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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AN
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 20/01/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2241/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Capeto Ivano;
-ricorrente- contro
DI MA E DI AN ( ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Marchese Gaetana Angela;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.2.2024 parte ricorrente ha proposto, in riassunzione del giudizio precedentemente introdotto dinanzi la Tribunale di Caltagirone, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione OI-002047642 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-002047642 emessa da Controparte_2 CP_ : 2100.30/03/2023.0193972”.
[...]
L' ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto ha contestualmente CP_1 depositato l'atto di rideterminazione della sanzione sottesa alle ordinanze opposta.
1 Disposto rinvio per consentire di prendere posizione in merito all'importo della sanzione come rideterminato, con note del 17.1.2025 parte ricorrente ha prodotto in giudizio le quietanza di versamento del modello F24 da cui risulta l'intervenuto pagamento delle somme di cui ai provvedimenti di rideterminazione.
L'udienza del 20.1.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
2. L'intervenuto pagamento delle sanzioni, nell'importo rideterminato come da atti allegati alla memoria di costituzione dell' , determina la cessazione della materia del contendere. CP_1
Invero, attraverso il suddetto pagamento, il ricorrente ha soddisfatto la pretesa creditoria dell'Ente impositore, dovendo al riguardo precisarsi che dalla quietanza di pagamento mediante modello F24 risultano gli estremi indentificativi del pagamento riferibile alle ordinanze e l'importo corrispondente alle sanzioni come rideterminata.
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto
della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di
contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Quanto alla regolazione delle spese del giudizio, ritiene il Tribunale che le stesse possano essere compensate per intero, tenuto conto per un verso che la rideterminazione dell'ammontare delle sanzioni da parte dell'Ente discende da previsione di legge e non implica riconoscimento della fondatezza della pretesa avversaria e che, d'altra parte, il pronto pagamento delle sanzioni come rideterminate non assorbe profili di parziale infondatezza dei motivi di opposizione come dedotti in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2241/2024 R.G. così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 20/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AN
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 20/01/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2241/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Capeto Ivano;
-ricorrente- contro
DI MA E DI AN ( ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Marchese Gaetana Angela;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.2.2024 parte ricorrente ha proposto, in riassunzione del giudizio precedentemente introdotto dinanzi la Tribunale di Caltagirone, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione OI-002047642 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-002047642 emessa da Controparte_2 CP_ : 2100.30/03/2023.0193972”.
[...]
L' ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto ha contestualmente CP_1 depositato l'atto di rideterminazione della sanzione sottesa alle ordinanze opposta.
1 Disposto rinvio per consentire di prendere posizione in merito all'importo della sanzione come rideterminato, con note del 17.1.2025 parte ricorrente ha prodotto in giudizio le quietanza di versamento del modello F24 da cui risulta l'intervenuto pagamento delle somme di cui ai provvedimenti di rideterminazione.
L'udienza del 20.1.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
2. L'intervenuto pagamento delle sanzioni, nell'importo rideterminato come da atti allegati alla memoria di costituzione dell' , determina la cessazione della materia del contendere. CP_1
Invero, attraverso il suddetto pagamento, il ricorrente ha soddisfatto la pretesa creditoria dell'Ente impositore, dovendo al riguardo precisarsi che dalla quietanza di pagamento mediante modello F24 risultano gli estremi indentificativi del pagamento riferibile alle ordinanze e l'importo corrispondente alle sanzioni come rideterminata.
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto
della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di
contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Quanto alla regolazione delle spese del giudizio, ritiene il Tribunale che le stesse possano essere compensate per intero, tenuto conto per un verso che la rideterminazione dell'ammontare delle sanzioni da parte dell'Ente discende da previsione di legge e non implica riconoscimento della fondatezza della pretesa avversaria e che, d'altra parte, il pronto pagamento delle sanzioni come rideterminate non assorbe profili di parziale infondatezza dei motivi di opposizione come dedotti in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2241/2024 R.G. così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 20/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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