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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/04/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 383/2024
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 383 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2024 vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana La Parte_1 C.F._1
Penna, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Controparte_1 C.F._2
Mellidi, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - Sede
OGGETTO: DIVORZIO - Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: La sottoscritta Avv. Loredana La Penna, per il Sig. giusta Parte_1
ordinanza per lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, si riporta al proprio ricorso e ai pagina 1 di 5 propri scritti difensivi, in particolare alle note per la trattazione scritta del 11/12/2024 insistendo per
l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
Impugna e contesta quanto ex adverso dedotto
sulla necessità di predisporre un'intesa circa le sorti della ex casa coniugale, dal momento che non
rientra tra i beni della comunione la casa di “Via Cesalunga”, sulle cui sorti la Sig.ra Controparte_1
non ha alcuna voce in capitolo e, soprattutto, non può condizionare l'esito del presente giudizio ad un
eventuale accordo sulle sorti di un bene di esclusiva proprietà del ricorrente. Con vittoria di spese e
compensi.
Per parte resistente: L'Avv. MELLIDI, si riporta agli scritti in atti ed alle relative istanze ivi
rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso
dedotto e prodotto. Nel merito, come riportato in atti, sostanzialmente nessuna questione, neanche di
carattere economico, resta in sospeso tra le parti, ma si segnalava la necessità di predisporre un'intesa
circa le sorti della “ex casa coniugale”, sita in Terracina, zona la Fiora, Via Cesalunga, attualmente
occupata dal ricorrente, che ivi risiede, ma gravata al tempo della domanda di divorzio da uso civico.
Medio tempore, nonostante le premesse, il Sig. non ha inteso aderire ad alcun accordo circa tale Pt_1
proprietà, che ha costituito negli anni casa coniugale. In definitiva, considerando che contrariamente a
quanto richiesto, manca qualsiasi intesa sulle sorti dell'immobile, sito in Terracina (LT), zona La Fiora,
Via Cesalunga, salva ogni decisione del Giudice a cui ci si rimette, lo scrivente procuratore precisa le
conclusioni come spiegate in atti e verbali di causa e ne chiede l'integrale accoglimento. Con il favore
delle spese da distrarsi. Salvo ogni diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 29.1.2024, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
A sostegno della proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Terracina (LT) in data 1.10.1988; dal matrimonio era nato un figlio, (14.8.2000), economicamente autosufficiente;
con decreto di omologa del Per_1
1.12.2022 il Tribunale di Latina aveva dichiarato la separazione personale tra le parti e le pagina 2 di 5 stesse, in seguito, non si erano mai riconciliate;
le condizioni economiche di entrambi i coniugi non rendevano necessaria alcuna statuizione di carattere economico.
non si opponeva alla pronuncia divorzile a condizione che vi fosse intesa sulle Controparte_1
sorti dell'immobile sito in Terracina (LT), zona La Fiora, Via Cesalunga, e chiedeva di disporre che
nessun assegno di mantenimento e/o assegno e/o contributo, a qualsiasi titolo, venisse disposto a favore
del Pt_1
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: dall'unione tra le parti erano nati tre figli, (29.1.1986), (17.5.1987) e ), tutti Per_2 Per_3 Persona_4
autonomi ed indipendenti;
non vi era alcuna possibilità di riconciliazione della coppia,
essendo ancora sussistenti le incompatibilità che avevano portato alla separazione personale dei coniugi;
nessuna questione, neanche di carattere economico, restava in sospeso tra le parti, tranne la necessità di predisporre un'intesa circa le sorti della “ex casa coniugale”, sita in
Terracina, zona la Fiora, Via Cesalunga, attualmente occupata dal ricorrente, ma gravata da uso civico
e per cui ancora di fatto di appartenenza del demanio.
All'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c., comparivano le parti personalmente, quindi, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato si riservava sull'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con ordinanza del 17.7.2024, veniva rilevata l'inammissibilità – in assenza di accordo tra le parti – della domanda inerente alla ex casa coniugale e l'assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti da assumere.
Quindi all'esito dell'udienza di discussione la causa veniva trattenuta per la decisione.
- il merito della lite
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina nel giudizio di separazione personale (n. R.G. 2894/2022), concluso con decreto di omologa n. cron. 7291/2022 del 1.12.2022, depositato in cancelleria il 7.12.2022; da pagina 3 di 5 allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla deve statuirsi in riferimento alla ex casa coniugale trovando applicazione, nel caso di specie, l'ordinario regime privatistico della proprietà.
Come noto, peraltro, nei giudizi di separazione e di divorzio, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione e di divorzio, soggette al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno,
soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione,
ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Spese di lite
In considerazione della natura del giudizio, dei rapporti tra le parti e della decisione unicamente sullo status, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
ed in Terracina (LT), in data 1.10.1988 (matrimonio trascritto nel
[...] Controparte_1
registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 5, P. II, Serie A, dell'anno 1988);
DISPONE che nulla debba statuirsi in riferimento alla ex casa coniugale;
pagina 4 di 5 ORDINA l'annotazione come per legge;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 28.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Tania Monetti
IL PRESIDENTE
dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 5 di 5
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 383 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2024 vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana La Parte_1 C.F._1
Penna, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Controparte_1 C.F._2
Mellidi, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - Sede
OGGETTO: DIVORZIO - Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: La sottoscritta Avv. Loredana La Penna, per il Sig. giusta Parte_1
ordinanza per lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, si riporta al proprio ricorso e ai pagina 1 di 5 propri scritti difensivi, in particolare alle note per la trattazione scritta del 11/12/2024 insistendo per
l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
Impugna e contesta quanto ex adverso dedotto
sulla necessità di predisporre un'intesa circa le sorti della ex casa coniugale, dal momento che non
rientra tra i beni della comunione la casa di “Via Cesalunga”, sulle cui sorti la Sig.ra Controparte_1
non ha alcuna voce in capitolo e, soprattutto, non può condizionare l'esito del presente giudizio ad un
eventuale accordo sulle sorti di un bene di esclusiva proprietà del ricorrente. Con vittoria di spese e
compensi.
Per parte resistente: L'Avv. MELLIDI, si riporta agli scritti in atti ed alle relative istanze ivi
rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso
dedotto e prodotto. Nel merito, come riportato in atti, sostanzialmente nessuna questione, neanche di
carattere economico, resta in sospeso tra le parti, ma si segnalava la necessità di predisporre un'intesa
circa le sorti della “ex casa coniugale”, sita in Terracina, zona la Fiora, Via Cesalunga, attualmente
occupata dal ricorrente, che ivi risiede, ma gravata al tempo della domanda di divorzio da uso civico.
Medio tempore, nonostante le premesse, il Sig. non ha inteso aderire ad alcun accordo circa tale Pt_1
proprietà, che ha costituito negli anni casa coniugale. In definitiva, considerando che contrariamente a
quanto richiesto, manca qualsiasi intesa sulle sorti dell'immobile, sito in Terracina (LT), zona La Fiora,
Via Cesalunga, salva ogni decisione del Giudice a cui ci si rimette, lo scrivente procuratore precisa le
conclusioni come spiegate in atti e verbali di causa e ne chiede l'integrale accoglimento. Con il favore
delle spese da distrarsi. Salvo ogni diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 29.1.2024, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
A sostegno della proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Terracina (LT) in data 1.10.1988; dal matrimonio era nato un figlio, (14.8.2000), economicamente autosufficiente;
con decreto di omologa del Per_1
1.12.2022 il Tribunale di Latina aveva dichiarato la separazione personale tra le parti e le pagina 2 di 5 stesse, in seguito, non si erano mai riconciliate;
le condizioni economiche di entrambi i coniugi non rendevano necessaria alcuna statuizione di carattere economico.
non si opponeva alla pronuncia divorzile a condizione che vi fosse intesa sulle Controparte_1
sorti dell'immobile sito in Terracina (LT), zona La Fiora, Via Cesalunga, e chiedeva di disporre che
nessun assegno di mantenimento e/o assegno e/o contributo, a qualsiasi titolo, venisse disposto a favore
del Pt_1
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: dall'unione tra le parti erano nati tre figli, (29.1.1986), (17.5.1987) e ), tutti Per_2 Per_3 Persona_4
autonomi ed indipendenti;
non vi era alcuna possibilità di riconciliazione della coppia,
essendo ancora sussistenti le incompatibilità che avevano portato alla separazione personale dei coniugi;
nessuna questione, neanche di carattere economico, restava in sospeso tra le parti, tranne la necessità di predisporre un'intesa circa le sorti della “ex casa coniugale”, sita in
Terracina, zona la Fiora, Via Cesalunga, attualmente occupata dal ricorrente, ma gravata da uso civico
e per cui ancora di fatto di appartenenza del demanio.
All'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c., comparivano le parti personalmente, quindi, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato si riservava sull'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con ordinanza del 17.7.2024, veniva rilevata l'inammissibilità – in assenza di accordo tra le parti – della domanda inerente alla ex casa coniugale e l'assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti da assumere.
Quindi all'esito dell'udienza di discussione la causa veniva trattenuta per la decisione.
- il merito della lite
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina nel giudizio di separazione personale (n. R.G. 2894/2022), concluso con decreto di omologa n. cron. 7291/2022 del 1.12.2022, depositato in cancelleria il 7.12.2022; da pagina 3 di 5 allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla deve statuirsi in riferimento alla ex casa coniugale trovando applicazione, nel caso di specie, l'ordinario regime privatistico della proprietà.
Come noto, peraltro, nei giudizi di separazione e di divorzio, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione e di divorzio, soggette al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno,
soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione,
ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Spese di lite
In considerazione della natura del giudizio, dei rapporti tra le parti e della decisione unicamente sullo status, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
ed in Terracina (LT), in data 1.10.1988 (matrimonio trascritto nel
[...] Controparte_1
registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 5, P. II, Serie A, dell'anno 1988);
DISPONE che nulla debba statuirsi in riferimento alla ex casa coniugale;
pagina 4 di 5 ORDINA l'annotazione come per legge;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 28.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Tania Monetti
IL PRESIDENTE
dott. Pier Luigi De Cinti
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