Art. 1. Articolo unico.
Ai fini della identificazione degli elettori in occasione delle elezioni comunali e provinciali sono validi anche:
a) le carte di identita' e gli altri documenti di identificazione previsti dall'art. 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203 , la cui validita' sia scaduta, sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della elezione;
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purche' munite di fotografia.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ai fini della identificazione degli elettori in occasione delle elezioni comunali e provinciali sono validi anche:
a) le carte di identita' e gli altri documenti di identificazione previsti dall'art. 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203 , la cui validita' sia scaduta, sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della elezione;
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purche' munite di fotografia.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.