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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15249 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 40478/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 40478/2023, promossa da:
1. , nato a [...], Sud Africa, il 23 luglio 1947, C.F. Controparte_1
; 2. , nato a [...], Sud Africa, C.F._1 Controparte_2 il 4 febbraio 1967, C.F. 3. , nato a C.F._2 Controparte_3
Johannesburg, Sud Africa, il 19 marzo 1970, C.F. ; 4. C.F._3 [...]
, nata a [...], Sud Africa, il 1° febbraio 2000, C.F. CP_4
; 5. , nata a [...], Sud Africa, il 7 C.F._4 Controparte_5 ottobre 2003, C.F.
6. GILLBEE in C.F._5 Controparte_6
, nata a [...], Sud Africa, il 27 dicembre 1978, C.F.
[...]
;
7. in nata a C.F._6 CP_1 Persona_1
Johannesburg, Sud Africa, il 29 settembre 1961, C.F. ; 8. C.F._7
, nato a [...], Sud Africa, il 28 giugno 1983, Controparte_7
C.F. ; 9. , nato a [...], C.F._8 Persona_2
Sud Africa, il 2 agosto 2007, C.F. minore rappresentato dai C.F._9 genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
10. Controparte_8 nata a [...], Sud Africa, il 26 giugno 2004, C.F. 11. C.F._10
nato a [...], Sud Africa, il 5 ottobre 1985, C.F. Controparte_9
; 12. , nata a [...], Sud C.F._11 Persona_3
Africa, il 7 maggio 2019, C.F. , minore rappresentata dai genitori C.F._12 esercenti la responsabilità genitoriale;
13. , nato a Parte_1
Johannesburg, Sud Africa, l'8 gennaio 1988, C.F. C.F._13
tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Carlo ELISIO e Marco PEPE, – ricorrenti –
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_10 P.IVA_1 Controparte_11 Contr C.F. per sebbene in memoria difensiva venga indicato il
[...] P.IVA_2 Con c.f. per quest'ultimo non è il c.f. risultante altrove), in persona dei P.IVA_3
Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), – resistenti – P.IVA_4
1 Con l'intervento PUBBLICO , Affari Civili, presso il Tribunale di Roma CP_10
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio è stato introdotto dai tredici ricorrenti + ) con ricorso CP_1 Per_1
(ai sensi dell'Art. 281 decies c.p.c. per il rito semplificato di cognizione) notificato a mezzo PEC il 23 novembre 2023 all'Avvocatura dello Stato e al Pubblico Ministero. I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, in quanto discendenti diretti da antenata cittadina italiana, in virtù della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 2009 e del consolidato orientamento giurisprudenziale. Hanno altresì richiesto l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute annotazioni nei Registri della popolazione residente, e la condanna del alla rifusione delle Controparte_10 spese di giudizio solo in caso di opposizione.
Il e il (resistenti), costituitisi con Controparte_11 Controparte_10 memoria difensiva (CT 44184/2023), non hanno contestato l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, dichiarando di non aver ricevuto dalle Amministrazioni competenti elementi ostativi alla pretesa avversa. Essi hanno concluso rimettendosi nel merito al Tribunale, ma chiedendo la compensazione delle spese di giudizio in ogni caso, richiamando la natura "abnorme" e "grave" del fenomeno delle istanze di cittadinanza come giustificazione ai sensi dell'Art. 92 c.p.c..
IN FATTO
La causa petendi si fonda sull'accertamento del possesso dello status civitatis italiano, tramesso per linea materna, a partire dall'antenata italiana Persona_4
è nata a [...] il 1° marzo 1924. In data 29 novembre 1945, a Persona_4
Roma, contraeva matrimonio con , cittadino Persona_4 CP_1 sudafricano. Per effetto di tale matrimonio, la signora perdeva la Persona_4 sua cittadinanza italiana, in applicazione dell'articolo 10 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, allora vigente. Il primo discendete è nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, mentre gli altri successivamente
In diritto.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Pag. 2 di 4 La linea di discendenza che conduce dall'ava italiana agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
La domanda si fonda sul principio dello ius sanguinis, cardine del nostro ordinamento in materia di cittadinanza, secondo cui è cittadino italiano il figlio nato da padre o madre cittadini.
Nel caso di specie, la linea di discendenza ha origine dall'ava Per_4 cittadina italiana nata a [...] il 1° marzo 1924. in
[...] Persona_4 data 29 novembre 1945 a Roma, contraeva matrimonio con , CP_1 cittadino sudafricano. Per effetto di tale matrimonio, l'antenata perse la cittadinanza italiana ai sensi dell'Art. 10 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, allora vigente.
Il figlio di quest'ultima, , nacque a Johannesburg, nel Controparte_1 quartiere di Braamfontein, il 23 luglio 1947, prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948). Ai sensi della legge all'epoca vigente (L. 555/1912), a causa della perdita della cittadinanza da parte della madre in virtù del matrimonio con uno straniero, la donna non poteva trasmettere la cittadinanza ai figli nati prima del 1° gennaio 1948.
Si precisa che la stessa riacquistò la cittadinanza italiana Persona_4 solo in data 10 agosto 1995, mediante dichiarazione resa al Console Generale d'Italia in Johannesburg, ai sensi dell'Art. 17 della Legge n. 91/1992 e dell'Art. 219 della Legge n. 151/1975.
Con la sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della L. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza per la donna che sposava un cittadino straniero. Successivamente, con la sentenza n. 30 del 1983, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, n. 1, della medesima legge, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 4466 del 25/02/2009), lo status di cittadino ha natura permanente e imprescrittibile, sicché gli effetti incostituzionali della legge discriminatoria non possono considerarsi "esauriti" e devono essere rimossi. Pertanto, il diritto di cittadinanza dei figli di madre italiana, nati prima del 1° gennaio 1948, può essere giudizialmente accertato, riconoscendo che la trasmissione dello status civitatis è avvenuta sin dalla nascita
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite
Pag. 3 di 4 possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_10 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 29/10/2025
Il Giudice
IM MA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 40478/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 40478/2023, promossa da:
1. , nato a [...], Sud Africa, il 23 luglio 1947, C.F. Controparte_1
; 2. , nato a [...], Sud Africa, C.F._1 Controparte_2 il 4 febbraio 1967, C.F. 3. , nato a C.F._2 Controparte_3
Johannesburg, Sud Africa, il 19 marzo 1970, C.F. ; 4. C.F._3 [...]
, nata a [...], Sud Africa, il 1° febbraio 2000, C.F. CP_4
; 5. , nata a [...], Sud Africa, il 7 C.F._4 Controparte_5 ottobre 2003, C.F.
6. GILLBEE in C.F._5 Controparte_6
, nata a [...], Sud Africa, il 27 dicembre 1978, C.F.
[...]
;
7. in nata a C.F._6 CP_1 Persona_1
Johannesburg, Sud Africa, il 29 settembre 1961, C.F. ; 8. C.F._7
, nato a [...], Sud Africa, il 28 giugno 1983, Controparte_7
C.F. ; 9. , nato a [...], C.F._8 Persona_2
Sud Africa, il 2 agosto 2007, C.F. minore rappresentato dai C.F._9 genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
10. Controparte_8 nata a [...], Sud Africa, il 26 giugno 2004, C.F. 11. C.F._10
nato a [...], Sud Africa, il 5 ottobre 1985, C.F. Controparte_9
; 12. , nata a [...], Sud C.F._11 Persona_3
Africa, il 7 maggio 2019, C.F. , minore rappresentata dai genitori C.F._12 esercenti la responsabilità genitoriale;
13. , nato a Parte_1
Johannesburg, Sud Africa, l'8 gennaio 1988, C.F. C.F._13
tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Carlo ELISIO e Marco PEPE, – ricorrenti –
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_10 P.IVA_1 Controparte_11 Contr C.F. per sebbene in memoria difensiva venga indicato il
[...] P.IVA_2 Con c.f. per quest'ultimo non è il c.f. risultante altrove), in persona dei P.IVA_3
Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), – resistenti – P.IVA_4
1 Con l'intervento PUBBLICO , Affari Civili, presso il Tribunale di Roma CP_10
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio è stato introdotto dai tredici ricorrenti + ) con ricorso CP_1 Per_1
(ai sensi dell'Art. 281 decies c.p.c. per il rito semplificato di cognizione) notificato a mezzo PEC il 23 novembre 2023 all'Avvocatura dello Stato e al Pubblico Ministero. I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, in quanto discendenti diretti da antenata cittadina italiana, in virtù della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 2009 e del consolidato orientamento giurisprudenziale. Hanno altresì richiesto l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute annotazioni nei Registri della popolazione residente, e la condanna del alla rifusione delle Controparte_10 spese di giudizio solo in caso di opposizione.
Il e il (resistenti), costituitisi con Controparte_11 Controparte_10 memoria difensiva (CT 44184/2023), non hanno contestato l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, dichiarando di non aver ricevuto dalle Amministrazioni competenti elementi ostativi alla pretesa avversa. Essi hanno concluso rimettendosi nel merito al Tribunale, ma chiedendo la compensazione delle spese di giudizio in ogni caso, richiamando la natura "abnorme" e "grave" del fenomeno delle istanze di cittadinanza come giustificazione ai sensi dell'Art. 92 c.p.c..
IN FATTO
La causa petendi si fonda sull'accertamento del possesso dello status civitatis italiano, tramesso per linea materna, a partire dall'antenata italiana Persona_4
è nata a [...] il 1° marzo 1924. In data 29 novembre 1945, a Persona_4
Roma, contraeva matrimonio con , cittadino Persona_4 CP_1 sudafricano. Per effetto di tale matrimonio, la signora perdeva la Persona_4 sua cittadinanza italiana, in applicazione dell'articolo 10 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, allora vigente. Il primo discendete è nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, mentre gli altri successivamente
In diritto.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Pag. 2 di 4 La linea di discendenza che conduce dall'ava italiana agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
La domanda si fonda sul principio dello ius sanguinis, cardine del nostro ordinamento in materia di cittadinanza, secondo cui è cittadino italiano il figlio nato da padre o madre cittadini.
Nel caso di specie, la linea di discendenza ha origine dall'ava Per_4 cittadina italiana nata a [...] il 1° marzo 1924. in
[...] Persona_4 data 29 novembre 1945 a Roma, contraeva matrimonio con , CP_1 cittadino sudafricano. Per effetto di tale matrimonio, l'antenata perse la cittadinanza italiana ai sensi dell'Art. 10 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, allora vigente.
Il figlio di quest'ultima, , nacque a Johannesburg, nel Controparte_1 quartiere di Braamfontein, il 23 luglio 1947, prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948). Ai sensi della legge all'epoca vigente (L. 555/1912), a causa della perdita della cittadinanza da parte della madre in virtù del matrimonio con uno straniero, la donna non poteva trasmettere la cittadinanza ai figli nati prima del 1° gennaio 1948.
Si precisa che la stessa riacquistò la cittadinanza italiana Persona_4 solo in data 10 agosto 1995, mediante dichiarazione resa al Console Generale d'Italia in Johannesburg, ai sensi dell'Art. 17 della Legge n. 91/1992 e dell'Art. 219 della Legge n. 151/1975.
Con la sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della L. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza per la donna che sposava un cittadino straniero. Successivamente, con la sentenza n. 30 del 1983, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, n. 1, della medesima legge, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 4466 del 25/02/2009), lo status di cittadino ha natura permanente e imprescrittibile, sicché gli effetti incostituzionali della legge discriminatoria non possono considerarsi "esauriti" e devono essere rimossi. Pertanto, il diritto di cittadinanza dei figli di madre italiana, nati prima del 1° gennaio 1948, può essere giudizialmente accertato, riconoscendo che la trasmissione dello status civitatis è avvenuta sin dalla nascita
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite
Pag. 3 di 4 possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_10 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 29/10/2025
Il Giudice
IM MA
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