Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2121/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2121/2024 promossa da:
in persona del l.r. p.t., con Avv. Pera, Parte_1
attore contro in persona dell'amministratore p.t., con Avv. Gilli Controparte_1 convenuto CONCLUSIONI Le parti si riportavano ai propri atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in persona del l.r. p.t., dopo aver riferito Parte_1
- di aver acquistato unità immobiliari ricomprese nel regolato da un regolamento Controparte_1 condominiale che all'art.7 contiene clausole che vietano ai condomini l'occupazione di aree e spazi comuni con materiali e veicoli;
- dell'intervenuta approvazione in data 6.03.2024, a modifica delle predette clausole, di “Regolamento interno sull'uso del cortile comune per deposito materiali, sosta e parcheggio veicoli e sul rispetto delle norme di sicurezza” da parte dell'Assemblea condominiale, costituita da 563,68 millesimi di proprietà (delibera cui l'attrice non partecipava e che le era comunicata con raccomandata l'11.03.2024);
- di aver impugnato detta delibera per avvenuta approvazione in difetto delle maggioranze previste dalla legge e /o dall'art. 36 del regolamento condominiale (che prevede la modifica con maggioranza “dei 2/3 del valore dell'intero immobile e i 2/3 del numero dei condomini”), con istanza di mediazione del 3.04.2025, che sortiva esito negativo;
citava in giudizio il in persona dell'amministratore p.t., per sentir annullare, dichiarare Controparte_1 nulla e/o comunque invalida/inefficace la delibera assembleare del 6.03.2024 e il regolamento approvato con la delibera impugnata, previo accertamento che tale delibera era stata adottata in difetto delle maggioranze di legge e/o determinate dal regolamento condominiale e sospensione dell'efficacia della stessa delibera. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il , eccependo il via preliminare l'inammissibilità la CP_1 domanda attorea per intervenuta decadenza dell'azione per aver notificato l'atto di citazione oltre i termini previsti dal Dlgs. 28/2010 a seguito della conclusione del procedimento di mediazione, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda attorea perché infondata.
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- oggetto di unica domanda autonoma.
pagina 2 di 3 Infine, va evidenziato, per completezza di trattazione, che il difetto di legitimatio ad causam, come più volte affermato dalla giurisprudenza, è sempre rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr. in tal senso Cass., Sez. Un., 1912/2012: “l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito … circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n.11190 del 1995; n.6160 del 2000; n.11284 del 2010) ... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta”; cfr. nello stesso senso anche Cass.29505/2020, Cass.31574/2018, Cass.2951/2016, Cass.1978/2012, Cass.14243/2012). Ne consegue che il , in persona dell'amministratore p.t., non ha legittimazione passiva in CP_1 ordine alla domanda proposta dalla società attrice. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. In considerazione dell'andamento del processo e tenuto conto della peculiarità della vicenda e dell'accertamento, si ritiene opportuno procedere a totale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore e diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. dichiara inammissibile la domanda proposta per difetto di legittimazione passiva da parte del in persona del l.r. p.t., a contraddire alle domande della società attrice;
Controparte_1
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Busto Arsizio il 9.04.2024.
Il Giudice
A.D'Elia
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