TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/09/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 974/2024, promossa da:
(c.f. elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b, presso lo studio dell'Avv. Domenico NASO, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Pubblico impiego – altre ipotesi – trattenute previdenziali
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.9.2024 docente di ruolo alle dipendenze Parte_1 del dall'1.11.2014 ed attualmente in servizio Controparte_1 presso il di Novara, ha convenuto in giudizio Parte_2
l'Amministrazione resistente esponendo: - di avere proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Genova al fine di ottenere la ricostruzione della carriera e l'inquadramento nella posizione maturata in base al servizio prestato a decorrere dall'a.s. 2001/2002; - che, con sentenza n. 142/2023, pubblicata in data 6.3.2023, il Tribunale di Genova ha accolto la domanda, riconoscendo un'anzianità al 1.11.2015 pari a 10 anni, 11 mesi e 19 giorni, con pagina 1 di 4 inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 e, dall'1.11.2019, nella fascia 15-20 e condannando il a corrispondere le relative differenze retributive, quantificate in CP_1 euro 3.073,14, oltre accessori;
- che tali differenze gli sono state corrisposte nel gennaio 2024 e che, in tale occasione, l'Amministrazione ha operato trattenute previdenziali pari a euro 356,76, liquidando la somma di 2.716,44 euro.
Ritiene il ricorrente che dette trattenute siano illegittime, in quanto eseguite tardivamente e in violazione del disposto degli artt. 19 e 23 della L. n. 218/1952 e dell'art. 2115 c.c., che consentono la rivalsa sul lavoratore solo in caso di tempestivo versamento contributivo, restando invece l'intero onero a carico del datore di lavoro in ipotesi di ritardo.
A sostegno richiama altresì l'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, nonché le circolari n. CP_2
79/1998, n. 259/1998 e n. 6/2014, citando inoltre un consolidato orientamento della giurisprudenza, ordinaria e amministrativa, secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, in caso di corresponsione tardiva, devono avvenire al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, non essendo consentito al datore di lavoro trattenere la quota contributiva a carico del lavoratore.
Il ricorrente ha, pertanto, concluso chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla restituzione della somma di euro 356,76, indebitamente trattenuta a titolo di contributi previdenziali e la condanna del resistente alla restituzione della suddetta somma, oltre interessi e CP_1 rivalutazione, con vittoria di spese.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne è stata dichiarata CP_1 la contumacia.
All'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
L'Amministrazione convenuta ha proceduto al pagamento degli arretrati sulla retribuzione spettanti all'odierna parte ricorrente in adempimento dell'ordine giudiziale contenuto nella sentenza del Tribunale di Genova, operando su tali arretrati, liquidati in sentenza, ritenute previdenziali.
Parte ricorrente propone ricorso, evidenziando l'illegittimità delle suddette trattenute.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le somme spettanti al lavoratore a titolo di arretrati debbono essere corrisposte al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. È, infatti, principio consolidato che “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, pagina 2 di 4 mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. Sentenza n. 18044 del 14/09/2015). In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico” (Cass. Ordinanza n.18897 del 15/07/2019).
Ne consegue che, qualora il datore di lavoro provveda tempestivamente al versamento dei contributi, può legittimamente operare la trattenuta della quota a carico del lavoratore;
in caso contrario, la quota resta definitivamente a suo carico.
È necessario rilevare poi, che questi principi si applicano anche al datore di lavoro pubblico e ad un rapporto di pubblico impiego privatizzato.
L'applicabilità dell'art. 23 della L. n. 218/1952 anche nell'ambito di rapporti di impiego pubblico privatizzato, quale è quello dedotto in giudizio, risulta infatti da plurime pronunce di legittimità, oltre che di merito, emesse in materia nei confronti di soggetti pubblici.
La già richiamata Cass. n. 18897 del 15 luglio 2019, con riferimento proprio a lavoratori dipendenti pubblici (dell'Università), ha affermato senza possibilità di equivoci che:
“parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso incidentale, perchè la sentenza impugnata, che ha respinto la domanda di restituzione della quota di contribuzione a carico del lavoratore, in quanto versata all' dall'Ateneo a distanza di oltre cinque anni dalla sentenza n. 173/1995, è CP_2 conforme alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi “il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011)18.1. è stato precisato anche che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. 22379/2015), sicchè prive di rilievo sono tutte le circostanze sulle quali l' ha fatto leva per giustificare il CP_1 ritardo con il quale erano state corrisposte le somme previste dalla sentenza del Tribunale di …”.
Negli stessi termini si è pronunciato anche il Tar Lazio con la sentenza n. 4419/2019, sempre con riferimento ai dipendenti pubblici. Ancora, l'applicabilità dell'art. 23 cit. al datore di lavoro pubblico è stata riconosciuta dalla Suprema Corte anche nella sentenza n. 4399/1988 (rispetto ai dipendenti dell'INAIL).
Alla luce dei suddetti principi, il convenuto deve essere condannato a CP_1 pagina 3 di 4 corrispondere la somma di € 356,76 al ricorrente indebitamente Parte_1 trattenuta sulla retribuzione spettante a quest'ultimo.
Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua natura documentale e della limitata attività processuale svolta, in complessivi € 300 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, con distrazione favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 974/2024:
1) accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, condanna il Parte_1 CP_1
a corrispondere al ricorrente la somma di euro 356,76, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
2) condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 300, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Naso.
Novara, 18 settembre 2025
Il giudice
Dott. Annalisa Boido
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 974/2024, promossa da:
(c.f. elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b, presso lo studio dell'Avv. Domenico NASO, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Pubblico impiego – altre ipotesi – trattenute previdenziali
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.9.2024 docente di ruolo alle dipendenze Parte_1 del dall'1.11.2014 ed attualmente in servizio Controparte_1 presso il di Novara, ha convenuto in giudizio Parte_2
l'Amministrazione resistente esponendo: - di avere proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Genova al fine di ottenere la ricostruzione della carriera e l'inquadramento nella posizione maturata in base al servizio prestato a decorrere dall'a.s. 2001/2002; - che, con sentenza n. 142/2023, pubblicata in data 6.3.2023, il Tribunale di Genova ha accolto la domanda, riconoscendo un'anzianità al 1.11.2015 pari a 10 anni, 11 mesi e 19 giorni, con pagina 1 di 4 inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 e, dall'1.11.2019, nella fascia 15-20 e condannando il a corrispondere le relative differenze retributive, quantificate in CP_1 euro 3.073,14, oltre accessori;
- che tali differenze gli sono state corrisposte nel gennaio 2024 e che, in tale occasione, l'Amministrazione ha operato trattenute previdenziali pari a euro 356,76, liquidando la somma di 2.716,44 euro.
Ritiene il ricorrente che dette trattenute siano illegittime, in quanto eseguite tardivamente e in violazione del disposto degli artt. 19 e 23 della L. n. 218/1952 e dell'art. 2115 c.c., che consentono la rivalsa sul lavoratore solo in caso di tempestivo versamento contributivo, restando invece l'intero onero a carico del datore di lavoro in ipotesi di ritardo.
A sostegno richiama altresì l'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, nonché le circolari n. CP_2
79/1998, n. 259/1998 e n. 6/2014, citando inoltre un consolidato orientamento della giurisprudenza, ordinaria e amministrativa, secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, in caso di corresponsione tardiva, devono avvenire al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, non essendo consentito al datore di lavoro trattenere la quota contributiva a carico del lavoratore.
Il ricorrente ha, pertanto, concluso chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla restituzione della somma di euro 356,76, indebitamente trattenuta a titolo di contributi previdenziali e la condanna del resistente alla restituzione della suddetta somma, oltre interessi e CP_1 rivalutazione, con vittoria di spese.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne è stata dichiarata CP_1 la contumacia.
All'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
L'Amministrazione convenuta ha proceduto al pagamento degli arretrati sulla retribuzione spettanti all'odierna parte ricorrente in adempimento dell'ordine giudiziale contenuto nella sentenza del Tribunale di Genova, operando su tali arretrati, liquidati in sentenza, ritenute previdenziali.
Parte ricorrente propone ricorso, evidenziando l'illegittimità delle suddette trattenute.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le somme spettanti al lavoratore a titolo di arretrati debbono essere corrisposte al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. È, infatti, principio consolidato che “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, pagina 2 di 4 mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. Sentenza n. 18044 del 14/09/2015). In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico” (Cass. Ordinanza n.18897 del 15/07/2019).
Ne consegue che, qualora il datore di lavoro provveda tempestivamente al versamento dei contributi, può legittimamente operare la trattenuta della quota a carico del lavoratore;
in caso contrario, la quota resta definitivamente a suo carico.
È necessario rilevare poi, che questi principi si applicano anche al datore di lavoro pubblico e ad un rapporto di pubblico impiego privatizzato.
L'applicabilità dell'art. 23 della L. n. 218/1952 anche nell'ambito di rapporti di impiego pubblico privatizzato, quale è quello dedotto in giudizio, risulta infatti da plurime pronunce di legittimità, oltre che di merito, emesse in materia nei confronti di soggetti pubblici.
La già richiamata Cass. n. 18897 del 15 luglio 2019, con riferimento proprio a lavoratori dipendenti pubblici (dell'Università), ha affermato senza possibilità di equivoci che:
“parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso incidentale, perchè la sentenza impugnata, che ha respinto la domanda di restituzione della quota di contribuzione a carico del lavoratore, in quanto versata all' dall'Ateneo a distanza di oltre cinque anni dalla sentenza n. 173/1995, è CP_2 conforme alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi “il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011)18.1. è stato precisato anche che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. 22379/2015), sicchè prive di rilievo sono tutte le circostanze sulle quali l' ha fatto leva per giustificare il CP_1 ritardo con il quale erano state corrisposte le somme previste dalla sentenza del Tribunale di …”.
Negli stessi termini si è pronunciato anche il Tar Lazio con la sentenza n. 4419/2019, sempre con riferimento ai dipendenti pubblici. Ancora, l'applicabilità dell'art. 23 cit. al datore di lavoro pubblico è stata riconosciuta dalla Suprema Corte anche nella sentenza n. 4399/1988 (rispetto ai dipendenti dell'INAIL).
Alla luce dei suddetti principi, il convenuto deve essere condannato a CP_1 pagina 3 di 4 corrispondere la somma di € 356,76 al ricorrente indebitamente Parte_1 trattenuta sulla retribuzione spettante a quest'ultimo.
Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua natura documentale e della limitata attività processuale svolta, in complessivi € 300 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, con distrazione favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 974/2024:
1) accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, condanna il Parte_1 CP_1
a corrispondere al ricorrente la somma di euro 356,76, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
2) condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 300, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Naso.
Novara, 18 settembre 2025
Il giudice
Dott. Annalisa Boido
pagina 4 di 4