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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 9 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3065/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato il [...] a [...] e residente ivi alla via duca Parte_1
D'Aosta n. 61, C.F. elettivamente domiciliato in Trecase C.F._1 alla via Vesuvio n. 53, presso lo studio dell'Avv. GABRIELLA LAURETTA ( , dalla quale è rapp.to e difeso, in virtù di procura CodiceFiscale_2 posta in calce all'atto di appello . Detto procuratore indica, ai sensi dell' art. 2 lett. Q del D.L. n. 98/11, quali propri recapiti di fax i numeri 081/3621509 e 3621475, nonché quale p.e.c. l'indirizzo Email_1
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Appellato – non costituito OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 1777/2023 del 11/12/2/023 depositata in pari data, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data 19/5/2023, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice , esponeva : Parte_1
- di essere titolare di prestazione cat. INVCIV n. 07354107, con decorrenza dall'1/06/2010 e con maggiorazione sociale e maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 dal 2018 al compimento dei settanta anni di età;
-che l'INPS, con atto del 23/12/2022, gli contestava di aver percepito una somma indebitamente sulla pensione predetta di € 324,61 per il periodo dall'1/1/2022 al 31/12/2022, in virtù della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020;
-che in particolare la richiesta di indebito da parte dell'Istituto in parola si fondava sulla seguente motivazione: “la informo che l'assegno sociale numero 07400377 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la : - rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della lege 448/2001, finanziaria 2002 ( aumento al milione)”;
- che per il periodo oggetto della richiesta di indebita prestazione, non possedeva altri redditi personali oltre l'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 01 giugno 2010 e -che il proprio coniuge, la sig.ra nata il [...] Persona_1
a Boscoreale, per l'anno 2022 non possedeva altri redditi oltre l'assegno sociale categoria AS n. 04118914 erogato dal medesimo Istituto convenuto con decorrenza dall'1/11/2019, di circa € 442,74 mensili, moltiplicato per tredici mensilità, di circa € 5.755,62 annui (mod. TE 08 del 10/10/2019);
-di aver proposto con esito negativo ricorso al Comitato provinciale INPS. Tanto esposto chiedeva all'adito Tribunale di non essere tenuto alla restituzione della somma di € 324,61 erogata per il periodo dall'01/1/2022 al 31/12/2022 sulla pensione categoria cat. INVCIV n. 07354107 a titolo di maggiorazione sociale prevista dall'articolo 38 della lege 448/2001, finanziaria 2002 ( aumento al milione) richieste dall'INPS (come specificato dal provvedimenti INPS del novembre 2022), per l'effetto, condannarsi l' alla Controparte_2 restituzione in favore dell'appellante della predetta somma già decurtata sui ratei mensili di pensione di categoria INVCIV n. 07354107 attraverso 10 rate a partire dal dicembre 2022 oltre interessi come per legge;
vinte le spese con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., contestando nel merito la pretesa avversa di cui chiedeva il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso , nulla statuendo per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 12.12.2023, deducendo l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica operata dal primo giudice dal momento che i redditi propri e quelli del coniuge non superavano i limiti previsti dalla legge per l'anno 2022.
Chiedeva ,pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari . Instaurato nuovamente il contraddittorio, l'INPS non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso che l'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale e ad esso non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. In materia di indebito assistenziale la S.C. ha affermato che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (vd. Cass. Ord. n. 24180 del 04.08.2022). Con particolare riguardo all'assegno sociale si è espressa la Suprema Corte, con la ordinanza n. 13223/2020, ove è precisato che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali (come nel caso di specie) “abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. In motivazione la S.C. ha precisato che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale e che “non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno CP_2 bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)”. Ribadito – a fronte della regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito - il principio proprio del sottosistema di cui si discute (che “esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”),il Giudice delle leggi ha sottolineato che questa eccentricità si giustifica “in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione … non sia ... addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)”. La Corte ha richiamato proprie precedenti decisioni, sottolineando che “Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale … ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il “dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens … ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio, trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”. La Corte ha poi evidenziato che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall'INPS al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall'INPS in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122”. Da questo quadro normativo si è tratta la conferma che i titolari di prestazioni assistenziali “… non devono comunicare all'INPS la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione” (v. anche Cass., sentenza n. 13915 del 20/05/2021). Ha infine osservato la S. C.che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall'INPS e che quindi l' già conosce” (Cass. Ord. n. CP_2
13223/2020 cit.), La Corte di Cassazione ha pertanto affermato che non si devono restituire le somme indebitamente percepite e richieste dall'Inps nei casi in cui non si sia in presenza di dolo comprovato da parte del percipiente ed ha altresì escluso che si possano configurare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un reddito costituito da una prestazione erogata proprio dall'INPS.
Nella specie Il primo giudice ha rigettato la domanda ritenendo che “ la richiesta dell'I.N.P.S. al ricorrente di restituzione della somma di € 324,61 è dipesa dal fatto che il coniuge di ossia (nata il [...] e Parte_1 Persona_1 titolare di assegno sociale n. 4118914), ad ottobre 2022 ha compiuto 70 anni e l'ente da novembre 2022 ha iniziato a corrispondere la maggiorazione sociale. Poiché a novembre 2022 il reddito del coniuge è aumentato per effetto del predetto riconoscimento della maggiorazione sociale, l'I.N.P.S. ha dovuto rideterminare la misura dell'assegno sociale del marito, odierno ricorrente, portandolo da € 104,47 a
€ 79,50. La operazione è stata resa necessaria dal fatto che la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della L. n. 448/2001 prevede un pagamento calibrato sulla base del reddito coniugale, che costituisce un tetto oltre il quale lo stesso pagamento si ferma. L'erogazione della maggiorazione sociale al coniuge ha determinato il superamento di detta soglia massima e comportato la necessità di riduzione della misura della maggiorazione sociale pagata al ricorrente.
Il Collegio non condivide le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice. Ed invero, per ottenere la maggiorazione per cui è causa il reddito annuo del richiedente deve risultare inferiore a 8.590,27 euro;
per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati bisogna rispettare, oltre al predetto limite di reddito personale, anche un reddito annuo coniugale non superiore a 14.675,70 euro;
bisogna prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura con l'esclusione del reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo, i trattamenti di famiglia.
L'importo dell'aumento deve essere determinato in misura tale da non comportare il superamento dei limiti di reddito previsti della concessione del beneficio. Pertanto se i redditi di cui soggetti titolari sono tali che, se applicato per intero l'aumento dovuto, si superano i limiti di reddito previsti per avere diritto all'aumento medesimo, l'importo della maggiorazione sarà determinato dalla differenza tra l'ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso 13 mensilità. Nella specie ,analizzando i redditi dell'appellante e del coniuge per l'anno 2022, emerge che essi non superavano il reddito di 14.675,70 per l'anno 2022, in quanto sommando il reddito della sig.ra che nell'anno 2022 era Persona_1 di € 6.250,52 considerando anche la maggiorazione sociale di euro 179,87 per il mese di novembre e dicembre ed il reddito da terreni e fabbricati di € 157,00, (invece la casa di abitazione non costituisce reddito), alla pensione di invalidità del marito, trasformata in sociale, che nell'anno 2022 prima della ricostituzione, pertanto comprensiva della maggiorazione sociale poi stata abbassata da euro 104,47 ad euro 79,50, è stata di € 6.323,59, ( € 486,43 x 13), la rata si desume dagli “IMPORTI DELL'ASSEGNO ANTECEDENTI ALLA ROCOSTITUZIONE” del MOD. TE08 del 23/12/2022, si arriva ad € 12.574,11.
Ne consegue che si resta al di sotto del limite di reddito personale e coniugale di
€ 8.590,27 ed euro 14.675,70 euro richiesto. In conclusione, come documentalmente dimostrato l'appellante e la moglie non percepivano redditi incompatibili con la maggiorazione sociale per cui è causa e l'unico reddito dell'appellante rimane la prestazione di invalidità civile trasformata in sociale, ed anche i redditi del coniuge , insieme non superano il limite di reddito su indicato, così da comportare che l'importo della maggiorazione di € 104,47 sia abbassato ad euro 79,50 e pertanto sia determinato dalla differenza tra l'ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso 13 mensilità. Da quanto sopra esposto, consegue l'illegittimità dell'azione di recupero dell'ente previdenziale. In riforma della sentenza di primo grado va , dunque, accertato che l'appellante non è tenuto alla restituzione della somma di € 324,61 erogata per il periodo dall'01/1/2022 al 31/12/2022 sulla pensione categoria cat. INVCIV n. 07354107 a titolo di maggiorazione sociale prevista dall'articolo 38 della lege 448/2001, finanziaria 2002 ( aumento al milione) richieste dall'INPS (come specificato dal provvedimenti INPS del novembre 2022), per l'effetto l' previdenziale va CP_2 condannato alla restituzione in favore dell'appellante della predetta somma già decurtata sui ratei mensili di pensione di categoria INVCIV n. 07354107 attraverso 10 rate a partire dal dicembre 2022 oltre interessi come per legge. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell' appellato. CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara che l'appellante non è tenuto alla restituzione della somma di € 324,61 erogata per il periodo dall'01/1/2022 al 31/12/2022 sulla pensione categoria cat. INVCIV n. 07354107 a titolo di maggiorazione sociale prevista dall'articolo 38 della lege 448/2001, finanziaria 2002, richieste dall'INPS;
- per l'effetto condanna l' alla restituzione, in favore Controparte_2 dell'odierno appellante, della predetta somma già decurtata sui ratei mensili di pensione di categoria INVCIV n. 07354107 attraverso 10 rate a partire dal dicembre 2022 oltre interessi come per legge;
-
-condanna , infine, l'Inps al pagamento delle spese di entrambi i gradi, che liquida in euro 1.300,00 per il primo grado ed in euro 1.100,00 per il grado di appello, oltre, per entrambi i gradi, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Napoli, lì 9.6.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 9 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3065/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato il [...] a [...] e residente ivi alla via duca Parte_1
D'Aosta n. 61, C.F. elettivamente domiciliato in Trecase C.F._1 alla via Vesuvio n. 53, presso lo studio dell'Avv. GABRIELLA LAURETTA ( , dalla quale è rapp.to e difeso, in virtù di procura CodiceFiscale_2 posta in calce all'atto di appello . Detto procuratore indica, ai sensi dell' art. 2 lett. Q del D.L. n. 98/11, quali propri recapiti di fax i numeri 081/3621509 e 3621475, nonché quale p.e.c. l'indirizzo Email_1
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Appellato – non costituito OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 1777/2023 del 11/12/2/023 depositata in pari data, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data 19/5/2023, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice , esponeva : Parte_1
- di essere titolare di prestazione cat. INVCIV n. 07354107, con decorrenza dall'1/06/2010 e con maggiorazione sociale e maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 dal 2018 al compimento dei settanta anni di età;
-che l'INPS, con atto del 23/12/2022, gli contestava di aver percepito una somma indebitamente sulla pensione predetta di € 324,61 per il periodo dall'1/1/2022 al 31/12/2022, in virtù della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020;
-che in particolare la richiesta di indebito da parte dell'Istituto in parola si fondava sulla seguente motivazione: “la informo che l'assegno sociale numero 07400377 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la : - rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della lege 448/2001, finanziaria 2002 ( aumento al milione)”;
- che per il periodo oggetto della richiesta di indebita prestazione, non possedeva altri redditi personali oltre l'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 01 giugno 2010 e -che il proprio coniuge, la sig.ra nata il [...] Persona_1
a Boscoreale, per l'anno 2022 non possedeva altri redditi oltre l'assegno sociale categoria AS n. 04118914 erogato dal medesimo Istituto convenuto con decorrenza dall'1/11/2019, di circa € 442,74 mensili, moltiplicato per tredici mensilità, di circa € 5.755,62 annui (mod. TE 08 del 10/10/2019);
-di aver proposto con esito negativo ricorso al Comitato provinciale INPS. Tanto esposto chiedeva all'adito Tribunale di non essere tenuto alla restituzione della somma di € 324,61 erogata per il periodo dall'01/1/2022 al 31/12/2022 sulla pensione categoria cat. INVCIV n. 07354107 a titolo di maggiorazione sociale prevista dall'articolo 38 della lege 448/2001, finanziaria 2002 ( aumento al milione) richieste dall'INPS (come specificato dal provvedimenti INPS del novembre 2022), per l'effetto, condannarsi l' alla Controparte_2 restituzione in favore dell'appellante della predetta somma già decurtata sui ratei mensili di pensione di categoria INVCIV n. 07354107 attraverso 10 rate a partire dal dicembre 2022 oltre interessi come per legge;
vinte le spese con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., contestando nel merito la pretesa avversa di cui chiedeva il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso , nulla statuendo per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 12.12.2023, deducendo l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica operata dal primo giudice dal momento che i redditi propri e quelli del coniuge non superavano i limiti previsti dalla legge per l'anno 2022.
Chiedeva ,pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari . Instaurato nuovamente il contraddittorio, l'INPS non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso che l'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale e ad esso non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. In materia di indebito assistenziale la S.C. ha affermato che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (vd. Cass. Ord. n. 24180 del 04.08.2022). Con particolare riguardo all'assegno sociale si è espressa la Suprema Corte, con la ordinanza n. 13223/2020, ove è precisato che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali (come nel caso di specie) “abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. In motivazione la S.C. ha precisato che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale e che “non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno CP_2 bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)”. Ribadito – a fronte della regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito - il principio proprio del sottosistema di cui si discute (che “esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”),il Giudice delle leggi ha sottolineato che questa eccentricità si giustifica “in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione … non sia ... addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)”. La Corte ha richiamato proprie precedenti decisioni, sottolineando che “Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale … ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il “dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens … ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio, trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”. La Corte ha poi evidenziato che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall'INPS al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall'INPS in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122”. Da questo quadro normativo si è tratta la conferma che i titolari di prestazioni assistenziali “… non devono comunicare all'INPS la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione” (v. anche Cass., sentenza n. 13915 del 20/05/2021). Ha infine osservato la S. C.che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall'INPS e che quindi l' già conosce” (Cass. Ord. n. CP_2
13223/2020 cit.), La Corte di Cassazione ha pertanto affermato che non si devono restituire le somme indebitamente percepite e richieste dall'Inps nei casi in cui non si sia in presenza di dolo comprovato da parte del percipiente ed ha altresì escluso che si possano configurare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un reddito costituito da una prestazione erogata proprio dall'INPS.
Nella specie Il primo giudice ha rigettato la domanda ritenendo che “ la richiesta dell'I.N.P.S. al ricorrente di restituzione della somma di € 324,61 è dipesa dal fatto che il coniuge di ossia (nata il [...] e Parte_1 Persona_1 titolare di assegno sociale n. 4118914), ad ottobre 2022 ha compiuto 70 anni e l'ente da novembre 2022 ha iniziato a corrispondere la maggiorazione sociale. Poiché a novembre 2022 il reddito del coniuge è aumentato per effetto del predetto riconoscimento della maggiorazione sociale, l'I.N.P.S. ha dovuto rideterminare la misura dell'assegno sociale del marito, odierno ricorrente, portandolo da € 104,47 a
€ 79,50. La operazione è stata resa necessaria dal fatto che la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della L. n. 448/2001 prevede un pagamento calibrato sulla base del reddito coniugale, che costituisce un tetto oltre il quale lo stesso pagamento si ferma. L'erogazione della maggiorazione sociale al coniuge ha determinato il superamento di detta soglia massima e comportato la necessità di riduzione della misura della maggiorazione sociale pagata al ricorrente.
Il Collegio non condivide le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice. Ed invero, per ottenere la maggiorazione per cui è causa il reddito annuo del richiedente deve risultare inferiore a 8.590,27 euro;
per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati bisogna rispettare, oltre al predetto limite di reddito personale, anche un reddito annuo coniugale non superiore a 14.675,70 euro;
bisogna prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura con l'esclusione del reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo, i trattamenti di famiglia.
L'importo dell'aumento deve essere determinato in misura tale da non comportare il superamento dei limiti di reddito previsti della concessione del beneficio. Pertanto se i redditi di cui soggetti titolari sono tali che, se applicato per intero l'aumento dovuto, si superano i limiti di reddito previsti per avere diritto all'aumento medesimo, l'importo della maggiorazione sarà determinato dalla differenza tra l'ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso 13 mensilità. Nella specie ,analizzando i redditi dell'appellante e del coniuge per l'anno 2022, emerge che essi non superavano il reddito di 14.675,70 per l'anno 2022, in quanto sommando il reddito della sig.ra che nell'anno 2022 era Persona_1 di € 6.250,52 considerando anche la maggiorazione sociale di euro 179,87 per il mese di novembre e dicembre ed il reddito da terreni e fabbricati di € 157,00, (invece la casa di abitazione non costituisce reddito), alla pensione di invalidità del marito, trasformata in sociale, che nell'anno 2022 prima della ricostituzione, pertanto comprensiva della maggiorazione sociale poi stata abbassata da euro 104,47 ad euro 79,50, è stata di € 6.323,59, ( € 486,43 x 13), la rata si desume dagli “IMPORTI DELL'ASSEGNO ANTECEDENTI ALLA ROCOSTITUZIONE” del MOD. TE08 del 23/12/2022, si arriva ad € 12.574,11.
Ne consegue che si resta al di sotto del limite di reddito personale e coniugale di
€ 8.590,27 ed euro 14.675,70 euro richiesto. In conclusione, come documentalmente dimostrato l'appellante e la moglie non percepivano redditi incompatibili con la maggiorazione sociale per cui è causa e l'unico reddito dell'appellante rimane la prestazione di invalidità civile trasformata in sociale, ed anche i redditi del coniuge , insieme non superano il limite di reddito su indicato, così da comportare che l'importo della maggiorazione di € 104,47 sia abbassato ad euro 79,50 e pertanto sia determinato dalla differenza tra l'ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso 13 mensilità. Da quanto sopra esposto, consegue l'illegittimità dell'azione di recupero dell'ente previdenziale. In riforma della sentenza di primo grado va , dunque, accertato che l'appellante non è tenuto alla restituzione della somma di € 324,61 erogata per il periodo dall'01/1/2022 al 31/12/2022 sulla pensione categoria cat. INVCIV n. 07354107 a titolo di maggiorazione sociale prevista dall'articolo 38 della lege 448/2001, finanziaria 2002 ( aumento al milione) richieste dall'INPS (come specificato dal provvedimenti INPS del novembre 2022), per l'effetto l' previdenziale va CP_2 condannato alla restituzione in favore dell'appellante della predetta somma già decurtata sui ratei mensili di pensione di categoria INVCIV n. 07354107 attraverso 10 rate a partire dal dicembre 2022 oltre interessi come per legge. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell' appellato. CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara che l'appellante non è tenuto alla restituzione della somma di € 324,61 erogata per il periodo dall'01/1/2022 al 31/12/2022 sulla pensione categoria cat. INVCIV n. 07354107 a titolo di maggiorazione sociale prevista dall'articolo 38 della lege 448/2001, finanziaria 2002, richieste dall'INPS;
- per l'effetto condanna l' alla restituzione, in favore Controparte_2 dell'odierno appellante, della predetta somma già decurtata sui ratei mensili di pensione di categoria INVCIV n. 07354107 attraverso 10 rate a partire dal dicembre 2022 oltre interessi come per legge;
-
-condanna , infine, l'Inps al pagamento delle spese di entrambi i gradi, che liquida in euro 1.300,00 per il primo grado ed in euro 1.100,00 per il grado di appello, oltre, per entrambi i gradi, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Napoli, lì 9.6.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.