TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8134 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16132/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Pasquale Cioffi, presso il cui studio in Napoli al Corso Secondigliano n.
324 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Squeglia, domiciliato in Napoli presso la
Casa Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
Appellato costituito
E
Controparte_3
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, opposizione in Parte_1 funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011,
n. 150, avverso la cartella di pagamento n. 028/2023/0005121308/000 dell'importo di euro 286,78, notificatagli dall' in data 17/04/2023, ed Controparte_4 emessa a fronte del mancato pagamento di una contravvenzione al Codice della Strada elevata nell'anno 2019 dal Controparte_1
1 Eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della cartella di pagamento impugnata, causata dal difetto di notifica del sotteso verbale di accertamento, con conseguente richiesta di estinzione della intera pretesa creditoria per intervenuta prescrizione dei titoli esecutivi.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e Controparte_4
l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto, vinte le spese di giudizio.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 1980/2024, emessa in data 08/01/2024 e pubblicata in data 16/01/2024, il Giudice di Pace di Napoli, accertando che al momento della notifica della cartella di pagamento non era maturata alcuna prescrizione quinquennale della sottesa pretesa creditoria, rigettava la domanda e nulla disponeva sulle spese di lite.
ha proposto gravame avverso la predetta sentenza censurando la Parte_1 manifesta illogicità del provvedimento giurisdizionale, rilasciato a fronte di una non corretta interpretazione e valutazione da parte del giudice di prime cure delle eccezioni sollevate nell'atto introduttivo, con conseguenziale pronuncia di una decisione errata.
In particolare, l'attuale appellante ha dedotto di non aver eccepito solo la prescrizione della pretesa creditoria, come erroneamente riportato dal GDP di Napoli, bensì anche la nullità della cartella di pagamento per difetto di notifica del prodromico verbale di contravvenzione al c.d.s.
Ha, altresì, rilevato di aver depositato il ricorso in data 17/05/2023, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento n. 028/2023/0005121308/000, e che pertanto, il GDP di Napoli avrebbe dovuto ammettere la domanda tempestivamente proposta, riqualificarla come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ex art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, secondo le forme del rito del lavoro, ed entrare nel merito delle eccezioni sostanziali sollevate dal ricorrente.
ha, quindi, chiesto in riforma della sentenza gravata, di annullare il Parte_1 sotteso verbale di contravvenzione elevato dal per difetto di notifica, Controparte_1 con conseguenziale annullamento della successiva cartella di pagamento impugnata. E ciò deducendo che il non si era costituito nel primo grado di giudizio e Controparte_1 non aveva, dunque, provato la sussistenza della propria pretesa creditoria.
L'appellante ha, pertanto, concluso chiedendo a questo giudice di accogliere l'appello, e per l'effetto, di condannare gli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma Controparte_1 integrale delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1980/2024 del G.d.P. di Napoli, vinte le spese.
2 L'PP , sebbene regolarmente citata, non si è Controparte_3 costituita in giudizio e, pertanto, deve esserene dichiarata la contumacia.
All'udienza del 16.9.2025, la causa è stata rimessa in decisione.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Va, preliminarmente, precisato che la domanda proposta nel primo grado di giudizio da deve essere scissa e riqualificata sotto un duplice profilo processuale Parte_1
a seconda delle eccezioni mosse nell'atto di ricorso.
L'eccezione di prescrizione/decadenza della sanzione amministrativa, quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione di tale titolo esecutivo, configura un'ipotesi di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c.
L'eccezione avente ad oggetto il difetto di notifica del sotteso verbale di contravvenzione, di cui il contribuente dichiara di aver avuto conoscenza, per la prima volta, al momento della notifica della cartella di pagamento n.
028/2023/0005121308/000, va invece, qualificata come opposizione in funzione c.d.
"recuperatoria'' ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, secondo le forme del rito del lavoro.
Al riguardo va precisato che il ricorso è stato tempestivamente depositato in data
17/05/2023, ovvero entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della predetta cartella di pagamento, ed il giudizio è stato correttamente incardinato dinanzi al giudice di pace del luogo in cui sarebbe stata commessa l'infrazione, ovvero nel CP_1
[...]
Ciò comporta che il Giudice di Pace di Napoli avrebbe dovuto valutare sia il petitum che la causa petendi della domanda, accertare la tempestività dell'opposizione, e di conseguenza, ammettere la stessa riqualificandola come opposizione in funzione c.d.
"recuperatoria'' ex art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, secondo le forme del rito del lavoro, nonchè entrare nel merito delle eccezioni sostanziali sollevate dall'attore.
Sul punto, granitico è l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite nel quale, con sentenza n. 22080 depositata il 22 settembre 2017, è stato stabilito: “Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte. “
3 “S'impone tuttavia un'ulteriore precisazione, che serve a chiarire un punto non affrontato nei precedenti giurisprudenziali su citati come espressione dell'orientamento qui preferito, e che involge anche una questione terminologica. L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza- ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può “recuperare” tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza-ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti, perciò, il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti, perciò, la pretesa sanzionatoria). Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n. 150 del
2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi
è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione. Questa considerazione consente di superare la perplessità, fatta propria dall'ordinanza di rimessione, dell'idoneità della notificazione della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, a consentire la contestazione nel merito di quest'ultimo. È sufficiente al “recupero” di che trattasi il richiamo del verbale di accertamento nei suoi termini identificativi. Infatti, se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il
4 primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»”.
Orbene, in merito al primo profilo, la domanda avanzata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. è infondata.
Deve, invero, ritenersi provato che tra la data in cui è stata elevata l'infrazione al C.d.s. nell'anno 2019 e la data di ricezione della cartella di pagamento impugnata nell'anno
2023 (che ha interrotto i termini del titolo esecutivo sotteso), non è maturata alcuna prescrizione quinquennale successiva (quale fatto estintivo sopravvenuto) del presupposto titolo esecutivo.
In relazione al secondo profilo processuale, invece, la domanda riqualificata come opposizione al verbale di accertamento di cui all'art. 22, 1 comma della Legge 689/81, oggi regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, va accolta.
A tenore del suindicato orientamento giurisprudenziale, risulta infatti, necessario accertare se le sanzioni amministrative sottese all'atto esattoriale, siano state o meno validamente notificate all'opponente, la cui sorte determina l'ammissibilità o meno della stessa opposizione in relazione alla contestazione di validità o meno della formazione dei titoli esecutivi. In altre parole, qualora i verbali di contravvenzione siano stati regolarmente notificati, e non opposti illo tempore nei 30 giorni, i titoli esecutivi si sono formati e cristallizzati, escludendo ogni forma di contestazione nel merito e nella forma, implicandone il rigetto della domanda;
mentre, d'altro canto, qualora i verbali di accertamento non siano stati validamente notificati, la pretesa sanzionatoria è da estinguersi, determinando quale effetto collaterale la nullità ex tunc dell'intero procedimento attivato in executivis dal Concessionario delegittimato ab origine a procedere con l'esecuzione forzata in assenza di valido titolo esecutivo.
Nel caso de quo, è incontestabile il fatto che il in qualità di Ente Controparte_1 impositore, sebbene regolarmente citato in primo grado, abbia scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che, pertanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla legittimità o meno della propria pretesa creditoria ovvero alla esistenza e relativa notifica dei verbali di contravvenzione di propria competenza sottesi alla cartella di pagamento n.
028/2023/0005121308/000, tempestivamente impugnata.
5 Pertanto, in difetto di prova di tale titolo esecutivo, l'ente impositore non poteva recuperare, mediante procedimento esattoriale, un credito erariale inesistente, e in ogni caso, mai provato.
Va da sé che la nullità dell'atto prodromico comporta la conseguenziale nullità degli atti immediatamente successivi ad esso correlati, in tal caso la cartella di pagamento n.
028/2023/0005121308/000, per insanabile vizio della procedura azionata in executivis dall' . Controparte_5
Tale è il principio di diritto contenuto nella sentenza del 25 luglio 2007, n. 16412, resa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, in cui viene tassativamente stabilito che: "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione.
L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore".
Tanto premesso, va dichiarata la nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza di un portante valido titolo esecutivo per il quale è stata emessa e notificata al contribuente.
In definitiva, alla luce di tutte le suesposte ragioni, la sentenza gravata va integralmente riformata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, per entrambi i gradi di giudizio, vengono poste a carico - ed in solido - dell e del Controparte_4 CP_6
[...
[...] e liquidate in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della
[...] causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_3 Controparte_1
Napoli n. 1980/2024, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Napoli n. 1980/2024, annulla la cartella di pagamento n.
028/2023/0005121308/000, per nullità/inesistenza di notifica del sotteso verbale di contravvenzione, dichiarando estinta la relativa portante pretesa creditoria, e condanna l' ed il al Controparte_4 Controparte_1 pagamento, in solido ed in favore di , delle spese di lite che Parte_1 liquida, per il primo grado di giudizio, in € 139,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to Pasquale
Cioffi dichiaratosi anticipatario, e per il presente grado di giudizio, in € 232,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to Pasquale Cioffi dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, lì 19.9.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16132/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Pasquale Cioffi, presso il cui studio in Napoli al Corso Secondigliano n.
324 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Squeglia, domiciliato in Napoli presso la
Casa Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
Appellato costituito
E
Controparte_3
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, opposizione in Parte_1 funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011,
n. 150, avverso la cartella di pagamento n. 028/2023/0005121308/000 dell'importo di euro 286,78, notificatagli dall' in data 17/04/2023, ed Controparte_4 emessa a fronte del mancato pagamento di una contravvenzione al Codice della Strada elevata nell'anno 2019 dal Controparte_1
1 Eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della cartella di pagamento impugnata, causata dal difetto di notifica del sotteso verbale di accertamento, con conseguente richiesta di estinzione della intera pretesa creditoria per intervenuta prescrizione dei titoli esecutivi.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e Controparte_4
l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto, vinte le spese di giudizio.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 1980/2024, emessa in data 08/01/2024 e pubblicata in data 16/01/2024, il Giudice di Pace di Napoli, accertando che al momento della notifica della cartella di pagamento non era maturata alcuna prescrizione quinquennale della sottesa pretesa creditoria, rigettava la domanda e nulla disponeva sulle spese di lite.
ha proposto gravame avverso la predetta sentenza censurando la Parte_1 manifesta illogicità del provvedimento giurisdizionale, rilasciato a fronte di una non corretta interpretazione e valutazione da parte del giudice di prime cure delle eccezioni sollevate nell'atto introduttivo, con conseguenziale pronuncia di una decisione errata.
In particolare, l'attuale appellante ha dedotto di non aver eccepito solo la prescrizione della pretesa creditoria, come erroneamente riportato dal GDP di Napoli, bensì anche la nullità della cartella di pagamento per difetto di notifica del prodromico verbale di contravvenzione al c.d.s.
Ha, altresì, rilevato di aver depositato il ricorso in data 17/05/2023, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento n. 028/2023/0005121308/000, e che pertanto, il GDP di Napoli avrebbe dovuto ammettere la domanda tempestivamente proposta, riqualificarla come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ex art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, secondo le forme del rito del lavoro, ed entrare nel merito delle eccezioni sostanziali sollevate dal ricorrente.
ha, quindi, chiesto in riforma della sentenza gravata, di annullare il Parte_1 sotteso verbale di contravvenzione elevato dal per difetto di notifica, Controparte_1 con conseguenziale annullamento della successiva cartella di pagamento impugnata. E ciò deducendo che il non si era costituito nel primo grado di giudizio e Controparte_1 non aveva, dunque, provato la sussistenza della propria pretesa creditoria.
L'appellante ha, pertanto, concluso chiedendo a questo giudice di accogliere l'appello, e per l'effetto, di condannare gli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma Controparte_1 integrale delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1980/2024 del G.d.P. di Napoli, vinte le spese.
2 L'PP , sebbene regolarmente citata, non si è Controparte_3 costituita in giudizio e, pertanto, deve esserene dichiarata la contumacia.
All'udienza del 16.9.2025, la causa è stata rimessa in decisione.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Va, preliminarmente, precisato che la domanda proposta nel primo grado di giudizio da deve essere scissa e riqualificata sotto un duplice profilo processuale Parte_1
a seconda delle eccezioni mosse nell'atto di ricorso.
L'eccezione di prescrizione/decadenza della sanzione amministrativa, quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione di tale titolo esecutivo, configura un'ipotesi di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c.
L'eccezione avente ad oggetto il difetto di notifica del sotteso verbale di contravvenzione, di cui il contribuente dichiara di aver avuto conoscenza, per la prima volta, al momento della notifica della cartella di pagamento n.
028/2023/0005121308/000, va invece, qualificata come opposizione in funzione c.d.
"recuperatoria'' ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, secondo le forme del rito del lavoro.
Al riguardo va precisato che il ricorso è stato tempestivamente depositato in data
17/05/2023, ovvero entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della predetta cartella di pagamento, ed il giudizio è stato correttamente incardinato dinanzi al giudice di pace del luogo in cui sarebbe stata commessa l'infrazione, ovvero nel CP_1
[...]
Ciò comporta che il Giudice di Pace di Napoli avrebbe dovuto valutare sia il petitum che la causa petendi della domanda, accertare la tempestività dell'opposizione, e di conseguenza, ammettere la stessa riqualificandola come opposizione in funzione c.d.
"recuperatoria'' ex art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, secondo le forme del rito del lavoro, nonchè entrare nel merito delle eccezioni sostanziali sollevate dall'attore.
Sul punto, granitico è l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite nel quale, con sentenza n. 22080 depositata il 22 settembre 2017, è stato stabilito: “Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte. “
3 “S'impone tuttavia un'ulteriore precisazione, che serve a chiarire un punto non affrontato nei precedenti giurisprudenziali su citati come espressione dell'orientamento qui preferito, e che involge anche una questione terminologica. L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza- ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può “recuperare” tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza-ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti, perciò, il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti, perciò, la pretesa sanzionatoria). Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n. 150 del
2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi
è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione. Questa considerazione consente di superare la perplessità, fatta propria dall'ordinanza di rimessione, dell'idoneità della notificazione della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, a consentire la contestazione nel merito di quest'ultimo. È sufficiente al “recupero” di che trattasi il richiamo del verbale di accertamento nei suoi termini identificativi. Infatti, se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il
4 primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»”.
Orbene, in merito al primo profilo, la domanda avanzata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. è infondata.
Deve, invero, ritenersi provato che tra la data in cui è stata elevata l'infrazione al C.d.s. nell'anno 2019 e la data di ricezione della cartella di pagamento impugnata nell'anno
2023 (che ha interrotto i termini del titolo esecutivo sotteso), non è maturata alcuna prescrizione quinquennale successiva (quale fatto estintivo sopravvenuto) del presupposto titolo esecutivo.
In relazione al secondo profilo processuale, invece, la domanda riqualificata come opposizione al verbale di accertamento di cui all'art. 22, 1 comma della Legge 689/81, oggi regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, va accolta.
A tenore del suindicato orientamento giurisprudenziale, risulta infatti, necessario accertare se le sanzioni amministrative sottese all'atto esattoriale, siano state o meno validamente notificate all'opponente, la cui sorte determina l'ammissibilità o meno della stessa opposizione in relazione alla contestazione di validità o meno della formazione dei titoli esecutivi. In altre parole, qualora i verbali di contravvenzione siano stati regolarmente notificati, e non opposti illo tempore nei 30 giorni, i titoli esecutivi si sono formati e cristallizzati, escludendo ogni forma di contestazione nel merito e nella forma, implicandone il rigetto della domanda;
mentre, d'altro canto, qualora i verbali di accertamento non siano stati validamente notificati, la pretesa sanzionatoria è da estinguersi, determinando quale effetto collaterale la nullità ex tunc dell'intero procedimento attivato in executivis dal Concessionario delegittimato ab origine a procedere con l'esecuzione forzata in assenza di valido titolo esecutivo.
Nel caso de quo, è incontestabile il fatto che il in qualità di Ente Controparte_1 impositore, sebbene regolarmente citato in primo grado, abbia scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che, pertanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla legittimità o meno della propria pretesa creditoria ovvero alla esistenza e relativa notifica dei verbali di contravvenzione di propria competenza sottesi alla cartella di pagamento n.
028/2023/0005121308/000, tempestivamente impugnata.
5 Pertanto, in difetto di prova di tale titolo esecutivo, l'ente impositore non poteva recuperare, mediante procedimento esattoriale, un credito erariale inesistente, e in ogni caso, mai provato.
Va da sé che la nullità dell'atto prodromico comporta la conseguenziale nullità degli atti immediatamente successivi ad esso correlati, in tal caso la cartella di pagamento n.
028/2023/0005121308/000, per insanabile vizio della procedura azionata in executivis dall' . Controparte_5
Tale è il principio di diritto contenuto nella sentenza del 25 luglio 2007, n. 16412, resa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, in cui viene tassativamente stabilito che: "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione.
L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore".
Tanto premesso, va dichiarata la nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza di un portante valido titolo esecutivo per il quale è stata emessa e notificata al contribuente.
In definitiva, alla luce di tutte le suesposte ragioni, la sentenza gravata va integralmente riformata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, per entrambi i gradi di giudizio, vengono poste a carico - ed in solido - dell e del Controparte_4 CP_6
[...
[...] e liquidate in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della
[...] causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_3 Controparte_1
Napoli n. 1980/2024, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Napoli n. 1980/2024, annulla la cartella di pagamento n.
028/2023/0005121308/000, per nullità/inesistenza di notifica del sotteso verbale di contravvenzione, dichiarando estinta la relativa portante pretesa creditoria, e condanna l' ed il al Controparte_4 Controparte_1 pagamento, in solido ed in favore di , delle spese di lite che Parte_1 liquida, per il primo grado di giudizio, in € 139,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to Pasquale
Cioffi dichiaratosi anticipatario, e per il presente grado di giudizio, in € 232,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to Pasquale Cioffi dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, lì 19.9.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
7