Sentenza 29 settembre 1983
Massime • 1
L'art. 1 comma secondo lett. C) della legge 18 aprile 1962 n. 230, recante disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, il quale consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro "quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale", si riferisce a quelle opere o servizi che, pur potendo consistere in un'attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall'impresa, ne determinino un incremento particolarmente rilevante, in relazione ad eventi isolati ed eccezionali, sì da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva, per quanto efficiente ed adeguatamente programmata. Detta norma, pertanto, non può essere invocata al fine di giustificare assunzioni a tempo determinato per sopperire a fluttuazioni del mercato ed incrementi di domanda prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno (cosiddette punte stagionali), trattandosi di fenomeni che un'impresa funzionante, opportunamente programmata, deve essere in grado di fronteggiare nell'ambito della propria attività naturale e normale. Tale principio non trova limitazioni o deroghe per effetto delle leggi sopravvenute, amplianti, per periodi di tempo determinati ed in specifici settori economici, i casi di ammissibilità del contratto di lavoro a tempo determinato (quali le leggi 3 febbraio 1978 n. 18, 26 novembre 1979 n. 598 e 25 marzo 1983 n. 79), le quali non abrogano, ne' interpretano autenticamente la citata disposizione della legge n. 230 del 1962, ma hanno portata innovativa nelle ipotesi espressamente regolamentate. ( Conf 380/83; ( Conf 1651/82; ( Conf 1354/82, mass n 419192; ( Conf 4319/81, mass n 415002; ( Conf 3916/80, mass n 407802; ( contra 1564/82, mass n 419383; ( contra 1556/82, mass n 419374; ( contra 3642/81, mass n 414264).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/09/1983, n. 5740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5740 |
| Data del deposito : | 29 settembre 1983 |
Testo completo
L'art. 1 comma secondo lett. C) della legge 18 aprile 1962 n. 230, recante disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, il quale consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro "quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale", si riferisce a quelle opere o servizi che, pur potendo consistere in un'attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall'impresa, ne determinino un incremento particolarmente rilevante, in relazione ad eventi isolati ed eccezionali, sì da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva, per quanto efficiente ed adeguatamente programmata. Detta norma, pertanto, non può essere invocata al fine di giustificare assunzioni a tempo determinato per sopperire a fluttuazioni del mercato ed incrementi di domanda prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno (cosiddette punte stagionali), trattandosi di fenomeni che un'impresa funzionante, opportunamente programmata, deve essere in grado di fronteggiare nell'ambito della propria attività naturale e normale. Tale principio non trova limitazioni o deroghe per effetto delle leggi sopravvenute, amplianti, per periodi di tempo determinati ed in specifici settori economici, i casi di ammissibilità del contratto di lavoro a tempo determinato (quali le leggi 3 febbraio 1978 n. 18, 26 novembre 1979 n. 598 e 25 marzo 1983 n. 79), le quali non abrogano, ne' interpretano autenticamente la citata disposizione della legge n. 230 del 1962, ma hanno portata innovativa nelle ipotesi espressamente regolamentate. ( Conf 380/83; ( Conf 1651/82; ( Conf 1354/82, mass n 419192; ( Conf 4319/81, mass n 415002; ( Conf 3916/80, mass n 407802; ( contra 1564/82, mass n 419383; ( contra 1556/82, mass n 419374; ( contra 3642/81, mass n 414264).*