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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
32 bis
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 25.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1260/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Petrocelli, Fabio Ponis, Parte_1 Parte_2
come da procura in atti
[...] appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv. Marco Marazza e Domenico De Feo, come da procura in atti appellata
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Controparte_2
Marco Marazza e Domenico De Feo, come da procura in atti appellata interveniente
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10184/2022 pubblicata l'1.12.2022
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
1 “A) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta di , che ha negato alla CP_1
ricorrente la conversione del contratto da part time a full time, senza darle mai adeguata motivazione e concedendolo arbitrariamente ad altri dipendenti, in violazione dei principi di correttezza e buona fede;
B) condannare la al risarcimento del danno in favore della ricorrente, per i Controparte_1
titoli di cui sopra, e per il mancato accoglimento delle sue domande di trasformazione del contratto in tempo pieno, in misura del 12,50% della retribuzione lorda prevista per i lavoratori con orario full time, inquadrati nel V livello del CCNL Telecomunicazioni, e quindi ad (2.324,31 x 12,50% =)
€ 290,54 mensili, dalla data della prima domanda (21.12.2017), ovvero da quella che risulterà dovuta, sino alla data odierna (21.5.2021), nella misura di (€ 290,54 x 45 mensilità =) € 13.074,30;
o nella diversa misura che sarà ritenuta secondo equità e giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese ed onorari”.
A sostegno della domanda esponeva: di essere stata assunta in data 15.10.1990 in forza di un contratto di lavoro a termine con scadenza prevista per il 15.12.1990, con orario part time orizzontale al 50% e il conseguente trattamento economico, in qualità di operatrice addetta ai servizi di utenza;
il contratto a termine era stato rinnovato, per la durata di un anno, in data
31.12.1990; in data 28.11.1991, la società aveva convertito il contratto di lavoro a termine della ricorrente, assumendola a tempo indeterminato e confermando il tempo parziale al 50%; la ricorrente, nel corso del rapporto, aveva richiesto più volte un ampliamento del suo orario di lavoro ed il conseguente trattamento economico;
in data 28.4.2005, la società aveva parzialmente accolto le richieste della ricorrente, comunicandole la trasformazione a termine del suo rapporto di lavoro a tempo parziale dal 50% al 75%, e tale regime orario era stato riconfermato più volte negli anni;
la ricorrente era iscritta al sindacato SNATER ed era stata eletta nella RSU dal 20.1.2016, e dal
Parte
4.6.2019 era presso il comprensorio anconetano di in ragione della sua Controparte_1
attività sindacale era entrata ripetutamente in contrasto con la società, subendo anche ripercussioni individuali;
la ricorrente, visto il mancato riscontro da parte della società alle sue richieste di ampliamento dell'orario di lavoro presso il suo settore, aveva dato ampia disponibilità al trasferimento presso altri reparti ovvero presso altre sedi, site anche in altre città; il 18 luglio 2019 era stato firmato un accordo tra e le organizzazioni , , CP_1 CP_3 CP_4 CP_5
Cont
e unitamente alle , con il quale la società si era obbligata a
[...] Controparte_6
operare, nel triennio 2019/2021, n. 1380 promozioni (80 dal 3° al 4° livello, 1.200 dal 4° al 5° livello, e 300 dal 5° al 5S); nella stessa occasione si era obbligata ad operare, nello stesso arco di tempo, un incremento orario del 25% a 400 contratti part time, in base alle “attuali norme aziendali
2 a riguardo”, tenendo “in particolare considerazione le eventuali situazioni di disagio economico o familiare”; la ricorrente negli ultimi anni aveva visto aggravarsi il peso dei suoi carichi familiari , poiché nel 2018 aveva divorziato ed aveva due figli a carico di cui uno, aveva Persona_1
intrapreso una psicoterapia molto onerosa;
la ricorrente, inoltre, viveva in una casa in affitto;
il
CCNL Telecomunicazioni prevedeva all'art. 18 (“contratto di lavoro a tempo parziale”), nel punto
11 che “in caso di assunzioni a tempo pieno il personale a tempo parziale in attività presso unità produttive situate nello stesso comprensorio adibito alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione ha un diritto di precedenza con priorità per coloro che abbiano trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale”; la società non aveva mai pubblicato sulla rete intranet aziendale le assunzioni a tempo pieno e le possibilità di passaggio dal part time al full time e viceversa;
le richieste della ricorrente di passaggio ad un orario pieno erano rimaste senza risposta;
11 giugno
2020 era stato firmato un accordo tra e le organizzazioni , , CP_1 CP_3 CP_4
e unitamente alle RSU, riguardante il Caring, settore di CP_5 Controparte_6 appartenenza della ricorrente, con il quale la società si era obbligata ad effettuare, nell'arco dei successivi sei mesi, un incremento orario del 25% a 150 contratti part time operanti nel settore
Caring, in coerenza e secondo i criteri previsti dall'intesa sui part time del 18 luglio 2019; in ragione dell'accordo dell'11 giugno 2020, la ricorrente aveva nuovamente contattato la società, al fine di comunicare la sua volontà di passare al full time, con il conseguente trattamento economico ma tali richieste erano rimaste senza esito;
recentemente aveva assunto e assegnato al CP_1
settore cui era addetta la ricorrente, nel comprensorio anconetano, numerosi lavoratori a tempo pieno, del suo medesimo livello, e con mansioni analoghe alle sue;
a solo titolo di esempio, indicava , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
tutti assunti o trasferiti nel medesimo settore della ricorrente;
la ricorrente
[...] Parte_4 percepiva la retribuzione mensile risultante dalle buste paga allegate sub 23, pari a € 1.743,23 lordi;
al rapporto era applicato il CCNL Telecomunicazioni.
Tanto premesso in fatto, la parte ricorrente argomentava in punto di diritto richiamando la Direttiva
87/81/Ce del 15 dicembre 1997 che ha recepito “l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (UNICE, CEEP
e CES)” (art. 1), che prevede nel punto 3 della Clausola 5, quanto segue: “per quanto possibile, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione:
a) le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo pieno ad un lavoro a tempo parziale che si renda disponibile nello stabilimento;
3 b) le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo parziale ad un lavoro a tempo pieno o di aumento dell'orario, se tale opportunità si presenta;
c) la diffusione in tempo utile di informazioni sui posti a tempo parziale e a tempo pieno disponibili nello stabilimento, in modo da facilitare il trasferimento da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale e viceversa”.
Richiamava anche l'art. 18 CCNL per i dipendenti delle aziende di telecomunicazioni.
Eccepiva la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che debbono presiedere nell'esecuzione del contratto.
Si costituiva in giudizio la contestando il ricorso in quanto infondato in fatto e Controparte_1
in diritto.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso proposto dalla in ragione della Pt_1
mancata formulazione di una domanda di accertamento della titolarità, in capo alla stessa, di un contratto di lavoro part time con un regime orario al 75% (a tempo indeterminato); che, in assenza della richiesta di un previo accertamento del dedotto regime orario di part time al 75% indeterminato, la ricorrente non poteva certamente richiedere né tanto meno pretendere di ottenere la trasformazione del proprio contratto di lavoro a tempo pieno, dal momento che, come peraltro ammesso anche in ricorso, la era titolare di un contratto di lavoro con regime orario di part time al
50% e che solo con provvedimenti a cadenza annuale, e di carattere evidentemente temporaneo, le era stato riconosciuto un aumento del regime orario al 75%.
Rilevava, quindi, che la ricorrente non aveva richiesto di accertare la titolarità, ab origine ovvero successivamente maturata, di un contratto di lavoro part time al 75% (ciò al fine di richiedere la presunta illegittimità della mancata trasformazione del rapporto in full time), il che precludeva ogni ulteriore accertamento in ordine alla presunta lesione del diritto asseritamente vantato dalla lavoratrice istante.
Nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto, evidenziando che, contrariamente a quanto erroneamente affermato da controparte nel proprio ricorso introduttivo, la ricorrente era, attualmente, impiegata alle dipendenze della società convenuta, presso la sede aziendale di Ancona, con mansione di “Caring Agent” e funzioni di “Operatore Specialista di Customer Care”; che, dal mese di maggio 2005, concretizzatesi le condizioni organizzative per poter incrementare l'orario di lavoro, la società aveva accolto la richiesta della ricorrente di essere collocata presso il settore
“187” con ampliamento temporaneo dell'orario di lavoro (e della conseguente retribuzione) da part time 50% a part time 75%; che la suddetta trasformazione dell'orario di lavoro della ricorrente, dunque, da part time 50% a part time 75%, era avvenuta – temporaneamente - in virtù di un primo
4 provvedimento valevole sino all'aprile del 2007, rinnovato dalla società convenuta, di anno in anno, fino all'attualità.
La convenuta contestava quanto affermato da controparte al punto 6) del ricorso introduttivo, relativamente al trattamento riservato dall'Azienda alla ricorrente in ragione dell'appartenenza della stessa al sindacato SNATER e alla sua elezione nella RSU e precisava di aver sempre agito nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede che devono presiedere all'esecuzione del contratto di lavoro e che, quantomeno fino alla sottoscrizione dell'Accordo del 18 luglio 2019 , la ricorrente non avrebbe comunque potuto ottenere l'aumento, in via definitiva, del proprio orario di lavoro.
Precisava, al riguardo, che gli incrementi di orario di lavoro per il personale part time, come la ricorrente, erano stati “bloccati” per tutti i periodi di vigenza dei contratti di solidarietà difensivi succedutisi nel tempo in TIM;
con l'Accordo di solidarietà espansiva sottoscritto in data 18 luglio
2019 erano state invece introdotte, per il triennio 2019-2021, specifiche aliquote per incrementi orari del 25% e tali passaggi erano avvenuti nei limiti e secondo i criteri previsti dall'accordo in parola con riferimento a tutta la popolazione aziendale su base nazionale;
l'Accordo aveva previsto, infatti, un incremento del 25% della prestazione lavorativa per i dipendenti part time secondo le seguenti aliquote: 50 risorse per il 2019, 50 risorse per il 2020, 300 risorse per il 2021; l'accordo pro tempore vigente prevedeva, nel determinare i passaggi, di tenere conto di eventuali situazioni di disagio economico e familiare;
la ricorrente soltanto di recente aveva rappresentato alla datrice di lavoro il suo disagio economico/familiare al fine di poter godere dell'incremento orario previsto dall'Accordo 18 luglio 2019; nel corso del 2019, solamente tre risorse nella struttura di appartenenza della ricorrente, Marche e Emilia Romagna, avevano beneficiato di un incremento orario, di cui: a. due con regime orario di part time 50%, avevano ottenuto un incremento al 75%, b. una risorsa con part time al 75%, con una grave situazione di disagio economico (divorziata, con due figli minori di cui uno gravemente disabile) e con una malattia oncologica che comportava esborsi rilevanti di denaro (e che ne aveva, purtroppo, determinato il decesso).
Deduceva, inoltre, che nel corso dell'anno 2020, soltanto tre risorse nella struttura di appartenenza della ricorrente, Marche ed Emilia Romagna, in regime orario di part time al 50%, avevano avuto un incremento orario al 75%.
Tanto premesso, la convenuta contestava quanto ex adverso dedotto in ordine al mancato riscontro delle sue richieste, deducendo che la società aveva sempre riscontrato le richieste di trasferimento avanzate nel tempo dalla ricorrente e incluso la nei colloqui selettivi previsti in occasione Pt_1
della selezione interna effettuata per la ricerca di tecnici on field sul territorio nazionale.
5 Con riferimento alle doglianze di cui al punto 11) del ricorso introduttivo, precisava che le presunte
“assunzioni” a tempo pieno nel settore “187” presso la sede di Ancona ove era ed è assegnata la non rientravano tra le fattispecie per le quali il legislatore e il CCNL allora vigente Pt_1
obbligavano il datore di lavoro al rispetto del diritto di precedenza;
infatti, e Persona_5
non erano state assunte, ma si era trattato di passaggio inter-gruppo (da Persona_4
Telecontact Center e , in virtù, peraltro, di specifico accordo sindacale) avvenuto nel 2005; CP_1
e erano stati assunti nel 2008, ma trattandosi di contratti di Persona_2 Persona_3
inserimento e non di semplici assunzioni a tempo indeterminato, la previsione del diritto di precedenza, anche in questo caso, non trovava applicazione;
e non Persona_6 Parte_4
erano state assunte, ma reintegrate in ottemperanza ad un provvedimento giudiziale del 2016.
Con riferimento, invece, ai passaggi incrementali a tempo determinato di cui all'accordo dell'11 giugno 2020 - valevole solo in ambito Customer Care Consumer – la società precisava che la beneficiando già, eccezionalmente, rispetto alla maggioranza dei colleghi del Customer Pt_1
Care, del part time incrementale al 75% a termine, non poteva essere tenuta in considerazione, in quanto già titolare del beneficio temporaneo dell'incremento orario dello 0,25%.
Deduceva, altresì, che i passaggi previsti nell'accordo per l'anno 2021 (totale 300 risorse) non erano ancora stati deliberati dell'azienda, che avrebbe provveduto entro il mese di dicembre 2021.
Ampiamente argomentando in punto di diritto, la convenuta chiedeva l'integrale reiezione del ricorso avversario in quanto inammissibile e, comunque, infondato.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione poneva le seguenti ragioni:
- la ricorrente, con riferimento alla prima domanda, non aveva chiesto di accertare di essere titolare del diritto a un contratto di lavoro part time con un regime orario al 75% a tempo indeterminato: solo un tale positivo accertamento avrebbe in astratto consentito alla ricorrente di vedersi riconosciuto, da parte della convenuta, il diritto ad ottenere un orario di lavoro a tempo pieno secondo le previsioni di cui all'Accordo del 18 luglio 2019;
- gli incrementi di orario di lavoro per il personale part time, come la ricorrente, erano stati
“bloccati” per tutti i periodi di vigenza dei contratti di solidarietà difensivi succedutisi nel tempo in
Tim;
- la convenuta aveva dedotto che nel corso dell'anno 2020, soltanto tre risorse nella struttura di appartenenza della ricorrente, Marche ed Emilia Romagna, in regime orario di part time al 50%, avevano avuto un incremento orario al 75%; pertanto, nessuna condotta illegittima poteva essere
6 imputata alla resistente, posto che nell'anno 2020 la ricorrente continuava a beneficiare delle proroghe di incremento orario al 75%;
- dalla prova testimoniale espletata era emerso che l'azienda non aveva proceduto ad alcuna assunzione di personale a tempo pieno (nel periodo 2019-2021) nelle stesse mansioni della Pt_1
né nello stesso settore;
- non era risultato provato che la convenuta non avesse dato riscontro alle richieste della ricorrente, sia pure solo in forma orale;
- in merito alla richiesta della ricorrente dell'incremento del regime orario al 100%, la convenuta aveva sempre agito nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede , visto che l'art. 18, comma 11, del vigente CCNL dispone che “In caso di assunzioni a tempo pieno il personale a tempo parziale in attività presso unità produttive situate nello stesso comprensorio adibito alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione ha un diritto di precedenza con priorità per coloro che abbiamo trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale” e la ricorrente, non avrebbe potuto vantare il suddetto diritto di precedenza con priorità essendo stata assunta direttamente con contratto di lavoro part time;
- la aveva omesso qualsiasi specifica deduzione in merito a pretesi comportamenti ritorsivi o Pt_1 discriminatori, a nulla rilevando il richiamo all'impegno sindacale della ricorrente per avvalorare la tesi del sistematico diniego della società alle richieste dalla stessa avanzate.
Ha proposto appello per i motivi di seguito sinteticamente indicati: Parte_1
1) erronea interpretazione della domanda, non avendo la richiesto il passaggio al tempo Pt_1
pieno ma il risarcimento del danno per l'inadempimento datoriale degli obblighi, generali e specifici, riguardanti il passaggio dal tempo parziale al tempo pieno;
2) il part time di partenza era al 75%, in quanto pacificamente la osserva tale orario da oltre Pt_1
18 anni, il che vale a consolidare il suo diritto a mantenerlo, anche in assenza di una valida motivazione a giustificazione della variazione;
3) erronea ripartizione degli oneri probatori: l'onere di provare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla disciplina europea, da quella collettiva nazionale e dagli accordi aziendali, incombe sulla datrice di lavoro;
4) violazione del CCNL e della Direttiva 97/81/CE;
5) inadempimento degli accordi aziendali del 18.7.2019 e dell'11.6.2020.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni formulate nel ricorso di primo grado.
7 Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
Con atto di intervento adesivo dipendente, ex art. 105 c.p.c., depositato in data 8.1.2025, si è costituita in giudizio la deducendo che a decorrere dall'1.7.2024 il rapporto di Controparte_2 lavoro della è stato trasferito da alla ai sensi dell'art. 2112 Pt_1 CP_1 Controparte_2
c.c.; nel merito, condividendo e facendo proprie tutte le argomentazioni in fatto e in diritto nonché le eccezioni, istanze e conclusioni di cui alla memoria difensiva di Controparte_1
2. All'udienza del 15.1.2025 le parti sono state invitate da questa Corte a valutare un componimento bonario della lite.
All'odierna udienza le parti, anche sulla base della proposta conciliativa formulata dalla Corte, hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza (Cass. n. 26914/2020, Cass. n. 31635/2021).
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio;
- spese di lite come da verbale di conciliazione.
Roma, 25.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 25.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1260/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Petrocelli, Fabio Ponis, Parte_1 Parte_2
come da procura in atti
[...] appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv. Marco Marazza e Domenico De Feo, come da procura in atti appellata
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Controparte_2
Marco Marazza e Domenico De Feo, come da procura in atti appellata interveniente
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10184/2022 pubblicata l'1.12.2022
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
1 “A) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta di , che ha negato alla CP_1
ricorrente la conversione del contratto da part time a full time, senza darle mai adeguata motivazione e concedendolo arbitrariamente ad altri dipendenti, in violazione dei principi di correttezza e buona fede;
B) condannare la al risarcimento del danno in favore della ricorrente, per i Controparte_1
titoli di cui sopra, e per il mancato accoglimento delle sue domande di trasformazione del contratto in tempo pieno, in misura del 12,50% della retribuzione lorda prevista per i lavoratori con orario full time, inquadrati nel V livello del CCNL Telecomunicazioni, e quindi ad (2.324,31 x 12,50% =)
€ 290,54 mensili, dalla data della prima domanda (21.12.2017), ovvero da quella che risulterà dovuta, sino alla data odierna (21.5.2021), nella misura di (€ 290,54 x 45 mensilità =) € 13.074,30;
o nella diversa misura che sarà ritenuta secondo equità e giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese ed onorari”.
A sostegno della domanda esponeva: di essere stata assunta in data 15.10.1990 in forza di un contratto di lavoro a termine con scadenza prevista per il 15.12.1990, con orario part time orizzontale al 50% e il conseguente trattamento economico, in qualità di operatrice addetta ai servizi di utenza;
il contratto a termine era stato rinnovato, per la durata di un anno, in data
31.12.1990; in data 28.11.1991, la società aveva convertito il contratto di lavoro a termine della ricorrente, assumendola a tempo indeterminato e confermando il tempo parziale al 50%; la ricorrente, nel corso del rapporto, aveva richiesto più volte un ampliamento del suo orario di lavoro ed il conseguente trattamento economico;
in data 28.4.2005, la società aveva parzialmente accolto le richieste della ricorrente, comunicandole la trasformazione a termine del suo rapporto di lavoro a tempo parziale dal 50% al 75%, e tale regime orario era stato riconfermato più volte negli anni;
la ricorrente era iscritta al sindacato SNATER ed era stata eletta nella RSU dal 20.1.2016, e dal
Parte
4.6.2019 era presso il comprensorio anconetano di in ragione della sua Controparte_1
attività sindacale era entrata ripetutamente in contrasto con la società, subendo anche ripercussioni individuali;
la ricorrente, visto il mancato riscontro da parte della società alle sue richieste di ampliamento dell'orario di lavoro presso il suo settore, aveva dato ampia disponibilità al trasferimento presso altri reparti ovvero presso altre sedi, site anche in altre città; il 18 luglio 2019 era stato firmato un accordo tra e le organizzazioni , , CP_1 CP_3 CP_4 CP_5
Cont
e unitamente alle , con il quale la società si era obbligata a
[...] Controparte_6
operare, nel triennio 2019/2021, n. 1380 promozioni (80 dal 3° al 4° livello, 1.200 dal 4° al 5° livello, e 300 dal 5° al 5S); nella stessa occasione si era obbligata ad operare, nello stesso arco di tempo, un incremento orario del 25% a 400 contratti part time, in base alle “attuali norme aziendali
2 a riguardo”, tenendo “in particolare considerazione le eventuali situazioni di disagio economico o familiare”; la ricorrente negli ultimi anni aveva visto aggravarsi il peso dei suoi carichi familiari , poiché nel 2018 aveva divorziato ed aveva due figli a carico di cui uno, aveva Persona_1
intrapreso una psicoterapia molto onerosa;
la ricorrente, inoltre, viveva in una casa in affitto;
il
CCNL Telecomunicazioni prevedeva all'art. 18 (“contratto di lavoro a tempo parziale”), nel punto
11 che “in caso di assunzioni a tempo pieno il personale a tempo parziale in attività presso unità produttive situate nello stesso comprensorio adibito alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione ha un diritto di precedenza con priorità per coloro che abbiano trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale”; la società non aveva mai pubblicato sulla rete intranet aziendale le assunzioni a tempo pieno e le possibilità di passaggio dal part time al full time e viceversa;
le richieste della ricorrente di passaggio ad un orario pieno erano rimaste senza risposta;
11 giugno
2020 era stato firmato un accordo tra e le organizzazioni , , CP_1 CP_3 CP_4
e unitamente alle RSU, riguardante il Caring, settore di CP_5 Controparte_6 appartenenza della ricorrente, con il quale la società si era obbligata ad effettuare, nell'arco dei successivi sei mesi, un incremento orario del 25% a 150 contratti part time operanti nel settore
Caring, in coerenza e secondo i criteri previsti dall'intesa sui part time del 18 luglio 2019; in ragione dell'accordo dell'11 giugno 2020, la ricorrente aveva nuovamente contattato la società, al fine di comunicare la sua volontà di passare al full time, con il conseguente trattamento economico ma tali richieste erano rimaste senza esito;
recentemente aveva assunto e assegnato al CP_1
settore cui era addetta la ricorrente, nel comprensorio anconetano, numerosi lavoratori a tempo pieno, del suo medesimo livello, e con mansioni analoghe alle sue;
a solo titolo di esempio, indicava , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
tutti assunti o trasferiti nel medesimo settore della ricorrente;
la ricorrente
[...] Parte_4 percepiva la retribuzione mensile risultante dalle buste paga allegate sub 23, pari a € 1.743,23 lordi;
al rapporto era applicato il CCNL Telecomunicazioni.
Tanto premesso in fatto, la parte ricorrente argomentava in punto di diritto richiamando la Direttiva
87/81/Ce del 15 dicembre 1997 che ha recepito “l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (UNICE, CEEP
e CES)” (art. 1), che prevede nel punto 3 della Clausola 5, quanto segue: “per quanto possibile, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione:
a) le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo pieno ad un lavoro a tempo parziale che si renda disponibile nello stabilimento;
3 b) le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo parziale ad un lavoro a tempo pieno o di aumento dell'orario, se tale opportunità si presenta;
c) la diffusione in tempo utile di informazioni sui posti a tempo parziale e a tempo pieno disponibili nello stabilimento, in modo da facilitare il trasferimento da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale e viceversa”.
Richiamava anche l'art. 18 CCNL per i dipendenti delle aziende di telecomunicazioni.
Eccepiva la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che debbono presiedere nell'esecuzione del contratto.
Si costituiva in giudizio la contestando il ricorso in quanto infondato in fatto e Controparte_1
in diritto.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso proposto dalla in ragione della Pt_1
mancata formulazione di una domanda di accertamento della titolarità, in capo alla stessa, di un contratto di lavoro part time con un regime orario al 75% (a tempo indeterminato); che, in assenza della richiesta di un previo accertamento del dedotto regime orario di part time al 75% indeterminato, la ricorrente non poteva certamente richiedere né tanto meno pretendere di ottenere la trasformazione del proprio contratto di lavoro a tempo pieno, dal momento che, come peraltro ammesso anche in ricorso, la era titolare di un contratto di lavoro con regime orario di part time al
50% e che solo con provvedimenti a cadenza annuale, e di carattere evidentemente temporaneo, le era stato riconosciuto un aumento del regime orario al 75%.
Rilevava, quindi, che la ricorrente non aveva richiesto di accertare la titolarità, ab origine ovvero successivamente maturata, di un contratto di lavoro part time al 75% (ciò al fine di richiedere la presunta illegittimità della mancata trasformazione del rapporto in full time), il che precludeva ogni ulteriore accertamento in ordine alla presunta lesione del diritto asseritamente vantato dalla lavoratrice istante.
Nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto, evidenziando che, contrariamente a quanto erroneamente affermato da controparte nel proprio ricorso introduttivo, la ricorrente era, attualmente, impiegata alle dipendenze della società convenuta, presso la sede aziendale di Ancona, con mansione di “Caring Agent” e funzioni di “Operatore Specialista di Customer Care”; che, dal mese di maggio 2005, concretizzatesi le condizioni organizzative per poter incrementare l'orario di lavoro, la società aveva accolto la richiesta della ricorrente di essere collocata presso il settore
“187” con ampliamento temporaneo dell'orario di lavoro (e della conseguente retribuzione) da part time 50% a part time 75%; che la suddetta trasformazione dell'orario di lavoro della ricorrente, dunque, da part time 50% a part time 75%, era avvenuta – temporaneamente - in virtù di un primo
4 provvedimento valevole sino all'aprile del 2007, rinnovato dalla società convenuta, di anno in anno, fino all'attualità.
La convenuta contestava quanto affermato da controparte al punto 6) del ricorso introduttivo, relativamente al trattamento riservato dall'Azienda alla ricorrente in ragione dell'appartenenza della stessa al sindacato SNATER e alla sua elezione nella RSU e precisava di aver sempre agito nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede che devono presiedere all'esecuzione del contratto di lavoro e che, quantomeno fino alla sottoscrizione dell'Accordo del 18 luglio 2019 , la ricorrente non avrebbe comunque potuto ottenere l'aumento, in via definitiva, del proprio orario di lavoro.
Precisava, al riguardo, che gli incrementi di orario di lavoro per il personale part time, come la ricorrente, erano stati “bloccati” per tutti i periodi di vigenza dei contratti di solidarietà difensivi succedutisi nel tempo in TIM;
con l'Accordo di solidarietà espansiva sottoscritto in data 18 luglio
2019 erano state invece introdotte, per il triennio 2019-2021, specifiche aliquote per incrementi orari del 25% e tali passaggi erano avvenuti nei limiti e secondo i criteri previsti dall'accordo in parola con riferimento a tutta la popolazione aziendale su base nazionale;
l'Accordo aveva previsto, infatti, un incremento del 25% della prestazione lavorativa per i dipendenti part time secondo le seguenti aliquote: 50 risorse per il 2019, 50 risorse per il 2020, 300 risorse per il 2021; l'accordo pro tempore vigente prevedeva, nel determinare i passaggi, di tenere conto di eventuali situazioni di disagio economico e familiare;
la ricorrente soltanto di recente aveva rappresentato alla datrice di lavoro il suo disagio economico/familiare al fine di poter godere dell'incremento orario previsto dall'Accordo 18 luglio 2019; nel corso del 2019, solamente tre risorse nella struttura di appartenenza della ricorrente, Marche e Emilia Romagna, avevano beneficiato di un incremento orario, di cui: a. due con regime orario di part time 50%, avevano ottenuto un incremento al 75%, b. una risorsa con part time al 75%, con una grave situazione di disagio economico (divorziata, con due figli minori di cui uno gravemente disabile) e con una malattia oncologica che comportava esborsi rilevanti di denaro (e che ne aveva, purtroppo, determinato il decesso).
Deduceva, inoltre, che nel corso dell'anno 2020, soltanto tre risorse nella struttura di appartenenza della ricorrente, Marche ed Emilia Romagna, in regime orario di part time al 50%, avevano avuto un incremento orario al 75%.
Tanto premesso, la convenuta contestava quanto ex adverso dedotto in ordine al mancato riscontro delle sue richieste, deducendo che la società aveva sempre riscontrato le richieste di trasferimento avanzate nel tempo dalla ricorrente e incluso la nei colloqui selettivi previsti in occasione Pt_1
della selezione interna effettuata per la ricerca di tecnici on field sul territorio nazionale.
5 Con riferimento alle doglianze di cui al punto 11) del ricorso introduttivo, precisava che le presunte
“assunzioni” a tempo pieno nel settore “187” presso la sede di Ancona ove era ed è assegnata la non rientravano tra le fattispecie per le quali il legislatore e il CCNL allora vigente Pt_1
obbligavano il datore di lavoro al rispetto del diritto di precedenza;
infatti, e Persona_5
non erano state assunte, ma si era trattato di passaggio inter-gruppo (da Persona_4
Telecontact Center e , in virtù, peraltro, di specifico accordo sindacale) avvenuto nel 2005; CP_1
e erano stati assunti nel 2008, ma trattandosi di contratti di Persona_2 Persona_3
inserimento e non di semplici assunzioni a tempo indeterminato, la previsione del diritto di precedenza, anche in questo caso, non trovava applicazione;
e non Persona_6 Parte_4
erano state assunte, ma reintegrate in ottemperanza ad un provvedimento giudiziale del 2016.
Con riferimento, invece, ai passaggi incrementali a tempo determinato di cui all'accordo dell'11 giugno 2020 - valevole solo in ambito Customer Care Consumer – la società precisava che la beneficiando già, eccezionalmente, rispetto alla maggioranza dei colleghi del Customer Pt_1
Care, del part time incrementale al 75% a termine, non poteva essere tenuta in considerazione, in quanto già titolare del beneficio temporaneo dell'incremento orario dello 0,25%.
Deduceva, altresì, che i passaggi previsti nell'accordo per l'anno 2021 (totale 300 risorse) non erano ancora stati deliberati dell'azienda, che avrebbe provveduto entro il mese di dicembre 2021.
Ampiamente argomentando in punto di diritto, la convenuta chiedeva l'integrale reiezione del ricorso avversario in quanto inammissibile e, comunque, infondato.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione poneva le seguenti ragioni:
- la ricorrente, con riferimento alla prima domanda, non aveva chiesto di accertare di essere titolare del diritto a un contratto di lavoro part time con un regime orario al 75% a tempo indeterminato: solo un tale positivo accertamento avrebbe in astratto consentito alla ricorrente di vedersi riconosciuto, da parte della convenuta, il diritto ad ottenere un orario di lavoro a tempo pieno secondo le previsioni di cui all'Accordo del 18 luglio 2019;
- gli incrementi di orario di lavoro per il personale part time, come la ricorrente, erano stati
“bloccati” per tutti i periodi di vigenza dei contratti di solidarietà difensivi succedutisi nel tempo in
Tim;
- la convenuta aveva dedotto che nel corso dell'anno 2020, soltanto tre risorse nella struttura di appartenenza della ricorrente, Marche ed Emilia Romagna, in regime orario di part time al 50%, avevano avuto un incremento orario al 75%; pertanto, nessuna condotta illegittima poteva essere
6 imputata alla resistente, posto che nell'anno 2020 la ricorrente continuava a beneficiare delle proroghe di incremento orario al 75%;
- dalla prova testimoniale espletata era emerso che l'azienda non aveva proceduto ad alcuna assunzione di personale a tempo pieno (nel periodo 2019-2021) nelle stesse mansioni della Pt_1
né nello stesso settore;
- non era risultato provato che la convenuta non avesse dato riscontro alle richieste della ricorrente, sia pure solo in forma orale;
- in merito alla richiesta della ricorrente dell'incremento del regime orario al 100%, la convenuta aveva sempre agito nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede , visto che l'art. 18, comma 11, del vigente CCNL dispone che “In caso di assunzioni a tempo pieno il personale a tempo parziale in attività presso unità produttive situate nello stesso comprensorio adibito alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione ha un diritto di precedenza con priorità per coloro che abbiamo trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale” e la ricorrente, non avrebbe potuto vantare il suddetto diritto di precedenza con priorità essendo stata assunta direttamente con contratto di lavoro part time;
- la aveva omesso qualsiasi specifica deduzione in merito a pretesi comportamenti ritorsivi o Pt_1 discriminatori, a nulla rilevando il richiamo all'impegno sindacale della ricorrente per avvalorare la tesi del sistematico diniego della società alle richieste dalla stessa avanzate.
Ha proposto appello per i motivi di seguito sinteticamente indicati: Parte_1
1) erronea interpretazione della domanda, non avendo la richiesto il passaggio al tempo Pt_1
pieno ma il risarcimento del danno per l'inadempimento datoriale degli obblighi, generali e specifici, riguardanti il passaggio dal tempo parziale al tempo pieno;
2) il part time di partenza era al 75%, in quanto pacificamente la osserva tale orario da oltre Pt_1
18 anni, il che vale a consolidare il suo diritto a mantenerlo, anche in assenza di una valida motivazione a giustificazione della variazione;
3) erronea ripartizione degli oneri probatori: l'onere di provare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla disciplina europea, da quella collettiva nazionale e dagli accordi aziendali, incombe sulla datrice di lavoro;
4) violazione del CCNL e della Direttiva 97/81/CE;
5) inadempimento degli accordi aziendali del 18.7.2019 e dell'11.6.2020.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni formulate nel ricorso di primo grado.
7 Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
Con atto di intervento adesivo dipendente, ex art. 105 c.p.c., depositato in data 8.1.2025, si è costituita in giudizio la deducendo che a decorrere dall'1.7.2024 il rapporto di Controparte_2 lavoro della è stato trasferito da alla ai sensi dell'art. 2112 Pt_1 CP_1 Controparte_2
c.c.; nel merito, condividendo e facendo proprie tutte le argomentazioni in fatto e in diritto nonché le eccezioni, istanze e conclusioni di cui alla memoria difensiva di Controparte_1
2. All'udienza del 15.1.2025 le parti sono state invitate da questa Corte a valutare un componimento bonario della lite.
All'odierna udienza le parti, anche sulla base della proposta conciliativa formulata dalla Corte, hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza (Cass. n. 26914/2020, Cass. n. 31635/2021).
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio;
- spese di lite come da verbale di conciliazione.
Roma, 25.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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