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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/02/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dr. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2307/2020 R.G., avente ad oggetto
“controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche”, riservata in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), nato a C.F._1 Parte_2
Castellammare di Stabia il 09.05.1956, (C.F.: ) e C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_3
, in qualità di eredi di C.F._3 Persona_1
(C.F.: , nato a [...] il C.F._4
6.12.1924 ed ivi deceduto il 24.02.2019, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio D'Auria (C.F.:
), dall'avv. Fabio D'Auria (C.F.: C.F._5
e dall'avv. Valeria D'Auria (C.F.: C.F._6
e con loro elettivamente domiciliati presso lo C.F._7 studio dell'avv. Pasquale Mellone in Napoli alla via Biscardi n. 31
Ricorrenti
E
, (C.F.: ) in persona del legale RT P.IVA_1 rapp.te Presidente p.t. della , rappresentata e difesa, Controparte_2 dall'Avv. LA Parente, (C.F.: ) in virtù di procura C.F._8 generale ad lites per notar di Barano d'Ischia del Persona_2
14/3/2018 rep. N. 33646 e provvedimento autorizzativo, e con la stessa elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81;
Resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17.02.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 08.09.2020, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio la perché, RT previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del canale Bottaro e del fiume Sarno del 22 febbraio
2015, venisse condannata a risarcire i danni subiti, oltre ai danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione in favore degli avvocati antistatari Fabio e Valeria D'Auria.
In punto di fatto, hanno esposto che:
- all'epoca dei fatti di causa, il de cuius Persona_1 coltivava direttamente terreni siti in agro di Torre Annunziata (NA) e
Castellammare di Stabia (NA), ubicati nelle immediate vicinanze del canale Bottaro e del fiume Sarno: specificamente Persona_1
conduceva per ettari 11.500 parte del fondo (della totale
[...] estensione catastale di ettari 1,5302) riportato in catasto al foglio 16 del Comune di Torre Annunziata, particelle 183 e 304 e al foglio 1 del
Comune di Castellammare di Stabia, particelle 560, 288, 420, 287 e
289;
- in data 22 febbraio 2015, detti fondi, a causa dell'esondazione del canale Bottaro e del fiume Sarno, sono stati sommersi da notevole quantità di acqua maleodorante, mista a melma ed altre sostanze estranee da essi provenienti;
- in conseguenza dell'esondazione, il dante causa dei ricorrenti ha subito ingenti danni, integrati dalla distruzione di tutte le colture floricole in atto, nonché dal deposito sui terreni di melma ed altre sostanze velenose, con perdita di fertilità e alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di superficie, come individuati e quantificati nella CT redatta dal dott. agronomo Persona_3 per un importo complessivo di euro 148.837,64;
- dopo l'allagamento, per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione dei fondi agricoli in discorso, che durò parecchie settimane;
- la causa dell'esondazione era il pessimo stato di manutenzione in cui si trovavano all'epoca dei fatti il canale Bottaro e il fiume Sarno con i letti innalzati e colmi di vegetazione incontrollata, melma e detriti;
- la responsabilità dei predetti danni era da imputare alla CP
a cui la legge attribuisce i compiti di manutenzione
[...] straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del fiume Sarno e del canale Bottaro.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno avanzato richiesta di condanna della al risarcimento dei danni RT patrimoniali e morali (per violazione del diritto al lavoro) subiti, oltre interessi e rivalutazione Istat, con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione in favore degli avvocati antistatari Fabio e Valeria
D'Auria.
…
All'udienza di prima comparizione delle parti del 8.9.2020, stante la mancata comparizione della il giudice delegato RT disponeva, ai sensi dell'art. 176 del R.D. 1775/33, la rinnovazione della notifica del ricorso alla , rinviando la causa prima RT all'udienza del 12.1.2021 e poi al 6.7.2021. Ivi, assegnava alle parti i termini di legge ex art. 183, VI comma c.p.c. rinviando all'udienza
3.5.2022.
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.6.2023.
In data 2.05.2023 si costituiva la , eccependo, in via RT preliminare, il difetto di legittimazione attiva del de cuius e conseguentemente la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti eredi stante la mancanza di documenti comprovanti la titolarità del fondo in capo al dante causa nonché prove relative alla Persona_1 morte di quest'ultimo e ai diritti successori spettanti ai ricorrenti de quibus. La comparenda eccepiva, altresì, il proprio difetto di CP legittimazione passiva, argomentando che il torrente in oggetto
(affluente del Sarno) è un alveo artificiale di proprietà del
[...]
e, come tale, inserito nel Piano di Controparte_3
Classifica del competente , a cui spettano i compiti di CP_3 vigilanza e manutenzione.
Nel merito, la ha rilevato il concorso di colpa del RT dante causa nella causazione del danno in violazione della normativa che pone - in capo ai proprietari dei fondi confinanti con l'alveo -
l'obbligo di manutenzione delle sponde degli argini (ai sensi dell'art. 915 c.c. nonché art 12 comma 3 RD 523/1904), l'obbligo di rimozione degli ingombri formatisi sulla superficie di un rivo, colatoio o alveo (ai sensi dell'art. 916 c.c.) l'obbligo di rispetto di fasce distanza delle coltivazioni oltre 4 metri dall'argine ( art 96 lett f) RD 523/1904), limite spostato a 10 metri così come fissato dall'autorità di Bacino.
In punto di prova, l'amministrazione regionale ha dedotto l'assenza di elementi probatori comprovanti il nesso eziologico tra i danni asseriti e le omissioni regionali e che, inoltre, l'esistenza di danni alla produttività agricola dei fondi dovrebbe essere dimostrata con l'esibizione delle scritture contabili e fiscali, nonché del quaderno di campagna, richiesti per legge alle aziende agricole produttrici ed elementi comprovanti l'esercizio di attività agricola.
…
Lette le note di precisazione delle conclusioni delle parti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza dell'8.1.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 16.10.2024, acquisite le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate, il
Tribunale all'udienza collegiale dell'8.1.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, risulta priva di pregio l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva formulata dalla . Ciò in quanto, CP
Sussiste, nel caso di specie, la legittimazione attiva del dante causa nonché quella dei ricorrenti risulta provata dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio e, in particolare, dalla documentazione catastale versata in atti nonché dal certificato di morte del dalla certificazione dello stato di famiglia e Persona_1 dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà depositati. Inoltre, dalle dichiarazioni testimoniali emerge la prova della coltivazione all'epoca dei fatti dei fondi agricoli da parte del de cuius.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU.
n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Quanto alla prova dell'an debeatur e del nesso di causalità fra i danni di cui in ricorso e la esondazione de qua, va rilevato che tali circostanze sono state confermate da tutti i testi escussi;
in particolare, il perito di parte, l'agronomo , ha Persona_3 precisato che i fondi in questione sono ubicati a ridosso fra i Comuni di
Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, nelle vicinanze dei due predetti corsi d'acqua ed hanno accesso da via Piombiera di Torre
Annunziata. Ha dichiarato di essersi recato sui luoghi di causa nell'immediatezza dei fatti e ha aggiunto di essere ritornato sui luoghi anche successivamente e di aver constatato che, a seguito dell'allagamento, le colture avevano subito un forte deperimento, con riduzione della produzione.
Parimenti, l'altro teste escusso, il sig. , ha confermato Testimone_1 che “nel mese di febbraio 2015, ci fu una esondazione del Fiume
Sarno e del Canale Bottaro che allagò il terreno del Persona_1
siti nei Comuni di Torre Annunziata e Castellammare di
[...]
Stabia (…), adibiti ad aziende floreali” e che “per rendere coltivabile il terreno fu dapprima necessario ripulirlo dalla melma, fango e detriti, nonché dalle coltivazioni marcite e poi compiere operazioni agrarie per ripristinare il terreno”.
Da ultimo, il medesimo teste ha dichiarato che all'epoca dei fatti sia il fiume Sarno che il canale Bottaro si presentavano in stato di pessima manutenzione, pieni di detriti, melma e vegetazione incontrollata.
Inoltre, lo stato di degrado degli argini dei detti corpi idrici emerge dal ripetersi di tali fenomeni inondativi, attestati dai numerosi giudizi promossi in diversi anni da altri proprietari dei fondi limitrofi.
Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali si può, quindi, ritenere provato che il 22.02.2015 i fondi coltivati dal dante causa hanno subito danni a causa dell'esondazione Persona_1 del canale Bottaro e del fiume Sarno.
La circostanza che l'acqua mista a detriti provenisse dal Fiume Sarno e dal Canale Bottaro rende evidente che l'ente custode, responsabile degli eventi dannosi in contestazione, sia la . RT
Ebbene, nella specie la sostiene che la responsabilità CP dell'evento vada ascritta al , che non è parte del giudizio, né CP_3
è stato chiamato in causa.
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare in analoghe fattispecie che la è ente CP istituzionalmente preposto (insieme al ) alla custodia del CP_3 fiume Sarno e del canale Bottaro e, pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, dei corsi d'acqua in questione (cfr. sentenza n. 988/2019, sentenza n. 1753/2020 e sentenza n. 1662/2022).
Ed invero, la qualità di custode in capo alla in materia di CP demanio fluviale e, in generale, anche di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n. 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997;
Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n.
25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del
23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del
15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del demanio fluviale poiché le CP competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce:
«Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale.
Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento.
Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che < tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che < funzioni concernenti:… lett. e): la polizia delle acque». - L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, < polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni>>.
Alla stregua della citata giurisprudenza, nonché della normativa ivi richiamata, risulta pacifico che la è custode del demanio CP fluviale, poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Deve, pertanto, ritenersi dimostrata la responsabilità della CP per la mancata manutenzione del fiume Sarno.
[...]
Con riguardo, poi, alla specifica questione della manutenzione del canale Bottaro, affluente del fiume Sarno, essa è stata già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 1662/2022), nelle quali è stato accertato che “il canale Bottaro, quale derivazione del fiume Sarno a cui si ricongiunge a circa 1 Km dalla foce, è un canale artificiale originariamente costruito per apportare acqua ai mulini posti sui terreni ad esso limitrofi e, successivamente, utilizzato come canale di sversamento del fiume in piena quale difesa idraulica a valle dei centri abitati dalle esondazioni del fiume Sarno. Esso, quindi, oltre a rientrare pacificamente nell'ambito del comprensorio di bonifica
è utilizzato per fini pubblicistici, ossia per diminuire la portata di piena del Sarno mediante il prelievo di una quota parte della relativa portata.
Il canale, inoltre, risulta inserito quale acqua pubblica nell'Elenco dei colatori e, come tale, appartenente al demanio pubblico.”
Pertanto, la duplice natura del canale di acqua pubblica e di opera di bonifica grava il dell'obbligo di provvedere alla relativa CP_3 manutenzione, in quanto il suindicato corso d'acqua viene a costituire, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una piattaforma di opere pubbliche con funzione scolante irrigua, della cui manutenzione è appunto responsabile anche il (cfr. TSAP CP_3 sent. n. 353/2016).
Ne consegue la responsabilità di entrambi gli enti, seppur a titolo diverso;
tuttavia, va ribadito che nel caso di specie il non è CP_3 stato evocato in giudizio dai ricorrenti, né chiamato in causa dalla convenuta e, pertanto, qualsiasi delibazione circa la CP corresponsabilità di tale ente si considera priva di rilievo.
Detta responsabilità, ad ogni modo, non esclude (come invece sostiene la nella sua comparsa di costituzione), bensì si CP aggiunge a quella della , di recente ribadita dal RT
SA (cfr. SA 110/2019), in cui si è affermato che la è CP effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Corretta appare, quindi, l'individuazione della quale RT responsabile dei danni, atteso che, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del
D.P.R. n. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. n. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
In tal senso si è, peraltro, più volte espressa la giurisprudenza di legittimità che, con orientamento condiviso dal collegio, ha anche chiarito come sia irrilevante la delega delle funzioni attribuite alla
Ragione, salva l'ipotesi, diversa da quella di specie, in cui la CP abbia dimostrato di aver perso la materiale disponibilità dei bene (cfr.,
Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11).
Sotto un ulteriore profilo, va precisato che la Suprema Corte ha, inoltre, affermato che le Regioni rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico, a prescindere dalla eventuale delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011).
Nondimeno, si ritiene non provata la sussistenza di un concorso di colpa del ricorrente nella determinazione dell'evento in virtù del dedotto mancato rispetto della fascia di rispetto fluviale prevista dall'art. 96 lett. f) R.D. 523/1904. Ed infatti, è ben vero che detta norma è inderogabile, essendo posta a tutela dell'interesse pubblico di garantire un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (v. TSAP sent. n. 146/2003); tuttavia, la CP convenuta, pur in tal senso onerata (v. Cass. sent. n. 23148/2014), non ha dimostrato quali e quanti danni i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto, senza fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte del dante causa dei ricorrenti del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde.
Dunque, tale eccezione, oltre a configurarsi assolutamente generica,
e, pertanto, inammissibile, risulta essere infondata in quanto non provata né attraverso la prova testimoniale, né attraverso alcuna documentazione.
Dato che l'ente custode non ha dimostrato la ricorrenza di fattori umani idonei a recidere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno ovvero idonei, quanto al comportamento umano colpevole, ad integrare anche solo una concausa efficiente del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma primo c.c., ai sensi dell'art. 2051
c.c. si deve presumere che l'esondazione dei corsi d'acqua e i conseguenti danni subiti ai fondi di parte ricorrente siano imputabili alla . RT
SUL QUANTUM DEBEATUR
Accertati quindi:
- il verificarsi, a carico dei fondi del degli Persona_1 eventi dannosi oggetto di ricorso (esondazione in data 22.02.2015 del canale Bottaro e del fiume Sarno, con conseguente invasione dei detti fondi da parte di acqua, fango e detriti);
- l'imputabilità di tali eventi dannosi alla parte convenuta, in quanto, come ampiamente illustrato, custode del fiume Sarno e del canale
Bottaro, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che essi siano ascrivibili ad un difetto di manutenzione dei corpi idrici e dei loro argini;
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso, è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione dei danni subiti non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto, va, infatti, sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma del dott. Agr.
. Persona_3
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Ebbene, nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni subiti per la perdita delle colture danneggiate ed una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante.
Più segnatamente, il ctp ha la misura complessiva di euro 148.837,64 per:
--danni a steli fiorali strelitzia, foglie recise Strelitzia, steli fiorali
Amaryllis, bulbi Amaryllis, steli chamaeropsis, fronde di e Per_4 aspidistra, fronde di monstera, fornitura nuove piante per la sostituzione di monstera, fronde di , fornitura nuove piante Per_5 per la sostituzione d per un totale di € 116.752,64; Per_5
--danni al terreno (ripulitura della superficie e dei fossi da detriti vari, ripristino quote e pendenze, ripristino della fertilità) € 32.085,00.
Tuttavia, questo Tribunale deve osservare che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa, prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili. Per quanto riguarda i danni alle colture, si rileva che - pur risultando provato in giudizio che i terreni del dante causa erano coltivati entrambi a colture floricole, come sopra rispettivamente individuate, andate quasi tutte distrutte - al contempo i testimoni non hanno riferito dettagliatamente l'esatta estensione del terreno destinata alla coltivazione dei prodotti per cui è causa e il quantitativo delle colture in produzione andato perduto.
Inoltre, nessun elemento particolarmente utile si trae dalla perizia di parte.
Si evidenzia infatti che il consulente di parte, in merito alla quantificazione dei danni, si è limitato a rappresentare i criteri generali di calcolo adottati che, per come formulati, potrebbero essere applicati aprioristicamente a qualsiasi fattispecie risarcitoria, non risultando riferiti in modo concreto al caso di specie.
In particolare, si rileva che il perito di parte ha applicato il prezzo medio di vendita, rilevato “da indagini di mercato” effettuate dal medesimo, e non quello di origine, non considerando il minor costo aziendale di coltura e commercializzazione, che certamente differisce sensibilmente dal primo, e senza nemmeno allegare alla perizia i listini dei prezzi risultanti dal Prezziario della Camera di Commercio. In ogni caso, si osserva che il CT avrebbe dovuto applicare il listino dei prezzi al produttore, in quanto non è stato provato in giudizio che il de cuius si occupasse, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei loro prodotti.
Similmente non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento in discarica, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Né una prova più puntuale dei danni subiti può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, il quale ha genericamente confermato la sua relazione che contiene una valutazione fondata esclusivamente sul prezzo medio di vendita, senza nessun riferimento a documenti aziendali idonei ad attestare la quantità delle colture presenti e da cui evincere i ricavi degli anni precedenti, di guisa che non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tali danni.
A ciò si aggiunga che il medesimo perito non ha applicato alcuna riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto e difetti del prodotto e per costo della mediazione di vendita.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui non si percepisce lo stato preesistente dei fondi agricoli e le singole colture ivi praticate.
Per tali ragioni, i danni da mancato raccolto devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa alla misura del 60% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
Ciò posto, con riferimento ai danni al terreno, il perito di parte nell'elaborato tecnico depositato in atti ha individuato una serie di attività specifiche di pulizia e di ripristino della coltivabilità del terreno.
Per la ripulitura della superficie da detriti vari, nella descrizione contenuta nella relazione tecnica, figurano: “Scavo di pulizia o scotico”, movimentazione con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni di materiali di risulta, scavo di fossi di 2^ raccolta, movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza”
(cfr. pag. 16 della CT).
Orbene, si tratta di attività ultra-specialistiche rispetto alle quali i ricorrenti non hanno depositato alcuna documentazione che attesti l'effettivo compimento delle suddette opere (fatture o altro).
Né i testimoni hanno riferito in merito alle attività specifiche di ripulitura del terreno effettuata dai ricorrenti.
Dunque, in assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento di tali attività e di dichiarazioni testimoniali sul punto, va applicata una riduzione del 60% poiché si ritiene che le siffatte attività siano state svolte in economia. Similarmente, anche i danni imputati a titolo di “ripristino della fertilità del terreno” vanno ridotti del 60%, in quanto dalla lettura del prospetto contenuto a pag. 17 della consulenza di parte si evince che sono state inserite, oltre le spese per la disinfestazione del terreno e per il diserbo (ritenute ammissibili), anche le spese relative alla concimazione del terreno che non possono essere riconosciute integralmente, in quanto è verosimile ritenere che i ricorrenti avrebbero dovuto provvedere all'acquisto di concimi a prescindere dai danni riscontrati in seguito all'evento esondativo. Inoltre, si osserva che anche questa richiesta è del tutto sfornita di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che sarebbero state svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia, soprattutto, fertilizzanti e disinfestanti, per i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro (formulata, peraltro, genericamente nell'atto introduttivo ed abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni) in assenza dei relativi presupposti, in continuità con l'orientamento espresso già da questo
Trap (es. sent. n. 4823/2015) e da altri Trap (es. Milano in CP_4 occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), va ribadito che non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati. È pacifico, del resto, che non vertendosi in ipotesi di danno derivante da reato e non ricorrendo alcuna ipotesi di risarcibilità del danno morale espressamente prevista dalla legge, tale tipologia di danno potrebbe essere risarcibile solo ove l'interesse leso sia di rango costituzionale, la lesione dell'interesse sia grave ed il danno patito non sia futile (Cass. SS.UU. n. 26972/2008). Va rilevato, inoltre, che le sentenze della Cassazione al riguardo (nn.
4260/2007; n. 5221/2007; n. 11278/2007; n. 26561/2007) individuano specifici pregiudizi di tipo esistenziale da violazioni di obblighi contrattuali nell'ambito del rapporto di lavoro. In particolare, dalla violazione dell'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.). Vengono in considerazione diritti della persona del lavoratore che, già tutelati dal codice del 1942, sono assurti in virtù della Costituzione, grazie all'art. 32 Cost., quanto alla tutela dell'integrità fisica, ed agli art. l, 2,
4 e 35 Cost., quanto alla tutela della dignità personale del lavoratore,
a diritti inviolabili, la cui lesione dà luogo a risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, di tipo esistenziale, da inadempimento contrattuale.
Si verte, in sostanza, in una ipotesi di risarcimento di danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista.
Pertanto, la risarcibilità della eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro, del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi, in favore dei ricorrenti, pro quota ereditaria, ed a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione del canale
Bottaro e del fiume Sarno del 22.02.2015, la somma complessiva di €
59.535,00, scaturente dall'importo del danno totale alle colture (euro
116.752,64) ridotto del 60% = € 46.701,00 + costi di ripristino terreno (€ 32.085,00) ridotti del 60% = € 12.834,00;
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento
(22.02.2015) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento della domanda per infondatezza di una misura rilevante della stessa, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 in qualità di eredi di nei confronti della Persona_1
RT nella causa iscritta al n. 2307/2020 del R.G., disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• accoglie in parte le domande proposte dai ricorrenti e, per l'effetto, condanna la , in persona del Presidente della Giunta RT regionale pro tempore, al risarcimento dei danni nella misura di €
59.535,00 in favore di , e Parte_1 Parte_2
pro quota ereditaria, oltre rivalutazione Parte_3 monetaria dalla data dell'evento fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
• condanna la in persona del Presidente della RT
Giunta regionale pro tempore, al pagamento in favore cumulativo dei ricorrenti e con ripartizione proporzionale ai rispettivi crediti risarcitori nella presente sede accertati, delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in euro 393,00 per spese vive con distrazione in favore dei procuratori anticipatari avv. Fabio D'Auria e avv. Valeria D'Auria nella misura della metà ciascuno ed euro 3.600,00 per compenso professionale, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute con distrazione in favore dei medesimi procuratori difensori, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c., nella misura della metà ciascuno;
• dichiara compensata la residua metà delle spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dr. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2307/2020 R.G., avente ad oggetto
“controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche”, riservata in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), nato a C.F._1 Parte_2
Castellammare di Stabia il 09.05.1956, (C.F.: ) e C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_3
, in qualità di eredi di C.F._3 Persona_1
(C.F.: , nato a [...] il C.F._4
6.12.1924 ed ivi deceduto il 24.02.2019, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio D'Auria (C.F.:
), dall'avv. Fabio D'Auria (C.F.: C.F._5
e dall'avv. Valeria D'Auria (C.F.: C.F._6
e con loro elettivamente domiciliati presso lo C.F._7 studio dell'avv. Pasquale Mellone in Napoli alla via Biscardi n. 31
Ricorrenti
E
, (C.F.: ) in persona del legale RT P.IVA_1 rapp.te Presidente p.t. della , rappresentata e difesa, Controparte_2 dall'Avv. LA Parente, (C.F.: ) in virtù di procura C.F._8 generale ad lites per notar di Barano d'Ischia del Persona_2
14/3/2018 rep. N. 33646 e provvedimento autorizzativo, e con la stessa elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81;
Resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17.02.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 08.09.2020, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio la perché, RT previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del canale Bottaro e del fiume Sarno del 22 febbraio
2015, venisse condannata a risarcire i danni subiti, oltre ai danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione in favore degli avvocati antistatari Fabio e Valeria D'Auria.
In punto di fatto, hanno esposto che:
- all'epoca dei fatti di causa, il de cuius Persona_1 coltivava direttamente terreni siti in agro di Torre Annunziata (NA) e
Castellammare di Stabia (NA), ubicati nelle immediate vicinanze del canale Bottaro e del fiume Sarno: specificamente Persona_1
conduceva per ettari 11.500 parte del fondo (della totale
[...] estensione catastale di ettari 1,5302) riportato in catasto al foglio 16 del Comune di Torre Annunziata, particelle 183 e 304 e al foglio 1 del
Comune di Castellammare di Stabia, particelle 560, 288, 420, 287 e
289;
- in data 22 febbraio 2015, detti fondi, a causa dell'esondazione del canale Bottaro e del fiume Sarno, sono stati sommersi da notevole quantità di acqua maleodorante, mista a melma ed altre sostanze estranee da essi provenienti;
- in conseguenza dell'esondazione, il dante causa dei ricorrenti ha subito ingenti danni, integrati dalla distruzione di tutte le colture floricole in atto, nonché dal deposito sui terreni di melma ed altre sostanze velenose, con perdita di fertilità e alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di superficie, come individuati e quantificati nella CT redatta dal dott. agronomo Persona_3 per un importo complessivo di euro 148.837,64;
- dopo l'allagamento, per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione dei fondi agricoli in discorso, che durò parecchie settimane;
- la causa dell'esondazione era il pessimo stato di manutenzione in cui si trovavano all'epoca dei fatti il canale Bottaro e il fiume Sarno con i letti innalzati e colmi di vegetazione incontrollata, melma e detriti;
- la responsabilità dei predetti danni era da imputare alla CP
a cui la legge attribuisce i compiti di manutenzione
[...] straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del fiume Sarno e del canale Bottaro.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno avanzato richiesta di condanna della al risarcimento dei danni RT patrimoniali e morali (per violazione del diritto al lavoro) subiti, oltre interessi e rivalutazione Istat, con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione in favore degli avvocati antistatari Fabio e Valeria
D'Auria.
…
All'udienza di prima comparizione delle parti del 8.9.2020, stante la mancata comparizione della il giudice delegato RT disponeva, ai sensi dell'art. 176 del R.D. 1775/33, la rinnovazione della notifica del ricorso alla , rinviando la causa prima RT all'udienza del 12.1.2021 e poi al 6.7.2021. Ivi, assegnava alle parti i termini di legge ex art. 183, VI comma c.p.c. rinviando all'udienza
3.5.2022.
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.6.2023.
In data 2.05.2023 si costituiva la , eccependo, in via RT preliminare, il difetto di legittimazione attiva del de cuius e conseguentemente la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti eredi stante la mancanza di documenti comprovanti la titolarità del fondo in capo al dante causa nonché prove relative alla Persona_1 morte di quest'ultimo e ai diritti successori spettanti ai ricorrenti de quibus. La comparenda eccepiva, altresì, il proprio difetto di CP legittimazione passiva, argomentando che il torrente in oggetto
(affluente del Sarno) è un alveo artificiale di proprietà del
[...]
e, come tale, inserito nel Piano di Controparte_3
Classifica del competente , a cui spettano i compiti di CP_3 vigilanza e manutenzione.
Nel merito, la ha rilevato il concorso di colpa del RT dante causa nella causazione del danno in violazione della normativa che pone - in capo ai proprietari dei fondi confinanti con l'alveo -
l'obbligo di manutenzione delle sponde degli argini (ai sensi dell'art. 915 c.c. nonché art 12 comma 3 RD 523/1904), l'obbligo di rimozione degli ingombri formatisi sulla superficie di un rivo, colatoio o alveo (ai sensi dell'art. 916 c.c.) l'obbligo di rispetto di fasce distanza delle coltivazioni oltre 4 metri dall'argine ( art 96 lett f) RD 523/1904), limite spostato a 10 metri così come fissato dall'autorità di Bacino.
In punto di prova, l'amministrazione regionale ha dedotto l'assenza di elementi probatori comprovanti il nesso eziologico tra i danni asseriti e le omissioni regionali e che, inoltre, l'esistenza di danni alla produttività agricola dei fondi dovrebbe essere dimostrata con l'esibizione delle scritture contabili e fiscali, nonché del quaderno di campagna, richiesti per legge alle aziende agricole produttrici ed elementi comprovanti l'esercizio di attività agricola.
…
Lette le note di precisazione delle conclusioni delle parti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza dell'8.1.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 16.10.2024, acquisite le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate, il
Tribunale all'udienza collegiale dell'8.1.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, risulta priva di pregio l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva formulata dalla . Ciò in quanto, CP
Sussiste, nel caso di specie, la legittimazione attiva del dante causa nonché quella dei ricorrenti risulta provata dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio e, in particolare, dalla documentazione catastale versata in atti nonché dal certificato di morte del dalla certificazione dello stato di famiglia e Persona_1 dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà depositati. Inoltre, dalle dichiarazioni testimoniali emerge la prova della coltivazione all'epoca dei fatti dei fondi agricoli da parte del de cuius.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU.
n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Quanto alla prova dell'an debeatur e del nesso di causalità fra i danni di cui in ricorso e la esondazione de qua, va rilevato che tali circostanze sono state confermate da tutti i testi escussi;
in particolare, il perito di parte, l'agronomo , ha Persona_3 precisato che i fondi in questione sono ubicati a ridosso fra i Comuni di
Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, nelle vicinanze dei due predetti corsi d'acqua ed hanno accesso da via Piombiera di Torre
Annunziata. Ha dichiarato di essersi recato sui luoghi di causa nell'immediatezza dei fatti e ha aggiunto di essere ritornato sui luoghi anche successivamente e di aver constatato che, a seguito dell'allagamento, le colture avevano subito un forte deperimento, con riduzione della produzione.
Parimenti, l'altro teste escusso, il sig. , ha confermato Testimone_1 che “nel mese di febbraio 2015, ci fu una esondazione del Fiume
Sarno e del Canale Bottaro che allagò il terreno del Persona_1
siti nei Comuni di Torre Annunziata e Castellammare di
[...]
Stabia (…), adibiti ad aziende floreali” e che “per rendere coltivabile il terreno fu dapprima necessario ripulirlo dalla melma, fango e detriti, nonché dalle coltivazioni marcite e poi compiere operazioni agrarie per ripristinare il terreno”.
Da ultimo, il medesimo teste ha dichiarato che all'epoca dei fatti sia il fiume Sarno che il canale Bottaro si presentavano in stato di pessima manutenzione, pieni di detriti, melma e vegetazione incontrollata.
Inoltre, lo stato di degrado degli argini dei detti corpi idrici emerge dal ripetersi di tali fenomeni inondativi, attestati dai numerosi giudizi promossi in diversi anni da altri proprietari dei fondi limitrofi.
Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali si può, quindi, ritenere provato che il 22.02.2015 i fondi coltivati dal dante causa hanno subito danni a causa dell'esondazione Persona_1 del canale Bottaro e del fiume Sarno.
La circostanza che l'acqua mista a detriti provenisse dal Fiume Sarno e dal Canale Bottaro rende evidente che l'ente custode, responsabile degli eventi dannosi in contestazione, sia la . RT
Ebbene, nella specie la sostiene che la responsabilità CP dell'evento vada ascritta al , che non è parte del giudizio, né CP_3
è stato chiamato in causa.
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare in analoghe fattispecie che la è ente CP istituzionalmente preposto (insieme al ) alla custodia del CP_3 fiume Sarno e del canale Bottaro e, pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, dei corsi d'acqua in questione (cfr. sentenza n. 988/2019, sentenza n. 1753/2020 e sentenza n. 1662/2022).
Ed invero, la qualità di custode in capo alla in materia di CP demanio fluviale e, in generale, anche di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n. 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997;
Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n.
25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del
23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del
15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del demanio fluviale poiché le CP competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce:
«Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale.
Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento.
Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che < tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che < funzioni concernenti:… lett. e): la polizia delle acque». - L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, < polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni>>.
Alla stregua della citata giurisprudenza, nonché della normativa ivi richiamata, risulta pacifico che la è custode del demanio CP fluviale, poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Deve, pertanto, ritenersi dimostrata la responsabilità della CP per la mancata manutenzione del fiume Sarno.
[...]
Con riguardo, poi, alla specifica questione della manutenzione del canale Bottaro, affluente del fiume Sarno, essa è stata già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 1662/2022), nelle quali è stato accertato che “il canale Bottaro, quale derivazione del fiume Sarno a cui si ricongiunge a circa 1 Km dalla foce, è un canale artificiale originariamente costruito per apportare acqua ai mulini posti sui terreni ad esso limitrofi e, successivamente, utilizzato come canale di sversamento del fiume in piena quale difesa idraulica a valle dei centri abitati dalle esondazioni del fiume Sarno. Esso, quindi, oltre a rientrare pacificamente nell'ambito del comprensorio di bonifica
è utilizzato per fini pubblicistici, ossia per diminuire la portata di piena del Sarno mediante il prelievo di una quota parte della relativa portata.
Il canale, inoltre, risulta inserito quale acqua pubblica nell'Elenco dei colatori e, come tale, appartenente al demanio pubblico.”
Pertanto, la duplice natura del canale di acqua pubblica e di opera di bonifica grava il dell'obbligo di provvedere alla relativa CP_3 manutenzione, in quanto il suindicato corso d'acqua viene a costituire, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una piattaforma di opere pubbliche con funzione scolante irrigua, della cui manutenzione è appunto responsabile anche il (cfr. TSAP CP_3 sent. n. 353/2016).
Ne consegue la responsabilità di entrambi gli enti, seppur a titolo diverso;
tuttavia, va ribadito che nel caso di specie il non è CP_3 stato evocato in giudizio dai ricorrenti, né chiamato in causa dalla convenuta e, pertanto, qualsiasi delibazione circa la CP corresponsabilità di tale ente si considera priva di rilievo.
Detta responsabilità, ad ogni modo, non esclude (come invece sostiene la nella sua comparsa di costituzione), bensì si CP aggiunge a quella della , di recente ribadita dal RT
SA (cfr. SA 110/2019), in cui si è affermato che la è CP effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Corretta appare, quindi, l'individuazione della quale RT responsabile dei danni, atteso che, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del
D.P.R. n. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. n. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
In tal senso si è, peraltro, più volte espressa la giurisprudenza di legittimità che, con orientamento condiviso dal collegio, ha anche chiarito come sia irrilevante la delega delle funzioni attribuite alla
Ragione, salva l'ipotesi, diversa da quella di specie, in cui la CP abbia dimostrato di aver perso la materiale disponibilità dei bene (cfr.,
Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11).
Sotto un ulteriore profilo, va precisato che la Suprema Corte ha, inoltre, affermato che le Regioni rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico, a prescindere dalla eventuale delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011).
Nondimeno, si ritiene non provata la sussistenza di un concorso di colpa del ricorrente nella determinazione dell'evento in virtù del dedotto mancato rispetto della fascia di rispetto fluviale prevista dall'art. 96 lett. f) R.D. 523/1904. Ed infatti, è ben vero che detta norma è inderogabile, essendo posta a tutela dell'interesse pubblico di garantire un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (v. TSAP sent. n. 146/2003); tuttavia, la CP convenuta, pur in tal senso onerata (v. Cass. sent. n. 23148/2014), non ha dimostrato quali e quanti danni i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto, senza fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte del dante causa dei ricorrenti del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde.
Dunque, tale eccezione, oltre a configurarsi assolutamente generica,
e, pertanto, inammissibile, risulta essere infondata in quanto non provata né attraverso la prova testimoniale, né attraverso alcuna documentazione.
Dato che l'ente custode non ha dimostrato la ricorrenza di fattori umani idonei a recidere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno ovvero idonei, quanto al comportamento umano colpevole, ad integrare anche solo una concausa efficiente del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma primo c.c., ai sensi dell'art. 2051
c.c. si deve presumere che l'esondazione dei corsi d'acqua e i conseguenti danni subiti ai fondi di parte ricorrente siano imputabili alla . RT
SUL QUANTUM DEBEATUR
Accertati quindi:
- il verificarsi, a carico dei fondi del degli Persona_1 eventi dannosi oggetto di ricorso (esondazione in data 22.02.2015 del canale Bottaro e del fiume Sarno, con conseguente invasione dei detti fondi da parte di acqua, fango e detriti);
- l'imputabilità di tali eventi dannosi alla parte convenuta, in quanto, come ampiamente illustrato, custode del fiume Sarno e del canale
Bottaro, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che essi siano ascrivibili ad un difetto di manutenzione dei corpi idrici e dei loro argini;
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso, è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione dei danni subiti non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto, va, infatti, sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma del dott. Agr.
. Persona_3
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Ebbene, nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni subiti per la perdita delle colture danneggiate ed una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante.
Più segnatamente, il ctp ha la misura complessiva di euro 148.837,64 per:
--danni a steli fiorali strelitzia, foglie recise Strelitzia, steli fiorali
Amaryllis, bulbi Amaryllis, steli chamaeropsis, fronde di e Per_4 aspidistra, fronde di monstera, fornitura nuove piante per la sostituzione di monstera, fronde di , fornitura nuove piante Per_5 per la sostituzione d per un totale di € 116.752,64; Per_5
--danni al terreno (ripulitura della superficie e dei fossi da detriti vari, ripristino quote e pendenze, ripristino della fertilità) € 32.085,00.
Tuttavia, questo Tribunale deve osservare che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa, prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili. Per quanto riguarda i danni alle colture, si rileva che - pur risultando provato in giudizio che i terreni del dante causa erano coltivati entrambi a colture floricole, come sopra rispettivamente individuate, andate quasi tutte distrutte - al contempo i testimoni non hanno riferito dettagliatamente l'esatta estensione del terreno destinata alla coltivazione dei prodotti per cui è causa e il quantitativo delle colture in produzione andato perduto.
Inoltre, nessun elemento particolarmente utile si trae dalla perizia di parte.
Si evidenzia infatti che il consulente di parte, in merito alla quantificazione dei danni, si è limitato a rappresentare i criteri generali di calcolo adottati che, per come formulati, potrebbero essere applicati aprioristicamente a qualsiasi fattispecie risarcitoria, non risultando riferiti in modo concreto al caso di specie.
In particolare, si rileva che il perito di parte ha applicato il prezzo medio di vendita, rilevato “da indagini di mercato” effettuate dal medesimo, e non quello di origine, non considerando il minor costo aziendale di coltura e commercializzazione, che certamente differisce sensibilmente dal primo, e senza nemmeno allegare alla perizia i listini dei prezzi risultanti dal Prezziario della Camera di Commercio. In ogni caso, si osserva che il CT avrebbe dovuto applicare il listino dei prezzi al produttore, in quanto non è stato provato in giudizio che il de cuius si occupasse, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei loro prodotti.
Similmente non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento in discarica, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Né una prova più puntuale dei danni subiti può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, il quale ha genericamente confermato la sua relazione che contiene una valutazione fondata esclusivamente sul prezzo medio di vendita, senza nessun riferimento a documenti aziendali idonei ad attestare la quantità delle colture presenti e da cui evincere i ricavi degli anni precedenti, di guisa che non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tali danni.
A ciò si aggiunga che il medesimo perito non ha applicato alcuna riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto e difetti del prodotto e per costo della mediazione di vendita.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui non si percepisce lo stato preesistente dei fondi agricoli e le singole colture ivi praticate.
Per tali ragioni, i danni da mancato raccolto devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa alla misura del 60% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
Ciò posto, con riferimento ai danni al terreno, il perito di parte nell'elaborato tecnico depositato in atti ha individuato una serie di attività specifiche di pulizia e di ripristino della coltivabilità del terreno.
Per la ripulitura della superficie da detriti vari, nella descrizione contenuta nella relazione tecnica, figurano: “Scavo di pulizia o scotico”, movimentazione con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni di materiali di risulta, scavo di fossi di 2^ raccolta, movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza”
(cfr. pag. 16 della CT).
Orbene, si tratta di attività ultra-specialistiche rispetto alle quali i ricorrenti non hanno depositato alcuna documentazione che attesti l'effettivo compimento delle suddette opere (fatture o altro).
Né i testimoni hanno riferito in merito alle attività specifiche di ripulitura del terreno effettuata dai ricorrenti.
Dunque, in assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento di tali attività e di dichiarazioni testimoniali sul punto, va applicata una riduzione del 60% poiché si ritiene che le siffatte attività siano state svolte in economia. Similarmente, anche i danni imputati a titolo di “ripristino della fertilità del terreno” vanno ridotti del 60%, in quanto dalla lettura del prospetto contenuto a pag. 17 della consulenza di parte si evince che sono state inserite, oltre le spese per la disinfestazione del terreno e per il diserbo (ritenute ammissibili), anche le spese relative alla concimazione del terreno che non possono essere riconosciute integralmente, in quanto è verosimile ritenere che i ricorrenti avrebbero dovuto provvedere all'acquisto di concimi a prescindere dai danni riscontrati in seguito all'evento esondativo. Inoltre, si osserva che anche questa richiesta è del tutto sfornita di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che sarebbero state svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia, soprattutto, fertilizzanti e disinfestanti, per i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro (formulata, peraltro, genericamente nell'atto introduttivo ed abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni) in assenza dei relativi presupposti, in continuità con l'orientamento espresso già da questo
Trap (es. sent. n. 4823/2015) e da altri Trap (es. Milano in CP_4 occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), va ribadito che non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati. È pacifico, del resto, che non vertendosi in ipotesi di danno derivante da reato e non ricorrendo alcuna ipotesi di risarcibilità del danno morale espressamente prevista dalla legge, tale tipologia di danno potrebbe essere risarcibile solo ove l'interesse leso sia di rango costituzionale, la lesione dell'interesse sia grave ed il danno patito non sia futile (Cass. SS.UU. n. 26972/2008). Va rilevato, inoltre, che le sentenze della Cassazione al riguardo (nn.
4260/2007; n. 5221/2007; n. 11278/2007; n. 26561/2007) individuano specifici pregiudizi di tipo esistenziale da violazioni di obblighi contrattuali nell'ambito del rapporto di lavoro. In particolare, dalla violazione dell'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.). Vengono in considerazione diritti della persona del lavoratore che, già tutelati dal codice del 1942, sono assurti in virtù della Costituzione, grazie all'art. 32 Cost., quanto alla tutela dell'integrità fisica, ed agli art. l, 2,
4 e 35 Cost., quanto alla tutela della dignità personale del lavoratore,
a diritti inviolabili, la cui lesione dà luogo a risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, di tipo esistenziale, da inadempimento contrattuale.
Si verte, in sostanza, in una ipotesi di risarcimento di danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista.
Pertanto, la risarcibilità della eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro, del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi, in favore dei ricorrenti, pro quota ereditaria, ed a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione del canale
Bottaro e del fiume Sarno del 22.02.2015, la somma complessiva di €
59.535,00, scaturente dall'importo del danno totale alle colture (euro
116.752,64) ridotto del 60% = € 46.701,00 + costi di ripristino terreno (€ 32.085,00) ridotti del 60% = € 12.834,00;
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento
(22.02.2015) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento della domanda per infondatezza di una misura rilevante della stessa, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 in qualità di eredi di nei confronti della Persona_1
RT nella causa iscritta al n. 2307/2020 del R.G., disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• accoglie in parte le domande proposte dai ricorrenti e, per l'effetto, condanna la , in persona del Presidente della Giunta RT regionale pro tempore, al risarcimento dei danni nella misura di €
59.535,00 in favore di , e Parte_1 Parte_2
pro quota ereditaria, oltre rivalutazione Parte_3 monetaria dalla data dell'evento fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
• condanna la in persona del Presidente della RT
Giunta regionale pro tempore, al pagamento in favore cumulativo dei ricorrenti e con ripartizione proporzionale ai rispettivi crediti risarcitori nella presente sede accertati, delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in euro 393,00 per spese vive con distrazione in favore dei procuratori anticipatari avv. Fabio D'Auria e avv. Valeria D'Auria nella misura della metà ciascuno ed euro 3.600,00 per compenso professionale, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute con distrazione in favore dei medesimi procuratori difensori, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c., nella misura della metà ciascuno;
• dichiara compensata la residua metà delle spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo