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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 811/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Chiara Campagner Giudice dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 811/2018 promossa da:
, rappr e dif. dagli Avv.ti ALBERTI NICOLA e FONTANA FRANCESCO Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Vicenza, Piazza Araceli n. 2,
- parte attrice - contro
, rappr e dif. dagli Avv.ti Zerbato Keti, Guglielmi Chiara, Federico Viero e Luca CP_1
Scanferlato, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Schio (VI), via Landshut n. 4
, rappr e dif dall' Avv. Simone Veronese, elettivamente domiciliato presso lo studio CP_2 di quest'ultimo in Schio (VI) Via Baccarini n.
2 - convenuti - con la chiamata in causa di
, Controparte_3 contumace
Conclusioni di parte attrice:
Nel merito
1 --- Condannare e il sig. , in solido o ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, CP_1 CP_2 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice in conseguenza delle violazioni per cui è causa, liquidandoli seguendo i criteri e tenendo conto delle circostanze esposte in atti, e nella misura che è risultata in corso di causa o in quella che il Tribunale riterrà di giustizia, occorrendo facendone liquidazione in una somma globale stabilita ex art. 125, co.2
c.p.i. o 1226 c.c., in ogni caso con la rivalutazione e gli interessi da quando dovuti fino al saldo.
--- Ordinare ex art. 126 c.p.i. la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza nella rivista di settore “ e sul quotidiano a tiratura nazionale “Corriere della Sera”, stabilendo che ciò Parte_2 possa avvenire a cura di con diritto di quest'ultima di ripetizione delle spese di Parte_1 pubblicazione dietro semplice presentazione alla parte convenuta delle relative fatture di spesa.
--- Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Conclusioni di CP_1
1) Respingersi tutte le domande formulate nei confronti della soc. in quanto infondate, in CP_1 fatto ed in diritto, e, comunque, indimostrate ed inammissibili anche per carenza di legittimazione/titolarità passiva della soc. in relazione ai fatti esposti/oggetto di causa. CP_1
2) Spese, anche di CT-CTP, e competenze di causa integralmente rifuse, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito il compenso.
In via istruttoria
A. Si insiste, in ogni caso, per l'ammissione delle circostanze di prova dedotte nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del 08.10.2019 con i testimoni ivi indicati e non ammesse dal Giudice con ordinanza del 01.06.2020.
Conclusioni di : CP_2
Rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti.
2) Nella denegata ipotesi in cui il sig. fosse condannato ad un qualsiasi risarcimento a CP_2 favore di parte attrice, limitarsi il pagamento al solo danno che sia stato effettivamente arrecato nel mercato spagnolo dalla temporanea indisponibilità del nome a dominio “pharmabox24.ex”, con
2 espressa esclusione di ogni ulteriore danno e/o comunque di ogni responsabilità per ulteriori condotte di concorrenza sleale dedotte dall'attrice.
3) Spese, anche di CT, e competenze di causa integralmente rifuse, con distrazione, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato, che ha anticipato le prime e non percepito il compenso.
In via istruttoria
Insiste per l'ammissione delle circostanze dedotte:
a) a prova diretta nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del 09.10.2019, con i testimoni ivi indicati e non ammesse dal Giudice con ordinanza del 01.06.2020;
b) a prova contraria nella terza memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del 09.10.2019, con i testimoni ivi indicati.
Ragioni della decisione
società operante nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di Parte_1 distributori automatici di prodotti farmaceutici, ha evocato in giudizio e CP_1 CP_2 lamentando il compimento, da parte dei convenuti, di condotte di concorrenza sleale e contraffazione di marchio.
A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto che la convenuta società concorrente CP_1 operante nello stesso settore commerciale, nel 2011 aveva promosso contro un Parte_1 procedimento di descrizione ex art. 129 cpi, avente ad oggetto il distributore automatico denominato
“Pharmabox 24”, prodotto da che sosteneva si ponesse in contraffazione con un Parte_1 CP_1 proprio titolo brevettuale.
Ha esposto che, ottenuta la descrizione con decreto inaudita altera parte, sia nel corso delle CP_1 operazioni di descrizione svoltesi presso alcune farmacie, con il concorso del suo amministratore
, sia successivamente alla conferma della misura richiesta, tramite il proprio rivenditore CP_2
titolare della ditta individuale “RO24”, aveva posto in essere delle condotte di CP_4 concorrenza sleale denigratoria consistenti nel divulgare notizie non veritiere circa i prodotti di che venivano etichettati come in contraffazione, distorcendo il contenuto e gli effetti del Parte_1 provvedimento di descrizione, presentato come un provvedimento giurisdizionale che conteneva un
3 accertamento circa la sussistenza della contraffazione brevettuale, e così inducendo i clienti di a recedere o comunque a non coltivare i rapporti commerciali in essere con la società Parte_1 attrice.
Ha poi evidenziato che, instaurato il procedimento di merito, l'intestato Tribunale, con la sentenza n.
1789/2015, aveva accertato la parziale nullità del brevetto di ed escluso l'interferenza tra i CP_1 prodotti di e quelli di la quale, nel frattempo, aveva subito ingenti danni a causa CP_1 Parte_1 delle condotte dell'odierna convenuta.
* * * ha poi esposto di utilizzare il marchio “Pharmabox 24” quantomeno dal 2011 per Parte_1 contraddistinguere un proprio distributore automatico, rappresentando che tale segno doveva essere certamente noto alla convenuta, poiché il prodotto sul quale era stata disposta la descrizione nel 2011 era appunto contraddistinto dal nome commerciale “Pharmabox 24”.
Ha quindi esposto di avere appreso che, in data 25/06/2014, aveva registrato a proprio CP_2 nome il domain name www.pharmabox24.es, creando inoltre un redirect che reindirizzava verso il sito web della convenuta www.pharmat24.com.
Si trattava quindi di condotta che integrava la contraffazione di marchio ex art. 22 cpi ed altresì concorrenza sleale confusoria e per scorrettezza professionale.
Ha quindi esposto di avere depositato le seguenti domande di registrazione:
- in data 10/12/2014, domanda di registrazione del marchio denominativo italiano “Pharmabox 24” per la classe 7 di Nizza, marchio registrato il 28/10/2015;
- in data 4/08/2015, domanda per marchio denominativo italiano “Pharmabox 24” per le classi 35 e 37;
- in data 05/10/2015 domanda di registrazione del marchio spagnolo “Pharmabox 24”
- in data 21/12/2015 domanda di marchio Europeo “Pharmabox 24”.
Ha poi dato atto che la società spagnola rivenditrice dei distributori di aveva Parte_3 CP_1 proposto opposizione avverso la registrazione del marchio spagnolo, invocando l'anteriorità del marchio
“Pharmabox 24”, depositato in malafede, ma il Tribunale di Oviedo, nel procedimento per rivendica del marchio radicato da aveva riconosciuto il diritto della società attrice a surrogarsi Parte_1 all'importatrice spagnola nella titolarità del marchio spagnolo.
4 * * *
Infine, ha lamentato che, nel sito www.pharmat24.com, la convenuta pubblicava delle Parte_1 fotografie che raffiguravano alcuni distributori prodotti e commercializzati dalla società attrice, così ponendo in essere un'ulteriore condotta di concorrenza sleale confusoria e per appropriazione di pregi.
* * *
Premesso quanto sopra, parte attrice ha proposto domanda di accertamento delle condotte contestate, inibitoria e risarcimento del danno, chiedendo inoltre l'assegnazione a se stessa, in via definitiva, del nome a dominio “www.pharmabox24.es”, la fissazione di una penale per ogni inosservanza o violazione, la pubblicazione del provvedimento.
* * *
Si è costituita contestando in fatto e in diritto le domande attore e chiedendo di essere CP_1 autorizzata a chiamare in causa ritenuto l'effettivo responsabile delle condotte CP_4 denunciate.
* * *
Si è costituito , anch'egli contestando integralmente le domande proposte nei suoi confronti e CP_2 chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza, tenutasi, a seguito del differimento ex art 269 cpc disposto per consentire la chiamata del terzo da parte di in data 17 ottobre 2018, parte attrice ha chiesto di chiamare CP_1 anch'essa in causa proponendo nei suoi confronti le domande già proposte nei CP_4 confronti di e . CP_1 CP_2
Il Giudice, verificata la nullità della citazione rivolta a da ha quindi disposto la CP_4 CP_1 rinnovazione della citazione ed ha altresì autorizzato la chiamata in causa di da parte di CP_4
Parte_1
In data 16/11/20218, ha depositato la sentenza del Tribunale di Torino del 24/10/2018, Parte_1 con la quale era stato dichiarato il fallimento di quale titolare della ditta individuale Persona_1
RO24.
Il giudizio è quindi stato dichiarato interrotto con ordinanza del 21/11/2018 e riassunto da Parte_1 nei confronti del fallimento, che non si è costituito.
5 * * *
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di testimoni e trattenuta in decisione, una prima volta, all'udienza del 03.10.2022.
Con sentenza n.364/2023, pubblicata il 23/02/2023, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, l'intestato Tribunale:
− Ha dichiarato inammissibili le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 CP_1
CP_4
− Ha accertato la responsabilità di per alcune delle condotte di concorrenza sleale CP_1 denigratoria prospettate da parte attrice (in particolare, ha ritenuto sussistere la concorrenza sleale denigratoria riferita ai fatti successivi all'esecuzione della descrizione);
− Ha inibito a di porre in essere ulteriori condotte di concorrenza denigratoria ossia di CP_1 divulgare false notizie circa la presunta natura contraffattoria dei prodotti di ed Parte_1 altresì di utilizzare a tal fine il provvedimento dell'intestato Tribunale prodotto da parte attrice come doc. n. 4 o come doc. n. 5, fissando una penale di euro 5.000,00 per ogni successiva violazione;
− Ha accertato che e di , in solido tra loro, hanno posto in essere gli atti di CP_1 CP_2 contraffazione del marchio Pharmabox 24 e gli atti di concorrenza sleale confusoria meglio descritti in motivazione;
− Ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse di ad ottenere in suo favore Parte_1 la reintestazione del nome a dominio www.pharmabox24.es;
− Ha disposto la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza nel quotidiano “Il corriere della sera”, per due volte a distanza di 15 giorni, e su due numeri consecutivi della rivista di settore “Tema farmacia” a cura di parte attrice e a spese di parte convenuta;
− Ha rimesso la causa in istruttoria, disponendo ctu tecnico contabile per la quantificazione del danno.
* * *
6 È stata dunque espletata CT tecnico- contabile, affidata al dott. , all'esito della quale la Persona_2 causa è stata trattenuta nuovamente in decisione.
* * *
La presente sentenza ha ad oggetto esclusivamente il risarcimento del danno conseguente alle condotte di concorrenza sleale e contraffazione accertate con la sentenza non definitiva n.
364/2023. ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale secondo le voci del danno emergente Parte_1
e del lucro cessante, da calcolarsi secondo i criteri dettati dall'art. 125 cpi e 1226 cc.
Ha poi chiesto la retroversione degli utili.
Prima di procedere alla quantificazione del danno, è necessario ricordare che solo per le condotte di contraffazione possono applicarsi i criteri di cui all'art. 125 cpi, laddove invece per le condotte di concorrenza sleale denigratoria si utilizzeranno i criteri risarcitori propri dell'illecito concorrenziale ex art. 2598 cc e la disciplina ad esso applicabile.
Va poi ricordato che le condotte di concorrenza sleale denigratoria si sono verificate esclusivamente nel territorio italiano, e pertanto hanno generato danni patrimoniali esclusivamente in relazione al mercato italiano.
Le condotte di violazione del marchio Pharma box. 24 e la condotta di concorrenza sleale data dal redirect hanno invece avuto ripercussioni prevalentemente nel mercato spagnolo.
Si procederà dunque ora alla quantificazione del danno, seguendo l'ordine espositivo proposto da parte attrice.
1. Il danno patrimoniale.
a. Il lucro cessante patito da nel mercato italiano. Parte_1
Quale lucro cessante conseguente alle condotte di concorrenza sleale denigratoria, Parte_1 sin dall'atto introduttivo, ha lamentato lo sviamento di clientela ed il conseguente decremento di fatturato. Ritenendo il danno di non agevole liquidazione, ha chiesto che lo stesso venisse quantificato in via equitativa o comunque tenendo conto dell'incremento di profitto di cui si è avvantaggiata a seguito dei fatti accertati. CP_1
7 La sentenza non definitiva ha effettivamente accertato episodi di denigrazione con riferimento alle
, S. , e della Farmacia Comunale Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 di Cusano Milanino.
L'istruttoria svolta ha poi confermato che la e la Farmacia Comunale di Cusano Parte_4
Milanino hanno interrotto le trattative in corso, per l'acquisto di un distributore automatico, a causa delle condotte denigratorie.
Anche il teste , della farmacia comunale di , ha confermato di avere Tes_1 CP_7 intrattenuto delle trattative con per l'acquisto di un distributore ed ha poi dichiarato di Parte_1 avere ricevuto la visita di un rivenditore di il quale, nell'occasione, gli aveva riferito che i CP_1 prodotti di erano copiati. Parte_1
Pur non avendolo il teste espressamente confermato, è certamente plausibile che la mancata conclusione dell'affare con sia riconducibile alla campagna pubblicitaria denigratoria Parte_1 effettuata dalla convenuta, certamente idonea ad influenzare negativamente le scelte del potenziale cliente.
La mancata conclusione delle tre commesse di cui alle summenzionate è dunque CP_5 riconducibile a CP_1
Deve invece rilevarsi che la farmacia al momento dell'episodio denigratorio, aveva già CP_5 acquistato un distributore automatico, dal che alcuna concreta mancata vendita può ritenersi conseguente a tale condotta.
Ai fini della quantificazione del danno, va ora rilevato che il CT ha accertato che il prezzo di vendita medio di un prodotto Pharmabox 24 era pari ad euro 8.108,00 (e quindi, per tre prodotti, ad euro 24.324,00).
Dai ricavi lordi devono poi detrarsi i costi medi variabili che il CT, tenendo conto del business model dell'azienda, ha ritenuto consistere sostanzialmente nei consti di acquisto dei materiali e dei componenti, i quali, sulla base dei dati medi di settore, sono stati quantificati nel 40%.
Il mancato guadagno conseguente alla perdite dei tre clienti a carico dei quali è stata accertato il compimento di una campagna concorrenziale denigratoria è dunque pari ad euro 14.594,00.
8 Parte attrice lamenta che le condotte di concorrenza sleale denigratorie avrebbero determinato ulteriori danni patrimoniali, conseguenti alla perdita della fidelizzazione del cliente, ma non ha offerto alcun elemento probatorio a sostegno dei propri assunti né altri elementi utili a valutare il suddetto danno in via equitativa, di talché nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
* * *
Ritiene inoltre il Tribunale che alcun altro danno da calo di fatturato possa essere riconosciuto in favore di parte attrice, posto che non ha prodotto tempestivamente le proprie fatture Parte_1
e la documentazione contabile dall'esame della quale si sarebbe potuto evincere l'asserito decremento delle vendite. Ed invero, come già osservato nell'ordinanza del 14/03/2024, la produzione di tali documenti non poteva trovare ingresso nel corso delle operazioni peritali, trattandosi di documentazione volta a comprovare un fatto principale e considerato trattarsi di danno da concorrenza sleale, per il quale non si applica l'art 121 cpi ma l'art . 198 cpc, che subordinava l'acquisizione di tali documenti al consenso delle controparti, nella specie negato.
* * *
Per quanto invece riguarda i vantaggi economici percepiti da a causa della condotta illecita, va CP_1 ora rilevato che, nel corso delle indagini peritali, il CT e le parti, tramite i rispettivi consulenti, hanno concordato che, per la verifica degli eventuali benefici ottenuti a grazie alle condotte CP_1 illecite, il criterio da utilizzare fosse quello del fatturato incrementale, ossia degli eventuali incrementi delle vendite nel periodo in cui gli illeciti si sono verificati ed in quello successivo.
Applicando questo criterio, condiviso e non contestato, il CT, dopo avere analizzato accuratamente la documentazione versata in atti e, in particolare, dopo avere esaminato le vendite effettuate da nel particolare settore delle farmacie, ha accertato che in epoca successiva CP_1 CP_1 ai fatti di causa, e quindi tra il 2013 e il 201, non ha subito alcun incremento, anzi ha subito una flessione dei propri fatturati.
Considerata l'assenza di elementi che inducessero a ritenere che, in assenza delle condotte illecite, i ricavi di vendita di sarebbero diminuiti in maniera ancora più marcata rispetto a quanto CP_1 concretamente avvenuto, il CT ha ritenuto che le indagini non consentissero di individuare alcun ricavo incrementale in capo a in conseguenza dell'attività illecita, vieppiù tenendo conto del CP_1
9 fatto che le farmacie nei confronti delle quali è stata accertata l'attività denigratoria non risultano essere transitate tra i clienti di (cfr. pag. 33 e 34 CT). CP_1
Correttamente la CT ha esaminato anche i ricavi ottenuti da nel periodo indicato, grazie al CP_1 proprio rivenditore RO 24 di , concorrente nelle condotte illecite. Persona_1
Ebbene, dalla relazione peritale emerge effettivamente che, nel secondo semestre 2013, ovvero in epoca prossima ai fatti di causa, ha ottenuto un significativo incremento di fatturato tramite la CP_1 ditta RO 24.
Segnatamente, dalla tabella di pag. 34 della CT emerge che, nel primo semestre del 2013, i ricavi ottenuti da tramite la ditta RO 24 erano pari ad euro 95.700,00, mentre, ne secondo CP_1 semestre, sono saliti ad euro 219.411,00
Si tratta di un incremento anomalo, soprattutto alla luce del fatto che, nel 2014, il fatturato è di nuovo bruscamente calato.
Ritiene dunque il Tribunale, in ciò discostandosi parzialmente dal CT, che tale incremento possa ritenersi eziologicamente riconducibile alla campagna denigratoria svolta da RO 24 nel secondo semestre del 2013, essendo del tutto verosimile che i clienti di indotti in errore dalle Parte_1 notizie false divulgate dal principale rivenditore di riguardo la presunta contraffazione dei CP_1 prodotti da parte dell'odierna attrice, si siano poi determinati a rivolgersi alla stessa RO 24 , come peraltro è accaduto per a , il cui danno da mancata vendita è già stato oggetto di Parte_4 una separata quantificazione.
Si ritiene dunque, in via equitativa, che il fatturato incrementale riconducibile alla condotta denigratoria di per il tramite di RO 24, al netto del danno già quantificato per la mancata CP_1 vendita alla farmacia , possa quantificarsi nella misura indicata dal CT, ossia nel 25% dei Parte_4 ricavi complessivi – pari ad euro 54.852,75- dai quali vanno ulteriormente detratti i costi medi variabili, come sopra quantificati nel 40%, giungendo dunque all'importo di euro 32.911,65.
Conclusivamente, il danno patrimoniale da mancato guadagno conseguente ai fatti di concorrenza sleale di concorrenza denigratoria è pari a complessivi euro 47.505,65, oltre a rivalutazione dal
31.12.2013 (data di chiusura dell'esercizio in cui si sono verificati i fatti) alla data di deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente
10 rivalutata secondo indici ISTAT dal 31.12.2013 sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.
b. Lucro cessante patito da nel mercato spagnolo Parte_1
Venendo ora alla quantificazione del danno da mancato guadagno conseguente alla registrazione del nome a dominio www.pharmabox24.es e alla creazione di un redirect dal dominio www.pharmabox24.es al sito della convenuta www.pharmat24.com, con ripercussioni nel mercato spagnolo, va rilevato che la condotta illecita è durata dal 25 giugno del 2014, data della registrazione de nome a dominio, sino al 31.08.2016, data di ritenuta chiusura del sito.
La CT espletata in corso di causa ha tuttavia correttamente evidenziato che, nell'arco temporale preso in considerazione, due diversi fattori potrebbero avere influito sul calo di fatturato di e sul corrispondente incremento di fatturato da parte di ossia non solo le Parte_1 CP_1 condotte illecite di e di (a nome del quale era intestato il nome a dominio in CP_1 CP_2 contraffazione e che è stato individuato dalla sentenza non definitiva come coautore dell'illecito) ma anche la lecita instaurazione, nel medesimo periodo, di un rapporto commerciale tra e CP_1
(già . CP_8 Parte_3
Va infatti rilevato che, sino al marzo 2014, era distributore di e che, CP_8 Parte_1 successivamente a tale data, ha chiuso i rapporti con e qualche mese dopo CP_8 Parte_1
è diventata distributore di CP_1
Ciò rilevato, il CT, in assenza di elementi che consentissero di ricostruire esattamente le vendite riconducibili alla presenza del sito web registrato da ha ritenuto di quantificare i danni in via CP_1 differenziale, considerando il calo di fatturato ottenuto da nel periodo successivo al CP_1
31.08.2016, ossia in data conseguente alla chiusura del sito e quindi alla cessazione della condotta illecita, ritenendo, in via presuntiva, che tale differenza potesse corrispondere al fatturato incrementale ottenuto da grazie alla presenta del sito web nel periodo in cui coesistevano CP_1 entrambi i fattori che potrebbero avere influito sulle vendite.
Ebbene, tale criterio non è pienamente soddisfacente, dovendosi considerare che nell'arco temporale in considerazione (che comprende dunque sia il periodo in cui il sito web era attivo sia
11 quello in cui il sito era stato chiuso) il fatturato di ha subito un andamento variabile, che non CP_1
è possibile ricondurre con sufficiente margine di certezza alla presenza del sito web, non potendosi conseguentemente ritenere che il calo di fatturato successivo al 31.08.2016 sia attribuibile tout court alla chiusura del nome a dominio.
Era infatti onere di parte attrice quello di provare o comunque di offrire elementi utili a ricostruire il danno conseguente a tale condotta illecita.
A tal fine, parte attrice ha invero sostenuto che le proprie vendite nel mercato spagnolo avvenivano prevalentemente via web ma, a sostegno dei propri assunti, ha depositato un documento (doc. n.
44) che si reputa del tutto insufficiente a dimostrare quanto dedotto, posto che si tratta di comunicazioni e-mail nelle quali alcuni clienti si rivolgono a per avere informazioni di Parte_1 varia natura sui prodotti Pharmabox 24, ma dai quali non può certamente desumersi il volume delle vendite effettuate via web nel mercato spagnolo prima della creazione del nome a dominio da parte di CP_1
Dalla documentazione versata in atti dalla stessa attrice emerge invece come il contributo del distributore poi sia stato senz'altro determinante per il successo Parte_3 CP_8 di nel mercato spagnolo. Parte_1
In tal senso, depongono non solo le numerose fatture di vendita intestate alla distributrice (doc n
42) ma anche i doc. da 45 a 48, dai quali emerge che la pubblicità e la vendita in Spagna del prodotti Pharmabox avveniva prevalentemente per il tramite dell'attività del proprio distributore.
È dunque chiaro che il calo di fatturato subito da nel mercato spagnolo a far data dal Parte_1 giugno 2014 e il conseguente incremento di fatturato di cui ha beneficiato può considerarsi CP_1 riconducibile prevalentemente alla cessazione del rapporto con piuttosto che alla CP_8 creazione del nome a dominio in contraffazione.
Nel corso delle indagini e negli scritti conclusivi, parte attrice ha sostenuto che sarebbe stata proprio la condotta illecita di e di (ossia la creazione del sito web e il redirect verso il sito CP_1 CP_2 di ad avere indotto a cessare i propri rapporti con e a transitare in CP_1 CP_8 Parte_1
sostenendo dunque implicitamente che si dovrebbe tener conto, nella quantificazione del CP_1 danno, anche dei fatturati conseguiti da tramite CP_1 CP_8
12 Si tratta tuttavia di allegazioni del tutto nuove, che sottenderebbero un contributo illecito di CP_1 nella determinazione di di interrompere i rapporti con e che così CP_8 Parte_1 introducono una condotta mai prospettata;
tali deduzioni si pongono peraltro in contrasto con quanto dedotto da parte attrice nel proprio atto introduttivo, ove ha invece sostenuto Parte_1 che i rapporti con erano stati interrotti a causa di insoluti di quest'ultima. CP_8
Sotto altro profilo, parte attrice, negli scritti conclusivi, ha dedotto che, nella quantificazione del danno, dovrebbe tenersi conto anche del fatto che, nel settembre 2014, aveva registrato CP_8 in malafede il marchio spagnolo RM (come accertato dal Tribunale di Oviedo in una causa proposta da contro – cfr. sentenza prodotta da parte attrice sub doc. Parte_1 CP_8
n. 28); ha quindi sostenuto che dovrebbe essere considerata quale compartecipe di CP_8
che avrebbe beneficiato anche di tale condotta. CP_1
Va tuttavia rilevato che il tema del concorso tra (che non è parte del presente giudizio) e CP_8 non è stato sviluppato entro la scadenza delle preclusioni assertive, né parte attrice ha offerto CP_1 alcun elemento di prova utile a comprovare i propri assunti circa un accordo tra e CP_1
volto a danneggiare donde nel presente giudizio l'indagine deve essere CP_8 Parte_1 limitata alle sole condotte attribuibili a e menzionate nell'atto introduttivo e nella prima CP_1 memoria ex art. 183 VI comma, n. 1, cpc.
Ritiene dunque il Tribunale che la condotta illecita di cui si discute, ingenerando confusione nella clientela, abbia generato a parte attrice un danno che, tenuto conto anche della presenza di un fattore concomitante, non si presta ad essere agevolmente quantificato.
Pertanto, in assenza di elementi che consentano di quantificare con criteri aritmetici in modo sufficientemente plausibile quale sia il danno patito da quale diretta conseguenza della Parte_1 registrazione del nome a dominio in contraffazione e del redirect, ritiene dunque il Tribunale che il danno non possa essere liquidato secondo il criterio differenziale suggerito dal CT, e nemmeno secondo il criterio della royalty ragionevole, ma vada quantificato in via equitativa, in un importo che si ritiene equo determinare in euro 5.000,00 in valori attuali, oltre ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo.
Di tale danno devono rispondere, in solido tra loro, e , quali coautori dell'illecito. CP_1 CP_2
13 c. Il danno emergente
Venendo ora al danno emergente, vanno certamente considerati i costi sostenuti da parte attrice per acquisire il materiale probatorio da utilizzare nel presente giudizio, dati, in particolare, dalle spese sostenute per la perizia informatica resa dall'Ing. , pari ad euro 1.250,00 ( cfr. doc. n. 31). Persona_3
Non possono invece essere riconosciuti costi di pubblicità, posto che, dall'esame dei documenti versati in atti, non emerge che parte attrice abbia effettuato una vera e propria pubblicità ricostruttiva della propria immagine a seguito dei fatti di causa e che i costi sostenuti a tale titolo siano eziologicamente riconducibili alla condotta illecita di parte convenuta, trattandosi per lo più di costi relativi alla partecipazione alle fiere, al noleggio di attrezzature, di materiale pubblicitario, a spese di viaggio e spese di ospitalità e ad altre spese che parte attrice avrebbe sostenuto anche a prescindere dalle condotte illecite delle parti convenute, posto che, come già detto, quanto al mercato spagnolo (unico illecito per il quale può ritenersi ammissibile la produzione documentale dei costi pubblicitari autorizzata nel corso delle indagine peritali), l'incidenza causale della condotta illecita di parte convenuta è da reputarsi assai modesta. Né vi è allegazione, prima ancora che idonea prova, che i viaggi in aereo effettuati in Spagna dal 2014 al 2017 siano stati determinati dalla necessità di riparare o contenere le condotte illecite dei convenuti.
Il danno emergente correlato alle condotte di contraffazione è dunque pari ad euro 1.250,00, oltre a rivalutazione annuale, secondo indici ISTAT;
e ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'esborso alla data di pubblicazione del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.
Di tale voce di danno sono chiamati a rispondere e , in solido tra loro. CP_1 CP_2
2. Il danno non patrimoniale.
Ritiene invece il Tribunale che debba essere riconosciuto, in favore di parte attrice, il danno non patrimoniale all'immagine , che va ricondotto esclusivamente alla concorrenza sleale denigratoria.
A tal fine, riprendendo quanto già esposto nella sentenza non definitiva, va considerato che si tratta di condotte connotate da particolare gravità, non solo perché hanno diffuso notizie tendenziose abusando di un provvedimento giurisdizionale favorevole, che tuttavia non conteneva alcun
14 accertamento circa la dedotta contraffazione, ma anche per il fatto di essere state reiterate per lungo tempo, anche a distanza di molti anni dall'esecuzione della descrizione e addirittura dopo che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda di contraffazione proposta da parte attrice. e che pertanto il Tribunale quantifica, in via equitativa, in euro 50.000,00 in valori attuali, oltre ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.
* * *
In conclusione di quanto sin qui esposto, va condannata a rifondere, in favore di CP_1
Parte_1
- l'importo di euro 47.505,65, oltre a rivalutazione, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dal 31.12.2013 sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;
- l'importo di euro 50.000,00 in valori attuali, oltre ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.
e vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere, in favore di parte attrice. CP_1 CP_2
- l'importo di euro 5.000,00 in valori attuali, oltre ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo;
- 1.250,00, oltre a rivalutazione annuale, secondo indici ISTAT, e ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'esborso di cui al doc. n. 31 alla data di pubblicazione del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.
3. Spese di lite
Considerato il criterio della soccombenza e della causalità, e tenuto conto che a è attribuita CP_2 solo una parte delle condotte contestate, che hanno cagionato un danno di modesto importo, ritiene il Tribunale che debba rifondere a l'85% dele spese di lite, liquidate come CP_1 Parte_1 in dispositivo secondo il DM 55/2014, ed altresì l'85% delle spese sostenute per la propria consulenza di parte, come da preavvisi di parcella in atti, ritenuti congrui, mentre debba CP_2 rifondere il restante 15%.
15 Del pari, le spese di CT , già liquidate in corso di causa, vanno poste a carico di in CP_1 misura dell''85 % e di in misura del 15% CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Condanna a versare, in favore di CP_1 Parte_1
a) l'importo di euro 47.505,65, oltre a rivalutazione e ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dal 31.12.2013 sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;
b) l'importo di euro 50.000,00 in valori attuali, oltre ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;
- Condanna e , in solido tra loro, a versare, in favore di CP_1 Parte_5 Parte_1
c) l'importo di euro 5.000,00 in valori attuali, oltre ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;
d) l'importo di euro 1.250,00, oltre a rivalutazione annuale, secondo indici ISTAT, e ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'esborso di cui al doc. n. 31 di parte attrice alla data di pubblicazione del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.
- Condanna a rifondere , in favore di l'85% delle spese di lite e CP_1 Parte_1 CP_2
a rifondere in favore di parte attrice il residuo 15% delle spese di lite, che complessivamente
[...] liquida in euro 30.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e cpa come per legge;
condanna i convenuti a rifondere, nella stessa rispettiva misura (85% a carico di e CP_1
15% a carico di ), le spese sostenute da per la propria consulenza di parte, CP_2 Parte_1 liquidate in complessivi euro 5.344,00;
- Pone le spese di CT, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di in ragione CP_1 dell'85% e in ragione del 15% CP_2
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
16 Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Lisa Torresan
Il Presidente
Dott.ssa Lina Tosi
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Chiara Campagner Giudice dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 811/2018 promossa da:
, rappr e dif. dagli Avv.ti ALBERTI NICOLA e FONTANA FRANCESCO Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Vicenza, Piazza Araceli n. 2,
- parte attrice - contro
, rappr e dif. dagli Avv.ti Zerbato Keti, Guglielmi Chiara, Federico Viero e Luca CP_1
Scanferlato, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Schio (VI), via Landshut n. 4
, rappr e dif dall' Avv. Simone Veronese, elettivamente domiciliato presso lo studio CP_2 di quest'ultimo in Schio (VI) Via Baccarini n.
2 - convenuti - con la chiamata in causa di
, Controparte_3 contumace
Conclusioni di parte attrice:
Nel merito
1 --- Condannare e il sig. , in solido o ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, CP_1 CP_2 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice in conseguenza delle violazioni per cui è causa, liquidandoli seguendo i criteri e tenendo conto delle circostanze esposte in atti, e nella misura che è risultata in corso di causa o in quella che il Tribunale riterrà di giustizia, occorrendo facendone liquidazione in una somma globale stabilita ex art. 125, co.2
c.p.i. o 1226 c.c., in ogni caso con la rivalutazione e gli interessi da quando dovuti fino al saldo.
--- Ordinare ex art. 126 c.p.i. la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza nella rivista di settore “ e sul quotidiano a tiratura nazionale “Corriere della Sera”, stabilendo che ciò Parte_2 possa avvenire a cura di con diritto di quest'ultima di ripetizione delle spese di Parte_1 pubblicazione dietro semplice presentazione alla parte convenuta delle relative fatture di spesa.
--- Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Conclusioni di CP_1
1) Respingersi tutte le domande formulate nei confronti della soc. in quanto infondate, in CP_1 fatto ed in diritto, e, comunque, indimostrate ed inammissibili anche per carenza di legittimazione/titolarità passiva della soc. in relazione ai fatti esposti/oggetto di causa. CP_1
2) Spese, anche di CT-CTP, e competenze di causa integralmente rifuse, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito il compenso.
In via istruttoria
A. Si insiste, in ogni caso, per l'ammissione delle circostanze di prova dedotte nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del 08.10.2019 con i testimoni ivi indicati e non ammesse dal Giudice con ordinanza del 01.06.2020.
Conclusioni di : CP_2
Rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti.
2) Nella denegata ipotesi in cui il sig. fosse condannato ad un qualsiasi risarcimento a CP_2 favore di parte attrice, limitarsi il pagamento al solo danno che sia stato effettivamente arrecato nel mercato spagnolo dalla temporanea indisponibilità del nome a dominio “pharmabox24.ex”, con
2 espressa esclusione di ogni ulteriore danno e/o comunque di ogni responsabilità per ulteriori condotte di concorrenza sleale dedotte dall'attrice.
3) Spese, anche di CT, e competenze di causa integralmente rifuse, con distrazione, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato, che ha anticipato le prime e non percepito il compenso.
In via istruttoria
Insiste per l'ammissione delle circostanze dedotte:
a) a prova diretta nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del 09.10.2019, con i testimoni ivi indicati e non ammesse dal Giudice con ordinanza del 01.06.2020;
b) a prova contraria nella terza memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del 09.10.2019, con i testimoni ivi indicati.
Ragioni della decisione
società operante nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di Parte_1 distributori automatici di prodotti farmaceutici, ha evocato in giudizio e CP_1 CP_2 lamentando il compimento, da parte dei convenuti, di condotte di concorrenza sleale e contraffazione di marchio.
A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto che la convenuta società concorrente CP_1 operante nello stesso settore commerciale, nel 2011 aveva promosso contro un Parte_1 procedimento di descrizione ex art. 129 cpi, avente ad oggetto il distributore automatico denominato
“Pharmabox 24”, prodotto da che sosteneva si ponesse in contraffazione con un Parte_1 CP_1 proprio titolo brevettuale.
Ha esposto che, ottenuta la descrizione con decreto inaudita altera parte, sia nel corso delle CP_1 operazioni di descrizione svoltesi presso alcune farmacie, con il concorso del suo amministratore
, sia successivamente alla conferma della misura richiesta, tramite il proprio rivenditore CP_2
titolare della ditta individuale “RO24”, aveva posto in essere delle condotte di CP_4 concorrenza sleale denigratoria consistenti nel divulgare notizie non veritiere circa i prodotti di che venivano etichettati come in contraffazione, distorcendo il contenuto e gli effetti del Parte_1 provvedimento di descrizione, presentato come un provvedimento giurisdizionale che conteneva un
3 accertamento circa la sussistenza della contraffazione brevettuale, e così inducendo i clienti di a recedere o comunque a non coltivare i rapporti commerciali in essere con la società Parte_1 attrice.
Ha poi evidenziato che, instaurato il procedimento di merito, l'intestato Tribunale, con la sentenza n.
1789/2015, aveva accertato la parziale nullità del brevetto di ed escluso l'interferenza tra i CP_1 prodotti di e quelli di la quale, nel frattempo, aveva subito ingenti danni a causa CP_1 Parte_1 delle condotte dell'odierna convenuta.
* * * ha poi esposto di utilizzare il marchio “Pharmabox 24” quantomeno dal 2011 per Parte_1 contraddistinguere un proprio distributore automatico, rappresentando che tale segno doveva essere certamente noto alla convenuta, poiché il prodotto sul quale era stata disposta la descrizione nel 2011 era appunto contraddistinto dal nome commerciale “Pharmabox 24”.
Ha quindi esposto di avere appreso che, in data 25/06/2014, aveva registrato a proprio CP_2 nome il domain name www.pharmabox24.es, creando inoltre un redirect che reindirizzava verso il sito web della convenuta www.pharmat24.com.
Si trattava quindi di condotta che integrava la contraffazione di marchio ex art. 22 cpi ed altresì concorrenza sleale confusoria e per scorrettezza professionale.
Ha quindi esposto di avere depositato le seguenti domande di registrazione:
- in data 10/12/2014, domanda di registrazione del marchio denominativo italiano “Pharmabox 24” per la classe 7 di Nizza, marchio registrato il 28/10/2015;
- in data 4/08/2015, domanda per marchio denominativo italiano “Pharmabox 24” per le classi 35 e 37;
- in data 05/10/2015 domanda di registrazione del marchio spagnolo “Pharmabox 24”
- in data 21/12/2015 domanda di marchio Europeo “Pharmabox 24”.
Ha poi dato atto che la società spagnola rivenditrice dei distributori di aveva Parte_3 CP_1 proposto opposizione avverso la registrazione del marchio spagnolo, invocando l'anteriorità del marchio
“Pharmabox 24”, depositato in malafede, ma il Tribunale di Oviedo, nel procedimento per rivendica del marchio radicato da aveva riconosciuto il diritto della società attrice a surrogarsi Parte_1 all'importatrice spagnola nella titolarità del marchio spagnolo.
4 * * *
Infine, ha lamentato che, nel sito www.pharmat24.com, la convenuta pubblicava delle Parte_1 fotografie che raffiguravano alcuni distributori prodotti e commercializzati dalla società attrice, così ponendo in essere un'ulteriore condotta di concorrenza sleale confusoria e per appropriazione di pregi.
* * *
Premesso quanto sopra, parte attrice ha proposto domanda di accertamento delle condotte contestate, inibitoria e risarcimento del danno, chiedendo inoltre l'assegnazione a se stessa, in via definitiva, del nome a dominio “www.pharmabox24.es”, la fissazione di una penale per ogni inosservanza o violazione, la pubblicazione del provvedimento.
* * *
Si è costituita contestando in fatto e in diritto le domande attore e chiedendo di essere CP_1 autorizzata a chiamare in causa ritenuto l'effettivo responsabile delle condotte CP_4 denunciate.
* * *
Si è costituito , anch'egli contestando integralmente le domande proposte nei suoi confronti e CP_2 chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza, tenutasi, a seguito del differimento ex art 269 cpc disposto per consentire la chiamata del terzo da parte di in data 17 ottobre 2018, parte attrice ha chiesto di chiamare CP_1 anch'essa in causa proponendo nei suoi confronti le domande già proposte nei CP_4 confronti di e . CP_1 CP_2
Il Giudice, verificata la nullità della citazione rivolta a da ha quindi disposto la CP_4 CP_1 rinnovazione della citazione ed ha altresì autorizzato la chiamata in causa di da parte di CP_4
Parte_1
In data 16/11/20218, ha depositato la sentenza del Tribunale di Torino del 24/10/2018, Parte_1 con la quale era stato dichiarato il fallimento di quale titolare della ditta individuale Persona_1
RO24.
Il giudizio è quindi stato dichiarato interrotto con ordinanza del 21/11/2018 e riassunto da Parte_1 nei confronti del fallimento, che non si è costituito.
5 * * *
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di testimoni e trattenuta in decisione, una prima volta, all'udienza del 03.10.2022.
Con sentenza n.364/2023, pubblicata il 23/02/2023, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, l'intestato Tribunale:
− Ha dichiarato inammissibili le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 CP_1
CP_4
− Ha accertato la responsabilità di per alcune delle condotte di concorrenza sleale CP_1 denigratoria prospettate da parte attrice (in particolare, ha ritenuto sussistere la concorrenza sleale denigratoria riferita ai fatti successivi all'esecuzione della descrizione);
− Ha inibito a di porre in essere ulteriori condotte di concorrenza denigratoria ossia di CP_1 divulgare false notizie circa la presunta natura contraffattoria dei prodotti di ed Parte_1 altresì di utilizzare a tal fine il provvedimento dell'intestato Tribunale prodotto da parte attrice come doc. n. 4 o come doc. n. 5, fissando una penale di euro 5.000,00 per ogni successiva violazione;
− Ha accertato che e di , in solido tra loro, hanno posto in essere gli atti di CP_1 CP_2 contraffazione del marchio Pharmabox 24 e gli atti di concorrenza sleale confusoria meglio descritti in motivazione;
− Ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse di ad ottenere in suo favore Parte_1 la reintestazione del nome a dominio www.pharmabox24.es;
− Ha disposto la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza nel quotidiano “Il corriere della sera”, per due volte a distanza di 15 giorni, e su due numeri consecutivi della rivista di settore “Tema farmacia” a cura di parte attrice e a spese di parte convenuta;
− Ha rimesso la causa in istruttoria, disponendo ctu tecnico contabile per la quantificazione del danno.
* * *
6 È stata dunque espletata CT tecnico- contabile, affidata al dott. , all'esito della quale la Persona_2 causa è stata trattenuta nuovamente in decisione.
* * *
La presente sentenza ha ad oggetto esclusivamente il risarcimento del danno conseguente alle condotte di concorrenza sleale e contraffazione accertate con la sentenza non definitiva n.
364/2023. ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale secondo le voci del danno emergente Parte_1
e del lucro cessante, da calcolarsi secondo i criteri dettati dall'art. 125 cpi e 1226 cc.
Ha poi chiesto la retroversione degli utili.
Prima di procedere alla quantificazione del danno, è necessario ricordare che solo per le condotte di contraffazione possono applicarsi i criteri di cui all'art. 125 cpi, laddove invece per le condotte di concorrenza sleale denigratoria si utilizzeranno i criteri risarcitori propri dell'illecito concorrenziale ex art. 2598 cc e la disciplina ad esso applicabile.
Va poi ricordato che le condotte di concorrenza sleale denigratoria si sono verificate esclusivamente nel territorio italiano, e pertanto hanno generato danni patrimoniali esclusivamente in relazione al mercato italiano.
Le condotte di violazione del marchio Pharma box. 24 e la condotta di concorrenza sleale data dal redirect hanno invece avuto ripercussioni prevalentemente nel mercato spagnolo.
Si procederà dunque ora alla quantificazione del danno, seguendo l'ordine espositivo proposto da parte attrice.
1. Il danno patrimoniale.
a. Il lucro cessante patito da nel mercato italiano. Parte_1
Quale lucro cessante conseguente alle condotte di concorrenza sleale denigratoria, Parte_1 sin dall'atto introduttivo, ha lamentato lo sviamento di clientela ed il conseguente decremento di fatturato. Ritenendo il danno di non agevole liquidazione, ha chiesto che lo stesso venisse quantificato in via equitativa o comunque tenendo conto dell'incremento di profitto di cui si è avvantaggiata a seguito dei fatti accertati. CP_1
7 La sentenza non definitiva ha effettivamente accertato episodi di denigrazione con riferimento alle
, S. , e della Farmacia Comunale Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 di Cusano Milanino.
L'istruttoria svolta ha poi confermato che la e la Farmacia Comunale di Cusano Parte_4
Milanino hanno interrotto le trattative in corso, per l'acquisto di un distributore automatico, a causa delle condotte denigratorie.
Anche il teste , della farmacia comunale di , ha confermato di avere Tes_1 CP_7 intrattenuto delle trattative con per l'acquisto di un distributore ed ha poi dichiarato di Parte_1 avere ricevuto la visita di un rivenditore di il quale, nell'occasione, gli aveva riferito che i CP_1 prodotti di erano copiati. Parte_1
Pur non avendolo il teste espressamente confermato, è certamente plausibile che la mancata conclusione dell'affare con sia riconducibile alla campagna pubblicitaria denigratoria Parte_1 effettuata dalla convenuta, certamente idonea ad influenzare negativamente le scelte del potenziale cliente.
La mancata conclusione delle tre commesse di cui alle summenzionate è dunque CP_5 riconducibile a CP_1
Deve invece rilevarsi che la farmacia al momento dell'episodio denigratorio, aveva già CP_5 acquistato un distributore automatico, dal che alcuna concreta mancata vendita può ritenersi conseguente a tale condotta.
Ai fini della quantificazione del danno, va ora rilevato che il CT ha accertato che il prezzo di vendita medio di un prodotto Pharmabox 24 era pari ad euro 8.108,00 (e quindi, per tre prodotti, ad euro 24.324,00).
Dai ricavi lordi devono poi detrarsi i costi medi variabili che il CT, tenendo conto del business model dell'azienda, ha ritenuto consistere sostanzialmente nei consti di acquisto dei materiali e dei componenti, i quali, sulla base dei dati medi di settore, sono stati quantificati nel 40%.
Il mancato guadagno conseguente alla perdite dei tre clienti a carico dei quali è stata accertato il compimento di una campagna concorrenziale denigratoria è dunque pari ad euro 14.594,00.
8 Parte attrice lamenta che le condotte di concorrenza sleale denigratorie avrebbero determinato ulteriori danni patrimoniali, conseguenti alla perdita della fidelizzazione del cliente, ma non ha offerto alcun elemento probatorio a sostegno dei propri assunti né altri elementi utili a valutare il suddetto danno in via equitativa, di talché nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
* * *
Ritiene inoltre il Tribunale che alcun altro danno da calo di fatturato possa essere riconosciuto in favore di parte attrice, posto che non ha prodotto tempestivamente le proprie fatture Parte_1
e la documentazione contabile dall'esame della quale si sarebbe potuto evincere l'asserito decremento delle vendite. Ed invero, come già osservato nell'ordinanza del 14/03/2024, la produzione di tali documenti non poteva trovare ingresso nel corso delle operazioni peritali, trattandosi di documentazione volta a comprovare un fatto principale e considerato trattarsi di danno da concorrenza sleale, per il quale non si applica l'art 121 cpi ma l'art . 198 cpc, che subordinava l'acquisizione di tali documenti al consenso delle controparti, nella specie negato.
* * *
Per quanto invece riguarda i vantaggi economici percepiti da a causa della condotta illecita, va CP_1 ora rilevato che, nel corso delle indagini peritali, il CT e le parti, tramite i rispettivi consulenti, hanno concordato che, per la verifica degli eventuali benefici ottenuti a grazie alle condotte CP_1 illecite, il criterio da utilizzare fosse quello del fatturato incrementale, ossia degli eventuali incrementi delle vendite nel periodo in cui gli illeciti si sono verificati ed in quello successivo.
Applicando questo criterio, condiviso e non contestato, il CT, dopo avere analizzato accuratamente la documentazione versata in atti e, in particolare, dopo avere esaminato le vendite effettuate da nel particolare settore delle farmacie, ha accertato che in epoca successiva CP_1 CP_1 ai fatti di causa, e quindi tra il 2013 e il 201, non ha subito alcun incremento, anzi ha subito una flessione dei propri fatturati.
Considerata l'assenza di elementi che inducessero a ritenere che, in assenza delle condotte illecite, i ricavi di vendita di sarebbero diminuiti in maniera ancora più marcata rispetto a quanto CP_1 concretamente avvenuto, il CT ha ritenuto che le indagini non consentissero di individuare alcun ricavo incrementale in capo a in conseguenza dell'attività illecita, vieppiù tenendo conto del CP_1
9 fatto che le farmacie nei confronti delle quali è stata accertata l'attività denigratoria non risultano essere transitate tra i clienti di (cfr. pag. 33 e 34 CT). CP_1
Correttamente la CT ha esaminato anche i ricavi ottenuti da nel periodo indicato, grazie al CP_1 proprio rivenditore RO 24 di , concorrente nelle condotte illecite. Persona_1
Ebbene, dalla relazione peritale emerge effettivamente che, nel secondo semestre 2013, ovvero in epoca prossima ai fatti di causa, ha ottenuto un significativo incremento di fatturato tramite la CP_1 ditta RO 24.
Segnatamente, dalla tabella di pag. 34 della CT emerge che, nel primo semestre del 2013, i ricavi ottenuti da tramite la ditta RO 24 erano pari ad euro 95.700,00, mentre, ne secondo CP_1 semestre, sono saliti ad euro 219.411,00
Si tratta di un incremento anomalo, soprattutto alla luce del fatto che, nel 2014, il fatturato è di nuovo bruscamente calato.
Ritiene dunque il Tribunale, in ciò discostandosi parzialmente dal CT, che tale incremento possa ritenersi eziologicamente riconducibile alla campagna denigratoria svolta da RO 24 nel secondo semestre del 2013, essendo del tutto verosimile che i clienti di indotti in errore dalle Parte_1 notizie false divulgate dal principale rivenditore di riguardo la presunta contraffazione dei CP_1 prodotti da parte dell'odierna attrice, si siano poi determinati a rivolgersi alla stessa RO 24 , come peraltro è accaduto per a , il cui danno da mancata vendita è già stato oggetto di Parte_4 una separata quantificazione.
Si ritiene dunque, in via equitativa, che il fatturato incrementale riconducibile alla condotta denigratoria di per il tramite di RO 24, al netto del danno già quantificato per la mancata CP_1 vendita alla farmacia , possa quantificarsi nella misura indicata dal CT, ossia nel 25% dei Parte_4 ricavi complessivi – pari ad euro 54.852,75- dai quali vanno ulteriormente detratti i costi medi variabili, come sopra quantificati nel 40%, giungendo dunque all'importo di euro 32.911,65.
Conclusivamente, il danno patrimoniale da mancato guadagno conseguente ai fatti di concorrenza sleale di concorrenza denigratoria è pari a complessivi euro 47.505,65, oltre a rivalutazione dal
31.12.2013 (data di chiusura dell'esercizio in cui si sono verificati i fatti) alla data di deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente
10 rivalutata secondo indici ISTAT dal 31.12.2013 sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.
b. Lucro cessante patito da nel mercato spagnolo Parte_1
Venendo ora alla quantificazione del danno da mancato guadagno conseguente alla registrazione del nome a dominio www.pharmabox24.es e alla creazione di un redirect dal dominio www.pharmabox24.es al sito della convenuta www.pharmat24.com, con ripercussioni nel mercato spagnolo, va rilevato che la condotta illecita è durata dal 25 giugno del 2014, data della registrazione de nome a dominio, sino al 31.08.2016, data di ritenuta chiusura del sito.
La CT espletata in corso di causa ha tuttavia correttamente evidenziato che, nell'arco temporale preso in considerazione, due diversi fattori potrebbero avere influito sul calo di fatturato di e sul corrispondente incremento di fatturato da parte di ossia non solo le Parte_1 CP_1 condotte illecite di e di (a nome del quale era intestato il nome a dominio in CP_1 CP_2 contraffazione e che è stato individuato dalla sentenza non definitiva come coautore dell'illecito) ma anche la lecita instaurazione, nel medesimo periodo, di un rapporto commerciale tra e CP_1
(già . CP_8 Parte_3
Va infatti rilevato che, sino al marzo 2014, era distributore di e che, CP_8 Parte_1 successivamente a tale data, ha chiuso i rapporti con e qualche mese dopo CP_8 Parte_1
è diventata distributore di CP_1
Ciò rilevato, il CT, in assenza di elementi che consentissero di ricostruire esattamente le vendite riconducibili alla presenza del sito web registrato da ha ritenuto di quantificare i danni in via CP_1 differenziale, considerando il calo di fatturato ottenuto da nel periodo successivo al CP_1
31.08.2016, ossia in data conseguente alla chiusura del sito e quindi alla cessazione della condotta illecita, ritenendo, in via presuntiva, che tale differenza potesse corrispondere al fatturato incrementale ottenuto da grazie alla presenta del sito web nel periodo in cui coesistevano CP_1 entrambi i fattori che potrebbero avere influito sulle vendite.
Ebbene, tale criterio non è pienamente soddisfacente, dovendosi considerare che nell'arco temporale in considerazione (che comprende dunque sia il periodo in cui il sito web era attivo sia
11 quello in cui il sito era stato chiuso) il fatturato di ha subito un andamento variabile, che non CP_1
è possibile ricondurre con sufficiente margine di certezza alla presenza del sito web, non potendosi conseguentemente ritenere che il calo di fatturato successivo al 31.08.2016 sia attribuibile tout court alla chiusura del nome a dominio.
Era infatti onere di parte attrice quello di provare o comunque di offrire elementi utili a ricostruire il danno conseguente a tale condotta illecita.
A tal fine, parte attrice ha invero sostenuto che le proprie vendite nel mercato spagnolo avvenivano prevalentemente via web ma, a sostegno dei propri assunti, ha depositato un documento (doc. n.
44) che si reputa del tutto insufficiente a dimostrare quanto dedotto, posto che si tratta di comunicazioni e-mail nelle quali alcuni clienti si rivolgono a per avere informazioni di Parte_1 varia natura sui prodotti Pharmabox 24, ma dai quali non può certamente desumersi il volume delle vendite effettuate via web nel mercato spagnolo prima della creazione del nome a dominio da parte di CP_1
Dalla documentazione versata in atti dalla stessa attrice emerge invece come il contributo del distributore poi sia stato senz'altro determinante per il successo Parte_3 CP_8 di nel mercato spagnolo. Parte_1
In tal senso, depongono non solo le numerose fatture di vendita intestate alla distributrice (doc n
42) ma anche i doc. da 45 a 48, dai quali emerge che la pubblicità e la vendita in Spagna del prodotti Pharmabox avveniva prevalentemente per il tramite dell'attività del proprio distributore.
È dunque chiaro che il calo di fatturato subito da nel mercato spagnolo a far data dal Parte_1 giugno 2014 e il conseguente incremento di fatturato di cui ha beneficiato può considerarsi CP_1 riconducibile prevalentemente alla cessazione del rapporto con piuttosto che alla CP_8 creazione del nome a dominio in contraffazione.
Nel corso delle indagini e negli scritti conclusivi, parte attrice ha sostenuto che sarebbe stata proprio la condotta illecita di e di (ossia la creazione del sito web e il redirect verso il sito CP_1 CP_2 di ad avere indotto a cessare i propri rapporti con e a transitare in CP_1 CP_8 Parte_1
sostenendo dunque implicitamente che si dovrebbe tener conto, nella quantificazione del CP_1 danno, anche dei fatturati conseguiti da tramite CP_1 CP_8
12 Si tratta tuttavia di allegazioni del tutto nuove, che sottenderebbero un contributo illecito di CP_1 nella determinazione di di interrompere i rapporti con e che così CP_8 Parte_1 introducono una condotta mai prospettata;
tali deduzioni si pongono peraltro in contrasto con quanto dedotto da parte attrice nel proprio atto introduttivo, ove ha invece sostenuto Parte_1 che i rapporti con erano stati interrotti a causa di insoluti di quest'ultima. CP_8
Sotto altro profilo, parte attrice, negli scritti conclusivi, ha dedotto che, nella quantificazione del danno, dovrebbe tenersi conto anche del fatto che, nel settembre 2014, aveva registrato CP_8 in malafede il marchio spagnolo RM (come accertato dal Tribunale di Oviedo in una causa proposta da contro – cfr. sentenza prodotta da parte attrice sub doc. Parte_1 CP_8
n. 28); ha quindi sostenuto che dovrebbe essere considerata quale compartecipe di CP_8
che avrebbe beneficiato anche di tale condotta. CP_1
Va tuttavia rilevato che il tema del concorso tra (che non è parte del presente giudizio) e CP_8 non è stato sviluppato entro la scadenza delle preclusioni assertive, né parte attrice ha offerto CP_1 alcun elemento di prova utile a comprovare i propri assunti circa un accordo tra e CP_1
volto a danneggiare donde nel presente giudizio l'indagine deve essere CP_8 Parte_1 limitata alle sole condotte attribuibili a e menzionate nell'atto introduttivo e nella prima CP_1 memoria ex art. 183 VI comma, n. 1, cpc.
Ritiene dunque il Tribunale che la condotta illecita di cui si discute, ingenerando confusione nella clientela, abbia generato a parte attrice un danno che, tenuto conto anche della presenza di un fattore concomitante, non si presta ad essere agevolmente quantificato.
Pertanto, in assenza di elementi che consentano di quantificare con criteri aritmetici in modo sufficientemente plausibile quale sia il danno patito da quale diretta conseguenza della Parte_1 registrazione del nome a dominio in contraffazione e del redirect, ritiene dunque il Tribunale che il danno non possa essere liquidato secondo il criterio differenziale suggerito dal CT, e nemmeno secondo il criterio della royalty ragionevole, ma vada quantificato in via equitativa, in un importo che si ritiene equo determinare in euro 5.000,00 in valori attuali, oltre ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo.
Di tale danno devono rispondere, in solido tra loro, e , quali coautori dell'illecito. CP_1 CP_2
13 c. Il danno emergente
Venendo ora al danno emergente, vanno certamente considerati i costi sostenuti da parte attrice per acquisire il materiale probatorio da utilizzare nel presente giudizio, dati, in particolare, dalle spese sostenute per la perizia informatica resa dall'Ing. , pari ad euro 1.250,00 ( cfr. doc. n. 31). Persona_3
Non possono invece essere riconosciuti costi di pubblicità, posto che, dall'esame dei documenti versati in atti, non emerge che parte attrice abbia effettuato una vera e propria pubblicità ricostruttiva della propria immagine a seguito dei fatti di causa e che i costi sostenuti a tale titolo siano eziologicamente riconducibili alla condotta illecita di parte convenuta, trattandosi per lo più di costi relativi alla partecipazione alle fiere, al noleggio di attrezzature, di materiale pubblicitario, a spese di viaggio e spese di ospitalità e ad altre spese che parte attrice avrebbe sostenuto anche a prescindere dalle condotte illecite delle parti convenute, posto che, come già detto, quanto al mercato spagnolo (unico illecito per il quale può ritenersi ammissibile la produzione documentale dei costi pubblicitari autorizzata nel corso delle indagine peritali), l'incidenza causale della condotta illecita di parte convenuta è da reputarsi assai modesta. Né vi è allegazione, prima ancora che idonea prova, che i viaggi in aereo effettuati in Spagna dal 2014 al 2017 siano stati determinati dalla necessità di riparare o contenere le condotte illecite dei convenuti.
Il danno emergente correlato alle condotte di contraffazione è dunque pari ad euro 1.250,00, oltre a rivalutazione annuale, secondo indici ISTAT;
e ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'esborso alla data di pubblicazione del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.
Di tale voce di danno sono chiamati a rispondere e , in solido tra loro. CP_1 CP_2
2. Il danno non patrimoniale.
Ritiene invece il Tribunale che debba essere riconosciuto, in favore di parte attrice, il danno non patrimoniale all'immagine , che va ricondotto esclusivamente alla concorrenza sleale denigratoria.
A tal fine, riprendendo quanto già esposto nella sentenza non definitiva, va considerato che si tratta di condotte connotate da particolare gravità, non solo perché hanno diffuso notizie tendenziose abusando di un provvedimento giurisdizionale favorevole, che tuttavia non conteneva alcun
14 accertamento circa la dedotta contraffazione, ma anche per il fatto di essere state reiterate per lungo tempo, anche a distanza di molti anni dall'esecuzione della descrizione e addirittura dopo che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda di contraffazione proposta da parte attrice. e che pertanto il Tribunale quantifica, in via equitativa, in euro 50.000,00 in valori attuali, oltre ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.
* * *
In conclusione di quanto sin qui esposto, va condannata a rifondere, in favore di CP_1
Parte_1
- l'importo di euro 47.505,65, oltre a rivalutazione, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dal 31.12.2013 sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;
- l'importo di euro 50.000,00 in valori attuali, oltre ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.
e vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere, in favore di parte attrice. CP_1 CP_2
- l'importo di euro 5.000,00 in valori attuali, oltre ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo;
- 1.250,00, oltre a rivalutazione annuale, secondo indici ISTAT, e ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'esborso di cui al doc. n. 31 alla data di pubblicazione del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.
3. Spese di lite
Considerato il criterio della soccombenza e della causalità, e tenuto conto che a è attribuita CP_2 solo una parte delle condotte contestate, che hanno cagionato un danno di modesto importo, ritiene il Tribunale che debba rifondere a l'85% dele spese di lite, liquidate come CP_1 Parte_1 in dispositivo secondo il DM 55/2014, ed altresì l'85% delle spese sostenute per la propria consulenza di parte, come da preavvisi di parcella in atti, ritenuti congrui, mentre debba CP_2 rifondere il restante 15%.
15 Del pari, le spese di CT , già liquidate in corso di causa, vanno poste a carico di in CP_1 misura dell''85 % e di in misura del 15% CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Condanna a versare, in favore di CP_1 Parte_1
a) l'importo di euro 47.505,65, oltre a rivalutazione e ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dal 31.12.2013 sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;
b) l'importo di euro 50.000,00 in valori attuali, oltre ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;
- Condanna e , in solido tra loro, a versare, in favore di CP_1 Parte_5 Parte_1
c) l'importo di euro 5.000,00 in valori attuali, oltre ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;
d) l'importo di euro 1.250,00, oltre a rivalutazione annuale, secondo indici ISTAT, e ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'esborso di cui al doc. n. 31 di parte attrice alla data di pubblicazione del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.
- Condanna a rifondere , in favore di l'85% delle spese di lite e CP_1 Parte_1 CP_2
a rifondere in favore di parte attrice il residuo 15% delle spese di lite, che complessivamente
[...] liquida in euro 30.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e cpa come per legge;
condanna i convenuti a rifondere, nella stessa rispettiva misura (85% a carico di e CP_1
15% a carico di ), le spese sostenute da per la propria consulenza di parte, CP_2 Parte_1 liquidate in complessivi euro 5.344,00;
- Pone le spese di CT, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di in ragione CP_1 dell'85% e in ragione del 15% CP_2
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
16 Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Lisa Torresan
Il Presidente
Dott.ssa Lina Tosi
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