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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5799 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55380/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55380/2022 promossa da:
PRESIDENZA Parte_1
(C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1
Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -
Attrice/OPPONENTE contro
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandria n. 129, presso lo studio dell'Avv. Michelangiolo Soli, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
Convenuta/OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione notificato via pec in data 9.8.2022, l'opponente di cui in epigrafe ha convenuto nel presente giudizio civile al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: a) In via principale, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, in ragione dell'inammissibilità o, comunque, dell'assoluta pagina 1 di 6 infondatezza del ricorso e del pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Roma;
b) in ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, con l'aggiunta di un ulteriore provvedimento di condanna della medesima parte responsabile di un abuso degli strumenti processuali al risarcimento del danno patito dall'Amministrazione in epigrafe anche ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.
e/o ex art. 96 comma 3, c.p.c. al pagamento, in favore della stessa, di una somma equitativamente determinata;
in ogni caso, trattandosi di una opposizione fondata su prova scritta, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, disporne la sospensione.”. A seguito del decreto giudiziale ex art. 168 bis comma V c.p.c. di differimento della prima udienza di comparizione per il 28.3.2023, l'opposta si è tardivamente costituita in giudizio nella medesima data del 28-3-2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - in via preliminare in prima udienza “Munire totalmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 10307/2022 del 10/06/2022 (R.G. 32296/2022) emesso dal Tribunale di Roma di efficacia provvisoriamente esecutiva”; - “Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 10307/2022 del 10/06/2022 (R.G. 32296/2022) emesso dal Tribunale di Roma munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.”. Successivamente il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in occasione della prima udienza di comparizione, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.. Le parti non hanno proceduto al deposito di memorie istruttorie. Il Giudice ha pertanto rinviato la causa per la precisazione delle definitive conclusioni all'udienza dell'11.9.2024, laddove la causa è stata infine trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa in decisione concerne l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10307/2022 del
10/06/2022 (R.G. 32296/2022), emesso dal Tribunale di Roma per l'importo di € 151.577,55, oltre interessi e spese di procedura (liquidate in € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi). La difesa erariale per parte opponente ha esposto quanto segue: con decreto del 30.12.2008 dell'allora Capo della soppressa Struttura di Missione denominata “Dipartimento della Gioventù” (ora
[...]
), è stato approvato il “Bando di concorso per la Parte_1
Sicurezza Stradale” al fine di promuovere progetti finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale;
al fine di garantire supporto tecnico all'Amministrazione nell'espletamento degli adempimenti relativi al bando, è stata sottoscritta un'apposita convenzione con . A seguito della rinuncia di CP_2 un'aggiudicataria, è stato riconosciuto alla un finanziamento pari a € 266.000,00. Tuttavia, vi CP_1
pagina 2 di 6 sono state alcune criticità legate all'erogazione del finanziamento, in quanto la prima quota del 10 % (€
26.600,00) è stata oggetto dell'atto di pignoramento presso terzi n. 97 - 2015/1705929 da parte dell'allora TA (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione), con instaurazione del relativo giudizio di opposizione dinnanzi al Tribunale di Roma. Inoltre, , a causa della mancata produzione dei CP_2
necessari documenti di spesa e della presenza di alcune irregolarità contributive, con nota del 25.7.2018 ha comunicato alla l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento. Nell'ambito CP_1 dell'istruttoria successivamente svolta, è inoltre emerso che, a fronte di un costo totale preventivato di
€ 266.000,00, le spese effettivamente sostenute e quietanzate risultavano complessivamente pari a €
151.577,55. Nell'incontro tenutosi in data 7.9.2021, la ha riconosciuto la correttezza di tale CP_1 ricostruzione contabile. Successivamente lo studio legale Garberini, nell'interesse della , CP_1 trasmettendo la comunicazione del 30.12.2021 con cui l'Agenzia delle entrate riscossione dichiarava estinta la procedura intrapresa nei confronti della società con atto di pignoramento presso terzi n. 097-
2015/1705929, ha diffidato l'Amministrazione a provvedere al pagamento dell'importo pari ad €
151.577,55. L'Amministrazione ha quindi avviato il procedimento finalizzato all'erogazione di tale importo, riscontrando tuttavia un inadempimento della a seguito dell'attivazione dei controlli ex CP_1
art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 (verifica in materia di adempimento delle imposte sul reddito da parte del proprio creditore). In data 28.4.2022, è stato notificato all'Amministrazione l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 097-2022/2054 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con cui la stessa Agenzia dichiarava di voler pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo alla
, debitore esecutato, “… sino a concorrenza del credito di euro 470.897,58 oltre agli interessi di CP_1 mora e agli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento”. L'atto di pignoramento è stato altresì notificato alla sempre in data 28.4.2022. Pertanto, con decreto dipartimentale n. CP_1
547 del 26 maggio 2022, si è proceduto al pagamento della somma di euro 151.577,55 in favore dell' . Sin qui le circostanze in fatto esposte da parte opponente. In Controparte_3
diritto la difesa erariale ha osservato che la pretesa creditoria avanzata da appare infondata, CP_1 posto che l'Amministrazione, a seguito di un'istruttoria improntata alla leale collaborazione e volta a consentire l'erogazione del finanziamento, attenendosi alla normativa vigente, ha dato inizio a tutti i controlli dalla stessa previsti, ivi compresa la verifica in merito all'adempimento degli obblighi di imposta sul reddito di cui all'48-bis del d.P.R. n. 602/1973. Quindi, come continua la difesa erariale, all'esito di tali controlli, è emerso che non sussistevano i presupposti per poter procedere alla liquidazione della somma riconosciuta, atteso che, come già evidenziato, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione ha accertato che la Società risultava debitore esecutato per un credito complessivo di euro
470.897,58, oltre ad interessi di mora e oneri di riscossione, avendo, in conseguenza di ciò, l'Agenzia
pagina 3 di 6 delle Entrate - Riscossione fatto presente che intendeva pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo alla . Infine, la difesa erariale per parte opponente ha Parte_2
evidenziato un ritenuto abuso dello strumento processuale da parte di , in quanto quest'ultima ha CP_1 richiesto l'importo di cui si discute, nonostante fosse a conoscenza del pignoramento operato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per cui è stata chiesta dalla difesa erariale la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Con la comparsa di costituzione e risposta parte convenuta opposta ha replicato Controparte_1 quanto segue: nonostante l'esecuzione delle attività progettuali da parte di , l'Amministrazione CP_1
non ha provveduto al pagamento del contributo dovuto, in violazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa previsti dalla L.241/90. Gli accertamenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 erano stati infatti sospesi nel corso del biennio
2020-2021 per via della normativa emergenziale legata alla pandemia da Covid 19. Dal momento che la richiesta di pagamento è stata più volte reiterata da nel corso del 2021, la condotta CP_1 dell'Amministrazione appare illegittima. Per tali motivi, la responsabilità aggravata di cui all'art. 96
c.p.c. dovrebbe essere riconosciuta, secondo la difesa di parte convenuta opposta, sussistente in capo all'Amministrazione. La difesa erariale ha evidenziato che la Pubblica Amministrazione ha operato, nella vicenda dedotta in lite, legittimamente stante la previsione dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del
1973 che, al fine di ridurre il fenomeno dell'evasione da riscossione, consente la sospensione dei pagamenti di importo superiore ad € 5000,00, nel caso in cui il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Pertanto, in caso di comunicazione da parte dell' della CP_4
riscossione di morosità del creditore della Pubblica Amministrazione, quest'ultima è tenuta a sospendere il pagamento di importi superiori ad € 5000,00. Il comunicato blocco dei pagamenti consente quindi all' , notiziata, di procedere al pignoramento dei Controparte_3 crediti del debitore verso terzi, ai sensi dell'art. 72-bis del medesimo D.P.R. 602 del 1973. Detto atto di pignoramento può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero
4, c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede. Quanto sopra esposto si è verificato nella vicenda dedotta in lite, per cui la
Presidenza del Consiglio dei Ministri opponente non può essere considerata attualmente tenuta al pagamento dell'importo portato dal decreto ingiuntivo opposto nei confronti della Parte_3
avendo pagato direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito dell'atto di
[...]
pignoramento presso terzi avviato dall'agente della riscossione prima della notificazione del decreto ingiuntivo per l'esposizione debitoria della In presenza/permanenza Parte_3
pagina 4 di 6 del vincolo pignoratizio il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato è inesigibile, essendo le somme pignorate o il credito pignorato destinati e finalizzati esclusivamente alla soddisfazione del creditore pignorante, per cui il decreto ingiuntivo opposto in questa sede va revocato essendo carente e comunque venuto a mancare con il pignoramento il requisito dell'esigibilità del credito. L'accoglimento dell'opposizione implica condanna della parte convenuta opposta al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata. Non si ritengono sussistenti gli estremi per condanna ex art. 96 c.p.c. stante da un lato, la normativa emergenziale sopravvenuta per la pandemia da covid 19, la cui esegesi (con beneficio della buona fede) può aver indotto parte convenuta opposta a proporre il ricorso monitorio, e dall'altro il relativamente breve lasso di tempo intercorso tra l'iniziativa in sede monitoria ed il pignoramento.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta da
[...]
, e per Controparte_5
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 10307/2022 del 10/06/2022 (R.G. 32296/2022), emesso dal
Tribunale di Roma. Condanna la in persona del legale CP_1 Controparte_1
rappresentante pro-tempore, convenuta opposta, al pagamento in favore della
[...]
Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del
[...] presente giudizio liquidate in € 4350,00, oltre accessori (IVA, CPA, rimborso spese generali ex D.M.
55/2014) se dovuti come per legge.
Roma 16-4-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55380/2022 promossa da:
PRESIDENZA Parte_1
(C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1
Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -
Attrice/OPPONENTE contro
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandria n. 129, presso lo studio dell'Avv. Michelangiolo Soli, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
Convenuta/OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione notificato via pec in data 9.8.2022, l'opponente di cui in epigrafe ha convenuto nel presente giudizio civile al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: a) In via principale, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, in ragione dell'inammissibilità o, comunque, dell'assoluta pagina 1 di 6 infondatezza del ricorso e del pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Roma;
b) in ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, con l'aggiunta di un ulteriore provvedimento di condanna della medesima parte responsabile di un abuso degli strumenti processuali al risarcimento del danno patito dall'Amministrazione in epigrafe anche ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.
e/o ex art. 96 comma 3, c.p.c. al pagamento, in favore della stessa, di una somma equitativamente determinata;
in ogni caso, trattandosi di una opposizione fondata su prova scritta, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, disporne la sospensione.”. A seguito del decreto giudiziale ex art. 168 bis comma V c.p.c. di differimento della prima udienza di comparizione per il 28.3.2023, l'opposta si è tardivamente costituita in giudizio nella medesima data del 28-3-2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - in via preliminare in prima udienza “Munire totalmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 10307/2022 del 10/06/2022 (R.G. 32296/2022) emesso dal Tribunale di Roma di efficacia provvisoriamente esecutiva”; - “Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 10307/2022 del 10/06/2022 (R.G. 32296/2022) emesso dal Tribunale di Roma munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.”. Successivamente il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in occasione della prima udienza di comparizione, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.. Le parti non hanno proceduto al deposito di memorie istruttorie. Il Giudice ha pertanto rinviato la causa per la precisazione delle definitive conclusioni all'udienza dell'11.9.2024, laddove la causa è stata infine trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa in decisione concerne l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10307/2022 del
10/06/2022 (R.G. 32296/2022), emesso dal Tribunale di Roma per l'importo di € 151.577,55, oltre interessi e spese di procedura (liquidate in € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi). La difesa erariale per parte opponente ha esposto quanto segue: con decreto del 30.12.2008 dell'allora Capo della soppressa Struttura di Missione denominata “Dipartimento della Gioventù” (ora
[...]
), è stato approvato il “Bando di concorso per la Parte_1
Sicurezza Stradale” al fine di promuovere progetti finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale;
al fine di garantire supporto tecnico all'Amministrazione nell'espletamento degli adempimenti relativi al bando, è stata sottoscritta un'apposita convenzione con . A seguito della rinuncia di CP_2 un'aggiudicataria, è stato riconosciuto alla un finanziamento pari a € 266.000,00. Tuttavia, vi CP_1
pagina 2 di 6 sono state alcune criticità legate all'erogazione del finanziamento, in quanto la prima quota del 10 % (€
26.600,00) è stata oggetto dell'atto di pignoramento presso terzi n. 97 - 2015/1705929 da parte dell'allora TA (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione), con instaurazione del relativo giudizio di opposizione dinnanzi al Tribunale di Roma. Inoltre, , a causa della mancata produzione dei CP_2
necessari documenti di spesa e della presenza di alcune irregolarità contributive, con nota del 25.7.2018 ha comunicato alla l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento. Nell'ambito CP_1 dell'istruttoria successivamente svolta, è inoltre emerso che, a fronte di un costo totale preventivato di
€ 266.000,00, le spese effettivamente sostenute e quietanzate risultavano complessivamente pari a €
151.577,55. Nell'incontro tenutosi in data 7.9.2021, la ha riconosciuto la correttezza di tale CP_1 ricostruzione contabile. Successivamente lo studio legale Garberini, nell'interesse della , CP_1 trasmettendo la comunicazione del 30.12.2021 con cui l'Agenzia delle entrate riscossione dichiarava estinta la procedura intrapresa nei confronti della società con atto di pignoramento presso terzi n. 097-
2015/1705929, ha diffidato l'Amministrazione a provvedere al pagamento dell'importo pari ad €
151.577,55. L'Amministrazione ha quindi avviato il procedimento finalizzato all'erogazione di tale importo, riscontrando tuttavia un inadempimento della a seguito dell'attivazione dei controlli ex CP_1
art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 (verifica in materia di adempimento delle imposte sul reddito da parte del proprio creditore). In data 28.4.2022, è stato notificato all'Amministrazione l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 097-2022/2054 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con cui la stessa Agenzia dichiarava di voler pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo alla
, debitore esecutato, “… sino a concorrenza del credito di euro 470.897,58 oltre agli interessi di CP_1 mora e agli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento”. L'atto di pignoramento è stato altresì notificato alla sempre in data 28.4.2022. Pertanto, con decreto dipartimentale n. CP_1
547 del 26 maggio 2022, si è proceduto al pagamento della somma di euro 151.577,55 in favore dell' . Sin qui le circostanze in fatto esposte da parte opponente. In Controparte_3
diritto la difesa erariale ha osservato che la pretesa creditoria avanzata da appare infondata, CP_1 posto che l'Amministrazione, a seguito di un'istruttoria improntata alla leale collaborazione e volta a consentire l'erogazione del finanziamento, attenendosi alla normativa vigente, ha dato inizio a tutti i controlli dalla stessa previsti, ivi compresa la verifica in merito all'adempimento degli obblighi di imposta sul reddito di cui all'48-bis del d.P.R. n. 602/1973. Quindi, come continua la difesa erariale, all'esito di tali controlli, è emerso che non sussistevano i presupposti per poter procedere alla liquidazione della somma riconosciuta, atteso che, come già evidenziato, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione ha accertato che la Società risultava debitore esecutato per un credito complessivo di euro
470.897,58, oltre ad interessi di mora e oneri di riscossione, avendo, in conseguenza di ciò, l'Agenzia
pagina 3 di 6 delle Entrate - Riscossione fatto presente che intendeva pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo alla . Infine, la difesa erariale per parte opponente ha Parte_2
evidenziato un ritenuto abuso dello strumento processuale da parte di , in quanto quest'ultima ha CP_1 richiesto l'importo di cui si discute, nonostante fosse a conoscenza del pignoramento operato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per cui è stata chiesta dalla difesa erariale la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Con la comparsa di costituzione e risposta parte convenuta opposta ha replicato Controparte_1 quanto segue: nonostante l'esecuzione delle attività progettuali da parte di , l'Amministrazione CP_1
non ha provveduto al pagamento del contributo dovuto, in violazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa previsti dalla L.241/90. Gli accertamenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 erano stati infatti sospesi nel corso del biennio
2020-2021 per via della normativa emergenziale legata alla pandemia da Covid 19. Dal momento che la richiesta di pagamento è stata più volte reiterata da nel corso del 2021, la condotta CP_1 dell'Amministrazione appare illegittima. Per tali motivi, la responsabilità aggravata di cui all'art. 96
c.p.c. dovrebbe essere riconosciuta, secondo la difesa di parte convenuta opposta, sussistente in capo all'Amministrazione. La difesa erariale ha evidenziato che la Pubblica Amministrazione ha operato, nella vicenda dedotta in lite, legittimamente stante la previsione dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del
1973 che, al fine di ridurre il fenomeno dell'evasione da riscossione, consente la sospensione dei pagamenti di importo superiore ad € 5000,00, nel caso in cui il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Pertanto, in caso di comunicazione da parte dell' della CP_4
riscossione di morosità del creditore della Pubblica Amministrazione, quest'ultima è tenuta a sospendere il pagamento di importi superiori ad € 5000,00. Il comunicato blocco dei pagamenti consente quindi all' , notiziata, di procedere al pignoramento dei Controparte_3 crediti del debitore verso terzi, ai sensi dell'art. 72-bis del medesimo D.P.R. 602 del 1973. Detto atto di pignoramento può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero
4, c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede. Quanto sopra esposto si è verificato nella vicenda dedotta in lite, per cui la
Presidenza del Consiglio dei Ministri opponente non può essere considerata attualmente tenuta al pagamento dell'importo portato dal decreto ingiuntivo opposto nei confronti della Parte_3
avendo pagato direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito dell'atto di
[...]
pignoramento presso terzi avviato dall'agente della riscossione prima della notificazione del decreto ingiuntivo per l'esposizione debitoria della In presenza/permanenza Parte_3
pagina 4 di 6 del vincolo pignoratizio il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato è inesigibile, essendo le somme pignorate o il credito pignorato destinati e finalizzati esclusivamente alla soddisfazione del creditore pignorante, per cui il decreto ingiuntivo opposto in questa sede va revocato essendo carente e comunque venuto a mancare con il pignoramento il requisito dell'esigibilità del credito. L'accoglimento dell'opposizione implica condanna della parte convenuta opposta al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata. Non si ritengono sussistenti gli estremi per condanna ex art. 96 c.p.c. stante da un lato, la normativa emergenziale sopravvenuta per la pandemia da covid 19, la cui esegesi (con beneficio della buona fede) può aver indotto parte convenuta opposta a proporre il ricorso monitorio, e dall'altro il relativamente breve lasso di tempo intercorso tra l'iniziativa in sede monitoria ed il pignoramento.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta da
[...]
, e per Controparte_5
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 10307/2022 del 10/06/2022 (R.G. 32296/2022), emesso dal
Tribunale di Roma. Condanna la in persona del legale CP_1 Controparte_1
rappresentante pro-tempore, convenuta opposta, al pagamento in favore della
[...]
Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del
[...] presente giudizio liquidate in € 4350,00, oltre accessori (IVA, CPA, rimborso spese generali ex D.M.
55/2014) se dovuti come per legge.
Roma 16-4-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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