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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica LIna
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo LIno il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 563/2024 tra le parti:
(cf , Parte_1 C.F._1 con gli avv. BARDAZZI GINEVRA (cf ) C.F._2
e (cf ) Parte_2 C.F._3
ATTORE
(cf , Controparte_1 P.IVA_1 tramite la mandataria (cf , CP_2 P.IVA_2 con l'avv. POGGIALI GIANCARLO (cf C.F._4
CONVENUTA cf ), Controparte_3 P.IVA_3 con l'avv. PINI CLAUDIO (cf C.F._5
TERZA INTERVENUTA
Fatto e diritto
I.1. ha proposto opposizione a precetto ex art. 615 co. 2 Parte_1
c.p.c. notificatogli da (tramite la mandataria Controparte_1 CP_2
quale cessionaria del credito di originaria titolarità di
[...] CP_4 [...]
, per l'importo di euro 99.675,69 oltre interessi, spese e CP_3 CP_5 compensi dell'atto di precetto a titolo di saldo debitore di contratto di mutuo fondiario ipotecario 3.12.2007 dell'importo di euro 140.000,00.
A motivi di censura avverso l'atto di precetto, parte attrice ha addotto:
(i) inefficacia del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo ex art. 479
c.p.c.;
(ii) difetto di titolarità sostanziale e della legittimazione ad agire della
[...]
Controparte_1 (iii) nullità del contratto di mutuo e dell'atto integrativo di mutuo del
28.4.2014 per superamento del tasso soglia usurario;
e ha concluso per sentir
“In via cautelare, dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, non notificato, unitamente al precetto;
Nel merito, in accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi esposti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, accertare e dichiarare, l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto e la nullità del titolo esecutivo quali atti connessi, dichiarando l'inesistenza totale/parziale del diritto da parte della con condanna della parte opposta alla Controparte_1 restituzione delle somme a qualsiasi titolo indebitamente trattenute;
- ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezione disattesa e/o rigettata in via cautelare disporre la sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione e/o dell'esecutività del titolo ove lo stesso venisse ritenuto tale, ovvero in denegata ipotesi fissare a breve udienza ad hoc per la discussione della sola istanza cautelare concedendo termine per la notifica dell'atto e del decreto a controparte;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità totale/parziale del titolo azionato, di conseguenza e per l'effetto, quantificare l'esatto dare e avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che dovrà essere effettuato in sede di CTU tecnico-bancaria (come dettagliato nelle istanze istruttorie), con integrale espunzione degli interessi ed addebiti usurari;
- accertare l'indeterminatezza del credito oggetto di precetto e per l'effetto la nullità dello stesso per nullità dell'atto presupposto ovvero del contratto e/o delle singole clausole, con eventuale condanna della parte opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, stante inoltre la mancata indicazione della metodologia di sviluppo del piano di ammortamento nonché della quota di interessi previsti per le rate pattuite;
- in denegata ipotesi, previo accertamento dei tassi usurari sui suddetti rapporti bancari, compensare le somme corrisposte illegittimamente a titolo di interessi dall'odierno opponente con quanto eventualmente ancora dovuto a titolo di capitale erogato, e conseguentemente scomputare dalle somme ancora da versarsi gli importi a titolo di interessi non dovuti.
In via istruttoria […]
Con vittoria di spese competenze ed anticipazioni. Salvis juribus”.
I.2. Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando funditus i motivi di opposizione avversari dei quali ha chiesto l'integrale rigetto. I.3. Ha quindi spiegato intervento volontario in giudizio
[...]
al fine di contestare a propria volta le doglianze attoree Controparte_3 di cui ha parimenti chiesto il rigetto.
I.4. Respinta l'istanza di sospensiva ex art. 615 co. 2 c.p.c., all'esito del deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c. e dell'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata fissata udienza di trattenimento della causa in decisione (previo rigetto delle istanze istruttorie articolate dalla sola parte attrice): nelle more, parte attrice ha formulato istanza di rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate ottenendone l'accettazione di parte convenuta, mentre la TE intervenuta ha dichiarato di non accettare la rinuncia chiedendo al Tribunale di provvedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio cd. della soccombenza virtuale.
******
II. Stante l'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio di opposizione formulata da parte attrice con relativa accettazione a opera della convenuta, attuale titolare del credito, quanto al merito della contesa non v'è altra soluzione che la declaratoria di cessata materia del contendere – la quale deve essere pronunciata con sentenza – non potendosi emettere ordinanza di estinzione ex art. 306 c.p.c. stante la non accettazione della rinuncia a opera di altra parte costituita in giudizio, i.e. la TE intervenuta, che ha palesato il proprio interesse alla prosecuzione e definizione del contenzioso con sentenza nella richiesta di condanna di parte attrice/rinunciante alle spese di lite sostenute dalla intervenuta. CP_4
A questo proposito, occorre richiamare il principio giurisprudenziale ad oggi sconfessato e perfettamente attagliato al caso di specie, per cui “Il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto
"ad adiuvandum" è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento” (in termini, Cass. n. 11670/2018, Cass. ord. n. 16433/2019).
In questo contesto, considerata la non necessarietà dell'essenzialità dell'intervento del terzo ai fini dell'esito favorevole della lite (“senza che occorre che la sua presenza sia stata determinante …”, cfr. Cass. cit.) e osservandosi come comunque la AN intervenuta abbia attivamente contribuito a confortare la posizione difensiva della convenuta anche tramite produzione documentale ulteriore e conferente (quale il deposito dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo i.e. contratto di mutuo assieme all'atto di precetto ovvero di perizia tecnica di parte a confutazione di quella prodotta ex parte actoris), occorre procedere alla valutazione della cd. soccombenza virtuale al quale proposito merita sinteticamente dar conto dell'infondatezza dei plurimi motivi di opposizione atteso che:
- (i) come già evidenziato nell'ordinanza resa nel sub-procedimento di sospensiva ex art. 615 co. 2 c.p.c., le eccezioni attoree in punto di nullità del mutuo fondiario per asserito superamento del limite di finanziabilità ed effetti giuridici conseguenti (ivi compreso quello inerente le modalità di notifica del precetto) sono da leggere alla luce del più recente indirizzo esegetico sancito, a composizione di contrasto interpretativo, dall'organo della nomofilachia che ha escluso la sanzione della nullità del mutuo fondiario per la ragione anzidetta
(cfr. Cass. S.U. n. 33719/2022), tanto è vero che la giurisprudenza invocata in proprio favore da parte opponente (cfr. pagg.
4-5 atto di citazione in opposizione) è tutta anteriore al citato arresto della Suprema Corte, dal quale non è possibile prescindere.
Dunque, se anche venisse accertato il superamento del limite di finanziabilità denunciato da parte attrice, non ne deriverebbe né la nullità del contratto di mutuo il quale ben può continuare a valere quale titolo negoziale fondante la creditoria precettata, né il venir meno dei privilegi legati alla natura di mutuo fondiario del contratto de quo, in particolare quello consistente nell'esenzione dalla necessità di notificare il titolo esecutivo in uno all'atto di precetto;
ad ogni modo, a definitivamente confutare la doglianza attorea soccorre il rilievo, supportato documentalmente dalla TE intervenuta (doc. 2 fasc.
), per cui nella vicenda in disamina l'odierno opponente è stato CP_3 effettivamente notificato del titolo esecutivo assieme all'atto di precetto come prescritto dalla regola generale di cui all'art. 480 c.p.c. (osservandosi come parte attrice non abbia contestato né disconosciuto il citato doc. 2 fasc. TE intervenuta, dunque l'avvenuto ricevimento in notifica del titolo esecutivo assieme all'atto di precetto);
- (ii) l'ulteriore eccezione attorea di difetto di titolarità del credito in capo alla parte convenuta è stata adeguatamente sconfessata dalle difese e produzioni documentali di quest'ultima, come già rilevato sempre in sede di ordinanza di rigetto della sospensiva: cfr. in particolare avvisi in G.U. docc.
3-4 fasc. convenuta, elenco delle posizioni debitorie cedute doc. 7 fasc. convenuta, comunicazione di liberatoria della AN cedente doc. 8 fasc. convenuta avente portata dirimente secondo quanto riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. ord. n. 10200/2021 che ha definito
“elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” la dichiarazione di intervenuta cessione resa dal cedente al pari della disponibilità del titolo esecutivo in capo al cessionario (elementi entrambi ricorrenti nel caso che ci occupa);
- (iii) infine, la censura di usurarietà del contratto di mutuo 3.12.2007 e dell'atto integrativo del mutuo del 28.4.2014 per asserito superamento del tasso soglia usurario è risultata priva di dati concreti di supporto, affidata ai rilievi di perito di parte condotti in dispregio dei criteri per il calcolo dell'effettivo tasso di interesse applicato come nel tempo individuati e condivisi dall'elaborazione esegetica anche sulla scorta delle istruzione della AN
d'LI (ad es., indebita sommatoria di interessi corrispettivi e interessi moratori;
indebita sommatoria di interessi moratori e penale di estinzione anticipata del rapporto;
indebita inclusione, ai fini del calcolo del tasso effettivamente applicato, di oneri quale la penale di estinzione anticipata, le spese per accollo e rinnovazione di ipoteca, le spese assicurative); peraltro, la
AN TE intervenuta ha depositato relazione tecnica di parte contenente ampia argomentazione in ordine all'assenza di usurarietà ove condotti i calcoli secondo la metodica di cui alle istruzione di AN d'LI (cfr. doc. 4 fasc. TE intervenuta).
Del resto, la parte attrice non ha neppure allegato i DM relativi ai tassi soglia usura dei trimestri per i quali si sarebbe determinata siffatta usurarietà, con l'effetto che anche sotto tale profilo le allegazioni attoree si appalesano lacunose e la richiesta di c.t.u. sul punto irrimediabilmente esplorativa.
Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione attorea non avrebbe avuto possibilità di accoglimento, con conseguente onere delle spese di lite a carico dell'attore cosicché, in virtù della cd. soccombenza virtuale, costui deve essere condannato alla refusione delle spese sostenute dalla parte TE intervenuta: la liquidazione viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (importo del precetto opposto) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, con parziale riduzione dei compensi per la fase di trattazione siccome limitata al deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c. senza ulteriore attività istruttoria. Per quel che concerne invece il rapporto processuale tra attore opponente e parte convenuta, deve essere pronunciata l'integrale compensazione delle spese di lite in forza dell'accordo inter partes in tal senso sotteso all'istanza attore ex art. 306 c.p.c. e corrispondente accettazione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite fra parte attrice e parte convenuta;
3) condanna parte attrice alla refusione, in favore della parte TE intervenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 01/03/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini