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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 4542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4542 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 804/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 22 gennaio 2025 da elettivamente domiciliata in Milano, Via F. Melzi D'Eril, 38, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Luigi Zezza, che lo rappresenta e difende, per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti e contro appartenenti alla GPS seconda fascia della Provincia di Milano 2024, classe 046 cointeressati OGGETTO: scorrimento graduatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) condannare i convenuti in solido tra loro ad esser tenuti a reintegrare la ricorrente nel luogo di lavoro di cui al contratto dedotto in causa con inserimento immediato in cattedra e con decorrenza giuridica del contratto dal 30.9.2024 al 30.6.2025 nella sede prescelta ed alla quale aveva diritto ovvero Istituto Cattaneo di
1 Piazza Vetra, ovvero altra prescelta, atteso il dovuto conferimento dell'incarico a tempo determinato per come dedotto in causa nell'anno scolastico. Riconoscere comunque il diritto al pagamento del danno da mancato guadagno per il dovuto contratto a tempo determinato per gli anni 2024/2025 secondo le preferenze da lei espresse nell'istanza datata 31/7/2024, danni quantificati in euro 2.845,80 dovuti per il periodo 30.9.-30.12.2024 oltre i successivi al 30.9.2025, oltre gli accessori di legge e condanna degli stessi al riconoscimento alla ricorrente del punteggio complessivo di 12 punti per l'incarico di supplenza;
2) con condanna alle spese e alle competenze professionali;
PER IL CONVENUTO : Controparte_1
1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi addotti in narrativa.
2) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 22 gennaio 2025, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di essere da 10 anni (doc. 2 fasc. ric.) in graduatoria di seconda fascia, con 141 punti, al 53° posto nella classe di concorso A046, Diritto ed Economia (doc. 3 fasc. ric.). Un algoritmo incrociava le disponibilità di cattedre (18 ore settimanali su una stessa materia) e relativi “spezzoni” (di durata inferiore) con le richieste degli aspiranti in graduatoria, assegnando il contratto. Se l'algoritmo – quando scorre la graduatoria – non incrociava un posto disponibile con una richiesta del singolo candidato, dichiarava il candidato rinunciatario per tutto l'anno e lo escludeva dalla graduatoria. Dopo il primo scorrimento della graduatoria si verificava che molti candidati rinunciavano alla nomina (perché entrati di ruolo o perché in più graduatorie). Si rendeva quindi necessario un secondo scorrimento della graduatoria da parte dell'algoritmo. Il , tuttavia, non faceva partire lo scorrimento dall'inizio dalla CP_1 graduatoria, ma da dove si era fermato, per cui se un aspirante era stato saltato in precedenza, perdeva il posto che si era reso disponibile in seconda battuta, venendo nominato un altro aspirante avente un punteggio inferiore.
2 Nel caso di nel computo delle disponibilità era stato caricato, Parte_1 Parte da parte dell per 10 volte lo spezzone di 10 ore del Liceo UC SE RO, causando lo scorrimento della graduatoria di decine di posti oltre il numero regolare, arrivando al posto 99. L'inserimento di posti inesistenti aveva falsato il primo scorrimento della graduatoria (Bollettino del 31 agosto 2024 Decreto 2050, doc. 7 fasc. ric.) escludendo in modo irreversibile. Parte_1
Quindi l'UST Milano non aveva corretto il bollettino delle nomine, in modo asseritamente irrituale e poco trasparente ed aveva fatto scorrere l'algoritmo per la seconda volta (Bollettino Decreto 1850 del 27 settembre 2024, doc. 8 fasc. ric.) non dal posto 25, come sarebbe stato logico, ma dal posto 60. Così era stata esclusa due volte. Nel secondo scorrimento Parte_1 erano state nominate – con un punteggio inferiore due docenti su due posti che le spettavano in base alle sue scelte. L'UST di Milano aveva caricato nell'elenco dei contratti disponibili dieci spezzoni di Diritto ed Economia al SE RO, l'algoritmo (con il primo bollettino) aveva assegnato a dieci candidati dieci contratti. Il 2 settembre vi erano quindi 8 persone (due di fatto risultavano nomi ignoti) che reclamavano gli spezzoni di dieci ore, che non esistevano. A fronte di ciò il Preside dell'Istituto aveva chiamato l'ufficio preposto a gestire l'algoritmo, rappresentando la situazione che solo una persona poteva avere un posto. A fronte della conoscenza dell'errore che falsava l'assegnazione dei posti in graduatoria, l'UST non aveva corretto il primo bollettino. Con la combinazione delle rinunce e delle non assegnazioni, anziché ripartire dal posto 99, cui si era arrivati perché i posti eccedevano le disponibilità, ed eliminando i nove posti fantasma, si sarebbe dovuto ripartire dal posto 24. Se il secondo scorrimento del 27 settembre (Secondo Bollettino, doc. 8 fasc. ric.) fosse partito dal posto 24, la ricorrente (posto 53) sarebbe entrata nello scorrimento tra le prime e le sarebbe stato assegnato un posto, ricavato tra quelli che con il primo bollettino erano stati assegnati e che erano stati rimessi in disponibilità per rinuncia. Alla ricorrente sarebbe stata assegnata la cattedra all'I. Cattaneo di Milano, piazza Della Vetra, ovvero il liceo Vico di Corsico. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte.
Si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Il convenuto riferiva che, nell'inserimento dei dati sulla piattaforma INS (“Informatizzazione Nomine Supplenze e fino al termine”) predisposta dal MINISTERO, per mero errore materiale, l'ufficio organico di AT Milano aveva digitato per l'UC “SE RO” la disponibilità (anziché di uno spezzone di 10 ore) di 10 spezzoni di 10 ore. In seguito a tale errore erano state individuate 10 persone per la copertura dello stesso spezzone.
3 Al fine di evitare l'annullamento di tutte le nomine già effettuate, l in CP_4 autotutela, aveva provveduto a rettificare “manualmente” le 10 nomine sullo stesso spezzone e aveva conferito agli stessi nuovi posti e/o spezzoni in base alla posizione che ciascun candidato occupava nelle GPS e poi alla corrispondenza tra la disponibilità residua sussistente al momento di chiamata del singolo candidato e le preferenze dallo stesso espresse nella domanda presentata. L'AT Milano, con decreto 2199 del 17/09/2024 aveva assegnato nuove cattedre ai 7 docenti chiamati in prima istanza. Aveva quindi effettuato un secondo scorrimento di nomine in seguito a rinuncia da parte dei candidati individuati nel processo di nomina del 31/08/2024. La ricorrente non era stata destinataria di alcuna nomina.
All'udienza del 24 ottobre 2025, disposta l'integrazione del contraddittorio dei cointeressati tramite notifica per pubblici proclami, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. lamenta di essere stata vittima di un errore nello Parte_1 svolgimento della procedura informatica utilizzata dal
[...]
per l'attribuzione delle supplenze. Controparte_1
L'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 (doc. 9 fasc. ) ha CP_1 disciplinato le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”. L'art. 12, sul “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, ha previsto che le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) (annuali e sino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 31 agosto o fino al 30 giugno) sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata (art. 12, comma 1); hanno titolo a conseguire le predette supplenze esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GA (Graduatorie ad esaurimento) e in subordine nelle GPS (Graduatorie per le supplenze), che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi in esame con modalità telematica attraverso il sistema informativo del
(art. 12 comma 2) e che attraverso la procedura informatizzata gli CP_1 aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
2. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinano fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente (art. 12, comma 3). La mancata presentazione dell'istanza costituisce rinuncia al conferimento degli
4 incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 4, 1° periodo). Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 4, 2°- 4° periodo). Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line (art. 12, comma 5). L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura (art. 12, comma 10). Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 11).
3. Il successivo art. 14, comma 1, dell'O.M. 88/2024 cit. precisa che “la stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio” e conferma “In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GA. e GPS: a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GA. che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla
5 base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento…”.
4. L'art. 12 dell'O.M. 88/2024, quindi, impone agli aspiranti supplenti di presentare un'apposita domanda per partecipare alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche. Statuisce inoltre che la mancata presentazione della istanza costituisce rinuncia e impedisce il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'intero anno scolastico di riferimento e per tutte le graduatorie ove il docente è inserito. Ai sensi del medesimo art. 12, poi, in sede di compilazione della domanda, ogni aspirante supplente inserisce le proprie preferenze nell'ordine e secondo le tipologie più gradite. E' espressamente prevista la facoltà di indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto e il docente è avvertito che (anche) la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto (e non solo la omessa presentazione della istanza) costituisce rinuncia al conferimento di incarichi di supplenza, in questo caso solo per le sedi e tipologie di posto non espresse (art. 12 comma 4). La disposizione prosegue chiarendo che l'aspirante che ha indicato nella domanda solo talune sedi/posti e al proprio turno di nomina non può essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse (poiché sono disponibili solo sedi/tipologie di posto non indicate nella domanda), sarà considerato rinunciatario in relazione alle sedi/posti in quel momento disponibili e da lui non indicate. Ne consegue ulteriormente che il candidato, essendo considerato rinunciatario rispetto alla supplenza proposta, sarà escluso dalla assegnazione di incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico di riferimento e per la graduatoria ove è risultato in turno di nomina. Pertanto, il docente essendo stato già trattato dalla procedura ed essendo considerato rinunciatario rispetto alle sedi non indicate nella domanda (le sole disponibili al suo turno di nomina), sarà escluso da successive convocazioni/turni di nomina e non potrà ottenere l'assegnazione di supplenze dalla graduatoria ove è risultato in turno di nomina. Rimane ferma per il docente la possibilità di ricevere l'assegnazione di incarichi a tempo determinato da altre graduatorie (GA, GPS per altre classi di concorso o graduatorie di istituto) ove vi fosse inserito.
5. L'art. 12, comma 11, contempla, inoltre, un'ulteriore terza ipotesi di rinuncia alla assegnazione della supplenza già conferita. Ai sensi del comma 5, con l'indicazione delle preferenze l'aspirante dichiara, sin dalla compilazione della domanda, di accettare l'assegnazione di incarichi presso le sedi/tipologie di posti espressi. L'algoritmo, quindi, assegna automaticamente l'incarico al docente quando una delle sedi preferenziali espresse nella domanda coincide con uno dei posti disponibili al suo turno di nomina.
6 Può accadere che il candidato rinunci all'incarico già attribuito dall'algoritmo oppure non assuma servizio entro il termine assegnato dalla Amministrazione. In questa ipotesi il docente rinunciatario dell'incarico già assegnato viene escluso dalle successive operazioni di reclutamento per gli incarichi a tempo determinato per tutte le graduatorie cui abbia titolo (GA., GPS e graduatorie di istituto), anche per altre classi di concorso, e per l'intero anno scolastico di riferimento.
6. Dunque l'art. 12 dell'O.M. 88/2024, per il caso di “mancata presentazione dell'istanza” o di “rinuncia all'incarico assegnato”, prevede l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi di supplenza (annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi graduatoria. La mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, invece, impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse, con l'ulteriore conseguenza che, se al suo turno di nomina sono disponibili solo sedi/posti non indicati, sarà escluso da successive convocazioni/assegnazioni di incarichi dalla graduatoria per la quale ha partecipato al turno di nomina, mentre continuerà a concorrere nella procedura di reclutamento per altre graduatorie ove fosse inserito.
7. è inserita nelle GPS in graduatoria di seconda fascia Parte_1 con 141 punti, al 53° posto nella classe di concorso A046, Diritto ed Economia (doc. 3 fasc. ric.). rileva che, nell'ambito della procedura di assegnazione delle Parte_1 supplenze, in virtù del punteggio acquisito, avrebbe dovuto rientrare nel secondo turno di nomina, destinato alle assegnazioni di incarichi a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, effettuato in data 26/09/2024 (doc. 6 e 6a fasc.
). CP_1
Rileva che l'incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto Tecnico Cattaneo, era andato a mentre Controparte_5 avrebbe dovuto essere assegnato a lei, in migliore collocazione in graduatoria (così come le successive assegnazioni di cattedra a e a ). Persona_1 Persona_2
8. considera l'elenco di assegnazioni di seconda fascia Parte_1 del 31 agosto 2024 (doc. 4a fasc. ) ed arretra di cinque posizioni (già CP_1 assegnate erroneamente sull'UC SE RO), poi passa all'elenco del 26 settembre 2024 (doc. 6a fasc. ) e, scorrendo di cinque posizioni, vede CP_1 la supplenza assegnata a (posizione 105 e punt. 121) presso Controparte_5
l'Istituto C. Cattaneo, da lei richiesto nella domanda (doc. 8 fasc. ). CP_1
La normativa alla base dell'algoritmo (individuata sopra ai §§ 1- 6), determina che i posti disponibili indicati nel primo decreto di nomina (31 agosto 2024) possano essere (e normalmente siano) differenti da quelli che determinano gli scorrimenti successivi.
7 Tuttavia, il sistema informatico inizia la ricerca degli assegnatari cui destinare le disponibilità sopravvenute partendo da una posizione inferiore rispetto a quella di non considerando come punto di partenza quello all'esito Parte_1 delle rettifiche “manuali” delle nomine sullo stesso spezzone dell'UC SE RO e conferisce. In altri termini la procedura algoritmica agisce in modo tale che, se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca quel docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed CP_1 assegnando il posto in questione ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso, ma che aveva indicato quella scuola fra le opzioni. Se successivamente alla detta convocazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella classe di concorso in questione, il deve effettuare una nuova CP_1 convocazione, ripercorrendo la graduatoria, dovendo quindi proporre ed assegnare i posti al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che abbia indicato le dette sedi. La ricorrente non è stata nominata in un primo momento per mancanza di posti che andassero a coprire la sua posizione. I posti all'epoca erroneamente ritenuti aperti sull'UC SE RO sono stati riassegnati dal presso Controparte_1 altre istituzioni in forza del punteggio degli aspiranti e dell'ordine di preferenze espresse. Tuttavia, “dalla lettura coordinata dei commi 3 e 10 dell'articolo 12 [dell'OM 112/2022 identici peraltro a quelli dell'OM qui in discussione] emerge che, nell'ipotesi di convocazione successiva alla prima, siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso o materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente” (così App. Milano, n. 320 del 23 maggio 2024, richiamata da App. Milano, n. 88 del 19 febbraio 2025). Ciò significa che eventuali disponibilità successive emerse per effetto di rinuncia (o per l'assegnazione “manuale” ovvero extra ordinem di alcune sedi), devono essere legittimamente oggetto di fasi di attribuzione successive che riguardano gli aspiranti non precedentemente destinatari di proposte di assunzione, second il loro punteggio e l'ordine in graduatoria. Ne segue che avrebbe dovuto essere chiamata con priorità Parte_1 rispetto a (posizione 105 e punteggio 121). Controparte_5
Ad oggi, quella chiamata è irreversibile, essendo trascorso l'a.s. di riferimento. Va dunque riconosciuto a solo ristoro del danno da mancato Parte_1 guadagno per il contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 secondo le
8 preferenze da lei espresse nell'istanza datata 31/7/2024, danni quantificati incontestatamente in € 2.845,80 dovuti per il periodo 30 settembre – 30 dicembre 2024 oltre i successivi al 30 settembre 2025, e il riconoscimento alla ricorrente del punteggio complessivo di 12 punti per l'incarico di supplenza.
9. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 3.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) riconosce a il diritto al ristoro del danno da mancato Parte_1 guadagno per il contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 liquidato in €
2.845,80 dovuti per il periodo 30.9.-30.12.2024 oltre i successivi al 30.9.2025, condanna il al Controparte_1 riconoscimento a del punteggio complessivo di 12 punti per Parte_1
l'incarico di supplenza;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento delle spese in favore di liquidate in €
[...] Parte_1
3000,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 24 ottobre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 22 gennaio 2025 da elettivamente domiciliata in Milano, Via F. Melzi D'Eril, 38, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Luigi Zezza, che lo rappresenta e difende, per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti e contro appartenenti alla GPS seconda fascia della Provincia di Milano 2024, classe 046 cointeressati OGGETTO: scorrimento graduatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) condannare i convenuti in solido tra loro ad esser tenuti a reintegrare la ricorrente nel luogo di lavoro di cui al contratto dedotto in causa con inserimento immediato in cattedra e con decorrenza giuridica del contratto dal 30.9.2024 al 30.6.2025 nella sede prescelta ed alla quale aveva diritto ovvero Istituto Cattaneo di
1 Piazza Vetra, ovvero altra prescelta, atteso il dovuto conferimento dell'incarico a tempo determinato per come dedotto in causa nell'anno scolastico. Riconoscere comunque il diritto al pagamento del danno da mancato guadagno per il dovuto contratto a tempo determinato per gli anni 2024/2025 secondo le preferenze da lei espresse nell'istanza datata 31/7/2024, danni quantificati in euro 2.845,80 dovuti per il periodo 30.9.-30.12.2024 oltre i successivi al 30.9.2025, oltre gli accessori di legge e condanna degli stessi al riconoscimento alla ricorrente del punteggio complessivo di 12 punti per l'incarico di supplenza;
2) con condanna alle spese e alle competenze professionali;
PER IL CONVENUTO : Controparte_1
1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi addotti in narrativa.
2) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 22 gennaio 2025, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di essere da 10 anni (doc. 2 fasc. ric.) in graduatoria di seconda fascia, con 141 punti, al 53° posto nella classe di concorso A046, Diritto ed Economia (doc. 3 fasc. ric.). Un algoritmo incrociava le disponibilità di cattedre (18 ore settimanali su una stessa materia) e relativi “spezzoni” (di durata inferiore) con le richieste degli aspiranti in graduatoria, assegnando il contratto. Se l'algoritmo – quando scorre la graduatoria – non incrociava un posto disponibile con una richiesta del singolo candidato, dichiarava il candidato rinunciatario per tutto l'anno e lo escludeva dalla graduatoria. Dopo il primo scorrimento della graduatoria si verificava che molti candidati rinunciavano alla nomina (perché entrati di ruolo o perché in più graduatorie). Si rendeva quindi necessario un secondo scorrimento della graduatoria da parte dell'algoritmo. Il , tuttavia, non faceva partire lo scorrimento dall'inizio dalla CP_1 graduatoria, ma da dove si era fermato, per cui se un aspirante era stato saltato in precedenza, perdeva il posto che si era reso disponibile in seconda battuta, venendo nominato un altro aspirante avente un punteggio inferiore.
2 Nel caso di nel computo delle disponibilità era stato caricato, Parte_1 Parte da parte dell per 10 volte lo spezzone di 10 ore del Liceo UC SE RO, causando lo scorrimento della graduatoria di decine di posti oltre il numero regolare, arrivando al posto 99. L'inserimento di posti inesistenti aveva falsato il primo scorrimento della graduatoria (Bollettino del 31 agosto 2024 Decreto 2050, doc. 7 fasc. ric.) escludendo in modo irreversibile. Parte_1
Quindi l'UST Milano non aveva corretto il bollettino delle nomine, in modo asseritamente irrituale e poco trasparente ed aveva fatto scorrere l'algoritmo per la seconda volta (Bollettino Decreto 1850 del 27 settembre 2024, doc. 8 fasc. ric.) non dal posto 25, come sarebbe stato logico, ma dal posto 60. Così era stata esclusa due volte. Nel secondo scorrimento Parte_1 erano state nominate – con un punteggio inferiore due docenti su due posti che le spettavano in base alle sue scelte. L'UST di Milano aveva caricato nell'elenco dei contratti disponibili dieci spezzoni di Diritto ed Economia al SE RO, l'algoritmo (con il primo bollettino) aveva assegnato a dieci candidati dieci contratti. Il 2 settembre vi erano quindi 8 persone (due di fatto risultavano nomi ignoti) che reclamavano gli spezzoni di dieci ore, che non esistevano. A fronte di ciò il Preside dell'Istituto aveva chiamato l'ufficio preposto a gestire l'algoritmo, rappresentando la situazione che solo una persona poteva avere un posto. A fronte della conoscenza dell'errore che falsava l'assegnazione dei posti in graduatoria, l'UST non aveva corretto il primo bollettino. Con la combinazione delle rinunce e delle non assegnazioni, anziché ripartire dal posto 99, cui si era arrivati perché i posti eccedevano le disponibilità, ed eliminando i nove posti fantasma, si sarebbe dovuto ripartire dal posto 24. Se il secondo scorrimento del 27 settembre (Secondo Bollettino, doc. 8 fasc. ric.) fosse partito dal posto 24, la ricorrente (posto 53) sarebbe entrata nello scorrimento tra le prime e le sarebbe stato assegnato un posto, ricavato tra quelli che con il primo bollettino erano stati assegnati e che erano stati rimessi in disponibilità per rinuncia. Alla ricorrente sarebbe stata assegnata la cattedra all'I. Cattaneo di Milano, piazza Della Vetra, ovvero il liceo Vico di Corsico. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte.
Si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Il convenuto riferiva che, nell'inserimento dei dati sulla piattaforma INS (“Informatizzazione Nomine Supplenze e fino al termine”) predisposta dal MINISTERO, per mero errore materiale, l'ufficio organico di AT Milano aveva digitato per l'UC “SE RO” la disponibilità (anziché di uno spezzone di 10 ore) di 10 spezzoni di 10 ore. In seguito a tale errore erano state individuate 10 persone per la copertura dello stesso spezzone.
3 Al fine di evitare l'annullamento di tutte le nomine già effettuate, l in CP_4 autotutela, aveva provveduto a rettificare “manualmente” le 10 nomine sullo stesso spezzone e aveva conferito agli stessi nuovi posti e/o spezzoni in base alla posizione che ciascun candidato occupava nelle GPS e poi alla corrispondenza tra la disponibilità residua sussistente al momento di chiamata del singolo candidato e le preferenze dallo stesso espresse nella domanda presentata. L'AT Milano, con decreto 2199 del 17/09/2024 aveva assegnato nuove cattedre ai 7 docenti chiamati in prima istanza. Aveva quindi effettuato un secondo scorrimento di nomine in seguito a rinuncia da parte dei candidati individuati nel processo di nomina del 31/08/2024. La ricorrente non era stata destinataria di alcuna nomina.
All'udienza del 24 ottobre 2025, disposta l'integrazione del contraddittorio dei cointeressati tramite notifica per pubblici proclami, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. lamenta di essere stata vittima di un errore nello Parte_1 svolgimento della procedura informatica utilizzata dal
[...]
per l'attribuzione delle supplenze. Controparte_1
L'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 (doc. 9 fasc. ) ha CP_1 disciplinato le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”. L'art. 12, sul “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, ha previsto che le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) (annuali e sino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 31 agosto o fino al 30 giugno) sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata (art. 12, comma 1); hanno titolo a conseguire le predette supplenze esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GA (Graduatorie ad esaurimento) e in subordine nelle GPS (Graduatorie per le supplenze), che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi in esame con modalità telematica attraverso il sistema informativo del
(art. 12 comma 2) e che attraverso la procedura informatizzata gli CP_1 aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
2. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinano fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente (art. 12, comma 3). La mancata presentazione dell'istanza costituisce rinuncia al conferimento degli
4 incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 4, 1° periodo). Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 4, 2°- 4° periodo). Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line (art. 12, comma 5). L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura (art. 12, comma 10). Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 11).
3. Il successivo art. 14, comma 1, dell'O.M. 88/2024 cit. precisa che “la stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio” e conferma “In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GA. e GPS: a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GA. che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla
5 base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento…”.
4. L'art. 12 dell'O.M. 88/2024, quindi, impone agli aspiranti supplenti di presentare un'apposita domanda per partecipare alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche. Statuisce inoltre che la mancata presentazione della istanza costituisce rinuncia e impedisce il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'intero anno scolastico di riferimento e per tutte le graduatorie ove il docente è inserito. Ai sensi del medesimo art. 12, poi, in sede di compilazione della domanda, ogni aspirante supplente inserisce le proprie preferenze nell'ordine e secondo le tipologie più gradite. E' espressamente prevista la facoltà di indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto e il docente è avvertito che (anche) la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto (e non solo la omessa presentazione della istanza) costituisce rinuncia al conferimento di incarichi di supplenza, in questo caso solo per le sedi e tipologie di posto non espresse (art. 12 comma 4). La disposizione prosegue chiarendo che l'aspirante che ha indicato nella domanda solo talune sedi/posti e al proprio turno di nomina non può essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse (poiché sono disponibili solo sedi/tipologie di posto non indicate nella domanda), sarà considerato rinunciatario in relazione alle sedi/posti in quel momento disponibili e da lui non indicate. Ne consegue ulteriormente che il candidato, essendo considerato rinunciatario rispetto alla supplenza proposta, sarà escluso dalla assegnazione di incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico di riferimento e per la graduatoria ove è risultato in turno di nomina. Pertanto, il docente essendo stato già trattato dalla procedura ed essendo considerato rinunciatario rispetto alle sedi non indicate nella domanda (le sole disponibili al suo turno di nomina), sarà escluso da successive convocazioni/turni di nomina e non potrà ottenere l'assegnazione di supplenze dalla graduatoria ove è risultato in turno di nomina. Rimane ferma per il docente la possibilità di ricevere l'assegnazione di incarichi a tempo determinato da altre graduatorie (GA, GPS per altre classi di concorso o graduatorie di istituto) ove vi fosse inserito.
5. L'art. 12, comma 11, contempla, inoltre, un'ulteriore terza ipotesi di rinuncia alla assegnazione della supplenza già conferita. Ai sensi del comma 5, con l'indicazione delle preferenze l'aspirante dichiara, sin dalla compilazione della domanda, di accettare l'assegnazione di incarichi presso le sedi/tipologie di posti espressi. L'algoritmo, quindi, assegna automaticamente l'incarico al docente quando una delle sedi preferenziali espresse nella domanda coincide con uno dei posti disponibili al suo turno di nomina.
6 Può accadere che il candidato rinunci all'incarico già attribuito dall'algoritmo oppure non assuma servizio entro il termine assegnato dalla Amministrazione. In questa ipotesi il docente rinunciatario dell'incarico già assegnato viene escluso dalle successive operazioni di reclutamento per gli incarichi a tempo determinato per tutte le graduatorie cui abbia titolo (GA., GPS e graduatorie di istituto), anche per altre classi di concorso, e per l'intero anno scolastico di riferimento.
6. Dunque l'art. 12 dell'O.M. 88/2024, per il caso di “mancata presentazione dell'istanza” o di “rinuncia all'incarico assegnato”, prevede l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi di supplenza (annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi graduatoria. La mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, invece, impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse, con l'ulteriore conseguenza che, se al suo turno di nomina sono disponibili solo sedi/posti non indicati, sarà escluso da successive convocazioni/assegnazioni di incarichi dalla graduatoria per la quale ha partecipato al turno di nomina, mentre continuerà a concorrere nella procedura di reclutamento per altre graduatorie ove fosse inserito.
7. è inserita nelle GPS in graduatoria di seconda fascia Parte_1 con 141 punti, al 53° posto nella classe di concorso A046, Diritto ed Economia (doc. 3 fasc. ric.). rileva che, nell'ambito della procedura di assegnazione delle Parte_1 supplenze, in virtù del punteggio acquisito, avrebbe dovuto rientrare nel secondo turno di nomina, destinato alle assegnazioni di incarichi a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, effettuato in data 26/09/2024 (doc. 6 e 6a fasc.
). CP_1
Rileva che l'incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto Tecnico Cattaneo, era andato a mentre Controparte_5 avrebbe dovuto essere assegnato a lei, in migliore collocazione in graduatoria (così come le successive assegnazioni di cattedra a e a ). Persona_1 Persona_2
8. considera l'elenco di assegnazioni di seconda fascia Parte_1 del 31 agosto 2024 (doc. 4a fasc. ) ed arretra di cinque posizioni (già CP_1 assegnate erroneamente sull'UC SE RO), poi passa all'elenco del 26 settembre 2024 (doc. 6a fasc. ) e, scorrendo di cinque posizioni, vede CP_1 la supplenza assegnata a (posizione 105 e punt. 121) presso Controparte_5
l'Istituto C. Cattaneo, da lei richiesto nella domanda (doc. 8 fasc. ). CP_1
La normativa alla base dell'algoritmo (individuata sopra ai §§ 1- 6), determina che i posti disponibili indicati nel primo decreto di nomina (31 agosto 2024) possano essere (e normalmente siano) differenti da quelli che determinano gli scorrimenti successivi.
7 Tuttavia, il sistema informatico inizia la ricerca degli assegnatari cui destinare le disponibilità sopravvenute partendo da una posizione inferiore rispetto a quella di non considerando come punto di partenza quello all'esito Parte_1 delle rettifiche “manuali” delle nomine sullo stesso spezzone dell'UC SE RO e conferisce. In altri termini la procedura algoritmica agisce in modo tale che, se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca quel docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed CP_1 assegnando il posto in questione ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso, ma che aveva indicato quella scuola fra le opzioni. Se successivamente alla detta convocazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella classe di concorso in questione, il deve effettuare una nuova CP_1 convocazione, ripercorrendo la graduatoria, dovendo quindi proporre ed assegnare i posti al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che abbia indicato le dette sedi. La ricorrente non è stata nominata in un primo momento per mancanza di posti che andassero a coprire la sua posizione. I posti all'epoca erroneamente ritenuti aperti sull'UC SE RO sono stati riassegnati dal presso Controparte_1 altre istituzioni in forza del punteggio degli aspiranti e dell'ordine di preferenze espresse. Tuttavia, “dalla lettura coordinata dei commi 3 e 10 dell'articolo 12 [dell'OM 112/2022 identici peraltro a quelli dell'OM qui in discussione] emerge che, nell'ipotesi di convocazione successiva alla prima, siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso o materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente” (così App. Milano, n. 320 del 23 maggio 2024, richiamata da App. Milano, n. 88 del 19 febbraio 2025). Ciò significa che eventuali disponibilità successive emerse per effetto di rinuncia (o per l'assegnazione “manuale” ovvero extra ordinem di alcune sedi), devono essere legittimamente oggetto di fasi di attribuzione successive che riguardano gli aspiranti non precedentemente destinatari di proposte di assunzione, second il loro punteggio e l'ordine in graduatoria. Ne segue che avrebbe dovuto essere chiamata con priorità Parte_1 rispetto a (posizione 105 e punteggio 121). Controparte_5
Ad oggi, quella chiamata è irreversibile, essendo trascorso l'a.s. di riferimento. Va dunque riconosciuto a solo ristoro del danno da mancato Parte_1 guadagno per il contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 secondo le
8 preferenze da lei espresse nell'istanza datata 31/7/2024, danni quantificati incontestatamente in € 2.845,80 dovuti per il periodo 30 settembre – 30 dicembre 2024 oltre i successivi al 30 settembre 2025, e il riconoscimento alla ricorrente del punteggio complessivo di 12 punti per l'incarico di supplenza.
9. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 3.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) riconosce a il diritto al ristoro del danno da mancato Parte_1 guadagno per il contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 liquidato in €
2.845,80 dovuti per il periodo 30.9.-30.12.2024 oltre i successivi al 30.9.2025, condanna il al Controparte_1 riconoscimento a del punteggio complessivo di 12 punti per Parte_1
l'incarico di supplenza;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento delle spese in favore di liquidate in €
[...] Parte_1
3000,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 24 ottobre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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