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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/05/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3039/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3039/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Davide Antonuccio, giusta Parte_1 P.IVA_1
procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_2
dello Stato di Catania;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 13.11.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1
all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. nei confronti dell
[...]
, deducendo l'inesigibilità di tre cartelle di Controparte_2
pagamento per intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo. Le cartelle oggetto di opposizione sono le seguenti: n. 29820090007616552/000 (IVA 2005); n.
29820100009823059/000 (IRES 2006); n. 29820150013778605/000 (bollo auto 2010 e concessione governativa 2012).
L'opponente ha dedotto che, a seguito dell'accesso agli atti presso Controparte_3
le cartelle risultavano ancora presenti nell'estratto di ruolo, pur essendo, a suo dire,
[...]
decorsi i termini di prescrizione.
2. - Si è costituita in giudizio l eccependo, in via pregiudiziale, il Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la domanda attorea fosse devoluta alla giurisdizione tributaria;
in subordine, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, atteso che le contestazioni riguardavano l'attività esecutiva del concessionario;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, deducendo l'intervenuta interruzione della prescrizione mediante notificazione della comunicazione preventiva e dell'iscrizione ipotecaria nei confronti della società attrice.
3. - All'udienza del 25.10.2021, il procuratore di parte opponente ha disconosciuto, ai sensi degli artt. 2702, 2712 e 2719 c.c., nonché 214 e 215 c.p.c., le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento relativi agli atti notificati dalla controparte, deducendo l'apocrifia delle stesse e l'inidoneità degli atti ad interrompere i termini prescrizionali. Quanto alla cartella n. 29820150013778605/000, ha evidenziato che “non vi è in atti alcuna documentazione se non il documento di analisi esiti contabili che non costituisce alcuna prova”.
4. - All'udienza del 13.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. - L'opponente ha rappresentato di aver avuto conoscenza delle cartelle impugnate
Pag. 2 di 5 esclusivamente mediante la consultazione di un estratto di ruolo, rilasciato nel 2021 da a seguito di istanza di accesso agli atti, in occasione dell'avvio di Controparte_3
una procedura di autocompensazione di crediti d'imposta. In particolare, nessuna delle cartelle è stata allegata all'atto di citazione, né è stata indicata una data di notificazione delle stesse, né sono stati dedotti vizi formali o sostanziali riferibili ad atti di riscossione diversi dall'estratto di ruolo. La prospettazione difensiva dell'opponente, nel suo complesso, non si configura come reazione a un atto prodromico all'esecuzione, ma piuttosto come reazione all'estratto di ruolo in quanto tale, da cui l'opponente avrebbe appreso l'esistenza di debiti iscritti a ruolo. L'opponente non chiarisce se le relative cartelle siano state notificate (e, se sì, in quale data), e non ne contesta l'invalidità, ma si limita ad assumere che la pretesa esattoriale sia oramai prescritta, per il solo fatto della loro presenza in estratto di ruolo.
5.1. - Ebbene, sino alla notificazione dell'atto di citazione (16.06.2021), non era vigente l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione introdotta dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215.
Tale norma dispone che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Sez. Un., n. 26283/2022), con orientamento successivamente recepito dalle sezioni semplici (cfr. Cass. n. 10595/2023;
Cass. n. 27227/2023), hanno chiarito che la novella contenuta nell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973 si applica anche ai giudizi pendenti, in quanto incide sull'interesse ad
Pag. 3 di 5 agire, condizione dell'azione processuale avente natura dinamica. Ne consegue che la legittimazione a impugnare un estratto di ruolo può sussistere solo laddove il contribuente alleghi e, soprattutto, dimostri uno dei pregiudizi specifici previsti dalla norma.
5.2. - Nel caso di specie, l'opponente non ha allegato, né tantomeno provato alcuna delle ipotesi tassative previste dalla norma, e in particolare non ha documentato:
di essere stato escluso, o a rischio di esclusione, da una gara d'appalto pubblico;
di vedersi impedita la riscossione di somme a credito da parte di soggetti pubblici tenuti alle verifiche di cui all'art. 48-bis d.P.R. 602/1973;
di aver perso o rischiare di perdere un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione (ipotesi, questa, latamente riconducibile al generico assunto attoreo, comunque rimasto sfornito di qualsiasi prova, secondo cui la richiesta dell'estratto di ruolo sarebbe originata dalla necessità di avviare una procedura di autocompensazione).
5.3. - Né vale a integrare l'interesse ad agire una generica situazione di incertezza soggettiva circa la posizione fiscale, né la mera intenzione di esercitare un diritto di difesa contro una pretesa che non si è ancora manifestata in forma lesiva. La norma dell'art. 12, comma 4-bis, ha la funzione di selezionare i soli casi nei quali l'anticipazione del sindacato giudiziale è giustificata da un pregiudizio specifico, concreto, attuale e documentato.
5.4. - L'azione proposta nel presente giudizio, priva di tale presupposto sostanziale, risulta dunque carente di interesse ad agire.
5.5. - In conclusione, l'opposizione proposta, ancorché formalmente veicolata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., si configura sostanzialmente come impugnazione dell'estratto di ruolo in assenza dei presupposti di legge, ed è pertanto inammissibile per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., come integrato dal disposto dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (sino ad € 26.000,00), della decisione in rito,
Pag. 4 di 5 della natura documentale della controversia e della sua non particolare complessità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3039/2021 r.g., così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione.
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
rifusione, in favore dell di , Controparte_2 CP_2
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 24 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3039/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Davide Antonuccio, giusta Parte_1 P.IVA_1
procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_2
dello Stato di Catania;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 13.11.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1
all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. nei confronti dell
[...]
, deducendo l'inesigibilità di tre cartelle di Controparte_2
pagamento per intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo. Le cartelle oggetto di opposizione sono le seguenti: n. 29820090007616552/000 (IVA 2005); n.
29820100009823059/000 (IRES 2006); n. 29820150013778605/000 (bollo auto 2010 e concessione governativa 2012).
L'opponente ha dedotto che, a seguito dell'accesso agli atti presso Controparte_3
le cartelle risultavano ancora presenti nell'estratto di ruolo, pur essendo, a suo dire,
[...]
decorsi i termini di prescrizione.
2. - Si è costituita in giudizio l eccependo, in via pregiudiziale, il Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la domanda attorea fosse devoluta alla giurisdizione tributaria;
in subordine, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, atteso che le contestazioni riguardavano l'attività esecutiva del concessionario;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, deducendo l'intervenuta interruzione della prescrizione mediante notificazione della comunicazione preventiva e dell'iscrizione ipotecaria nei confronti della società attrice.
3. - All'udienza del 25.10.2021, il procuratore di parte opponente ha disconosciuto, ai sensi degli artt. 2702, 2712 e 2719 c.c., nonché 214 e 215 c.p.c., le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento relativi agli atti notificati dalla controparte, deducendo l'apocrifia delle stesse e l'inidoneità degli atti ad interrompere i termini prescrizionali. Quanto alla cartella n. 29820150013778605/000, ha evidenziato che “non vi è in atti alcuna documentazione se non il documento di analisi esiti contabili che non costituisce alcuna prova”.
4. - All'udienza del 13.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. - L'opponente ha rappresentato di aver avuto conoscenza delle cartelle impugnate
Pag. 2 di 5 esclusivamente mediante la consultazione di un estratto di ruolo, rilasciato nel 2021 da a seguito di istanza di accesso agli atti, in occasione dell'avvio di Controparte_3
una procedura di autocompensazione di crediti d'imposta. In particolare, nessuna delle cartelle è stata allegata all'atto di citazione, né è stata indicata una data di notificazione delle stesse, né sono stati dedotti vizi formali o sostanziali riferibili ad atti di riscossione diversi dall'estratto di ruolo. La prospettazione difensiva dell'opponente, nel suo complesso, non si configura come reazione a un atto prodromico all'esecuzione, ma piuttosto come reazione all'estratto di ruolo in quanto tale, da cui l'opponente avrebbe appreso l'esistenza di debiti iscritti a ruolo. L'opponente non chiarisce se le relative cartelle siano state notificate (e, se sì, in quale data), e non ne contesta l'invalidità, ma si limita ad assumere che la pretesa esattoriale sia oramai prescritta, per il solo fatto della loro presenza in estratto di ruolo.
5.1. - Ebbene, sino alla notificazione dell'atto di citazione (16.06.2021), non era vigente l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione introdotta dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215.
Tale norma dispone che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Sez. Un., n. 26283/2022), con orientamento successivamente recepito dalle sezioni semplici (cfr. Cass. n. 10595/2023;
Cass. n. 27227/2023), hanno chiarito che la novella contenuta nell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973 si applica anche ai giudizi pendenti, in quanto incide sull'interesse ad
Pag. 3 di 5 agire, condizione dell'azione processuale avente natura dinamica. Ne consegue che la legittimazione a impugnare un estratto di ruolo può sussistere solo laddove il contribuente alleghi e, soprattutto, dimostri uno dei pregiudizi specifici previsti dalla norma.
5.2. - Nel caso di specie, l'opponente non ha allegato, né tantomeno provato alcuna delle ipotesi tassative previste dalla norma, e in particolare non ha documentato:
di essere stato escluso, o a rischio di esclusione, da una gara d'appalto pubblico;
di vedersi impedita la riscossione di somme a credito da parte di soggetti pubblici tenuti alle verifiche di cui all'art. 48-bis d.P.R. 602/1973;
di aver perso o rischiare di perdere un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione (ipotesi, questa, latamente riconducibile al generico assunto attoreo, comunque rimasto sfornito di qualsiasi prova, secondo cui la richiesta dell'estratto di ruolo sarebbe originata dalla necessità di avviare una procedura di autocompensazione).
5.3. - Né vale a integrare l'interesse ad agire una generica situazione di incertezza soggettiva circa la posizione fiscale, né la mera intenzione di esercitare un diritto di difesa contro una pretesa che non si è ancora manifestata in forma lesiva. La norma dell'art. 12, comma 4-bis, ha la funzione di selezionare i soli casi nei quali l'anticipazione del sindacato giudiziale è giustificata da un pregiudizio specifico, concreto, attuale e documentato.
5.4. - L'azione proposta nel presente giudizio, priva di tale presupposto sostanziale, risulta dunque carente di interesse ad agire.
5.5. - In conclusione, l'opposizione proposta, ancorché formalmente veicolata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., si configura sostanzialmente come impugnazione dell'estratto di ruolo in assenza dei presupposti di legge, ed è pertanto inammissibile per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., come integrato dal disposto dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (sino ad € 26.000,00), della decisione in rito,
Pag. 4 di 5 della natura documentale della controversia e della sua non particolare complessità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3039/2021 r.g., così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione.
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
rifusione, in favore dell di , Controparte_2 CP_2
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 24 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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