta in ogni caso ad ogni de- duzione come formulata e per la quale si ritiene che il Magistrato non abbia assolutamente provveduto, come da richieste di cui al fascicolo di primo grado. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione».
4. Nel costituirsi in giudizio, l'avv. ha così concluso: «A) Voglia la Corte d'Ap- CP_1
pello (…), respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare le manifeste inammissibilità ed infondatezza dell'appello proposto da e confermare Parte_1
integralmente la sentenza n° 1998/2023 del Tribunale di Napoli Nord. B) Accerti la Corte
d'Appello adita la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e così la responsabilità processuale aggravata di parte appellante e, per l'effetto, condanni in Parte_1
favore del comparente per il titolo dedotto, nella misura equitativa che sarà ritenuta congrua
e di giustizia. C) Condanni la Corte adita l'appellante al pagamento in Parte_1
favore del comparente appellato delle spese e competenze anche del presente grado di giudi- zio e/o, comunque, di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, CPA ed
IVA come per legge».
5. Sostiene che la procedura esecutiva aveva riguardato beni non pi- Parte_1
gnorati e/o non suscettibili di essere venduti perché privi di “autorizzazione edilizia” (ovvero muniti di autorizzazione per “usi turistici” e non per “usi abitativi”) e/o non appartenenti al debitore esecutato. Precisa ancora l'appellante che l'avv. , quale delegato Parte_1 CP_1
alla vendita, non aveva esaminato adeguatamente il titolo in base al quale la banca creditrice agiva in executivis; e il Giudice dell'esecuzione, a sua volta, avrebbe dovuto disporre consu-
3 lenza tecnica per individuare con precisione le porzioni immobiliari, provenienti da un atto di divisione, effettivamente oggetto di ipoteca e pignorabili dalla banca. Circostanze tutte che andavano e vanno sottoposte al vaglio del giudice penale, previa trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica.
6. La Corte osserva che tutte le doglianze dell'appellante attengono alla legittimità della procedura esecutiva (promossa dalla e coltivata dalla incorporan- Controparte_2
te ; RGE 567\2014 Trib. Napoli Nord) che inte- Controparte_3 Parte_1
se contrastare con opposizione di terzo: doglianze che dunque furono correttamente sotto- poste a quel giudice e riproposte in appello avverso la menzionata sentenza n. 222\2020.
Si tratta – come ben spiegato dal giudice di primo grado nella sentenza n. 1998\2023 (qui impugnata) – di questioni tutte attinenti alla procedura esecutiva sopra richiamata e dunque anteriori alla sentenza che ha definito il giudizio di opposizione di terzo e che costituisce il titolo dell'esecuzione annunciata con precetto dall'avv. . Sono perciò questioni CP_1
(coperte dal titolo esecutivo) estranee al thema decidendum della presente causa, nella qua- le la cognizione del giudice è limitata all'accertamento dell'attuale esistenza del titolo esecu- tivo in rapporto all'esecuzione, per stabilire se esso non manchi del tutto ovvero non sia ve- nuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.
Tutto ciò è chiaramente espresso nella sentenza impugnata, la cui motivazione è stata so- pra trascritta nelle parti salienti. Sicché l'appellante avrebbe dovuto censurare i passaggi di quella motivazione, deducendo ad esempio: l'inesistenza del titolo esecutivo;
la sua avvenu- ta sospensione (per legge o per provvedimento del giudice); la sopravvenienza di fatti estin- tivi o modificativi successivi alla formazione del titolo. L'appellante, ignorando completa- mente gli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata, si dedica invece a ribadire profili inerenti alla erronea (a suo avviso) formazione del titolo stesso, sui quali è competen- te (soltanto) il giudice dell'appello avverso la sentenza 222\2020. Di conseguenza, non v'è neppure luogo a provvedere sulla richiesta di rimettere gli atti alla Procura della Repubblica, per reati in ipotesi commessi nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare sulla quale questa Corte non ha e non può avere alcuna cognizione.
Quanto innanzi conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'appello in quanto intera- mente sviluppato mediante motivi non attinenti alle argomentazioni del primo giudice, dalle quali l'atto di gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non può prescindere.
Tuttavia non ricorrono i presupposti del dolo o della colpa grave per la condanna ex art.96
4 c.p.c..
7. L'inammissibilità dell'appello comporta la condanna dell'appellante alle spese del grado, liquidate in base al DM 55\2014 e successive modifiche, scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro, importi medi.
8. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribu- Parte_1 CP_1
nale di Napoli Nord 15.05.2023 n. 1998, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del Parte_1 CP_1
presente grado, che liquida in € 5.809,00 per compensi ed € 871,35 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
5
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5102/2023 RG in materia di opposizione all'esecuzione (appello av- verso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord 15.05.2023 n. 1998), vertente tra
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Or- Parte_1 C.F._1
lando, c.f. che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
con lui C.F._2
elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Umberto I n. 106, presso l'avv. Vincenzo Orlando, appellante e
, c.f. con studio in Santa Maria Capua Vetere, Via Fran- Controparte_1 C.F._3
cesco Lugnano n. 7, procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c., appellata
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.09.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 23.09.2025 la causa è stata assegnata alla deci- sione del collegio, il quale osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio l'avv. dinanzi al Tribunale di Na- Parte_1 CP_1
poli Nord con atto di opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c., spiegando di aver ricevuto il
4.05.2021 la notifica di un atto di precetto per un credito di € 12.429,04 avente titolo nella
1 sentenza n. 222\2020, con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato improcedibile l'opposizione di terzo proposta da rispetto a un'esecuzione immobiliare Parte_1
in corso e l'aveva tra l'altro condannata alle spese in favore dell'avv. . CP_1
Il precetto – sostenne l'opponente – “non richiamava né l'appello né le denun- Parte_1
zie penali effettuate per la procedura esecutiva che ha messo in vendita e ha venduto beni non facenti parte dei beni ipotecati e non appartenenti alla società debitrice ma alla oppo- nente (…)”. L'opponente richiamò ancora (come circostanza preclusiva Parte_1
al pagamento) la pendenza dell'appello e “la non, allo stato, esaminata istanza di sospensio- ne”; chiese infine trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica.
2. Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale, con sentenza 15.05.2023 n. 1998, ha rigetta- to l'opposizione e condannato alle spese. Parte_1
Così motiva il Tribunale: «5. Vanno richiamati due solidi principi giurisprudenziali, di cui la prospettazione dell'opponente non tiene conto: a) in sede di opposizione all'esecuzione, quando l'esecuzione è “annunciata” od iniziata sulla scorta di un titolo giudiziale, possono essere dedotti soltanto i fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo, e non anche i profili afferenti alla (asseritamente) erronea formazione del titolo stesso, per i quali (come è dimostrato anche dalla presente vicenda) la parte interessata dispone del di- verso rimedio dell'impugnazione del titolo (da ultimo v. Cass. 13.6.2017, n. 14636; ma v. an- che, tra le tante, Cass. 21.4.2004, n. 7637; Cass. 11.5.2010, n. 11360); b) laddove una pro- nuncia di condanna sia provvisoriamente esecutiva (e salvo che la relativa efficacia esecutiva sia sospesa in sede di impugnazione) la mera pendenza dell'appello non giustifica la pretesa a che la parte interessata attenda la formazione del giudicato per azionare il proprio credito in via esecutiva, su tale postulato riposando, a ben vedere, l'architettura della riforma del
1990, che – come è noto – ha reso i titoli provvisoriamente esecutivi idonei a sorreggere l'e- secuzione (e quindi anche solo la relativa “minaccia” attraverso l'atto di precetto).
6. Non te- nendo conto di tali principi, come anticipato, parte opponente mira a ridiscutere gli esiti di un giudizio che, con la pretesa di cui qui si tratta, nulla ha a che vedere nel merito, se non per la circostanza occasionale che la suddetta pretesa trae titolo dalla sentenza conclusiva di quel giudizio, e segnatamente dal capo delle spese;
evidentemente, invece, la sede appro- priata per tali contestazioni è quella dell'appello avverso la sentenza, che non a caso è stato proposto, come rilevato dallo stesso opponente.
7. Tenuto conto della diversità degli oggetti dei giudizi (quello ove si è formato il titolo ed il presente) non vi è luogo a provvedere sulla
2 richiesta (più volte reiterata) di rimettere gli atti alla Procura della Repubblica, atteso che, a parere dello scrivente, nessuna fattispecie delittuosa è venuta in rilievo nel corso del presen- te giudizio e con riferimento ai fatti quivi scrutinati; resta inteso che la parte interessata po- trà, recta via, presentare le più disparate querele, beninteso nella consapevolezza che il no- stro ordinamento prevede e punisce anche il reato di calunnia».
3. ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: «(…) ad Parte_1
oggetto di sentire riformare l'impugnata sentenza (…) ed in riforma della stessa accogliere
l'appello così come precisato in premessa previa ammissione o meno della CTU al fine della descrizione dei luoghi e della inesistenza di iscrizione ipotecaria sui beni indicati e/o pignora- ti e su provvedimento di assegnazione malamente effettuato, dichiarando che la proprietà de quo è ancora di pertinenza della istante relativamente alla parte non ipotecata e/o non commerciabile, per difetto dei presupposti come precisati. Si riporta in ogni caso ad ogni de- duzione come formulata e per la quale si ritiene che il Magistrato non abbia assolutamente provveduto, come da richieste di cui al fascicolo di primo grado. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione».
4. Nel costituirsi in giudizio, l'avv. ha così concluso: «A) Voglia la Corte d'Ap- CP_1
pello (…), respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare le manifeste inammissibilità ed infondatezza dell'appello proposto da e confermare Parte_1
integralmente la sentenza n° 1998/2023 del Tribunale di Napoli Nord. B) Accerti la Corte
d'Appello adita la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e così la responsabilità processuale aggravata di parte appellante e, per l'effetto, condanni in Parte_1
favore del comparente per il titolo dedotto, nella misura equitativa che sarà ritenuta congrua
e di giustizia. C) Condanni la Corte adita l'appellante al pagamento in Parte_1
favore del comparente appellato delle spese e competenze anche del presente grado di giudi- zio e/o, comunque, di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, CPA ed
IVA come per legge».
5. Sostiene che la procedura esecutiva aveva riguardato beni non pi- Parte_1
gnorati e/o non suscettibili di essere venduti perché privi di “autorizzazione edilizia” (ovvero muniti di autorizzazione per “usi turistici” e non per “usi abitativi”) e/o non appartenenti al debitore esecutato. Precisa ancora l'appellante che l'avv. , quale delegato Parte_1 CP_1
alla vendita, non aveva esaminato adeguatamente il titolo in base al quale la banca creditrice agiva in executivis; e il Giudice dell'esecuzione, a sua volta, avrebbe dovuto disporre consu-
3 lenza tecnica per individuare con precisione le porzioni immobiliari, provenienti da un atto di divisione, effettivamente oggetto di ipoteca e pignorabili dalla banca. Circostanze tutte che andavano e vanno sottoposte al vaglio del giudice penale, previa trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica.
6. La Corte osserva che tutte le doglianze dell'appellante attengono alla legittimità della procedura esecutiva (promossa dalla e coltivata dalla incorporan- Controparte_2
te ; RGE 567\2014 Trib. Napoli Nord) che inte- Controparte_3 Parte_1
se contrastare con opposizione di terzo: doglianze che dunque furono correttamente sotto- poste a quel giudice e riproposte in appello avverso la menzionata sentenza n. 222\2020.
Si tratta – come ben spiegato dal giudice di primo grado nella sentenza n. 1998\2023 (qui impugnata) – di questioni tutte attinenti alla procedura esecutiva sopra richiamata e dunque anteriori alla sentenza che ha definito il giudizio di opposizione di terzo e che costituisce il titolo dell'esecuzione annunciata con precetto dall'avv. . Sono perciò questioni CP_1
(coperte dal titolo esecutivo) estranee al thema decidendum della presente causa, nella qua- le la cognizione del giudice è limitata all'accertamento dell'attuale esistenza del titolo esecu- tivo in rapporto all'esecuzione, per stabilire se esso non manchi del tutto ovvero non sia ve- nuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.
Tutto ciò è chiaramente espresso nella sentenza impugnata, la cui motivazione è stata so- pra trascritta nelle parti salienti. Sicché l'appellante avrebbe dovuto censurare i passaggi di quella motivazione, deducendo ad esempio: l'inesistenza del titolo esecutivo;
la sua avvenu- ta sospensione (per legge o per provvedimento del giudice); la sopravvenienza di fatti estin- tivi o modificativi successivi alla formazione del titolo. L'appellante, ignorando completa- mente gli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata, si dedica invece a ribadire profili inerenti alla erronea (a suo avviso) formazione del titolo stesso, sui quali è competen- te (soltanto) il giudice dell'appello avverso la sentenza 222\2020. Di conseguenza, non v'è neppure luogo a provvedere sulla richiesta di rimettere gli atti alla Procura della Repubblica, per reati in ipotesi commessi nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare sulla quale questa Corte non ha e non può avere alcuna cognizione.
Quanto innanzi conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'appello in quanto intera- mente sviluppato mediante motivi non attinenti alle argomentazioni del primo giudice, dalle quali l'atto di gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non può prescindere.
Tuttavia non ricorrono i presupposti del dolo o della colpa grave per la condanna ex art.96
4 c.p.c..
7. L'inammissibilità dell'appello comporta la condanna dell'appellante alle spese del grado, liquidate in base al DM 55\2014 e successive modifiche, scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro, importi medi.
8. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribu- Parte_1 CP_1
nale di Napoli Nord 15.05.2023 n. 1998, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del Parte_1 CP_1
presente grado, che liquida in € 5.809,00 per compensi ed € 871,35 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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