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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
SI RO Presidente
Biagio Politano Consigliere
NN AR CH Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1456/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria e vertente
TRA
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: C.F._2 Parte_3
), tutti in proprio nonché in qualità di eredi di C.F._3
e (C.F.: Persona_1 Persona_2 Persona_2
) e (C.F.: ), C.F._4 Parte_4 C.F._5
entrambi in qualità di eredi di , e Persona_1 Persona_3 Per_2
(C.F.: ), in qualità di
[...] Parte_5 C.F._6
erede di difesi dall'avvocato Ulderico Capocasale Persona_3
Parte appellante e
1 (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Giulia Ferrante e
PP IR
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione nel merito accertare e dichiarare la fondatezza del presente appello per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 109/2021, pubblicata in data 03.02.2021 dal
Tribunale Civile di Crotone affinchè venga riconosciuta la totale responsabilità dell'evento di cui è causa a carico dell'appellata
[...]
senza operare alcuna riduzione al 50% delle Controparte_1
conseguenze dannose risarcibili per la morte della Sig.ra Parte_6
e per l'effetto di quanto sopra indicato nonché alla luce dei conteggi evidenziati nelle premesse di questo atto, tenuto conto del decesso nelle more del contenzioso dei sig.ri marito della sig.ra Persona_2 [...]
e del sig. e figli della sig.ra Pt_6 Persona_1 Persona_3
condannare l' , in Pt_6 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle seguenti somme per tutti i danni patiti dagli appellanti:
1. Sig.ra Parte_2
in proprio € 244.990,00 1.1 Sig.ra erede di
[...] Parte_2
e € 122.495,00 2. Sig. in proprio Per_2 Persona_1 Parte_1
€ 244.990,00 2.2 Sig. erede di e € Parte_1 Per_2 Persona_1
122.495,00 3. Sig. in proprio € 244.990,00 3.3 Sig. Parte_3
erede di e € 122.495,00 4. Parte_3 Per_2 Persona_1
Sig.ra erede di € 81.663,33 4.4 Sig.ra Parte_4 Persona_3
erede di e € 61.247,50 5. Sig. Parte_4 Per_2 Persona_1
erede di € 81.663,33 5.5 Sig. Persona_2 Persona_3 Per_2
erede di e € 61.247,50 6. Sig.ra
[...] Per_2 Persona_1 Pt_5
2 erede di € 81.663,33 quale differenza tra Pt_5 Persona_3
quanto effettivamente patito e quanto riconosciuto in primo grado ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
inoltre, per tutte le ragioni espresse in diritto nel corpo dell'atto, riconoscere in via equitativa nei confronti di tutti gli appellanti tutti i danni morali, esistenziali, e di qualunque altra natura subiti dai medesimi, il tutto in quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal decesso della sig.ra sino all'effettivo soddisfo. Con Parte_6
condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che, a tal fine, si dichiara antistatario”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro – rigettata ogni contraria istanza, produzione e difesa – così statuire: IN VIA PRINCIPALE rigettare l'atto d'appello, perchè infondato in fatto, in diritto e non provato, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, dichiarandola immune da vizi sia sotto il profilo del rito che del merito;
il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Persona_2 Persona_1 Persona_3
, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Contr giudizio l di al fine di sentirla condannare al risarcimento CP_1
dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso a Parte_6
Hanno dedotto, in fatto, che la sig.ra dopo essersi recata al Pt_6
Pronto Soccorso dell'Ospedale di in data 28.08.2014, si era CP_1
nuovamente recata, in data 30.08.2014, presso il Pronto Soccorso della
3 Struttura convenuta, lamentando difficoltà respiratorie e mal di gola.
Hanno dedotto che, in conseguenza del consulto specialistico del reparto di Otorinolaringoiatria e degli esami strumentali che accertavano uno
“spazio respiratorio diminuito”, la stessa paziente era stata dimessa per essere trasferita presso l'azienda ospedaliera di Cosenza. Hanno dedotto che, essendosi aggravato lo stato di insufficienza respiratoria della paziente, la sig.ra veniva sottoposta ad intervento di Pt_6
tracheotomia d'urgenza all'esito del quale la stessa paziente decedeva.
Hanno pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i presupposti della responsabilità civile della struttura convenuta che, anziché provvedere in via d'urgenza con intervento di tracheotomia, aveva dimesso la paziente, con ciò determinando il conseguente aggravamento delle condizioni cliniche della sig.ra Hanno pertanto ritenuto fondata la Pt_7
domanda risarcitoria formulata per danno da perdita del rapporto parentale, morale, esistenziale e biologico. Si è costituita in giudizio l' contestando quanto ex adverso dedotto, sia sotto il CP_3
profilo dell'an debeatur, per difetto di prova del nesso di causalità tra l'evento morte e la condotta dei sanitari, sia sotto il profilo del quantum debeatur. La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, ex art
281 sexies c.p.c.”.
Con la sentenza n. 109/2021, resa il 3.2.2021 ai sensi dell'art. 281- sexies a definizione del giudizio n. 1711/2017 r.g., il Tribunale di Crotone
– accertata la responsabilità dell per il decesso di Controparte_3 [...]
e per i danni conseguenti lamentati dagli attori, in quanto Pt_6
dall'attività istruttoria espletata era emerso che al verificarsi dell'evento infausto aveva concorso la condotta omissiva dei sanitari della struttura, consistita nella mancata esecuzione dell'intervento di tracheotomia – aveva condannato la convenuta, “[…] operata la riduzione al 50% delle conseguenze dannose risarcibili, a pagare a titolo risarcitorio: A
[...]
[..
[...] [...]
la somma di euro 83.000,00, già attualizzata, oltre interessi Pt_8
legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo A la somma di euro 83.000,00, già Persona_1
attualizzata, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo A
[...]
la somma di euro 83.000,00, già attualizzata, oltre interessi Parte_2
legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo A la somma di euro 83.000,00, Persona_3
già attualizzata, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo A
[...]
la somma di euro 83.000,00, già attualizzata, oltre interessi Parte_3
legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo A la somma di euro 83.000,00, già Parte_1
attualizzata, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo […]” (cfr. il dispositivo della sentenza impugnata) nonché al pagamento delle spese di lite e di quelle di c.t.u.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo che: 1) al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, in base a quanto emerso dalla c.t.u. e dalla documentazione prodotta, il decesso della congiunta sarebbe stato cagionato esclusivamente dalla condotta dei sanitari che la avevano in cura presso l'ospedale di CP_1
e non vi avrebbe concorso l'infezione dalla medesima contratta prima di giungere al pronto soccorso;
2) i consulenti avrebbero reso valutazioni non richieste, in special modo avuto riguardo alla considerazione, ai fini della quantificazione del danno biologico, dell'aspettativa di vita media delle persone di sesso femminile e di quella della paziente nel caso in esame nonché al ruolo di eventuali postumi invalidanti e alla percentuale di sopravvivenza laddove la tracheotomia fosse stata correttamente
5 eseguita;
3) di conseguenza, essi avrebbero diritto all'integrale risarcimento del danno quantificato in base alle tabelle di Milano senza doversi attribuire rilievo alcuno, come reputato dal tribunale, all'età avanzata della vittima, nonché all'ulteriore risarcimento, da liquidarsi in via equitativa, del danno morale e di quello esistenziale patiti da tutti i familiari in conseguenza della morte della congiunta.
L si è costituita in Controparte_1
giudizio, argomentando per la reiezione dell'appello.
All'udienza del 10 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., essendo già stati assegnati tali termini alla precedente udienza di precisazione delle conclusioni.
In via preliminare deve darsi atto che la sentenza di primo grado è divenuta cosa giudicata avuto riguardo all'accertamento dell'an del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nonché alla regolamentazione delle spese di c.t.u., siccome tali capi non sono stati impugnati.
L'appello è parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è fondato.
Secondo gli appellanti, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, la morte della congiunta sarebbe riconducibile esclusivamente all'omessa esecuzione della tracheotomia da parte del competente personale sanitario del presidio ospedaliero di come CP_1
emergerebbe sia dalla documentazione prodotta che dalla c.t.u. esperita nel corso del primo grado di giudizio, con la conseguenza che essi avrebbero diritto all'integrale ristoro del risarcimento del pregiudizio lamentato.
Il tribunale, in particolare, sulla scorta della consulenza espletata, ha ritenuto che il decesso di non fosse eziologicamente Parte_6
6 riconducibile soltanto alla condotta omissiva del personale medico, alla sua causazione avendovi concorso anche il processo settico in stato avanzato in cui versava la paziente al momento del secondo accesso all'unità di pronto soccorso dell'ospedale di che, secondo quanto CP_1
emerso dalla documentazione clinica prodotta, la medesima aveva contribuito ad aggravare, decidendo di sottrarsi alle cure del caso nei giorni successivi al primo accesso al pronto soccorso.
I consulenti tecnici nominati dal giudice di prime cure, dopo aver illustrato le ragioni per cui è necessario intervenire tempestivamente nell'eventualità di sviluppo di “processo suppurativo (flemmone) interessante il pavimento buccale e la lingua tale da ridurre lo spazio respiratorio” (pagine 5-6 della relazione peritale), come accaduto in seguito all'estrazione di un molare a e spiegato come Parte_6
fronteggiare l'eventualità in parola, hanno constatato che, tenuto conto “
[…] dell'età avanzata e della patologia settica, aggravatasi quest'ultima nel corso dei due giorni successivi al primo accesso al PS di CP_1
quando di sua volontà – la paziente (n.d.r.) – decideva di rientrare presso il proprio domicilio senza sottoporsi alle cure del caso […]” (pagina 7 relazione) e, quindi, del critico quadro clinico in cui Parte_6
versava quando si era recata per la seconda volta al pronto soccorso,
l'esecuzione corretta e tempestiva della tracheotomia e dell'ulteriore trattamento chirurgico in luogo del trasferimento della donna dopo diverse ore dall'accesso al nosocomio presso altra struttura ospedaliera,
“[…] avrebbe aumentato almeno del 50% le chances di sopravvivenza della paziente nell'attesa delle successive manovre chirurgiche di evacuazione della raccolta purulenta e della somministrazione della terapia antibiotica adeguata” (ibidem).
7 Occorre, tuttavia, soffermarsi sulle attività che i sanitari avrebbero dovuto porre in essere al momento del secondo accesso al pronto soccorso.
Dalla consulenza svolta, come s'è detto, è emerso che “non si può affermare con elevata probabilità prossima alla certezza che l'intervento di tracheotomia effettuato in maniera tempestiva le avrebbe salvato la vita. Tuttavia, l'esecuzione corretta della suddetta procedura chirurgica avrebbe aumentato almeno del 50% le chances di sopravvivenza della paziente nell'attesa delle successive manovre chirurgiche di evacuazione della raccolta purulenta e della somministrazione della terapia antibiotica adeguata” (pagina 7 relazione peritale), e che dunque risulta
“più probabile che non” (“almeno del 50%”) che un tempestivo intervento di tracheotomia avrebbe evitato la morte della signora e ciò Pt_6
nonostante le condizioni nelle quali versava la signora al momento del secondo accesso al pronto soccorso.
Sebbene, dunque, la situazione clinica fosse più grave rispetto a quella del primo accesso, comunque si può affermare, alla luce delle conclusioni alle quali sono giunti i nominati consulenti, che un tempestivo intervento avrebbe evitato – in applicazione del criterio del più probabile che non – il decesso della signora Pt_6
Il secondo motivo d'appello è infondato.
In proposito è sufficiente rilevare che le valutazioni ulteriori rese dai consulenti e non richieste dal tribunale non riguardano l'accertamento della serie causale che ha portato alla morte di e perciò Parte_6
non inficiano la decisione sul punto.
Parimenti infondato il terzo motivo d'appello.
Per quanto concerne la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, occorre evidenziare che l'influenza sulla medesima
8 dell'età della vittima è prevista proprio dalla tabelle di Milano la cui applicazione è invocata dagli stessi appellanti.
A ogni modo, l'esclusione della personalizzazione del danno da parte del tribunale, e condivisa dalla corte, non è stata determinata da tale fattore, ma dalla circostanza che gli attori non hanno allegato elementi idonei a consentire – al fine di un adeguamento del risarcimento del danno alla fattispecie concreta - una valutazione presuntiva dell'unità, continuità
e profondità del rapporto familiare.
In effetti, gli attori si sono limitati a richiamare nell'atto introduttivo del giudizio l'intensità del vincolo familiare quale elemento presuntivo su cui basare l'esistenza del danno lamentato, senza alcuna ulteriore allegazione a riprova della circostanza invocata.
Nessun ulteriore risarcimento del danno, infine, dev'essere riconosciuto in favore dei familiari della vittima, segnatamente quello esistenziale e quello morale, giacché, come chiarito dalla Corte di cassazione, costituiscono entrambi componenti intrinseche del danno da perdita del rapporto parentale, non autonomamente liquidabili in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale (ex multis, Cass. civ., sez. L, sent. n. 1072/2011; sez. III, ord.
n. 30997/2018).
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello dev'essere parzialmente accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, limitatamente al quantum del risarcimento, da individuare nella quantificazione dell'intero operata dal giudice di primo grado e condivisa dalla corte, senza tuttavia operare la riduzione effettuata per il concorso di colpa – escluso – del danneggiato.
Deve, pertanto, riconoscersi a ciascuno degli appellanti la somma di € 166.000, oltre accessori.
9 Dal mutamento delle somme liquidate discende la riforma della regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo per le fasi introduttiva, di studio, di trattazione e decisionale, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da €
520.001 a € 1.000.000) ratione temporis applicabili.
Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per le fasi introduttiva, di studio, di trattazione e decisionale, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 520.001 a € 1.000.000).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l di a pagare, a titolo di CP_2 CP_1
risarcimento del danno, a ciascuno degli appellanti la somma di €
166.000,00, oltre interessi per come indicato nella sentenza impugnata;
- rigetta nel resto l'appello;
- condanna l al pagamento a favore della parte appellante delle CP_2
spese di lite di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi €
14.598,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- condanna l al pagamento a favore della parte Controparte_3
appellante delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
10 13.078,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN AR CH SI RO
11
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
SI RO Presidente
Biagio Politano Consigliere
NN AR CH Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1456/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria e vertente
TRA
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: C.F._2 Parte_3
), tutti in proprio nonché in qualità di eredi di C.F._3
e (C.F.: Persona_1 Persona_2 Persona_2
) e (C.F.: ), C.F._4 Parte_4 C.F._5
entrambi in qualità di eredi di , e Persona_1 Persona_3 Per_2
(C.F.: ), in qualità di
[...] Parte_5 C.F._6
erede di difesi dall'avvocato Ulderico Capocasale Persona_3
Parte appellante e
1 (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Giulia Ferrante e
PP IR
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione nel merito accertare e dichiarare la fondatezza del presente appello per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 109/2021, pubblicata in data 03.02.2021 dal
Tribunale Civile di Crotone affinchè venga riconosciuta la totale responsabilità dell'evento di cui è causa a carico dell'appellata
[...]
senza operare alcuna riduzione al 50% delle Controparte_1
conseguenze dannose risarcibili per la morte della Sig.ra Parte_6
e per l'effetto di quanto sopra indicato nonché alla luce dei conteggi evidenziati nelle premesse di questo atto, tenuto conto del decesso nelle more del contenzioso dei sig.ri marito della sig.ra Persona_2 [...]
e del sig. e figli della sig.ra Pt_6 Persona_1 Persona_3
condannare l' , in Pt_6 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle seguenti somme per tutti i danni patiti dagli appellanti:
1. Sig.ra Parte_2
in proprio € 244.990,00 1.1 Sig.ra erede di
[...] Parte_2
e € 122.495,00 2. Sig. in proprio Per_2 Persona_1 Parte_1
€ 244.990,00 2.2 Sig. erede di e € Parte_1 Per_2 Persona_1
122.495,00 3. Sig. in proprio € 244.990,00 3.3 Sig. Parte_3
erede di e € 122.495,00 4. Parte_3 Per_2 Persona_1
Sig.ra erede di € 81.663,33 4.4 Sig.ra Parte_4 Persona_3
erede di e € 61.247,50 5. Sig. Parte_4 Per_2 Persona_1
erede di € 81.663,33 5.5 Sig. Persona_2 Persona_3 Per_2
erede di e € 61.247,50 6. Sig.ra
[...] Per_2 Persona_1 Pt_5
2 erede di € 81.663,33 quale differenza tra Pt_5 Persona_3
quanto effettivamente patito e quanto riconosciuto in primo grado ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
inoltre, per tutte le ragioni espresse in diritto nel corpo dell'atto, riconoscere in via equitativa nei confronti di tutti gli appellanti tutti i danni morali, esistenziali, e di qualunque altra natura subiti dai medesimi, il tutto in quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal decesso della sig.ra sino all'effettivo soddisfo. Con Parte_6
condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che, a tal fine, si dichiara antistatario”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro – rigettata ogni contraria istanza, produzione e difesa – così statuire: IN VIA PRINCIPALE rigettare l'atto d'appello, perchè infondato in fatto, in diritto e non provato, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, dichiarandola immune da vizi sia sotto il profilo del rito che del merito;
il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Persona_2 Persona_1 Persona_3
, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Contr giudizio l di al fine di sentirla condannare al risarcimento CP_1
dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso a Parte_6
Hanno dedotto, in fatto, che la sig.ra dopo essersi recata al Pt_6
Pronto Soccorso dell'Ospedale di in data 28.08.2014, si era CP_1
nuovamente recata, in data 30.08.2014, presso il Pronto Soccorso della
3 Struttura convenuta, lamentando difficoltà respiratorie e mal di gola.
Hanno dedotto che, in conseguenza del consulto specialistico del reparto di Otorinolaringoiatria e degli esami strumentali che accertavano uno
“spazio respiratorio diminuito”, la stessa paziente era stata dimessa per essere trasferita presso l'azienda ospedaliera di Cosenza. Hanno dedotto che, essendosi aggravato lo stato di insufficienza respiratoria della paziente, la sig.ra veniva sottoposta ad intervento di Pt_6
tracheotomia d'urgenza all'esito del quale la stessa paziente decedeva.
Hanno pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i presupposti della responsabilità civile della struttura convenuta che, anziché provvedere in via d'urgenza con intervento di tracheotomia, aveva dimesso la paziente, con ciò determinando il conseguente aggravamento delle condizioni cliniche della sig.ra Hanno pertanto ritenuto fondata la Pt_7
domanda risarcitoria formulata per danno da perdita del rapporto parentale, morale, esistenziale e biologico. Si è costituita in giudizio l' contestando quanto ex adverso dedotto, sia sotto il CP_3
profilo dell'an debeatur, per difetto di prova del nesso di causalità tra l'evento morte e la condotta dei sanitari, sia sotto il profilo del quantum debeatur. La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, ex art
281 sexies c.p.c.”.
Con la sentenza n. 109/2021, resa il 3.2.2021 ai sensi dell'art. 281- sexies a definizione del giudizio n. 1711/2017 r.g., il Tribunale di Crotone
– accertata la responsabilità dell per il decesso di Controparte_3 [...]
e per i danni conseguenti lamentati dagli attori, in quanto Pt_6
dall'attività istruttoria espletata era emerso che al verificarsi dell'evento infausto aveva concorso la condotta omissiva dei sanitari della struttura, consistita nella mancata esecuzione dell'intervento di tracheotomia – aveva condannato la convenuta, “[…] operata la riduzione al 50% delle conseguenze dannose risarcibili, a pagare a titolo risarcitorio: A
[...]
[..
[...] [...]
la somma di euro 83.000,00, già attualizzata, oltre interessi Pt_8
legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo A la somma di euro 83.000,00, già Persona_1
attualizzata, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo A
[...]
la somma di euro 83.000,00, già attualizzata, oltre interessi Parte_2
legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo A la somma di euro 83.000,00, Persona_3
già attualizzata, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo A
[...]
la somma di euro 83.000,00, già attualizzata, oltre interessi Parte_3
legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo A la somma di euro 83.000,00, già Parte_1
attualizzata, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo […]” (cfr. il dispositivo della sentenza impugnata) nonché al pagamento delle spese di lite e di quelle di c.t.u.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo che: 1) al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, in base a quanto emerso dalla c.t.u. e dalla documentazione prodotta, il decesso della congiunta sarebbe stato cagionato esclusivamente dalla condotta dei sanitari che la avevano in cura presso l'ospedale di CP_1
e non vi avrebbe concorso l'infezione dalla medesima contratta prima di giungere al pronto soccorso;
2) i consulenti avrebbero reso valutazioni non richieste, in special modo avuto riguardo alla considerazione, ai fini della quantificazione del danno biologico, dell'aspettativa di vita media delle persone di sesso femminile e di quella della paziente nel caso in esame nonché al ruolo di eventuali postumi invalidanti e alla percentuale di sopravvivenza laddove la tracheotomia fosse stata correttamente
5 eseguita;
3) di conseguenza, essi avrebbero diritto all'integrale risarcimento del danno quantificato in base alle tabelle di Milano senza doversi attribuire rilievo alcuno, come reputato dal tribunale, all'età avanzata della vittima, nonché all'ulteriore risarcimento, da liquidarsi in via equitativa, del danno morale e di quello esistenziale patiti da tutti i familiari in conseguenza della morte della congiunta.
L si è costituita in Controparte_1
giudizio, argomentando per la reiezione dell'appello.
All'udienza del 10 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., essendo già stati assegnati tali termini alla precedente udienza di precisazione delle conclusioni.
In via preliminare deve darsi atto che la sentenza di primo grado è divenuta cosa giudicata avuto riguardo all'accertamento dell'an del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nonché alla regolamentazione delle spese di c.t.u., siccome tali capi non sono stati impugnati.
L'appello è parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è fondato.
Secondo gli appellanti, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, la morte della congiunta sarebbe riconducibile esclusivamente all'omessa esecuzione della tracheotomia da parte del competente personale sanitario del presidio ospedaliero di come CP_1
emergerebbe sia dalla documentazione prodotta che dalla c.t.u. esperita nel corso del primo grado di giudizio, con la conseguenza che essi avrebbero diritto all'integrale ristoro del risarcimento del pregiudizio lamentato.
Il tribunale, in particolare, sulla scorta della consulenza espletata, ha ritenuto che il decesso di non fosse eziologicamente Parte_6
6 riconducibile soltanto alla condotta omissiva del personale medico, alla sua causazione avendovi concorso anche il processo settico in stato avanzato in cui versava la paziente al momento del secondo accesso all'unità di pronto soccorso dell'ospedale di che, secondo quanto CP_1
emerso dalla documentazione clinica prodotta, la medesima aveva contribuito ad aggravare, decidendo di sottrarsi alle cure del caso nei giorni successivi al primo accesso al pronto soccorso.
I consulenti tecnici nominati dal giudice di prime cure, dopo aver illustrato le ragioni per cui è necessario intervenire tempestivamente nell'eventualità di sviluppo di “processo suppurativo (flemmone) interessante il pavimento buccale e la lingua tale da ridurre lo spazio respiratorio” (pagine 5-6 della relazione peritale), come accaduto in seguito all'estrazione di un molare a e spiegato come Parte_6
fronteggiare l'eventualità in parola, hanno constatato che, tenuto conto “
[…] dell'età avanzata e della patologia settica, aggravatasi quest'ultima nel corso dei due giorni successivi al primo accesso al PS di CP_1
quando di sua volontà – la paziente (n.d.r.) – decideva di rientrare presso il proprio domicilio senza sottoporsi alle cure del caso […]” (pagina 7 relazione) e, quindi, del critico quadro clinico in cui Parte_6
versava quando si era recata per la seconda volta al pronto soccorso,
l'esecuzione corretta e tempestiva della tracheotomia e dell'ulteriore trattamento chirurgico in luogo del trasferimento della donna dopo diverse ore dall'accesso al nosocomio presso altra struttura ospedaliera,
“[…] avrebbe aumentato almeno del 50% le chances di sopravvivenza della paziente nell'attesa delle successive manovre chirurgiche di evacuazione della raccolta purulenta e della somministrazione della terapia antibiotica adeguata” (ibidem).
7 Occorre, tuttavia, soffermarsi sulle attività che i sanitari avrebbero dovuto porre in essere al momento del secondo accesso al pronto soccorso.
Dalla consulenza svolta, come s'è detto, è emerso che “non si può affermare con elevata probabilità prossima alla certezza che l'intervento di tracheotomia effettuato in maniera tempestiva le avrebbe salvato la vita. Tuttavia, l'esecuzione corretta della suddetta procedura chirurgica avrebbe aumentato almeno del 50% le chances di sopravvivenza della paziente nell'attesa delle successive manovre chirurgiche di evacuazione della raccolta purulenta e della somministrazione della terapia antibiotica adeguata” (pagina 7 relazione peritale), e che dunque risulta
“più probabile che non” (“almeno del 50%”) che un tempestivo intervento di tracheotomia avrebbe evitato la morte della signora e ciò Pt_6
nonostante le condizioni nelle quali versava la signora al momento del secondo accesso al pronto soccorso.
Sebbene, dunque, la situazione clinica fosse più grave rispetto a quella del primo accesso, comunque si può affermare, alla luce delle conclusioni alle quali sono giunti i nominati consulenti, che un tempestivo intervento avrebbe evitato – in applicazione del criterio del più probabile che non – il decesso della signora Pt_6
Il secondo motivo d'appello è infondato.
In proposito è sufficiente rilevare che le valutazioni ulteriori rese dai consulenti e non richieste dal tribunale non riguardano l'accertamento della serie causale che ha portato alla morte di e perciò Parte_6
non inficiano la decisione sul punto.
Parimenti infondato il terzo motivo d'appello.
Per quanto concerne la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, occorre evidenziare che l'influenza sulla medesima
8 dell'età della vittima è prevista proprio dalla tabelle di Milano la cui applicazione è invocata dagli stessi appellanti.
A ogni modo, l'esclusione della personalizzazione del danno da parte del tribunale, e condivisa dalla corte, non è stata determinata da tale fattore, ma dalla circostanza che gli attori non hanno allegato elementi idonei a consentire – al fine di un adeguamento del risarcimento del danno alla fattispecie concreta - una valutazione presuntiva dell'unità, continuità
e profondità del rapporto familiare.
In effetti, gli attori si sono limitati a richiamare nell'atto introduttivo del giudizio l'intensità del vincolo familiare quale elemento presuntivo su cui basare l'esistenza del danno lamentato, senza alcuna ulteriore allegazione a riprova della circostanza invocata.
Nessun ulteriore risarcimento del danno, infine, dev'essere riconosciuto in favore dei familiari della vittima, segnatamente quello esistenziale e quello morale, giacché, come chiarito dalla Corte di cassazione, costituiscono entrambi componenti intrinseche del danno da perdita del rapporto parentale, non autonomamente liquidabili in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale (ex multis, Cass. civ., sez. L, sent. n. 1072/2011; sez. III, ord.
n. 30997/2018).
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello dev'essere parzialmente accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, limitatamente al quantum del risarcimento, da individuare nella quantificazione dell'intero operata dal giudice di primo grado e condivisa dalla corte, senza tuttavia operare la riduzione effettuata per il concorso di colpa – escluso – del danneggiato.
Deve, pertanto, riconoscersi a ciascuno degli appellanti la somma di € 166.000, oltre accessori.
9 Dal mutamento delle somme liquidate discende la riforma della regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo per le fasi introduttiva, di studio, di trattazione e decisionale, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da €
520.001 a € 1.000.000) ratione temporis applicabili.
Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per le fasi introduttiva, di studio, di trattazione e decisionale, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 520.001 a € 1.000.000).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l di a pagare, a titolo di CP_2 CP_1
risarcimento del danno, a ciascuno degli appellanti la somma di €
166.000,00, oltre interessi per come indicato nella sentenza impugnata;
- rigetta nel resto l'appello;
- condanna l al pagamento a favore della parte appellante delle CP_2
spese di lite di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi €
14.598,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- condanna l al pagamento a favore della parte Controparte_3
appellante delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
10 13.078,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN AR CH SI RO
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