Sentenza 19 dicembre 2011
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/12/2011, n. 27314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27314 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2011 |
Testo completo
27 3 14 / 1 1 O T A C FI NI U O T U IB R T N Oggetto REPUBBLICA ITALIANA O C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CONTO CORRENTE DI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORRISPONDENZA. PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N. 6378/2006 con. 27314 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron Rep. 6818 Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente Rel. Consigliere Ud. 17/11/2011 Dott. ALDO CECCHERINI Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA Consigliere PU Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere Dott. GIACINTO BISOGNI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6378-2006 proposto da: CI IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 611 presso la Società IGECO, rappresentato e difeso da se medesimo;
- C.F.: CFF NNE 35D19 (377E- - ricorrente
contro
BANCAPULIA S.P.A. (c.f./p.i. 0014820711), in persona 2011 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2945 domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D-4, presso l'avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato GUGLIELMO ANTONIO, giusta 1 procura in calce al controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 715/2004 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 09/12/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. N RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La controversia è nata dall' addebito, fatto da Bancapulia s.p.a., sul conto corrente intestato all'avvocato Ennio IO, fideiussore della società Mediterraneo 2, della somma di £ 10.928.197, pari al debito della società per saldo di chiusura di conto corrente. Il Tribunale respinse la domanda proposta dal correntista nei confronti della banca per ottenere l'accredito in conto corrente della somma addebitata.
2. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza 9 di- cembre 2004, ha respinto l'appello dell'attore. La corte ha ritenuto che la banca avesse fatto legittimo esercizio della facoltà di compensazione tra rapporti e conti diversi tra le stesse parti, ad essa conferita dall'art. 1853 C.C.. Il IO era stato tempestiva- mente informato dell'operazione, e il credito portato in compensazione era divenuto liquido ed esigibile a seguito del recesso della banca esercitato a norma dell'art. 1845 c.c. La corte escluse che l'appellante avesse la qualità di consumatore in base alla previ- sione dell'art. 1469 bis c.c. (persona fisica che agi- sce per scopi estranei all'attività imprenditoriale) ви 3 3. Per la cassazione della predetta sentenza noti- ficata il 24 ottobre 2005 ricorre l'avvocato IO per tre motivi. Bancapulia s.p.a. resiste con controricorso.
4. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 275 c.p.c., perché la corte ter- ritoriale non ha sospeso il giudizio sull'obbligazione fideiussoria in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dall'o- dierno ricorrente e da Medeterraneo2 nei confronti della medesima banca, avente ad oggetto la sussistenza del credito garantito dalla fideiussione.
5. Dalla sentenza impugnata non risulta che fosse stata allegata la pendenza di un giudizio sull'accer- tamento del credito garantito, né quindi che vi fosse una richiesta dell'appellante di sospensione del giu- dizio in attesa della definizione di quello pregiudi- ziale. Una tale richiesta non figura nelle conclusioni dell'appellante riportate in epigrafe della sentenza. Il ricorrente, del resto, allega in modo estremamente generico di aver formulato questa richiesta nel giudi- zio di appello, facendo riferimento alle pagine 2 e 3 di una “replica” 4 maggio 2004, senza riportarne il contenuto, come richiesto dal principio di autosuffi- 4 cienza del ricorso. Il motivo è pertanto inammissibi- le.
6. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1853 e 1243 c.c. e un vizio di motivazio- ne. Secondo il ricorrente, l'art. 1853 c.C. consente alla banca soltanto la compensazione tra i saldi pas- sivi di un rapporto di conto corrente ed i saldi atti- vi di altri rapporti o conti dello stesso cliente con la medesima banca, ipotesi che non ricorrerebbe nella fattispecie giudicata. Sostiene inoltre il ricorrente con inammissibile mescolanza di questioni di fatto e di diritto totalmente disarticolate - che la corte del merito avrebbe dovuto riconoscere la vessatorietà del- la clausola n. 5 del contratto di conto corrente - pe- raltro non riprodotta nel ricorso e sarebbe caduta contraddizione negando all'avvocato IO, sol in perché fideiussore di una società commerciale, la qua- lità di consumatore e l'applicabilità dell'art. 1469 bis c.c.
7. Il motivo, per la parte in cui è ammissibile, è infondato. E' stato accertato nel giudizio di merito, e non è contestato nel presente giudizio di legittimi- tà, che la banca ha annotato a debito del correntista, sul conto corrente in corso, il credito vantato nei 105 suoi stessi confronti, in forza della fideiussione da lui prestata, e divenuto esigibile а seguito della chiusura del conto garantito facente capo al debitore principale. Trattandosi di compensazione tra credito e de- (della banca, per escussione della fideiussione) bito (della stessa banca, per saldo di conto corrente) obbligazioni entrambe liquide ed esigibili, tra le - medesime parti la compensazione mediante regolamento in conto corrente era pienamente legittima, e il mec- canismo previsto dall'art. 1853 c.c. non era se non applicazione particolare, mediante regolamento in con- το corrente, di principi generali in materia di com- pensazione legale. Quanto alle altre doglianze, è sufficiente rileva- re che il giudice di merito ha puntualmente applicato i principi di diritto costantemente enunciati da que- sta corte. S'è infatti ripetutamente osservato che, quanto al requisito soggettivo di applicabilità della disciplina delle clausole abusive, introdotta dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, la qualità del debitore principale (nella fattispecie in esame: società com- merciale a responsabilità limitata) attrae quella del fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che deve riveştire la qualità di consumatore (Cass. 13 а 6 maggio 2005 n. 10107; conforme alla precedente pronun- cia 11 gennaio 2001 n. 314).
8. Con il terzo motivo si censura la motivazione con la quale la corte territoriale ha respinto il mo- tivo d'appello vertente sulla dichiarata inefficacia, nella sentenza di primo grado, del provvedimento cau- telare emesso dal pretore.
9. Il motivo, vertente sul merito della pretesa cautelata, è inammissibile nel presente giudizio di legittimità, non potendo più la misura cautelare svol- gere alcuna funzione, a seguito dell'accertamento ne- gativo del diritto da cautelare. 10. Dalle considerazioni che precodono discende il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio sono a ca- rico del soccombente e sono liquidate come in disposi- tivo. P.
9. m. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricor- rente al pagamento delle spese del giudizio di legit- timità, liquidate in complessivi € 1.400,00, di cui € 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge. 7 Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 17 novembre 2011. Il Consigliere estensore Il Presidente. Corrado Carnevale. Хотел Хашите Aldo Ceccherini Sh o Il FunnonarioGiudiziaria DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 19 DIC. 2011. 11Funtionario Giudiziario Arnaldo GASANO SUPREND CASSAZIONC 3. attesta ia registrazion presso Agenzia 9/04/2015 elle Entrate di Roma 2 i: oria 4 P1 15104 € 18550 Versate