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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.13213/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero13213/2022, avente ad oggetto: Comunione e condominio, impugnazione di delibera condominiale, spese condominiali e vertente
TRA
nata a [...], il [...] (C.F. )e Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...] (C.F. Parte_2
)entrambe rappresentate e difese dall'avv. Davide Pirozzi, C.F._2
presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alle Rampe Brancaccio n°
45,
ATTRICI
E
C.F. ), in Napoli, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Caracciolo presso il cui studio elettivamente domicilia in elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Francesco Fracanzano n. 11;
CONVENUTO
Pag. 1 a 12 Conclusioni: come da note scritte depositate in data 23.9.2024 dalle parti attici e in data17.9.2024 da parte convenuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 20.5.2022, le attrici indicate in epigrafe, nel premettere che in data 17.5.2022 veniva comunicato loro il verbale della assemblea condominiale tenutasi in data 10.5.2022, alla quale le odierne istanti non avevano partecipato, lamentavano la contrarietà alla legge e dunque, la nullità e/o la annullabilità delle deliberazioni ivi assunte, contestando, nello specifico che dallo stesso verbale sopracitato, i millesimi rappresentati dai dodici condomini chiamati a partecipare alla seduta, non raggiungerebbero, complessivamente, i 1000millesimi, bensì soltanto 973,56 millesimi, e che solo a copertura di tale ultimo valore millesimale, sarebbero stati convocati i condomini e sarebbero stati calcolati i presenti per l'adunanza in oggetto. Anche negli stessi riparti, relativi ad un primo acconto del corrispettivo per l'intervento a due facciate ed al bilancio preventivo anno 2022,i millesimi riportati raggiungerebbero un totale dei millesimi della tabella generale di 973,56.
In via subordinata, le parti attrici eccepivano l'annullabilità delle deliberazioni assunte nell'assemblea in oggetto, in particolare, riguardo la deliberazione di cui al punto sub 1 dell'o.d.g., in quanto il bilancio consuntivo anno 2021, offerto in comunicazione ai condomini per l'approvazione, sarebbe sprovvisto della relazione, di cui all'art. 1130 bis c.c.; riguardo la deliberazione di cui al punto sub 2 o.d.g., a causa dell'erroneo riparto delle spese tra i condomini, conseguente all'adozione di millesimi della tabella generale, documentalmente errata e/o incompleta;
riguardo al punto sub 3 dell'o.d.g., a causa della genericità dell'argomento stesso, non essendo stato precisato a quale dei tre terrazzi, aventi funzione di coprire l'edificio, occorresse
Pag. 2 a 12 eseguire lavori urgenti ed improcrastinabili, ed essendo stato approvato un preventivo di spesa senza dare possibilità alle odierne istanti di poterne produrre un altro;
riguardo al punto sub 4 o.d.g., in quanto la prospettata “conferma/revoca dell'amministratore” avrebbe costretto la discussione entro i limiti di questi istituti, senza poter procedere alla nomina di altro amministratore in sostituzione, nonché per violazione del disposto d cui all'art. 1129, 2° e 12° co. n. 8, c.c.
Le attrici concludevano, pertanto, formulando le seguenti richieste: “Dichiarare, in via preliminare e generale, che le deliberazioni dell'assemblea dei condomini, di cui alla premessa, convocata senza l'avviso dei condomini che rappresentano il valore dell'intero fabbricato e prese, pertanto, a causa di ciò, senza la regolare costituzione dell'assemblea, sono colpite da nullità assoluta. Dichiarare, in via principale, la nullità di tutte le deliberazioni, adottate dall'assemblea dei condomini nella seduta del 10 maggio 2022, per il motivo esposto al punto sub 2 della premessa. In via subordinata, dichiarare l'annullamento di quelle stesse deliberazioni per i motivi esposti al punto sub 3 della premessa, se la nullità non dovesse essere dichiarata per le ragioni addotte in via principale e, quindi, ritenendo valida la costituzione dell'assemblea. Condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei CP_1
compensi del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore. In via subordinata affinché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna del convenuto al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio per il principio della soccombenza virtuale;
il tutto con distrazione all'avv. Davide Pirozzi che si dichiara antistatario”.
Si costituiva il , il quale eccepiva, anzitutto, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatoria da parte degli odierni istanti, adducendo che il procedimento di mediazione veniva, invece, proposto, nelle more del giudizio, direttamente dall'Ente di gestione convenuto al fine di comporre la controversia già incardinata e che esso si concludeva con esito negativo per la mancata comparizione delle due
Pag. 3 a 12 attrici, e . Parte_1 Parte_2
Nel merito, l'odierno convenuto deduceva che i millesimi conteggiati in apertura del verbale assembleare ed ai fini del calcolo dei quorum costituivi e deliberativi di ogni deliberato adottato in data 10.5.2022, fossero perfettamente corrispondenti con l'attribuzione millesimale di ciascun condomino per come desumibile dalle tabelle millesimali del fabbricato;
deduceva, altresì, che la presenza di 674,40 millesimi e di
8 condomini alla riunione assembleare fosse stata sufficiente per porre in essere la discussione e la votazione sui singoli capi all'o.d.g. della delibera impugnata e che tutti i condomini fossero stati ritualmente convocati. In replica alle avverse difese, deduceva, inoltre, che nessun obbligo si configurerebbe in capo all'amministratore di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare. Il convenuto, in ordine al punto sub 2 dell'o.d.g. contestava, CP_1
ancora, che il preventivo ed il relativo criterio di riparto costituirebbero una mera previsione di spesa, da successivamente consuntivarsi, ed insindacabile da parte del giudice di merito e che, in ogni caso, sussisterebbe un difetto di interesse ad agire delle attrici atteso che, adoperando il criterio di riparto utilizzato le stesse sarebbero state avvantaggiate in quanto non si troverebbero a dover corrispondere la loro quota- parte sull'immobile in comunione tra alcuni condomini non conteggiato ai fini del riparto;
in ordine al punto sub 3 dell'o.d.g .l'odierno convenuto deduceva, poi, che fosse stato opportunamente individuato il terrazzo di proprietà Parte_3
come area interessata dai lavori indifferibili, appaltando le opere alla Controparte_2
e che nessuna privazione vi fosse stata ai danni delle odierne attrici del loro diritto di presentare l'eventuale preventivo di una impresa di propria fiducia, stante anche che le stesse restavano addirittura assenti e non conferivano alcuna delega in occasione dell'adunanza assembleare del 10.5.2022; in ordine al punto al punto sub 4 dell'o.d.g., il condominio in epigrafe deduceva che nessuna limitazione relativa alla possibile nomina di un nuovo amministratore vi sarebbe stata, in quanto una eventuale revoca di quello in carica, comporterebbe implicitamente la nomina di un differente amministratore, tra quelli figuranti nelle varie possibili proposte, nonché
Pag. 4 a 12 eccepiva il pieno rispetto del disposto dell'art. 1129 comma 2 e 12 e n. 8 c.c., in considerazione del fatto che essendo stato riconfermato il precedente amministratore,
i dati professionali nonché il compenso dello stesso sarebbero comunque desumibili aliunde.
In subordine, l'Ente di gestione convenuto eccepiva, inoltre, la cessata materia del contendere, rappresentando che, in data 29.6.2022,era stata convocata un'assemblea che aveva deliberato nuovamente sui capi oggetto della presente impugnativa ed ove sarebbero state espressamente revocate le delibere adottate in precedenza.
Alla luce delle sue prospettazioni, il , Controparte_1
concludeva in tal guisa:“1) in via preliminare, accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda per tutti i motivi di cui in atti con ogni provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche ai sensi dell'art.
185-bis c.p.c.; 2) nel merito, rigettare la domanda attorea perché nulla, inammissibile, improcedibile, improponibile, illegittima, infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
3) solo in subordine, accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere in considerazione dell'intervenuta revoca della delibera impugnata con successiva tornata assembleare del 28-29.06.2022; 3) in ogni caso, condannare gli attori al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, tenendo conto della temerarietà dell'azione e dell'abuso del diritto e del processo.”
Incardinato il giudizio, all'udienza del 30.9.2022,venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; quindi, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.12.2023 e, quivi, rinviata per esigenze di ruolo alla successiva udienza del 24.9.2024, ove, infine, era riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c..
Depositate le comparse conclusionali, tenuto conto delle contestazioni delle parti, la causa era successivamente introitata a sentenza.
Pag. 5 a 12 Ebbene, preliminarmente, si rileva che parte convenuta è stata regolarmente citata in giudizio e che si è costituita nel rispetto dei termini processuali.
Proseguendo oltre, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto per mancato esperimento della procedura di mediazione CP_1
da parte delle odierne attrici.
Invero, sebbene dall'esame degli atti possa evincersi che la domanda giudiziale sia stata promossa dalle odierne istanti senza far precedere l'impugnativa della delibera dal procedimento di mediazione obbligatorio ex d.lgs. n. 28/2010, si segnala che una procedura di mediazione sia stata attivata, nelle more del giudizio, dallo stesso convenuto, il quale si è fatto promotore, avanzando domanda in data CP_1
30.6.2022 presso 'Organismo “Immedialex” ed invitando le parti attrici a partecipare al procedimento conciliativo, il quale risulta essersi concluso in data 8.9.2022 con verbale attestante la mancata comparizione di queste ultime. (doc. 9 allegato alla memoria ex art .183 comma 6° n. 1 c.p.c.)
Orbene, se è vero che l'art 5 del d.lgs 28/2010 , in cui sono elencate le specifiche materie per le quali l'istituto è previsto quale condizione di procedibilità, individua in
"chi intende esercitare in giudizio una azione”(relativa alle predette materie)il soggetto che " è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione...", non può trascurarsi che l'art. 4 della medesimo decreto prevede che la domanda di mediazione possa essere depositata "da una delle parti", sicché può ritenersi che sebbene tale ultima diposizione intenda riferirsi alla mediazione come mezzo facoltativo, ciononostante, essa incarna il medesimo strumento invocato quale condizione di procedibilità dal convenuto, ed appare orientato alle CP_1
medesime finalità e celebrato nelle medesime forme, discendendo da ciò che lo scopo dell'istituto sia stato comunque raggiunto.
Passando all'esame del merito, va dichiaratala cessazione della materia del contendere, in quanto la delibera impugnata è stata sostituita da altra delibera assembleare (nella specie, l'adunanza del 29.6.2022, il cui verbale è versato in atti) regolarmente costituita e a mezzo della quale la stessa parte attrice ha ritenuto
Pag. 6 a 12 pacifico che “il convenuto abbia inteso revocare le deliberazioni assunte CP_1
nel consesso del 10.5.2022”,ciò dovendo “comportare inevitabilmente la cessazione della materia del contendere”, così come esplicitato nella propria comparsa conclusionale.
Precisamente, la predetta assemblea dei condomini, costituitasi con l'intervento di 6 condomini, per complessivi 541,16/1000, ha legittimamente statuito sui medesimi argomenti della precedente delibera, nello specifico: al punto1) dell'o.d.g. approvando all'unanimità dei presenti il bilancio consuntivo 2021, con relativo riparto e situazione patrimoniale, nonché, sempre all'unanimità revocando espressamente il capo 1° del deliberato assembleare del 10.5.2022; al punto 2) dell'o.d.g. approvando all'unanimità dei presenti il bilancio preventivo 2022 e relativo riparto spese, nonché, sempre all'unanimità, revocando espressamente il capo
2° del deliberato assembleare del 10.5.2022; al punto 8) dell'o.d.g. approvando all'unanimità dei presenti i lavori al terrazzo di proprietà , alla luce della Pt_3
relazione tecnica allegata a verbale ed una volta acquisito il preventivo della
[...]
per un totale di€ 11.000,00, oltre oneri di legge, con modalità di sconto in CP_2
fattura dietro cessione del credito dei singoli condomini, nonché, sempre all'unanimità revocando espressamente il capo 3° del deliberato assembleare del
10.5.2022; al punto 9) dell'o.d.g. confermando all'unanimità l'amministratore in carica, con indicazione del suo compenso, del suo recapito e delle modalità di consultazione dei registri condominiali, nonché, sempre all'unanimità, revocando espressamente il capo 4° del deliberato assembleare del 10.5.2022 (cfr. verbale di assemblea del 29.6.2022 e relativi rendiconti e riparti di cui agli allegati n. 3) e 7) della comparsa di costituzione).
Si precisa, altresì, che nella intestazione di ogni documento relativo alla contabilità condominiale e ai diversi riparti approvati con la predetta delibera ed allegati alla stessa, figurano i dati anagrafici e professionali richiesti dall'art. 1129 c.c. relativi alle generalità, al recapito ed al codice fiscale dell'amministratore, avendo egli svolto il proprio mandato anche per l'esercizio precedente.
Pag. 7 a 12 Anche con riguardo alla censura mossa da parte attrice circa il riferimento operato sulla base di 973,56/1000 anziché di 1000/1000– per come risultante dalla delibera impugnata ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, nonché nel riparto delle varie spese in quella sede approvate - si evidenzia che nella successiva delibera del 29.6.2022 il computo appare regolarmente effettuato su una scala millesimale di
1000/1000. Ciò non è stato, sul punto, neppure contestato dalle stesse istanti che, come sopra già accennato, riconoscono la cessata materia del contendere in ordine ai punti dell'o.d.g. per come sostituiti dal deliberato successivo.
Con la delibera sostitutiva di quella impugnata, risulta, infine, essere stato osservato dall'amministratore anche l'onere di cui all'art. 1130 bis c.c., in quanto sono allegati alla delibera del 29.6.2022, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione.
In punto di diritto, si rammenta che per giurisprudenza consolidata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è, nella sostanza, un rigetto per sopravvenuta carenza di interesse, la quale, essendo una condizione dell'azione, deve sussistere al momento della pronuncia. Tale dichiarazione si adotta, dunque, quando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti per essere sopraggiunti nel corso del processo eventi estintivi della controversia (Cass. 360/88) oppure quando pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass. 8219/96; Cass. 2970/93; Cass.
4792/91; Cass. 46/90).
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle
Pag. 8 a 12 parti. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014).
In proposito, si rammenta che in materia di condominio, trova applicazione analogica il disposto di cui all'art 2377 c.c. dettato in materia di società di capitali a tenore del quale: “l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita da altra presa in conformità della legge o dello statuto”.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte, afferma, invero, che in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali, ma per identità di “ratio”, applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere (Cass. civ. sent. N. 20071/2017; Cass. n. 24957/2016; Cass. n. 2999/2010) la quale, a ben vedere, si avrà a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che, cioè, provveda sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità. (Cass. civ. ord. N.
10847/2020).
Per le motivazioni sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla impugnativa della delibera per cui è causa.
Ai fini della soccombenza virtuale, si rileva che per quanto il quorum costitutivo e quello deliberativo della delibera impugnata, appaiono raggiunti, stante che l'assemblea si costituiva con la partecipazione di 8 condomini su 12, rappresentanti i
674,40 millesimi del valore del fabbricato - non potendosi evincere dagli atti di causa quanto affermato da parte attrice circa l'asserita omessa convocazione all'assemblea di tutti gli aventi diritto - e tenuto conto che le deliberazioni venivano assunte all'unanimità dei presenti, nel rispetto delle maggioranze previste dalla legge, la domanda attorea risultava, comunque, fondata per ciò che concerne la errata o, comunque, non chiara ripartizione delle spese per come figurante nei riparti relativi al consuntivo della gestione 2021, al preventivo della gestione 2022 e al riparto lavori facciate, per come allegati alla impugnata delibera del 10.5.2022, in quanto nella
Pag. 9 a 12 tabella generale il totale complessivo scaturente dalla somma delle quote dei singoli condomini risultava ammontare a 973,56 (stante l'assenza dal computo dell'unità abitativa “ex casa portiere”, rappresentante millesimi 26,44).
Altresì fondata è apparsa la prospettazione attorea circa la mancanza della nota sintetica esplicativa, come da previsione ex art. 1130 bis. c.c., in seno alla documentazione relativa al rendiconto di gestione relativo all'anno 2021, approvato con la delibera impegnata.
Vanno, invece, considerate infondate le prospettazioni attoree in ordine alla genericità della delibera sui lavori di rifacimento della facciata, stante che nella delibera impugnata risultavano indicati l'oggetto dell'intervento, l'importo dei lavori e la ditta affidataria degli stessi, nonché le prospettazioni attoree in ordine alla delibera di nomina dell'amministratore, il cui relativo ordine del giorno, a dire delle odierne istanti, considerata la limitatezza della sua previsione (“Conferma/Revoca dell'Amministratore”)avrebbe impedito di poter procedere alla nomina di altro amministratore in sostituzione di quello precedente. Invero, affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3634 del 27/03/2000).
Si rammenta che in tema di condominio negli edifici, affinché la delibera assembleare sia valida, non occorre che l'avviso di convocazione prefiguri lo sviluppo della discussione e il risultato dell'esame dei singoli punti all'ordine del giorno(Cass. Sez.
2, Sentenza n. 13047 del 10/06/2014), dunque, tenuto conto che il CP_1
convenuto è composto da più di otto condomini e che vige per esso obbligo di legge ex art. 1129 comma 1 c.c. di nominare un amministratore, in caso di revoca e di non riconferma del precedente amministratore è da considerarsi quale logico sviluppo che si provveda alla nomina di un altro.
Tanto premesso, le spese di lite vanno compensate per il 50%, mentre per la restante
Pag. 10 a 12 parte vanno addebitate al convenuto sulla base del D.M. 55/14 come CP_1
modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, scaglione da € 26.001 a € 52.000, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Alla luce di quanto sopra, si rigetta la domanda del convenuto alla CP_1
condanna delle parti attrici per lite temeraria.
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla impugnazione della delibera condominiale del 10.5.2022.
-compensa parzialmente le spese di lite nella misura del 50% e condanna il in persona del suo legale rapp.te p.t. Controparte_3
al pagamento della residua parte in favore delle attrici, che liquida in euro 272,50 per spese ed euro 1.904,50 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 13.01.25 Il G.I.
Dott.ssa Valentina Valletta Pag. 11 a 12 Pag. 12 a 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero13213/2022, avente ad oggetto: Comunione e condominio, impugnazione di delibera condominiale, spese condominiali e vertente
TRA
nata a [...], il [...] (C.F. )e Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...] (C.F. Parte_2
)entrambe rappresentate e difese dall'avv. Davide Pirozzi, C.F._2
presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alle Rampe Brancaccio n°
45,
ATTRICI
E
C.F. ), in Napoli, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Caracciolo presso il cui studio elettivamente domicilia in elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Francesco Fracanzano n. 11;
CONVENUTO
Pag. 1 a 12 Conclusioni: come da note scritte depositate in data 23.9.2024 dalle parti attici e in data17.9.2024 da parte convenuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 20.5.2022, le attrici indicate in epigrafe, nel premettere che in data 17.5.2022 veniva comunicato loro il verbale della assemblea condominiale tenutasi in data 10.5.2022, alla quale le odierne istanti non avevano partecipato, lamentavano la contrarietà alla legge e dunque, la nullità e/o la annullabilità delle deliberazioni ivi assunte, contestando, nello specifico che dallo stesso verbale sopracitato, i millesimi rappresentati dai dodici condomini chiamati a partecipare alla seduta, non raggiungerebbero, complessivamente, i 1000millesimi, bensì soltanto 973,56 millesimi, e che solo a copertura di tale ultimo valore millesimale, sarebbero stati convocati i condomini e sarebbero stati calcolati i presenti per l'adunanza in oggetto. Anche negli stessi riparti, relativi ad un primo acconto del corrispettivo per l'intervento a due facciate ed al bilancio preventivo anno 2022,i millesimi riportati raggiungerebbero un totale dei millesimi della tabella generale di 973,56.
In via subordinata, le parti attrici eccepivano l'annullabilità delle deliberazioni assunte nell'assemblea in oggetto, in particolare, riguardo la deliberazione di cui al punto sub 1 dell'o.d.g., in quanto il bilancio consuntivo anno 2021, offerto in comunicazione ai condomini per l'approvazione, sarebbe sprovvisto della relazione, di cui all'art. 1130 bis c.c.; riguardo la deliberazione di cui al punto sub 2 o.d.g., a causa dell'erroneo riparto delle spese tra i condomini, conseguente all'adozione di millesimi della tabella generale, documentalmente errata e/o incompleta;
riguardo al punto sub 3 dell'o.d.g., a causa della genericità dell'argomento stesso, non essendo stato precisato a quale dei tre terrazzi, aventi funzione di coprire l'edificio, occorresse
Pag. 2 a 12 eseguire lavori urgenti ed improcrastinabili, ed essendo stato approvato un preventivo di spesa senza dare possibilità alle odierne istanti di poterne produrre un altro;
riguardo al punto sub 4 o.d.g., in quanto la prospettata “conferma/revoca dell'amministratore” avrebbe costretto la discussione entro i limiti di questi istituti, senza poter procedere alla nomina di altro amministratore in sostituzione, nonché per violazione del disposto d cui all'art. 1129, 2° e 12° co. n. 8, c.c.
Le attrici concludevano, pertanto, formulando le seguenti richieste: “Dichiarare, in via preliminare e generale, che le deliberazioni dell'assemblea dei condomini, di cui alla premessa, convocata senza l'avviso dei condomini che rappresentano il valore dell'intero fabbricato e prese, pertanto, a causa di ciò, senza la regolare costituzione dell'assemblea, sono colpite da nullità assoluta. Dichiarare, in via principale, la nullità di tutte le deliberazioni, adottate dall'assemblea dei condomini nella seduta del 10 maggio 2022, per il motivo esposto al punto sub 2 della premessa. In via subordinata, dichiarare l'annullamento di quelle stesse deliberazioni per i motivi esposti al punto sub 3 della premessa, se la nullità non dovesse essere dichiarata per le ragioni addotte in via principale e, quindi, ritenendo valida la costituzione dell'assemblea. Condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei CP_1
compensi del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore. In via subordinata affinché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna del convenuto al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio per il principio della soccombenza virtuale;
il tutto con distrazione all'avv. Davide Pirozzi che si dichiara antistatario”.
Si costituiva il , il quale eccepiva, anzitutto, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatoria da parte degli odierni istanti, adducendo che il procedimento di mediazione veniva, invece, proposto, nelle more del giudizio, direttamente dall'Ente di gestione convenuto al fine di comporre la controversia già incardinata e che esso si concludeva con esito negativo per la mancata comparizione delle due
Pag. 3 a 12 attrici, e . Parte_1 Parte_2
Nel merito, l'odierno convenuto deduceva che i millesimi conteggiati in apertura del verbale assembleare ed ai fini del calcolo dei quorum costituivi e deliberativi di ogni deliberato adottato in data 10.5.2022, fossero perfettamente corrispondenti con l'attribuzione millesimale di ciascun condomino per come desumibile dalle tabelle millesimali del fabbricato;
deduceva, altresì, che la presenza di 674,40 millesimi e di
8 condomini alla riunione assembleare fosse stata sufficiente per porre in essere la discussione e la votazione sui singoli capi all'o.d.g. della delibera impugnata e che tutti i condomini fossero stati ritualmente convocati. In replica alle avverse difese, deduceva, inoltre, che nessun obbligo si configurerebbe in capo all'amministratore di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare. Il convenuto, in ordine al punto sub 2 dell'o.d.g. contestava, CP_1
ancora, che il preventivo ed il relativo criterio di riparto costituirebbero una mera previsione di spesa, da successivamente consuntivarsi, ed insindacabile da parte del giudice di merito e che, in ogni caso, sussisterebbe un difetto di interesse ad agire delle attrici atteso che, adoperando il criterio di riparto utilizzato le stesse sarebbero state avvantaggiate in quanto non si troverebbero a dover corrispondere la loro quota- parte sull'immobile in comunione tra alcuni condomini non conteggiato ai fini del riparto;
in ordine al punto sub 3 dell'o.d.g .l'odierno convenuto deduceva, poi, che fosse stato opportunamente individuato il terrazzo di proprietà Parte_3
come area interessata dai lavori indifferibili, appaltando le opere alla Controparte_2
e che nessuna privazione vi fosse stata ai danni delle odierne attrici del loro diritto di presentare l'eventuale preventivo di una impresa di propria fiducia, stante anche che le stesse restavano addirittura assenti e non conferivano alcuna delega in occasione dell'adunanza assembleare del 10.5.2022; in ordine al punto al punto sub 4 dell'o.d.g., il condominio in epigrafe deduceva che nessuna limitazione relativa alla possibile nomina di un nuovo amministratore vi sarebbe stata, in quanto una eventuale revoca di quello in carica, comporterebbe implicitamente la nomina di un differente amministratore, tra quelli figuranti nelle varie possibili proposte, nonché
Pag. 4 a 12 eccepiva il pieno rispetto del disposto dell'art. 1129 comma 2 e 12 e n. 8 c.c., in considerazione del fatto che essendo stato riconfermato il precedente amministratore,
i dati professionali nonché il compenso dello stesso sarebbero comunque desumibili aliunde.
In subordine, l'Ente di gestione convenuto eccepiva, inoltre, la cessata materia del contendere, rappresentando che, in data 29.6.2022,era stata convocata un'assemblea che aveva deliberato nuovamente sui capi oggetto della presente impugnativa ed ove sarebbero state espressamente revocate le delibere adottate in precedenza.
Alla luce delle sue prospettazioni, il , Controparte_1
concludeva in tal guisa:“1) in via preliminare, accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda per tutti i motivi di cui in atti con ogni provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche ai sensi dell'art.
185-bis c.p.c.; 2) nel merito, rigettare la domanda attorea perché nulla, inammissibile, improcedibile, improponibile, illegittima, infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
3) solo in subordine, accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere in considerazione dell'intervenuta revoca della delibera impugnata con successiva tornata assembleare del 28-29.06.2022; 3) in ogni caso, condannare gli attori al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, tenendo conto della temerarietà dell'azione e dell'abuso del diritto e del processo.”
Incardinato il giudizio, all'udienza del 30.9.2022,venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; quindi, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.12.2023 e, quivi, rinviata per esigenze di ruolo alla successiva udienza del 24.9.2024, ove, infine, era riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c..
Depositate le comparse conclusionali, tenuto conto delle contestazioni delle parti, la causa era successivamente introitata a sentenza.
Pag. 5 a 12 Ebbene, preliminarmente, si rileva che parte convenuta è stata regolarmente citata in giudizio e che si è costituita nel rispetto dei termini processuali.
Proseguendo oltre, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto per mancato esperimento della procedura di mediazione CP_1
da parte delle odierne attrici.
Invero, sebbene dall'esame degli atti possa evincersi che la domanda giudiziale sia stata promossa dalle odierne istanti senza far precedere l'impugnativa della delibera dal procedimento di mediazione obbligatorio ex d.lgs. n. 28/2010, si segnala che una procedura di mediazione sia stata attivata, nelle more del giudizio, dallo stesso convenuto, il quale si è fatto promotore, avanzando domanda in data CP_1
30.6.2022 presso 'Organismo “Immedialex” ed invitando le parti attrici a partecipare al procedimento conciliativo, il quale risulta essersi concluso in data 8.9.2022 con verbale attestante la mancata comparizione di queste ultime. (doc. 9 allegato alla memoria ex art .183 comma 6° n. 1 c.p.c.)
Orbene, se è vero che l'art 5 del d.lgs 28/2010 , in cui sono elencate le specifiche materie per le quali l'istituto è previsto quale condizione di procedibilità, individua in
"chi intende esercitare in giudizio una azione”(relativa alle predette materie)il soggetto che " è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione...", non può trascurarsi che l'art. 4 della medesimo decreto prevede che la domanda di mediazione possa essere depositata "da una delle parti", sicché può ritenersi che sebbene tale ultima diposizione intenda riferirsi alla mediazione come mezzo facoltativo, ciononostante, essa incarna il medesimo strumento invocato quale condizione di procedibilità dal convenuto, ed appare orientato alle CP_1
medesime finalità e celebrato nelle medesime forme, discendendo da ciò che lo scopo dell'istituto sia stato comunque raggiunto.
Passando all'esame del merito, va dichiaratala cessazione della materia del contendere, in quanto la delibera impugnata è stata sostituita da altra delibera assembleare (nella specie, l'adunanza del 29.6.2022, il cui verbale è versato in atti) regolarmente costituita e a mezzo della quale la stessa parte attrice ha ritenuto
Pag. 6 a 12 pacifico che “il convenuto abbia inteso revocare le deliberazioni assunte CP_1
nel consesso del 10.5.2022”,ciò dovendo “comportare inevitabilmente la cessazione della materia del contendere”, così come esplicitato nella propria comparsa conclusionale.
Precisamente, la predetta assemblea dei condomini, costituitasi con l'intervento di 6 condomini, per complessivi 541,16/1000, ha legittimamente statuito sui medesimi argomenti della precedente delibera, nello specifico: al punto1) dell'o.d.g. approvando all'unanimità dei presenti il bilancio consuntivo 2021, con relativo riparto e situazione patrimoniale, nonché, sempre all'unanimità revocando espressamente il capo 1° del deliberato assembleare del 10.5.2022; al punto 2) dell'o.d.g. approvando all'unanimità dei presenti il bilancio preventivo 2022 e relativo riparto spese, nonché, sempre all'unanimità, revocando espressamente il capo
2° del deliberato assembleare del 10.5.2022; al punto 8) dell'o.d.g. approvando all'unanimità dei presenti i lavori al terrazzo di proprietà , alla luce della Pt_3
relazione tecnica allegata a verbale ed una volta acquisito il preventivo della
[...]
per un totale di€ 11.000,00, oltre oneri di legge, con modalità di sconto in CP_2
fattura dietro cessione del credito dei singoli condomini, nonché, sempre all'unanimità revocando espressamente il capo 3° del deliberato assembleare del
10.5.2022; al punto 9) dell'o.d.g. confermando all'unanimità l'amministratore in carica, con indicazione del suo compenso, del suo recapito e delle modalità di consultazione dei registri condominiali, nonché, sempre all'unanimità, revocando espressamente il capo 4° del deliberato assembleare del 10.5.2022 (cfr. verbale di assemblea del 29.6.2022 e relativi rendiconti e riparti di cui agli allegati n. 3) e 7) della comparsa di costituzione).
Si precisa, altresì, che nella intestazione di ogni documento relativo alla contabilità condominiale e ai diversi riparti approvati con la predetta delibera ed allegati alla stessa, figurano i dati anagrafici e professionali richiesti dall'art. 1129 c.c. relativi alle generalità, al recapito ed al codice fiscale dell'amministratore, avendo egli svolto il proprio mandato anche per l'esercizio precedente.
Pag. 7 a 12 Anche con riguardo alla censura mossa da parte attrice circa il riferimento operato sulla base di 973,56/1000 anziché di 1000/1000– per come risultante dalla delibera impugnata ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, nonché nel riparto delle varie spese in quella sede approvate - si evidenzia che nella successiva delibera del 29.6.2022 il computo appare regolarmente effettuato su una scala millesimale di
1000/1000. Ciò non è stato, sul punto, neppure contestato dalle stesse istanti che, come sopra già accennato, riconoscono la cessata materia del contendere in ordine ai punti dell'o.d.g. per come sostituiti dal deliberato successivo.
Con la delibera sostitutiva di quella impugnata, risulta, infine, essere stato osservato dall'amministratore anche l'onere di cui all'art. 1130 bis c.c., in quanto sono allegati alla delibera del 29.6.2022, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione.
In punto di diritto, si rammenta che per giurisprudenza consolidata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è, nella sostanza, un rigetto per sopravvenuta carenza di interesse, la quale, essendo una condizione dell'azione, deve sussistere al momento della pronuncia. Tale dichiarazione si adotta, dunque, quando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti per essere sopraggiunti nel corso del processo eventi estintivi della controversia (Cass. 360/88) oppure quando pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass. 8219/96; Cass. 2970/93; Cass.
4792/91; Cass. 46/90).
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle
Pag. 8 a 12 parti. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014).
In proposito, si rammenta che in materia di condominio, trova applicazione analogica il disposto di cui all'art 2377 c.c. dettato in materia di società di capitali a tenore del quale: “l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita da altra presa in conformità della legge o dello statuto”.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte, afferma, invero, che in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali, ma per identità di “ratio”, applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere (Cass. civ. sent. N. 20071/2017; Cass. n. 24957/2016; Cass. n. 2999/2010) la quale, a ben vedere, si avrà a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che, cioè, provveda sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità. (Cass. civ. ord. N.
10847/2020).
Per le motivazioni sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla impugnativa della delibera per cui è causa.
Ai fini della soccombenza virtuale, si rileva che per quanto il quorum costitutivo e quello deliberativo della delibera impugnata, appaiono raggiunti, stante che l'assemblea si costituiva con la partecipazione di 8 condomini su 12, rappresentanti i
674,40 millesimi del valore del fabbricato - non potendosi evincere dagli atti di causa quanto affermato da parte attrice circa l'asserita omessa convocazione all'assemblea di tutti gli aventi diritto - e tenuto conto che le deliberazioni venivano assunte all'unanimità dei presenti, nel rispetto delle maggioranze previste dalla legge, la domanda attorea risultava, comunque, fondata per ciò che concerne la errata o, comunque, non chiara ripartizione delle spese per come figurante nei riparti relativi al consuntivo della gestione 2021, al preventivo della gestione 2022 e al riparto lavori facciate, per come allegati alla impugnata delibera del 10.5.2022, in quanto nella
Pag. 9 a 12 tabella generale il totale complessivo scaturente dalla somma delle quote dei singoli condomini risultava ammontare a 973,56 (stante l'assenza dal computo dell'unità abitativa “ex casa portiere”, rappresentante millesimi 26,44).
Altresì fondata è apparsa la prospettazione attorea circa la mancanza della nota sintetica esplicativa, come da previsione ex art. 1130 bis. c.c., in seno alla documentazione relativa al rendiconto di gestione relativo all'anno 2021, approvato con la delibera impegnata.
Vanno, invece, considerate infondate le prospettazioni attoree in ordine alla genericità della delibera sui lavori di rifacimento della facciata, stante che nella delibera impugnata risultavano indicati l'oggetto dell'intervento, l'importo dei lavori e la ditta affidataria degli stessi, nonché le prospettazioni attoree in ordine alla delibera di nomina dell'amministratore, il cui relativo ordine del giorno, a dire delle odierne istanti, considerata la limitatezza della sua previsione (“Conferma/Revoca dell'Amministratore”)avrebbe impedito di poter procedere alla nomina di altro amministratore in sostituzione di quello precedente. Invero, affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3634 del 27/03/2000).
Si rammenta che in tema di condominio negli edifici, affinché la delibera assembleare sia valida, non occorre che l'avviso di convocazione prefiguri lo sviluppo della discussione e il risultato dell'esame dei singoli punti all'ordine del giorno(Cass. Sez.
2, Sentenza n. 13047 del 10/06/2014), dunque, tenuto conto che il CP_1
convenuto è composto da più di otto condomini e che vige per esso obbligo di legge ex art. 1129 comma 1 c.c. di nominare un amministratore, in caso di revoca e di non riconferma del precedente amministratore è da considerarsi quale logico sviluppo che si provveda alla nomina di un altro.
Tanto premesso, le spese di lite vanno compensate per il 50%, mentre per la restante
Pag. 10 a 12 parte vanno addebitate al convenuto sulla base del D.M. 55/14 come CP_1
modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, scaglione da € 26.001 a € 52.000, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Alla luce di quanto sopra, si rigetta la domanda del convenuto alla CP_1
condanna delle parti attrici per lite temeraria.
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla impugnazione della delibera condominiale del 10.5.2022.
-compensa parzialmente le spese di lite nella misura del 50% e condanna il in persona del suo legale rapp.te p.t. Controparte_3
al pagamento della residua parte in favore delle attrici, che liquida in euro 272,50 per spese ed euro 1.904,50 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 13.01.25 Il G.I.
Dott.ssa Valentina Valletta Pag. 11 a 12 Pag. 12 a 12