Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1933/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1933/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Tribunale Civile di Napoli numero 1705/2019 pubblicata il 14.02.2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
SALVO SETTIMIO e dell'avv. MARCHESE VALENTINA ( C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in PIAZZA NICOLA AMORE 10 80138
NAPOLI
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSCO Controparte_1 C.F._3
FABRIZIO e dell'avv. FUSCO FRANCESCO ( presso il cui studio C.F._4
è elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE, 70 80121 NAPOLI
APPELLATA
pagina 1 di 9
Le parti hanno concluso come da note di udienza ex art 127 ter cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo così Controparte_1 Parte_1
provvedere: Riconoscere ed affermare l'obbligo di esso convenuto ad ottenere Pt_1
e far eseguire la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla Gest Line s.p.a., oggi
Equitalia Sud s.p.a., sull'immobile assegnato ad essa istante;
Riconoscere ed affermare il grave inadempimento di esso convenuto per non aver ottenuto e fatto Pt_1
eseguire la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla Gest Line s.p.a., oggi
Equitalia Sud s.p.a., sull'immobile assegnato ad essa istante;
Riconoscere ed affermare il grave danno subito e che subisce essa istante a seguito dell'inadempimento di esso convenuto;
Riconoscere ed affermare il diritto di essa istante ad ottenere il risarcimento del danno da parte di esso convenuto nella predeterminata misura di € 50.000,00; Con vittoria di spese e compensi di avvocato nonché rimborso spese forfettario ex art. 13, comma 10, legge n. 247 del 31/12/2012 nella misura del 15% del compenso e con attribuzione ai sottoscritti avvocati che si dichiarano espressamente anticipatari, e con le declaratorie del caso, inerenti e conseguenziali. Incardinato il giudizio si costituiva assumendo l'infondatezza della domanda di cui chiede il rigetto con vittoria di Pt_1
spese. Il Tribunale Civile di Napoli, con sentenza n. 1705/2019, pubblicata il 14.02.2019, accoglieva la domanda proposta da e ravvisando “l'inadempimento del Controparte_1
convenuto all'obbligazione di cancellazione dell'ipoteca legale sull'immobile assegnato all'attrice” condannava il al pagamento in favore dell'attrice, “a titolo di Pt_1
penale/risarcimento del danno”, di euro 50.000,00, oltre alla refusione delle spese di lite quantificate in complessivi euro 4.844,00, di cui euro 492,00 per esborsi ed euro 4.352,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi iva e cpa.
Avverso questa decisione ha quindi interposto appello il chiedendo la riforma Pt_1
della stessa, con accoglimento delle conclusioni qui di seguito riportate: “1) preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche con pagina 2 di 9 riguardo alla condanna alle spese ivi comminata;
2) in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il suesteso gravame in considerazione di tutte le ragioni esplicitate in narrativa
e per l'effetto, in via principale, disapplicare la clausola penale perché nulla o in subordine ridurla ad equità, in una somma non superiore ad euro 5.000,00; 3) condannare l'appellata alla refusione delle spese di lite, oltre Iva e Cpa del presente grado e di quello anteriore dinanzi al Tribunale”.
Si costituiva l'appellata eccependo l'infondatezza del gravame di cui Controparte_1
chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Il Collegio, con ordinanza del 12/07/2019 sospendeva l'esecutorietà della impugnata sentenza per la parte eccedente gli € 10.000,00 quale importo del risarcimento del danno e gli € 2.000,00 per quanto afferente il regolamento delle spese di lite.
Con ordinanza in data 04 ottobre 2024, la Corte sulle conclusioni richiamate in epigrafe riservava la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in fatto, rileva la Corte che dalla documentazione allegata agli atti di causa si evince che: a) in data 23 maggio 1986, con atto per notar dott. Persona_1
repertorio n. 16783, acquistava, in regime di comunione legale dei beni Parte_1
con la moglie , come da esso stesso dichiarato al notaio rogante, tra l'altro Controparte_1
il seguente bene immobile: Locale al piano terreno, sito alla via Gabriele Jannelli, già via
Nuova Camaldoli, n. 486, al N.C.E.U. di Napoli, sez. AVV., foglio 3, p.lla 285, sub 13, pianterreno interno13 (oggi civico 486), z.c. 6, cat. C/1, cl. 8^, mq.46,00 R.C. £. 5.272.
Successivamente il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale dei coniugi.
La Gest Line s.p.a., poi Equitalia Sud s.p.a. ed oggi , vantando Controparte_2
crediti nei confronti di successivamente alla separazione dei coniugi, Parte_1
iscriveva a nome di questo, ma per l'intero e su tutti i beni ad esso intestati, ipoteca per il complessivo ammontare di € 30.098,60.
pagina 3 di 9 , proponeva giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, iscritto al n. 29220/07 Controparte_1
del R.G.A.C., onde ottenere lo scioglimento della comunione e l'attribuzione della quota di sua spettanza relativamente a tutti i beni in comunione. Con verbale redatto all'udienza del 17 aprile 2012 le parti conciliavano giudizialmente la lite con l'assegnazione dell'immobile in Napoli alla via Gabriele Jannelli, già via Nuova Camaldoli, n. 486 ad essa Con il medesimo atto transattivo si impegnava a pagare CP_1 Parte_1
quanto da esso dovuto all'Istituto di Riscossione o, quanto meno, ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca giudiziale gravante sull'immobile rimasto assegnato alla CP_1
Sulla scorta della intervenuta conciliazione giudiziale della lite il Tribunale di Napoli, con ordinanza resa in data 03/07/12 ex art. 547 c.c. assegnava il predetto immobile in Napoli alla via Gabriele Jannelli n. 486, in N.C.E.U di Napoli, sez. AVV., foglio 3, p.lla 285, sub
13, in proprietà piena ed esclusiva ad essa ed ulteriormente dichiarava la Controparte_1
concessione da parte di in favore di , a garanzia della Parte_1 Controparte_1
cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla Equitalia s.p.a. ed a quel momento ancora gravante sul bene rimasto attribuito alla di ipoteca volontaria per l'importo CP_1
di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) forfettariamente e transattivamente determinato a titolo di penale e risarcimento del danno da iscrivere a carico del locale al piano terreno, sito alla via Gabriele Jannelli, già via Nuova Camaldoli, n. 484, al N.C.E. U. di Napoli, sez. AVV., foglio 3, p.lla 285, sub 12, pianterreno interno 12 ( oggi civico 484 ), z.c. 6, cat. C/1, cl. 8^, mq. 45, R.C. £. 5.157, che con quel medesimo atto veniva attribuito in piena ed esclusiva proprietà a Parte_1
Trascorso circa un anno e mezzo senza che ottemperasse alla Parte_1
obbligazione da lui assunta in sede di conciliazione giudiziale della lite, Controparte_1
introduceva il presente giudizio che in primo grado si concludeva con la sentenza oggetto di gravame.
L'appello portato all'attenzione di questa Corte è affidato ai seguenti motivi: a) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2825 c.c. – inesistenza dell'inadempimento; b) omessa pronuncia sull'art. 2825 c.c. e sulla restrizione ipotecaria effettuata da Pt_1
pagina 4 di 9 c) nullità della penale ex art. 1418 e ss. c.c. per contrarietà a norme Pt_1
imperative, al principio di buona fede, per illiceità della causa e dell'oggetto e per eccessiva onerosità; d) violazione dell' art. 1384 c.c. – riduzione della penale.
Orbene,
Con i primi due motivi di appello l'istante impugna la sentenza resa dal Tribunale di
Napoli assumendone l'erroneità “a) per violazione dell'art. 2825 c.c. – inesistenza dell'inadempimento”; b) omessa pronuncia sull'art. 2825 c.c. e sulla restrizione ipotecaria effettuata da ”. Parte_1
L'assunto è infondato.
L'art. 2808 c.c. che disciplina la costituzione e gli effetti dell'ipoteca, al comma terzo, recita: “l'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria”. Nel caso di specie, siamo di fronte ad un'ipotesi di ipoteca esattoriale che, come insegna la Corte di Cassazione, non è assimilabile alle altre forme di iscrizione ipotecaria (cfr.: Corte di Cass. Ord. n 23661 del
27.10.2020, secondo cui: “l'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del
1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale l'adempimento del quale il legislatore abbia inteso garantire. Essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale disciplinata dall'art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo;
infine, non costituisce neanche un atto dell'espropriazione forzata, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 96, comma 2,
c.p.c. che, del resto, fa espresso riferimento al caso nel quale il giudice accerta
l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca oppure è stata iniziata o compiuta
l'esecuzione forzata”).
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (Cass.,
pagina 5 di 9 sez.un., 18/09/2019) ed è atto solo preordinato all'esecuzione, avente funzione di garanzia e di cautela (Cass. 30/05/2018, n. 13618).
L'iscrizione di ipoteca finalizzata ad assicurare la riscossione dei crediti tributari, prevista dall'art.77 comma primo d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, ha natura giuridica autonoma e disciplina propria (Sez. 1, Sentenza n. 4464 del 07/03/2016). A norma dell'art. 77 comma primo e del richiamato art.50 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, il presupposto che legittima l'agente della riscossione alla iscrizione di ipoteca sugli immobili è costituito dalla avvenuta iscrizione a ruolo del carico tributario, debitamente comunicato al debitore con la notifica della cartella di pagamento, e dal decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella…”.
La disposizione richiamata dall'appellante, ovvero l'art. 2825 c.c. relativo all'ipoteca sui beni indivisi è relativa alla diversa ipotesi di ipoteca volontaria ed in mancanza di espressa previsione legislativa ed in considerazione della ratio sottesa alla sua particolare natura come sopra richiamata, non si applica anche all'ipoteca esattoriale. Né, come pure sostenuto dalla difesa della parte appellante, e per la medesima ragione, l'ordine di cancellazione poteva essere adottato dal Tribunale al momento della conciliazione della lite tra gli ex coniugi per lo scioglimento della comunione.
Correttamente, poi, il Tribunale ha ritenuto che “spettava conseguentemente al convenuto fornire la prova del tempestivo adempimento della predetta obbligazione di cancellazione dell'ipoteca legale, ma tale prova non è stata data nel corso del giudizio”.
Risulta infatti documentato che a fronte dell'obbligazione Parte_1
volontariamente e consapevolmente assunta già in data 03 luglio 2012 (cfr.: verbale di conciliazione), solo a seguito della notifica dell'atto di citazione (gennaio 2014), nel successivo mese di aprile del 2014 presentò l'istanza di restrizione ipotecaria alla
EQUITALIA SUD S.p.A., cui seguiva la relativa cancellazione del 06.05.2014.
dunque, ben conosceva l'esistenza del proprio debito tributario in Parte_1
ragione del quale l'agente addetto alla riscossione dei tributi aveva provveduto alla formalità pregiudizievole per cui è causa, tanto che nel verbale di conciliazione più volte pagina 6 di 9 richiamato si impegnava a pagare quanto da esso dovuto all'Istituto di Riscossione o, quanto meno, ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca giudiziale gravante sull'immobile rimasto assegnato alla Alcuna buona fede, dunque, può essere ravvisata nel CP_1
comportamento del che, nella piena conoscenza della natura dell'iscrizione Pt_2
pregiudizievole esistente sul cespite assegnato alla condividente e dell'obbligo contrattuale assunto in sede conciliativa, provvedeva all'esecuzione della prestazione sullo stesso gravante solo dopo quattro mesi dalla notifica dell'atto di citazione.
Venendo alla disamina del terzo motivo di appello con il quale l'istante assume la “nullità della penale ex art. 1418 e ss. c.c. per contrarietà a norme imperative, al principio di buona fede, per illiceità della causa e dell'oggetto e per eccessiva onerosità”, rileva la
Corte che la penale in esame, liberamente pattuita dalle parti del giudizio che si concludeva con la conciliazione sopra riportata, non risulta essere contraria a buona fede né ha una causa illecita (attesa la natura del giudizio che le parti così definivano), né risulta essere caratterizzata da eccesiva onerosità poiché il debito tributario del in Pt_1
ragione del quale era stata iscritta l'ipoteca esattoriale risultava essere, al momento della sua iscrizione, di € 17.000,00 in linea capitale, onde l'ipoteca esattoriale, a copertura degli interessi e spese, era stata iscritta per la somma di € 34.000,00.
Nè può trovare accoglimento il quarto motivo di gravame con il quale si assume la
“violazione dell'art. 1384 c.c. e quindi la mancata riduzione della penale”.
La Corte di Cassazione sul punto insegna che “il criterio cui il giudice deve porre riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta” (Cass. 26901/2023; Cass. 7835/2006;
Cass. 10626/2007; Cass. 7180/2012).
Orbene, nel caso in esame non risulta opportuna alcuna riduzione della penale pattuita, tenuto conto del fatto che la stessa è stata consensualmente determinata nel suo ammontare pagina 7 di 9 nell'ambito dell'accordo conciliativo di altro contenzioso esistente tra le medesime parti, che al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligazione gravante sull'odierno appellante relativamente alla cancellazione della formalità pregiudizievole de quo l'assegnataria dell'immobile gravato ha dovuto introdurre un altro giudizio contenzioso non avendovi provveduto spontaneamente il e che la stessa risulta essere stata determinata Pt_1
nell'importo di € 50.000,00 sia a titolo di penale che di risarcimento del danno.
Tutto ciò premesso l'appello deve essere respinto con l'integrale conferma della pronuncia gravata.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo in ragione del principio della soccombenza ex art 91 cpc per il presente grado di giudizio e la relativa liquidazione
è effettuata in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez. Unite), con riferimento agli importi tariffari medi, tenuto conto del valore della controversia - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/19 e n. 27274/17) -, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria, non espletata.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza resa dal Tribunale Civile di Napoli numero Parte_3
1705/2019 pubblicata il 14.02.2019 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Napoli;
pagina 8 di 9 b) Condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_3 Controparte_1
secondo grado del giudizio, che liquida in € 120,00 per spese ed € 6.946,00 per compensi, oltre il rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_3
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 16.01.2025
Il Consigliere estensore il Presidente
dott.ssa Monica Cacace dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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