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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 12/02/2026, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2392/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8940/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. MOD D NRRC 050517-2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 463/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1 impugna il Mod D NRRC 050517/2024 per omesso/insufficiente pagamento del contributo unificato, contenente la sanzione di € 86,00 relativa alla causa iscritta al Giudice di pace di Napoli RG 54032/2022; con detto atto, Equitalia Giustizia spa applicava al ricorrente la citata sanzione sul presupposto di averlo, preventivamente, invitato a mezzo pec al domicilio eletto, in data 20.12.2023, e che non avendo ricevuto il pagamento del C.U. pari ad € 43,00, applicava la sanzione pari al doppio dell'importo; in mancanza di pagamento Equitalia Giustizia spa comunica di agire in via esecutiva. La parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto, in quanto in assenza dell'invito bonario, non è dovuta alcuna sanzione ma solo l'importo del contributo unificato che nella fattispecie è di
€ 43,00. Equitalia Giustizia SpA si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. Nelle note depositate dalla parte ricorrente, in replica alle controdeduzioni, la parte istante deduceva: "L'unico motivo di opposizione al Mod D in oggetto è stato quello inerente l'eccezione di non aver ricevuto la notifica del preventivo Mod C. Prima di notificare la presente opposizione, la scrivente inviava le Pec del 24.02 e 15.03.2025 ad Equitalia Giustizia spa chiedendo di avere la copia della notifica dell'invito bonario (Mod C). A queste Pec la resistente non ha mai risposto e, per la qualcosa la scrivente è stata costretta ad impugnare il Mod D. La scrivente solo con la costituzione di Equitalia Giustizia spa ha preso atto della Pec di recezione dell'invito bonario
(Mod C). Se la scrivente avesse ricevuto la prova della notifica, richiesta con le due pec citate e prodotte, avrebbe pagato e non instaurato il giudizio. Cosa che è avvenuta a seguito della documentazione prodotta dalla resistente;
infatti, il pagamento del Mod D è stato effettuato, come da ricevuta che si deposita e, pertanto deve intendersi cessata la materia del contendere."
Alla udienza del 12.1.2026 la causa era trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuto pagamento e della richiesta in tal senso formulata dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite devono essere compensate integralmente, tenuto conto del comportamento processuale e preprocessuale di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso all'esito della udienza del 12.01.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8940/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. MOD D NRRC 050517-2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 463/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1 impugna il Mod D NRRC 050517/2024 per omesso/insufficiente pagamento del contributo unificato, contenente la sanzione di € 86,00 relativa alla causa iscritta al Giudice di pace di Napoli RG 54032/2022; con detto atto, Equitalia Giustizia spa applicava al ricorrente la citata sanzione sul presupposto di averlo, preventivamente, invitato a mezzo pec al domicilio eletto, in data 20.12.2023, e che non avendo ricevuto il pagamento del C.U. pari ad € 43,00, applicava la sanzione pari al doppio dell'importo; in mancanza di pagamento Equitalia Giustizia spa comunica di agire in via esecutiva. La parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto, in quanto in assenza dell'invito bonario, non è dovuta alcuna sanzione ma solo l'importo del contributo unificato che nella fattispecie è di
€ 43,00. Equitalia Giustizia SpA si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. Nelle note depositate dalla parte ricorrente, in replica alle controdeduzioni, la parte istante deduceva: "L'unico motivo di opposizione al Mod D in oggetto è stato quello inerente l'eccezione di non aver ricevuto la notifica del preventivo Mod C. Prima di notificare la presente opposizione, la scrivente inviava le Pec del 24.02 e 15.03.2025 ad Equitalia Giustizia spa chiedendo di avere la copia della notifica dell'invito bonario (Mod C). A queste Pec la resistente non ha mai risposto e, per la qualcosa la scrivente è stata costretta ad impugnare il Mod D. La scrivente solo con la costituzione di Equitalia Giustizia spa ha preso atto della Pec di recezione dell'invito bonario
(Mod C). Se la scrivente avesse ricevuto la prova della notifica, richiesta con le due pec citate e prodotte, avrebbe pagato e non instaurato il giudizio. Cosa che è avvenuta a seguito della documentazione prodotta dalla resistente;
infatti, il pagamento del Mod D è stato effettuato, come da ricevuta che si deposita e, pertanto deve intendersi cessata la materia del contendere."
Alla udienza del 12.1.2026 la causa era trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuto pagamento e della richiesta in tal senso formulata dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite devono essere compensate integralmente, tenuto conto del comportamento processuale e preprocessuale di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso all'esito della udienza del 12.01.2026
Il Giudice Monocratico