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Sentenza 23 ottobre 2024
Sentenza 23 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2024, n. 4295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4295 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2020/8518
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2020/8518 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. NACCI Parte_1 C.F._1
DANIELE con domicilio eletto presso il difensore
ATTORE contro
GIA' con il patrocinio Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 dell'avv. PESENTI MARCO con domicilio eletto presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c.. Di solito la banca per ottenere la soddisfazione del proprio credito agisce con ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito, qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione.
Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c.
p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova
(Cass.: n. 9579 del 2000 , n. 2765 del 1992). Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria. Ciò comporta da un lato la necessità per il creditore opposto di produrre nuove prove, quando l'integrazione probatoria documentale si riveli come necessaria per il fondamento del diritto di credito, in modo da superare le eventuali carenze probatorie riscontrate nella fase a cognizione sommaria, qualora quelle offerte in tale fase fossero di per sé solo sufficienti per l'emanazione dell'ingiunzione. Dall'altro che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza del pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927del 2004). A tale proposito occorre distinguere tra l'estratto di saldaconto e l'ordinario estratto conto. Il primo,
che ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico Bancario consente alla banca di richiedere e ottenere un decreto ingiuntivo, è un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca, il quale deve limitarsi ad affermare che il credito è vero e liquido. Il secondo, invece, registra tutte le poste attive e passive del conto corrente bancario e l'ultimo saldo, così come a seguito delle stesse si è determinato.
L'estratto di saldaconto costituisce valida condizione solo per l'emissione del decreto ingiuntivo. La sua efficacia probatoria è limitata al procedimento monitorio e non si estende al giudizio a cognizione piena, quando gli estratti conto certificati conformi ai sensi dell'art. 50 del TUB, documenti validi ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, siano stati contestati nel giudizio di opposizione proposto dall'utente bancario. Invece, la produzione degli estratti conto ordinari relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente costituiscono valida documentazione contrattuale idonea a fondare anche nella fase dell'opposizione la pretesa fatta valere in via monitoria (Cass.:
S.U. n. 6707/1994; n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). La banca ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione dell'estratto conto ordinario.
Secondo la giurisprudenza concorde e consolidata nei rapporti bancari regolati in conto corrente, in base alle regole sull'onere della prova da fornire nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo o in un ordinario processo, quando sia esclusa la validità ex lege degli interessi pattuiti ed applicati, non dovuti in quanto ultralegali,
anatocistici o usurari, nell'ipotesi in cui ad agire è la banca per il soddisfacimento del proprio diritto di credito, la banca non potrebbe assolvere al proprio onere probatorio mediante la produzione in giudizio, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., di un semplice estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto. Né potrebbe bastare il deposito in giudizio di documentazione contabile soltanto a partire da una certa data. Infatti, la banca ha l'onere di provare come possa essersi determinato il saldo a debito del correntista, così come registrato nel primo degli estratti conti prodotti. Non può assumere rilievo alcuno a tal fine che quel saldo sia stato trascritto alla data di chiusura del conto o nell'ultimo periodo del rapporto, né che esso corrisponda al saldo iniziale. Esso non permetterebbe affatto la verifica degli addebiti che si siano eventualmente realizzati nei periodi non coperti dalla documentazione prodotta. Rappresentando soltanto una formale verità contabile,
che non esclude la possibilità di contestazioni riguardanti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (cfr. Cass. n. 23974 del 2010, n. 10692 del 2007).
Inoltre, quando il rapporto sia durato più di dieci anni, la banca non potrebbe invocare l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione di cui all'art. 2220 del cod. civ. Lo scopo della norma è
solo quello di garantire la conoscibilità e la trasparenza delle attività d'impresa per i terzi estranei all'attività imprenditoriale, per cui nessuna deroga pone all'onere della prova piena del credito anche per il periodo anteriore (Cass.: n. 23974 del 2010, n.
1842 del 2011, n. 18541/2013, n. 20688 del 2013). La banca deve fornire la prova del diritto di credito per il soddisfacimento del quale agisce in giudizio e la dimostrazione del suo preciso ammontare producendo l'intera documentazione contrattuale e contabile a partire dall'inizio del rapporto e, dunque, dall'apertura del conto corrente.
Solo in tal modo potrebbe accertarsi giudizialmente senza ricorrere a criteri presuntivi o approssimativi, ma in base a tutte le operazioni contabili registrate nel conto, la precisa ricostruzione del dare e dell'avere e il credito vantato dalla banca, ove sussista e sempre che essa non risulti addirittura debitrice, depurato il conto dagli interessi non dovuti. Infatti, nel conto corrente bancario, per sua natura unitariamente strutturato,
non è possibile frazionare le singole operazioni di debito e credito, le quali sono eseguite dalla banca sulla base degli ordini impartiti dal correntista. (Cass. n. 33355 del
2018). Le movimentazioni varie dei prelievi e versamenti non costituiscono distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, che consentano a quest'ultima di rinunziare a determinate risultanze, azzerando il saldo contabile ad una certa data
(Cass. n. 9365 del 2018). Pertanto, il difetto della produzione integrale della documentazione contabile riguardante il rapporto di dare e avere tra le parti, che crea incertezze sull'entità del saldo debitore per la mancanza di ogni prova sulla sua reale corrispondenza, non potrebbe consentire alla banca di neutralizzare l'assenza degli estratti conto partendo da un saldo pari zero e non già dal saldo passivo riportato dal primo estratto prodotto in giudizio, che costituirebbe tra le due l'ipotesi quella meno favorevole per la banca (Cass. ord. n. 4567 del 2016). Non solo in quanto ciò si tradurrebbe in una alterazione sostanziale del rapporto di conto corrente bancario con l'adozione di un criterio di tipo equitativo per la determinazione del corrispettivo contrattuale. Poiché portando a dato iniziale della documentazione l'inesistenza del saldo debitore, si escluderebbe un eventuale saldo a credito per il correntista, che si sia realizzato per effetto di illegittime maggiorazioni derivanti dall'addebito di interessi ultralegaili, usurari o anatocistici o a causa di eventuali rimesse effettuate nel periodo precedente (Cass. n. 20688 del 2013). Il saldo iniziale a debito del cliente, così come registrato negli estratti conto prodotti dalla banca potrebbe essere, infatti, la risultante delle contabilizzazioni relative al periodo precedente operate con l'applicazione di interessi indebitamente percepiti dall'Istituto di credito, di cui il correntista chieda la ripetizione. In conclusione, qualora la banca non abbia provveduto a depositare in giudizio tutta la documentazione contabile dal momento della conclusione del contratto bancario regolato in conto corrente e non riesca così a dimostrare quel saldo maturato al tempo in cui sono stati prodotti gli estratti conto, anche ricorrendo ad altri mezzi di prova come, ad esempio, le ammissioni del correntista che portino ad escludere, che lo stesso abbia maturato un credito di imprecisato ammontare, così come è accaduto nel caso in questione, come confermato dalla disposta CTU, secondo l'indirizzo unitario e consolidato della giurisprudenza di legittimità, essendo preclusa ogni possibilità di ricalcolo, la domanda deve essere rigettata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. (v. ex plurimis. Cass.: n. 10692 del 2007, n. 17679 del 2009, n.
23794 del 2010, n. 1842 del 2011, n. 18541 del 2013, n. 21466/2013, n. 21597 del
2013, n.10696 del 2014, n. 1682 del 2016, n. 7972 del 2016, n. 2435 del 4.2.2020).
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio o non provate le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza,
che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento;
2) Condanna l'opposta verso l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.540.00, oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap
come per legge;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 23/10/2024
Il Giudice Unico dott. Pasquale Spagnoletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2020/8518 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. NACCI Parte_1 C.F._1
DANIELE con domicilio eletto presso il difensore
ATTORE contro
GIA' con il patrocinio Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 dell'avv. PESENTI MARCO con domicilio eletto presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c.. Di solito la banca per ottenere la soddisfazione del proprio credito agisce con ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito, qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione.
Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c.
p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova
(Cass.: n. 9579 del 2000 , n. 2765 del 1992). Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria. Ciò comporta da un lato la necessità per il creditore opposto di produrre nuove prove, quando l'integrazione probatoria documentale si riveli come necessaria per il fondamento del diritto di credito, in modo da superare le eventuali carenze probatorie riscontrate nella fase a cognizione sommaria, qualora quelle offerte in tale fase fossero di per sé solo sufficienti per l'emanazione dell'ingiunzione. Dall'altro che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza del pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927del 2004). A tale proposito occorre distinguere tra l'estratto di saldaconto e l'ordinario estratto conto. Il primo,
che ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico Bancario consente alla banca di richiedere e ottenere un decreto ingiuntivo, è un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca, il quale deve limitarsi ad affermare che il credito è vero e liquido. Il secondo, invece, registra tutte le poste attive e passive del conto corrente bancario e l'ultimo saldo, così come a seguito delle stesse si è determinato.
L'estratto di saldaconto costituisce valida condizione solo per l'emissione del decreto ingiuntivo. La sua efficacia probatoria è limitata al procedimento monitorio e non si estende al giudizio a cognizione piena, quando gli estratti conto certificati conformi ai sensi dell'art. 50 del TUB, documenti validi ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, siano stati contestati nel giudizio di opposizione proposto dall'utente bancario. Invece, la produzione degli estratti conto ordinari relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente costituiscono valida documentazione contrattuale idonea a fondare anche nella fase dell'opposizione la pretesa fatta valere in via monitoria (Cass.:
S.U. n. 6707/1994; n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). La banca ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione dell'estratto conto ordinario.
Secondo la giurisprudenza concorde e consolidata nei rapporti bancari regolati in conto corrente, in base alle regole sull'onere della prova da fornire nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo o in un ordinario processo, quando sia esclusa la validità ex lege degli interessi pattuiti ed applicati, non dovuti in quanto ultralegali,
anatocistici o usurari, nell'ipotesi in cui ad agire è la banca per il soddisfacimento del proprio diritto di credito, la banca non potrebbe assolvere al proprio onere probatorio mediante la produzione in giudizio, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., di un semplice estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto. Né potrebbe bastare il deposito in giudizio di documentazione contabile soltanto a partire da una certa data. Infatti, la banca ha l'onere di provare come possa essersi determinato il saldo a debito del correntista, così come registrato nel primo degli estratti conti prodotti. Non può assumere rilievo alcuno a tal fine che quel saldo sia stato trascritto alla data di chiusura del conto o nell'ultimo periodo del rapporto, né che esso corrisponda al saldo iniziale. Esso non permetterebbe affatto la verifica degli addebiti che si siano eventualmente realizzati nei periodi non coperti dalla documentazione prodotta. Rappresentando soltanto una formale verità contabile,
che non esclude la possibilità di contestazioni riguardanti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (cfr. Cass. n. 23974 del 2010, n. 10692 del 2007).
Inoltre, quando il rapporto sia durato più di dieci anni, la banca non potrebbe invocare l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione di cui all'art. 2220 del cod. civ. Lo scopo della norma è
solo quello di garantire la conoscibilità e la trasparenza delle attività d'impresa per i terzi estranei all'attività imprenditoriale, per cui nessuna deroga pone all'onere della prova piena del credito anche per il periodo anteriore (Cass.: n. 23974 del 2010, n.
1842 del 2011, n. 18541/2013, n. 20688 del 2013). La banca deve fornire la prova del diritto di credito per il soddisfacimento del quale agisce in giudizio e la dimostrazione del suo preciso ammontare producendo l'intera documentazione contrattuale e contabile a partire dall'inizio del rapporto e, dunque, dall'apertura del conto corrente.
Solo in tal modo potrebbe accertarsi giudizialmente senza ricorrere a criteri presuntivi o approssimativi, ma in base a tutte le operazioni contabili registrate nel conto, la precisa ricostruzione del dare e dell'avere e il credito vantato dalla banca, ove sussista e sempre che essa non risulti addirittura debitrice, depurato il conto dagli interessi non dovuti. Infatti, nel conto corrente bancario, per sua natura unitariamente strutturato,
non è possibile frazionare le singole operazioni di debito e credito, le quali sono eseguite dalla banca sulla base degli ordini impartiti dal correntista. (Cass. n. 33355 del
2018). Le movimentazioni varie dei prelievi e versamenti non costituiscono distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, che consentano a quest'ultima di rinunziare a determinate risultanze, azzerando il saldo contabile ad una certa data
(Cass. n. 9365 del 2018). Pertanto, il difetto della produzione integrale della documentazione contabile riguardante il rapporto di dare e avere tra le parti, che crea incertezze sull'entità del saldo debitore per la mancanza di ogni prova sulla sua reale corrispondenza, non potrebbe consentire alla banca di neutralizzare l'assenza degli estratti conto partendo da un saldo pari zero e non già dal saldo passivo riportato dal primo estratto prodotto in giudizio, che costituirebbe tra le due l'ipotesi quella meno favorevole per la banca (Cass. ord. n. 4567 del 2016). Non solo in quanto ciò si tradurrebbe in una alterazione sostanziale del rapporto di conto corrente bancario con l'adozione di un criterio di tipo equitativo per la determinazione del corrispettivo contrattuale. Poiché portando a dato iniziale della documentazione l'inesistenza del saldo debitore, si escluderebbe un eventuale saldo a credito per il correntista, che si sia realizzato per effetto di illegittime maggiorazioni derivanti dall'addebito di interessi ultralegaili, usurari o anatocistici o a causa di eventuali rimesse effettuate nel periodo precedente (Cass. n. 20688 del 2013). Il saldo iniziale a debito del cliente, così come registrato negli estratti conto prodotti dalla banca potrebbe essere, infatti, la risultante delle contabilizzazioni relative al periodo precedente operate con l'applicazione di interessi indebitamente percepiti dall'Istituto di credito, di cui il correntista chieda la ripetizione. In conclusione, qualora la banca non abbia provveduto a depositare in giudizio tutta la documentazione contabile dal momento della conclusione del contratto bancario regolato in conto corrente e non riesca così a dimostrare quel saldo maturato al tempo in cui sono stati prodotti gli estratti conto, anche ricorrendo ad altri mezzi di prova come, ad esempio, le ammissioni del correntista che portino ad escludere, che lo stesso abbia maturato un credito di imprecisato ammontare, così come è accaduto nel caso in questione, come confermato dalla disposta CTU, secondo l'indirizzo unitario e consolidato della giurisprudenza di legittimità, essendo preclusa ogni possibilità di ricalcolo, la domanda deve essere rigettata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. (v. ex plurimis. Cass.: n. 10692 del 2007, n. 17679 del 2009, n.
23794 del 2010, n. 1842 del 2011, n. 18541 del 2013, n. 21466/2013, n. 21597 del
2013, n.10696 del 2014, n. 1682 del 2016, n. 7972 del 2016, n. 2435 del 4.2.2020).
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio o non provate le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza,
che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento;
2) Condanna l'opposta verso l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.540.00, oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap
come per legge;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 23/10/2024
Il Giudice Unico dott. Pasquale Spagnoletti