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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18184/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
GUGLIELMINETTI GIORGIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MEZZANOGLIO Parte_2
MARCO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in COLLEGNO il 05/07/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 76 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 3245/2023 emessa dal Tribunale di
Torino in data 17.7.2023.
Con ricorso depositato il 24/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a ogni e qualsiasi richiesta in ordine all'assegno divorzile, in quanto aventi ambedue mezzi adeguati alla propria sussistenza;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la sig.ra si obbliga a cedere al sig. Parte_2 [...]
che si obbliga ad acquistare, la propria quota indivisa di proprietà, pari ad 50%, Parte_1 dell'immobile sito nel Comune di Grugliasco (TO), Strada Antica di Rivoli nr. 20, e precisamente: al piano interrato una cantina;
al piano terreno tre camere con retrostanti servizio e corridoio e un'altra camera;
al piano primo una camera;
piccola area antistante verso via;
Dette unità immobiliari risultano censite in Catasto come segue: Foglio 1, Particella 31 sub. 3, particella 345 Sub. 1, Particella
347 sub. 1 (graffate), Strada Antica di Rivoli n. 20, Piano S1-T-1, Cat. A/4, cl. 2, vani 6, superficie catastale 126 mq (totale escluse aree scoperte 119 mq) - Rendita Catastale €uro 371,85;
DÀ ATTO che il sig. e la sig.ra convengono che il prezzo Parte_1 Parte_2 di cessione del 50% di quota indivisa dei detti immobili sia pari ad €uro 130.000,00 (centotrentamila/00 euro); ); il pagamento del prezzo avverrà con le seguenti modalità: € 30.000,00 (trentamila/00) sono stati già corrisposti, in acconto, prima del deposito del presente ricorso;
i residui
€ 100.000,00 (centomila) saranno corrisposti con versamenti mensili a favore della signora Parte_2
di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) cadauno, entro il giorno venti di ogni mese, con
[...] prima rata a luglio 2024 e ultima rata a ottobre 2027. A garanzia del pagamento del prezzo residuo di
€ 100.000,00 il signor concede che venga iscritta sull'immobile oggetto di Parte_1 cessione ipoteca volontaria a favore della signora con spese a carico esclusivo Parte_2 del signor Parte_1 DÀ ATTO che la sig.ra si obbliga a recedere dalla compagine sociale della Parte_2 Billy's s.n.c. numero REA - TO 916152, partita iva , Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Torino, corso Rosselli nr. 127, capitale sociale pari ad € 1.549,37 suddiviso in parti uguali tra i comparenti, senza liquidazione di somma alcuna, con spese notarili e accessorie a carico esclusivo del signor Parte_1
DÀ ATTO che il sig. a seguito del recesso societario della sig.ra Parte_1 Parte_2
si obbliga ad accollarsi in via esclusiva tutti i debiti della suddetta società, compresi quelli
[...] di natura fiscale, liberando e manlevando la sig.ra da qualsivoglia pretesa potesse Parte_2 derivare.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/04/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18184/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
GUGLIELMINETTI GIORGIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MEZZANOGLIO Parte_2
MARCO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in COLLEGNO il 05/07/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 76 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 3245/2023 emessa dal Tribunale di
Torino in data 17.7.2023.
Con ricorso depositato il 24/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a ogni e qualsiasi richiesta in ordine all'assegno divorzile, in quanto aventi ambedue mezzi adeguati alla propria sussistenza;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la sig.ra si obbliga a cedere al sig. Parte_2 [...]
che si obbliga ad acquistare, la propria quota indivisa di proprietà, pari ad 50%, Parte_1 dell'immobile sito nel Comune di Grugliasco (TO), Strada Antica di Rivoli nr. 20, e precisamente: al piano interrato una cantina;
al piano terreno tre camere con retrostanti servizio e corridoio e un'altra camera;
al piano primo una camera;
piccola area antistante verso via;
Dette unità immobiliari risultano censite in Catasto come segue: Foglio 1, Particella 31 sub. 3, particella 345 Sub. 1, Particella
347 sub. 1 (graffate), Strada Antica di Rivoli n. 20, Piano S1-T-1, Cat. A/4, cl. 2, vani 6, superficie catastale 126 mq (totale escluse aree scoperte 119 mq) - Rendita Catastale €uro 371,85;
DÀ ATTO che il sig. e la sig.ra convengono che il prezzo Parte_1 Parte_2 di cessione del 50% di quota indivisa dei detti immobili sia pari ad €uro 130.000,00 (centotrentamila/00 euro); ); il pagamento del prezzo avverrà con le seguenti modalità: € 30.000,00 (trentamila/00) sono stati già corrisposti, in acconto, prima del deposito del presente ricorso;
i residui
€ 100.000,00 (centomila) saranno corrisposti con versamenti mensili a favore della signora Parte_2
di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) cadauno, entro il giorno venti di ogni mese, con
[...] prima rata a luglio 2024 e ultima rata a ottobre 2027. A garanzia del pagamento del prezzo residuo di
€ 100.000,00 il signor concede che venga iscritta sull'immobile oggetto di Parte_1 cessione ipoteca volontaria a favore della signora con spese a carico esclusivo Parte_2 del signor Parte_1 DÀ ATTO che la sig.ra si obbliga a recedere dalla compagine sociale della Parte_2 Billy's s.n.c. numero REA - TO 916152, partita iva , Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Torino, corso Rosselli nr. 127, capitale sociale pari ad € 1.549,37 suddiviso in parti uguali tra i comparenti, senza liquidazione di somma alcuna, con spese notarili e accessorie a carico esclusivo del signor Parte_1
DÀ ATTO che il sig. a seguito del recesso societario della sig.ra Parte_1 Parte_2
si obbliga ad accollarsi in via esclusiva tutti i debiti della suddetta società, compresi quelli
[...] di natura fiscale, liberando e manlevando la sig.ra da qualsivoglia pretesa potesse Parte_2 derivare.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/04/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.