TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1287/2024 RGAC vertente: TRA (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 entat vv. Persona_1
Andrea Seraglio Forti, i speciale conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83, co. 3 c.p.c. unitamente al ricorso, giusta autorizzazione del Giudice Delegato,
- Ricorrente - NEI CONFRONTI DI (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 ietro OZ , elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Milano, in Corso Europa 5, giusta procura in calce al presente atto,
- Resistente –
**** OGGETTO: azione di risarcimento danni derivanti da inadempimento contrattuale.
Causa decisa all'esito dell'udienza del 22 Gennaio 2025, a seguito della discussione orale, per come disposto dall'art. 281-sexies c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis e fissazione del termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna e dai precedenti atti di causa.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito ricorso, la parte ricorrente ha dedotto: a) che, su istanza dell'Avv. in data 12 Agosto Controparte_1
2016, il Tribunale di Trent tivo n. 1209/2016
– R.G. 3292/2016, con il quale ingiungeva ad Immobiliare di Parte_2 pagare immediatamente a la so o Parte_1
319.000,00, oltre interessi di mora e spese;
b) che, il decreto veniva notificato in data 13 Ottobre 2016 e, precedentemente alla notifica, in data 22 Agosto 2016 l'Avv.
[...] aveva chiesto all'Ufficio del Libro Fondiario di Controparte_1 ordinare l'intavolazione della prenotazione di ipoteca giudiziale (per l'importo di euro 500.000,00) a favore di sui beni Parte_1 immobili: in C.C. Tione I, p.ed. 272, pp. Tione I, pp.edd. 281/3 e 281/4 nonché le pp.ff. 154, 155, 4120 e 4121; c) che, con decreto di data 2 Settembre 2016 n. 2754/2016, il Giudice Tavolare del Tribunale di Trento, Ufficio del Libro fondiario di Tione di Trento, ordinava l'annotazione della prenotazione d'ipoteca sui suddetti immobili;
d) che, l'ipoteca risultava iscritta in primo grado sugli immobili contraddistinti dalla p.ed. 272, pp.mm. 1 e 6 ed in secondo grado sugli altri (cfr. doc. 3, 4) stante l'esistenza di ipoteca a favore di per Controparte_2
l'importo di soli euro 59.057,84= per capitale, interes e) che, con sentenza di data 28 Febbraio 2019 il Tribunale di Trento dichiarava il Parte_3
f) che, in d in concordato Parte_1 preventivo chiedeva l'ammissione all Parte_3
per un importo di Euro 500.000,00, come da prenotazione d'ipoteca;
[...]
e, in data 6 Febbraio 2020, il Giudice Delegato ammetteva il credito escludendone la natura ipotecaria poiché “il decreto ingiuntivo n. 1209/2016 dd. 17.08.2016 non è munito della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. emessa prima del fallimento”; h) che, successivamente, con decreto di data 22 Febbraio 2021, il Tribunale di Trento dichiarava anche il fallimento dell'odierna ricorrente e il Curatore, preso atto del danno causato alla Parte_1 procedura da parte del professionista allora incaricato dalla società allora in bonis, richiedeva all'Avv. il risarcimento del danno, Controparte_1 senza ottenere un positivo ri i) che, il professionista, omettendo di richiedere l'apposizione della formula di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., ha determinato l'impossibilità di riconoscimento della prelazione ipotecaria nell'ambito del fallimento della società debitrice comportando un evidente danno a carico dell'odierna ricorrente. 2 l) che, l'attività che l'Avv. avrebbe dovuto eseguire non Controparte_1 era particolarmente complessa e rientrava in quella diligenza media che conforme giurisprudenza ritiene esigibile ai sensi dell'art. 1176, c. 2 c.c., dovendo il resistente limitarsi a depositare una semplice istanza di esecutorietà decorsi i 40 giorni dalla notifica del decreto, stante la mancata opposizione della controparte;
m) che, in considerazione del fatto che solo su alcuni di tali immobili (quelli di minore valore) risultava iscritta un'ipoteca di grado superiore a quella di per il limitato importo di Euro 59.057,84, è Parte_1 evidente che, in ipotesi di riconoscimento della prelazione ipotecaria, si sarebbe quasi integralmente soddisfatta dal ricavato dalla vendita. Il Geom. incaricato dal fallimento della redazione Persona_2 Pt_2 della pe lore degli immobili sudd timato il valore degli stessi in Euro 415.000,00; n) che, è evidente che dalla vendita dei beni immobili al prezzo di perizia, già tenuto conto dell'importante deprezzamento del 44 per cento operato dal consulente, e detraendo da tale ricavato pur integralmente il credito per l'ipoteca anteriormente iscritta da terzi (come detto di Euro 59.057,84), sarebbe residuato l'importo di euro 355.942,16, totalmente destinato al Fallimento ricorrente. o) che, il credito del cui sarebbe Parte_1 dovuto essere riconosciuto il privilegio ipotecario è, infatti, pari a complessivi ad Euro 375.679,26 (di cui Euro 319.000,00= in linea capitale, oltre ad euro 51.040,00, a titolo di interessi moratori determinati ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e nell'anno precedente - cui riconoscersi il medesimo privilegio del credito capitale ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 L.F. e 2749 c.c. - ed Euro 5.639,26= a titolo di spese legali), oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data del fallimento sino al saldo effettivo ed oltre alle spese relative all'iscrizione di ipoteca;
p) che, il danno subito dal Fallimento ricorrente è pari ad Euro 355.942,16; r) che, invece, ove si ritenesse che la condotta dell'Avv. Controparte_1 comporti una ripercussione di danno futuro non immedi eventualmente dipendente da scelte di libera volizione dei soggetti coinvolti, e, qualora, non si ritengano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 1223 c.c. (immediatezza), 1225 c.c. (prevedibilità) e 1227 c.c. (evitabilità) sussiste il danno da perdita di chance, ossia la perdita della possibilità favorevole per il cliente di conseguire il risultato sperato;
s) che, in tale ultimo caso, il danno sarà quindi pari al vantaggio economico potenzialmente realizzabile, proporzionalmente diminuito in base al coefficiente percentuale di effettiva possibilità di conseguirlo. Sulla scorta di tali assunti, la parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente riportate: “In via principale - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità professionale dell'avv. Controparte_1
e per l'effetto condannare l'avv.
[...] Controparte_1
3 dei danni tutti derivanti da tale omissione, quantificati in euro 355.942,16=, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi se del caso anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
in via subordinata
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità professionale dell'avv. per la perdita di chance del risultato favorevole, e Controparte_1 per l'effetto condannare l'avv. al risarcimento dei danni tutti Controparte_1 derivanti da tale omissione equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite relative al presente procedimento”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte resistente, la quale ha eccepito: a) che, aveva presentato ricorso ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo a favore di nei confronti di Parte_1 ne ipotecaria, con Parte_3 isoria esecutività e sulla base di esso furono eseguite le iscrizioni ipotecarie;
b) che, ricorso e decreto furono, poi, regolarmente notificati in data 13/10/2016 (sub doc. 1 fascicolo ricorrente); c) che, tuttavia, in data 23 Dicembre 2016, dovette restituire gli atti alla cliente che ne aveva fatta richiesta (v. mail del 23/12/2016 inviata al dott. e al dott. e che la documentazione in Persona_3 Persona_1
e persona a nelle mani del liquidatore,
, in data 2/02/2017; Parte_4
l'Avv. ricevette l'incarico dalla Controparte_1
, questa Società era in concordato Controparte_3 rocedura - pendente sin dal 18/12/2015 – fu nominato liquidatore giudiziario, in data 14/11/2016, il predetto dott. Persona_3
e) che, ciò spiega la restituzione degli atti, in data 23/12/2016, e la consegna il 2/02/2017 al liquidatore giudiziario, nominato dal Tribunale immediatamente dopo il conseguimento del decreto e l'iscrizione ipotecaria e la notifica;
f) che, tra il 23/12/2016 (data di restituzione degli atti) e il 28 Febbraio 2019 (data della dichiarazione di fallimento della , Parte_3 sono trascorsi più di due anni (26 mesi), un lung il quale il liquidatore giudiziario – e dunque un professionista nominato dal Tribunale certamente a conoscenza della normativa concorsuale – avrebbe tranquillamente potuto fare ciò che oggi il curatore rimprovera;
g) che, l'Avv. ha svolto correttamente il proprio Controparte_1 mandato, ot ivo provvisoriamente esecutivo, iscrivendo ipoteca, notificandolo e restituendo immediatamente gli atti al cliente poiché ne aveva fatta richiesta, in concomitanza con la scadenza del termine per l'opposizione;
4 h) che, anche se vi è stata qualche condotta inadempiente, è certo che l'inerzia del liquidatore giudiziario e della parte protrattasi per più di due anni configura una causa sopravvenuta idonea ad escludere il nesso causale nell'ambito della pretesa responsabilità del resistente, fermo restando, in estremo subordine, l'inquadramento della medesima inerzia come grandemente rilevante ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c.; i) che, manca nell'atto di accusa l'identificazione del danno sofferto, inteso come danno procurato dall'inadempimento e che non può confondersi con la perdita della garanzia ipotecaria;
l) che, all'esito della vendita disposta nell'ambito della procedura fallimentare della gli immobili su cui era stata Parte_3 iscritta ipoteca – enduti, ed è probabile che in caso di vendita il prezzo ricavato venga assorbito dalle spese (notoriamente ingenti) delle attività preparatorie, nonché dal pagamento del credito bancario assistito da ipoteca di grado poziore;
m) che, non è stata fornita prova del danno subito e del nesso causale con la condotta asseritamente inadempiente del professionista;
n) che, è impossibile stabilire se ci sarà un danno conseguente all'asserito inadempimento, che, anzi, non sussiste affatto. Infatti, i beni su cui venne iscritta l'ipoteca poi caducata erano (e sono) già gravati da garanzia di grado poziore iscritta da Intesa San Paolo per la somma capitale di Euro 61.575,12 (e non nel minore importo indicato da controparte di Euro 59.057,84), cui saranno da aggiungere gli interessi via via maturati;
o) che, la perizia resa nell'ambito della procedura fallimentare mette in evidenza gravi criticità negli immobili periziati, al punto da fare fortemente dubitare che possa addivenirsi alla vendita o che essa si perfezioni all'esito di radicali ribassi;
p) che, la probabilità che nessun danno debba sopportare il Fallimento ricorrente esclude anche l'invocabilità della perdita di chance giacché non è configurabile alcun danno sulla base delle stesse allegazioni di controparte. Sulla base di tali assunti difensivi, la parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE1. accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande formulate dal ricorrente verso parte resistente, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, e, tra l'altro, per assenza di ogni danno e di ogni prova;
2. per l'effetto ed in ogni caso, rigettare ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente odierno verso parte resistente, Avv. NEL MERITO, IN Controparte_1
VIA SUBORDINATA 3. nella denegata ipotesi in cui fossero accolte le domande svolte verso l'odierno resistente, limitare grandemente il quantum delle somme che verranno eventualmente poste a suo carico, per le ragioni indicate in narrativa. In ogni caso:
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari, di cui lo scrivente procuratore si dichiara sin da ora antistatario”.
4. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali.
5 All'esito dell'udienza del 9 Ottobre 2024, ritenuta la controversia matura per la decisione, è stato disposto rinvio alla data del 22 Gennaio 2025, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi del novellato art. 281-sexies c.p.c. All'esito di tale udienza, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine previsto dall'art. 281-sexies, ult. c., c.p.c. Nelle note conclusive autorizzate depositate in telematico nel termine concesso dal Giudice le parti hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni.
5. Ciò posto, le domande proposte non sono fondate e, come tali, non possono essere accolte per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Giova procedere in via preliminare ad un inquadramento giuridico della fattispecie avente ad oggetto la responsabilità dell'avvocato, quale esercente una professione intellettuale. La norma di riferimento inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazioni è l'art. 1176, c. 2 c.c secondo cui:
“Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in relazione all'individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, c. 2, c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (cfr. Cass. 18612/2013; 10454/2002; 6967/2006). L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, c. 2 e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente 6 sfavorevole. A tal fine incombe sul professionista l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, dovendo ritenersi, al riguardo, insufficiente il rilascio da parte del cliente della procura necessaria all'esercizio dello ius postulandi. La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. Civ. n. 2638/2013; Cass. Civ. ord. n. 2072/2022, secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva). Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie di natura esclusivamente documentale, si osserva in primo luogo che il rapporto professionale tra la
[...]
e l'Avv. i desume dall'intestazione de Parte_5 CP_1 tivo all i, nonché dall'atto di delega del 5 Agosto 2016, rilasciato da , in qualità di liquidatore della Parte_4
, in favore dell'odierno resistente (si v. docc. Parte_6 arte ricorrente). Si deve, poi, rilevare che per il contratto di mandato vige il principio della liberà di forma, pertanto, lo stesso può essere concluso anche verbalmente (cfr. Cass. civ. 10454/2002; Cass. civ. n. 4705/2011). Il decreto ingiuntivo n. 1209 del 2016 è stato emesso dal Tribunale di Trento in data 12 Agosto 2016 e pubblicato il 17 Agosto 2016, con autorizzazione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 642 c.p.c. L'importo ingiunto risultava pari ad Euro 319.000,00, oltre interessi come da domanda e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 13 Ottobre 2016, con conseguente ancorarsi a tale data del termine di quaranta giorni in favore della parte ingiunta per poter proporre opposizione. Il termine sarebbe, dunque, spirato in data 22 Novembre 2016 e, a decorrere da tale momento, avrebbe potuto essere presentata al Tribunale istanza ai sensi dell'art. 647 c.p.c., ai fini della concessione della esecutorietà in via definitiva. Sulla scorta del provvedimento emesso in sede monitoria, l'Avv. Morotti ha provveduto a chiedere l'intavolazione della prenotazione del diritto di ipoteca giudiziale in favore della Parte_7
per l'importo di Euro
[...] debito di Euro 319.000,00, oltre interessi e spese di intavolazione. La prenotazione del diritto di ipoteca sugli immobili siti in C.C. Tione I, p.ed. 272, pp.mm. 1, 5 e 6 e in C.C. Tione I, pp.edd. 281/3 e 281/4 nonché
7 le pp.ff. 154, 155, 4120 e 4121, è stata ordinata dal Giudice tavolare con decreto del 2 Settembre 2016. Emerge dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente che con email del 23 Dicembre 2016, a firma degli Avv.ti Stacca e CP_1 era stata trasmessa al liquidatore giudiziale della Società documentazione inerente al decreto ingiuntivo e al decreto tavolare di prenotazione dell'ipoteca, con rimando alla nota proforma per l'attività svolta e con invito al saldo dell'importo dovuto. Inoltre, risulta dagli atti che, in data 2 Febbraio 2017, , Parte_4 in qualità di liquidatore della ha ricevuto il Parte_1 fascicolo inerente al decreto 6 e il decreto tavolare di prenotazione di ipoteca (si v. doc. 3 allegato in atti). Il documento reca la firma del liquidatore, la quale non risulta essere stata contestata. Nel caso che ci occupa, a fronte della prova del conferimento al resistente dell'incarico ricevuto, risulta prima facie che il professionista non abbia adempiuto il mandato affidato, dal momento che non ha proposto l'istanza di cui all'art. 647 c.p.c. Di tal guisa, il decreto ingiuntivo non è mai stato munito della relativa formula esecutiva che lo avrebbe reso opponibile alla procedura fallimentare. Giova, però, considerare che a tale dato comportamentale occorre associare quello ulteriore, costituito dalla restituzione della documentazione inerente alla fase monitoria e all'intavolazione della prenotazione dell'ipoteca giudiziale da parte del professionista nei confronti del liquidatore della Società, in data 2 Febbraio 2017, ossia due anni prima la declaratoria di fallimento della Società ingiunta,
[...]
di data 28 Febbraio 2019. Parte_3
restituzione degli atti da parte dell'avvocato nei confronti del cliente è un dovere che grava sul professionista a norma dell'art. 3 del Codice deontologico, secondo cui: “L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso”. La restituzione degli atti inerenti al procedimento monitorio non può essere equiparata ad una formale revoca del mandato o ad una rinuncia allo stesso, seppur lasci presumere verosimilmente una cessazione di fatto dell'incarico. Invero, l'art. 85 c.p.c. si limita solo a stabilire che entrambi gli atti, revoca e rinuncia, sono possibili e quali sono gli effetti che ne discendono, non stabilendo per essi alcun requisito di forma;
da ciò se ne è dedotto che possono aver luogo anche per facta concludentia.
8 Ciò non esime dal dover considerare che la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell'art. 85 c.p.c., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata. Il fatto che possa trovare applicazione il principio di ultrattività del mandato consente di paventare un'ipotesi di condotta non diligente da parte del professionista in tema di adempimento dell'incarico assunto, cui si raccordano delle obbligazioni di mezzi. Ciò posto, per i principi sopra ricordati l'affermazione della responsabilità risarcitoria del professionista presuppone, altresì, la prova che ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il risultato sperato. Nel caso in esame, la condotta omissiva di tipo colposo ascritta al resistente è stata ricondotta al mancato conseguimento del decreto di esecutorietà a norma dell'art. 647 c.p.c., che avrebbe determinato la perdita del privilegio ipotecario a garanzia del credito vantato, stante l'inopponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento e la preclusione di ogni forma di insinuazione al passivo. Sul punto, la parte ricorrente ha sostenuto che solo su alcuni immobili risultava iscritta una ipoteca di grado superiore a quella di Parte_1
per un importo limitato di Euro 59.057,84.
[...] ospettazione difensiva della parte che ha agito in giudizio, la circostanza secondo la quale il compendio immobiliare era stato stimato in Euro 415.000,00 avrebbe, comunque, consentito al di vedere Parte_1 soddisfatta la propria pretesa creditoria, anche con la del minor importo dovuto al creditore con diritto di prelazione, avendo un'ipoteca di grado superiore (si v. perizia redatta dal Geometra sub doc. Per_2
10 allegato al fascicolo del ricorrente). Il danno è stato, dunque, quantificato in Euro 355.942,16, dato dalla differenza delle somme dianzi indicate. Il pregiudizio paventato dalla parte ricorrente è stato delineato in termini di danno futuro, secondo un criterio di valutazione di tipo equitativo. Preme evidenziare che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. del 14 novembre 2022, n. 33442). La regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e 9 l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (cfr. Cass. Civ., ord. n. 7064 del 2021). Nella vicenda pendente, la parte ricorrente fonda la propria richiesta sul valore del compendio immobiliare gravato dalle ipoteche per come risultante dalla perizia di stima redatta dal Geometra nella Per_2 procedura fallimentare della Società ingiunta. Giova, però, considerare che da un esame di tale perizia di stima risulta che il “più probabile valore” del compendio è pari ad Euro 450.000,00 e che tale importo è stato determinato sulla base dei soli dati disponibili, atteso che le planimetrie possono considerarsi meri ausili per rappresentare la proprietà e l'ambiente in cui essa è collocata. Il Geometra ha, infatti, evidenziato che il materiale utilizzato Per_2 non deve ess rato una ricostruzione esaustiva dei luoghi e delle proprietà. Egli non ha potuto neppure verificare la rispondenza dei confini di proprietà, ma effettuare una stima solo attraverso un accertamento visivo con la mappa catastale e i frazionamenti depositati e presumendo che gli allacciamenti alle reti di distribuzione e scarichi in genere, i progetti di calcolo strutturale e altre autorizzazioni e prescrizioni necessarie per realizzate i fabbricati fossero stati rispettati (si v. doc. 10, p. 31, di cui all'allegato al fascicolo di parte ricorrente). Nella perizia di stima si fa presente, inoltre, che dalle ricerche effettuate presso il Comune di Tione di Trento era emerso che al momento della richiesta del titolo edilizio di ristrutturazione (nel 2010) la Società fallita aveva stipulato contratti preliminari con alcuni degli altri proprietari delle porzioni materiali dell'immobile, che prevedevano la permuta di superfici e che detti contratti non erano stati trascritti al Libro Fondiario e che, al fine di poter ultimare i lavori, occorreva rinnovarli e regolarizzarli. Successivamente ai lavori la planimetria tavolare non era stata aggiornata. Risulta, inoltre, dalla relazione del Geometra che lo stato dei Per_2 luoghi di alcune porzioni di alloggi ritenute di proprietà del fallimento, ricadono sulla proprietà di altri enti e gli accessi sono in parte interclusi. È stata rilevata la presenza di scritture private e di contratti preliminari che hanno interessato alcune porzioni materiali oggetto di lavori, evidenziando che sarebbe stato necessario avviare specifici accordi al fine di regolarizzare la situazione in essere. Ad analogo esito perviene con riguardo ai frazionamenti che risultavano essere scaduti, con conseguente onere dell'aggiudicatario di farsi carico delle spese per riattivarli e portare a termine le cessioni delle aree con il come previsto dalla convenzione di lottizzazione. CP_4 alla documentazione di causa non risulta che il compendio immobiliare gravato da ipoteca giudiziale sarebbe stato venduto con 10 elevata probabilità al prezzo indicato, atteso che la valutazione condotta dal perito non ha potuto considerare in modo analitico tutti gli aspetti dei beni considerati. Il fatto stesso che siano stati computati nel valore complessivo anche i deprezzamenti dovuti per le pratiche di regolarizzazione urbanistica, catastale e tavolare e quelli per le parti di proprietà non definite, non esime dal considerare che non emergono elementi cui ancorare con elevata probabilità che la vendita sarebbe avvenuta al prezzo indicato nella perizia e in tempi ragionevoli, vista anche l'ipoteca di grado superiore iscritta in favore di altro debitore. Inoltre, le numerose difformità riscontrate sul piano catastale, urbanistico e tavolare e la necessità per l'aggiudicatario di trovare soluzioni con soggetti terzi avrebbe con molta probabilità inciso sul prezzo di vendita. Il Geometra ha fatto riferimento a contratti preliminari con Per_2 alcuni degli etari delle porzioni materiali dell'immobile, che prevedevano la permuta di superfici e che non erano stati trascritti al Libro Fondiario e che, per poter ultimare i lavori, occorreva rinnovarli e regolarizzarli. Non solo, sono emerse delle porzioni di alloggi non di proprietà del fallimento e ricadenti nella proprietà di altri enti e con accessi in parte interclusi che necessitavano di regolarizzazione. Per tali motivi, non risultano dagli atti di causa elementi concordanti dai quali poter desumere che, se il professionista avesse tenuto il comportamento diligente, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni ossia la vendita del bene al prezzo indicato nella perizia di stima con conseguente effetto satisfattivo del credito vantato. Il compendio probatorio in atti non consente di ritenere sufficientemente assolto l'onere della prova gravante sulla parte ricorrente circa il nesso eziologico tra condotta omissiva del professionista e il risultato derivatone. Non si ritiene meritevole di accoglimento neppure la domanda proposta in via subordinata e avente ad oggetto la perdita di chance. Come ribadito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità “il risarcimento del danno da perdita di chance presuppone la dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra l'evento di danno lamentato e la perdita dell'opportunità favorevole in base al principio del più probabile che non. Occorre, cioè, la prova della ragionevole probabilità di verificazione della chance, ossia della seria e rilevante possibilità di conseguire il risultato utile impedito dalla condotta illecita” La perdita di chance favorevole in subiecta materia non può costituire, infatti, di per sé un pregiudizio risarcibile, occorrendo valutare se la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi, con valutazione, quindi, del tutto sovrapponibile a quella richiesta per la dimostrazione del nesso di causalità tra la condotta colposa omissiva del professionista e l'evento di danno (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3824 del 2024). 11 Per tali motivi, le domande proposte dalla parte ricorrente devono essere rigettate, stante la mancata dimostrazione del nesso causale tra la condotta omissiva del professionista e il pregiudizio paventato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55 del 2014, come mod. dal D.M. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 6.023,00, di cui Euro 1.772,00 per la fase di studio, Euro 1.169,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.082,00, per la fase decisionale, tenuto delle controversie di importo di valore compreso tra gli Euro 260.000,00 e gli Euro 520.000,00, nei valori minimi in ragione dell'attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dalla parte ricorrente;
2) condanna la parte ricorrente, alla rifusione, in favore della parte resistente, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano nella somma complessiva di Euro 6.023,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Così deciso in Trento, il 21 Febbraio 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
12