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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/10/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2648 /2025
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione civile
*******
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 28/10/2025, alle ore 12:59, davanti al Giudice dott. Andrea D'Alessio sono presenti:
per parte appellante, , presente personalmente, l'Avv. William Crivellari;
Parte_1
per la parte appellata, , l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE Controparte_1
DELLO STATO TRIESTE, nella persona del Dott. Marco Meloni, Avvocato dello Stato;
Al fine della pratica forense, è presente il dott. Paolo Dicandia.
L'Avv. Crivellari discute oralmente ripercorrendo i motivi di impugnazione proposti con il ricorso in appello;
segnala, inoltre, che la documentazione versata in atti è completa anche con riguardo al contenuto del fascicolo di primo grado.
L'Avv. Meloni si richiama ai propri scritti difensivi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio autorizzando le parti ad allontanarsi, poiché della sentenza sarà data lettura nel pomeriggio anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Andrea D'Alessio dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
1 SENTENZA
resa nella causa civile di II grado concernente il giudizio di appello avverso la sentenza n. 206/2025, resa nel fascicolo R.G. G.d.P. n. 432/2025 del Giudice di Pace di;
CP_1 tra
C.F.: elettivamente domiciliata in , Via Parte_1 C.F._1 CP_1
FA SE n. 37, presso lo studio dell'Avv. William Crivellari, che la rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente al ricorso in appello, appellante
e di , in persona del Prefetto in carica pro tempore, con sede a in Controparte_2 CP_1 CP_1 piazza Unità d'Italia, n. 8, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
, con sede a in Piazza Dalmazia n. 3. CP_1 CP_1
appellata
avente a oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di in materia di opposizione CP_1
a ordinanza prefettizia ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 206/2025 dell'8/5/2025, il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione CP_1 proposta dagli odierni appellanti avverso il provvedimento prefettizio Prot. Uscita N. 0010440 del
17/2/2025 con cui è stata disposta la sospensione della patente di Guida ex art 223, comma 2, C.d.S.
a carico di odierna appellante, a causa delle contestazioni per cui «in data Parte_1
13/10/2024 guidava il veicolo targato FH58286 in stato di ebbrezza, così come risulta da accertamenti sanitari ai quali la stessa è stata sottoposta (1,33 g/l – su sangue), e quindi in violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada aggravato ai sensi del comma 2bis, considerato che bella fattispecie l'interessata si rendeva responsabile di incidente stradale (art. 141 comma 2 e 11 Cds)».
La sentenza impugnata ha, in particolare, affermato la tempestività del provvedimento prefettizio e la sussistenza dei presupposti di legge per la sua emanazione, all'esito di un'attenta ricostruzione dei margini applicativi della sospensione di cui all'art. 223 C.d.S., anche in confronto con quanto previsto dall'art. 186, in tema di sospensione definitiva del titolo di guida.
2 Il Giudice di Pace ha, infine, rigettato la domanda di riduzione del periodo di sospensione provvisoria della patente di guida, poiché già fissato nel minimo edittale dal provvedimento oggetto di opposizione.
Con ricorso depositato in data 12/6/2025, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza, articolando una nuova domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto ai sensi degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 150/2011, nonché affidando la richiesta di integrale riforma della pronuncia giudiziale di prime cure ai seguenti motivi di impugnazione: i) «Sulla erronea motivazione
/ erronea valutazione delle prove / in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare della patente prevista dall'art. 223 CDS nonché in ordine alla ritenuta sussistenza della evidente responsabilità dell'appellante nell'essere incorsa in un sinistro in stato di ebbrezza»; ii)
«Erronea applicazione dell'art. 223 CDS in punto durata della sospensione prevista dall'art. 223
CDS», e, infine, lamentando l'omessa motivazione circa la mancata assunzione delle prove proposte da parte ricorrente.
Il giudice, rigettata l'istanza cautelare come da ordinanza del 27/9/2025 e l'istanza istruttoria riproposta con ricorso in appello, ha fissato l'udienza del 28/10/2025 per la discussione della causa.
1.1. In rito deve essere rigettata l'istanza istruttoria da ultimo riproposta da parte appellante nelle proprie note di discussione. Tale istanza istruttoria si è fondata, infatti, sul presupposto errato per cui la sentenza impugnata non abbia motivato circa il rigetto della stessa. Purtuttavia, la pronuncia in parola ha dedicato un passaggio motivo specifico alle ragioni per cui non è stato dato ingresso processuale all'istruttoria proposta da parte ricorrente, affermando: «In ogni caso, non costituisce oggetto del presente giudizio l'accertamento della mancata commissione, da parte della sig.ra
, del reato, al momento ipotizzato nell'avviso di chiusura delle indagini Parte_1 preliminari (doc. 6 ricorrente) di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) C.d.s.: tale attività, infatti, è demandata alla competenza esclusiva del Giudice penale, cioè a dire al Tribunale di Trieste.
Il che inibisce a questo giudice di pace un'istruttoria sul fatto, che anticipi quella penale o alla stessa si sovrapponga».
Il Tribunale intende confermare tale passaggio motivo, poiché coglie correttamente le peculiarità dell'odierno giudizio in correlazione con le diverse prerogative spettanti al processo penale, unica sede in cui dovrà accertarsi l'effettiva commissione del fatto contestato all'odierna ricorrente.
Il Giudice di Pace, pertanto, ha correttamente ricostruito la sussistenza di elementi indiziari del fatto contestato, ponendosi nell'ottica dell'amministrazione che ha elevato la sanzione.
In tal senso, si osserva come la mancata acquisizione delle dichiarazioni di , non Testimone_1
è idonea a segnalare una mancanza da parte dell'attività di accertamento compiuta ai fini dell'applicazione della sospensione provvisoria, poiché egli non ha assistito al sinistro e neppure
3 all'asserita successiva permanenza, con assunzione di sostanze alcoliche, presso l'abitazione della passeggera.
Si osserva, come peraltro già sottolineato dal Giudice di prime cure, che parte appellante non ha indicato agli agenti a cui ha reso spontanee dichiarazioni le generalità della passeggera, individuata nel solo prenome di , unico soggetto le cui dichiarazioni avrebbero potuto smentire gli Per_1 elementi indiziari emersi nell'ambito del procedimento sanzionatorio.
Inoltre, tale carenza ha afflitto anche il successivo giudizio, dato che l'escussione testimoniale della predetta non è stata proposta né dinanzi al Giudice di Pace, né dinanzi al Tribunale.
Pertanto, quand'anche in questa sede si fosse ammessa l'escussione testimoniale di
[...]
, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere le dichiarazioni di quest'ultimo come idonee a Tes_1 sovvertire il portato indiziario in possesso della . CP_1
2. Tanto premesso, il Tribunale ritiene infondati i motivi di appello, per le seguenti ragioni.
2.1. Con il primo motivo afferente al merito dell'opposizione, parte appellante ha dedotto l'errore motivazionale in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace, per aver ritenuto sussistenti: «elementi gravi, precisi e concordanti che legittimano la prospettazione dell'ipotesi di reato di cui all'art. 186, comma
2, lett b con l'aggravante di cui al comma 2 bis», in relazione all'affermazione per cui
«nell'immediatezza del fatto, l'interessata ha dichiarato ai sanitari che la sua caduta dallo scooter era occorsa successivamente all'ingestione, ancorché modesta, di bevande alcoliche».
In particolare, parte appellate ha esplicitato l'errore del Giudice di prime cure per aver desunto, dal sintetico riassunto delle dichiarazioni di parte ricorrente contenuta nel verbale di P.S., un preciso ordine cronologico degli eventi, per cui l'assunzione di modica sostanza alcoolica avrebbe preceduto la caduta in scooter. Le predette dichiarazioni, di contro, sono state riportate nel passaggio recante il seguente tenore testuale: «Riferisce caduta da motociclo, trauma cranico non commotivo, trauma ginocchio dx. indossava il casco non integrale. Non amnesia. Velocità riferita circa 30 Km/h Riferita modica assunzione di sostanze alcoolici. Il trauma avveniva tra le 4.30 e le 5.00. Giunge mezzi propri».
Il predetto argomento, che pure potrebbe avere una sua rilevanza, posto che il giudice di prime cure ha tratto dal riferito sintetico passaggio la sussistenza di una dichiarazione autoaccusatoria, non tiene tuttavia conto dell'esito conclusivo degli accertamenti effettuati in pronto soccorso, recanti il seguente tenore letterale: «Ref. Giudiziario: trauma cranico non contusivo da caduta dal motociclo che stava guidando in stato di ebbrezza alcolica» (cfr. doc. n. 5 di parte appellata, p. 8).
Pertanto, sebbene nei passaggi riassuntivi iniziali non sia stata indicata una chiara articolazione cronologica degli eventi, essa è stata comunque oggetto delle attività di accertamento che hanno reso una chiara conclusione in termini di stato di abbrezza al momento del sinistro.
4 Inoltre, la sentenza impugnata ha affidato l'accertamento in ordine alla ricorrenza dei presupposti in parola ad un passaggio motivazionale più articolato, constante della considerazione di altri due elementi indiziari a disposizione dell'amministrazione, consistenti «nell'autonoma perdita di controllo del mezzo che la sig.ra stava guidando;
[…] nel tasso etilico di g/l 1,33 nel sangue, Pt_1 rilevato su campione prelevato alle 6.31, come attesta il referto d'analisi».
Tali elementi si saldano al referto del pronto soccorso e costituiscono integrazione di quegli «elementi concreti di evidente responsabilità», richiesti dall'art. 223, comma 2 C.d.S.
Correttamente, poi, il Giudice di prime cure non ha valorizzato le dichiarazioni spontanee rese dinanzi alla Polizia di Stato, Sezione Polizia Stradale di in data 29/10/2024, poiché da esse si CP_1 desumono sia elementi a favore della tesi di come l'assunzione di alcolici Parte_1 solamente successivamente alla caduta, sia altri elementi di senso opposto, come l'essersi messa alla guida del mezzo dopo aver trascorso una serata presso il Magazzino 27, nota discoteca della città.
Inoltre, quanto agli elementi favorevoli, si nota come pur avendo affermato che l'intera vicenda avrebbe visto come testimone un'amica, conosciuta la sera stessa, di nome , presso la cui Per_1 abitazione avrebbe consumato le sostanze alcoliche, quest'ultima non è stata meglio identificata, né indicata quale teste nel presente giudizio.
Pertanto, si rigetta il motivo di impugnazione.
2.2. Quanto al secondo motivo di gravame articolato dall'odierna appellante, concernente la durata della sanzione, essa si attaglia al passaggio della sentenza di prime cure in cui si afferma che: «la sanzione irrogata in via cautelare dal Prefetto, dodici mesi di sospensione della patente, è dunque pari al minimo edittale di cui ai commi 2 lett. B e 2 bis dell'art. 186 CDS, inoltre è conforme al disposto dell'art. 223, comma 1, CDS, in relazione alla fattispecie di reato configurata e configurabile».
L'errore contestato al giudice di prime cure consisterebbe nell'aver tratto il minimo edittale della sospensione irrogata alla sanzione prevista per le fattispecie di reato che rappresentano solamente il presupposto applicativo dell'art. 223 C.d.S.
Tale argomento non coglie nel segno, in quanto la sentenza impugnata è chiara nell'aver utilizzato il minimo edittale di cui ai commi 2, lett. b) e 2bis dell'art. 186 C.d.S., non già al fine di ricostruire surrettiziamente la durata minima di cui all'art. 223 C.d.S., parametrandola a quanto previsto da altre norme, ma al solo e limitato fine di argomentare la congruità, nel caso di specie, della durata della sospensione per come irrogata.
Ad ogni modo, parte appellante contesta anche l'autosufficienza motiva del passaggio in contestazione, avendo preso in considerazione solamente parametri astratti di legge e non avendo apprezzato compiutamente gli elementi concreti del caso di specie. Da tale punto di vista, la censura
5 coglie nel segno e deve essere accolta, in quanto, in assenza di un automatismo rispetto alla definizione del minimo edittale, occorre valorizzare le peculiarità del caso, consistenti nella particolarità del sinistro autonomo, nell'assenza di esiti concernenti terze persone, nonché l'assenza di specifiche attività emergenti agli atti di causa circa la ricostruzione della dinamica del sinistro, che suggeriscono, come adeguata, una riduzione della durata della sospensione provvisoria, dai dodici mesi irrogati nel provvedimento opposto, alla durata di mesi otto.
2.3. Tanto premesso, il Tribunale ritiene di respingere il primo motivo di impugnazione e di accogliere il secondo, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e riduzione del periodo di sospensione provvisoria a mesi 8.
3. La riforma della sentenza impugnata impone di riformare anche la pronuncia concernente le spese di lite inerenti il primo grado di giudizio, con conseguente compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti della avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_3 CP_1
n. 206/2025, così provvede:
▪ accoglie l'appello con riferimento al secondo motivo articolato e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e a modifica del provvedimento prefettizio Prot. Uscita N. 0010440 del
17/2/2025, limita la durata della sospensione provvisoria della patente a mesi 8;
▪ rigetta l'appello per il resto;
▪ compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Sentenza resa in calce al verbale e pubblicata mediante lettura.
Così deciso in Trieste, in data 28 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
6
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione civile
*******
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 28/10/2025, alle ore 12:59, davanti al Giudice dott. Andrea D'Alessio sono presenti:
per parte appellante, , presente personalmente, l'Avv. William Crivellari;
Parte_1
per la parte appellata, , l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE Controparte_1
DELLO STATO TRIESTE, nella persona del Dott. Marco Meloni, Avvocato dello Stato;
Al fine della pratica forense, è presente il dott. Paolo Dicandia.
L'Avv. Crivellari discute oralmente ripercorrendo i motivi di impugnazione proposti con il ricorso in appello;
segnala, inoltre, che la documentazione versata in atti è completa anche con riguardo al contenuto del fascicolo di primo grado.
L'Avv. Meloni si richiama ai propri scritti difensivi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio autorizzando le parti ad allontanarsi, poiché della sentenza sarà data lettura nel pomeriggio anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Andrea D'Alessio dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
1 SENTENZA
resa nella causa civile di II grado concernente il giudizio di appello avverso la sentenza n. 206/2025, resa nel fascicolo R.G. G.d.P. n. 432/2025 del Giudice di Pace di;
CP_1 tra
C.F.: elettivamente domiciliata in , Via Parte_1 C.F._1 CP_1
FA SE n. 37, presso lo studio dell'Avv. William Crivellari, che la rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente al ricorso in appello, appellante
e di , in persona del Prefetto in carica pro tempore, con sede a in Controparte_2 CP_1 CP_1 piazza Unità d'Italia, n. 8, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
, con sede a in Piazza Dalmazia n. 3. CP_1 CP_1
appellata
avente a oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di in materia di opposizione CP_1
a ordinanza prefettizia ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 206/2025 dell'8/5/2025, il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione CP_1 proposta dagli odierni appellanti avverso il provvedimento prefettizio Prot. Uscita N. 0010440 del
17/2/2025 con cui è stata disposta la sospensione della patente di Guida ex art 223, comma 2, C.d.S.
a carico di odierna appellante, a causa delle contestazioni per cui «in data Parte_1
13/10/2024 guidava il veicolo targato FH58286 in stato di ebbrezza, così come risulta da accertamenti sanitari ai quali la stessa è stata sottoposta (1,33 g/l – su sangue), e quindi in violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada aggravato ai sensi del comma 2bis, considerato che bella fattispecie l'interessata si rendeva responsabile di incidente stradale (art. 141 comma 2 e 11 Cds)».
La sentenza impugnata ha, in particolare, affermato la tempestività del provvedimento prefettizio e la sussistenza dei presupposti di legge per la sua emanazione, all'esito di un'attenta ricostruzione dei margini applicativi della sospensione di cui all'art. 223 C.d.S., anche in confronto con quanto previsto dall'art. 186, in tema di sospensione definitiva del titolo di guida.
2 Il Giudice di Pace ha, infine, rigettato la domanda di riduzione del periodo di sospensione provvisoria della patente di guida, poiché già fissato nel minimo edittale dal provvedimento oggetto di opposizione.
Con ricorso depositato in data 12/6/2025, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza, articolando una nuova domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto ai sensi degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 150/2011, nonché affidando la richiesta di integrale riforma della pronuncia giudiziale di prime cure ai seguenti motivi di impugnazione: i) «Sulla erronea motivazione
/ erronea valutazione delle prove / in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare della patente prevista dall'art. 223 CDS nonché in ordine alla ritenuta sussistenza della evidente responsabilità dell'appellante nell'essere incorsa in un sinistro in stato di ebbrezza»; ii)
«Erronea applicazione dell'art. 223 CDS in punto durata della sospensione prevista dall'art. 223
CDS», e, infine, lamentando l'omessa motivazione circa la mancata assunzione delle prove proposte da parte ricorrente.
Il giudice, rigettata l'istanza cautelare come da ordinanza del 27/9/2025 e l'istanza istruttoria riproposta con ricorso in appello, ha fissato l'udienza del 28/10/2025 per la discussione della causa.
1.1. In rito deve essere rigettata l'istanza istruttoria da ultimo riproposta da parte appellante nelle proprie note di discussione. Tale istanza istruttoria si è fondata, infatti, sul presupposto errato per cui la sentenza impugnata non abbia motivato circa il rigetto della stessa. Purtuttavia, la pronuncia in parola ha dedicato un passaggio motivo specifico alle ragioni per cui non è stato dato ingresso processuale all'istruttoria proposta da parte ricorrente, affermando: «In ogni caso, non costituisce oggetto del presente giudizio l'accertamento della mancata commissione, da parte della sig.ra
, del reato, al momento ipotizzato nell'avviso di chiusura delle indagini Parte_1 preliminari (doc. 6 ricorrente) di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) C.d.s.: tale attività, infatti, è demandata alla competenza esclusiva del Giudice penale, cioè a dire al Tribunale di Trieste.
Il che inibisce a questo giudice di pace un'istruttoria sul fatto, che anticipi quella penale o alla stessa si sovrapponga».
Il Tribunale intende confermare tale passaggio motivo, poiché coglie correttamente le peculiarità dell'odierno giudizio in correlazione con le diverse prerogative spettanti al processo penale, unica sede in cui dovrà accertarsi l'effettiva commissione del fatto contestato all'odierna ricorrente.
Il Giudice di Pace, pertanto, ha correttamente ricostruito la sussistenza di elementi indiziari del fatto contestato, ponendosi nell'ottica dell'amministrazione che ha elevato la sanzione.
In tal senso, si osserva come la mancata acquisizione delle dichiarazioni di , non Testimone_1
è idonea a segnalare una mancanza da parte dell'attività di accertamento compiuta ai fini dell'applicazione della sospensione provvisoria, poiché egli non ha assistito al sinistro e neppure
3 all'asserita successiva permanenza, con assunzione di sostanze alcoliche, presso l'abitazione della passeggera.
Si osserva, come peraltro già sottolineato dal Giudice di prime cure, che parte appellante non ha indicato agli agenti a cui ha reso spontanee dichiarazioni le generalità della passeggera, individuata nel solo prenome di , unico soggetto le cui dichiarazioni avrebbero potuto smentire gli Per_1 elementi indiziari emersi nell'ambito del procedimento sanzionatorio.
Inoltre, tale carenza ha afflitto anche il successivo giudizio, dato che l'escussione testimoniale della predetta non è stata proposta né dinanzi al Giudice di Pace, né dinanzi al Tribunale.
Pertanto, quand'anche in questa sede si fosse ammessa l'escussione testimoniale di
[...]
, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere le dichiarazioni di quest'ultimo come idonee a Tes_1 sovvertire il portato indiziario in possesso della . CP_1
2. Tanto premesso, il Tribunale ritiene infondati i motivi di appello, per le seguenti ragioni.
2.1. Con il primo motivo afferente al merito dell'opposizione, parte appellante ha dedotto l'errore motivazionale in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace, per aver ritenuto sussistenti: «elementi gravi, precisi e concordanti che legittimano la prospettazione dell'ipotesi di reato di cui all'art. 186, comma
2, lett b con l'aggravante di cui al comma 2 bis», in relazione all'affermazione per cui
«nell'immediatezza del fatto, l'interessata ha dichiarato ai sanitari che la sua caduta dallo scooter era occorsa successivamente all'ingestione, ancorché modesta, di bevande alcoliche».
In particolare, parte appellate ha esplicitato l'errore del Giudice di prime cure per aver desunto, dal sintetico riassunto delle dichiarazioni di parte ricorrente contenuta nel verbale di P.S., un preciso ordine cronologico degli eventi, per cui l'assunzione di modica sostanza alcoolica avrebbe preceduto la caduta in scooter. Le predette dichiarazioni, di contro, sono state riportate nel passaggio recante il seguente tenore testuale: «Riferisce caduta da motociclo, trauma cranico non commotivo, trauma ginocchio dx. indossava il casco non integrale. Non amnesia. Velocità riferita circa 30 Km/h Riferita modica assunzione di sostanze alcoolici. Il trauma avveniva tra le 4.30 e le 5.00. Giunge mezzi propri».
Il predetto argomento, che pure potrebbe avere una sua rilevanza, posto che il giudice di prime cure ha tratto dal riferito sintetico passaggio la sussistenza di una dichiarazione autoaccusatoria, non tiene tuttavia conto dell'esito conclusivo degli accertamenti effettuati in pronto soccorso, recanti il seguente tenore letterale: «Ref. Giudiziario: trauma cranico non contusivo da caduta dal motociclo che stava guidando in stato di ebbrezza alcolica» (cfr. doc. n. 5 di parte appellata, p. 8).
Pertanto, sebbene nei passaggi riassuntivi iniziali non sia stata indicata una chiara articolazione cronologica degli eventi, essa è stata comunque oggetto delle attività di accertamento che hanno reso una chiara conclusione in termini di stato di abbrezza al momento del sinistro.
4 Inoltre, la sentenza impugnata ha affidato l'accertamento in ordine alla ricorrenza dei presupposti in parola ad un passaggio motivazionale più articolato, constante della considerazione di altri due elementi indiziari a disposizione dell'amministrazione, consistenti «nell'autonoma perdita di controllo del mezzo che la sig.ra stava guidando;
[…] nel tasso etilico di g/l 1,33 nel sangue, Pt_1 rilevato su campione prelevato alle 6.31, come attesta il referto d'analisi».
Tali elementi si saldano al referto del pronto soccorso e costituiscono integrazione di quegli «elementi concreti di evidente responsabilità», richiesti dall'art. 223, comma 2 C.d.S.
Correttamente, poi, il Giudice di prime cure non ha valorizzato le dichiarazioni spontanee rese dinanzi alla Polizia di Stato, Sezione Polizia Stradale di in data 29/10/2024, poiché da esse si CP_1 desumono sia elementi a favore della tesi di come l'assunzione di alcolici Parte_1 solamente successivamente alla caduta, sia altri elementi di senso opposto, come l'essersi messa alla guida del mezzo dopo aver trascorso una serata presso il Magazzino 27, nota discoteca della città.
Inoltre, quanto agli elementi favorevoli, si nota come pur avendo affermato che l'intera vicenda avrebbe visto come testimone un'amica, conosciuta la sera stessa, di nome , presso la cui Per_1 abitazione avrebbe consumato le sostanze alcoliche, quest'ultima non è stata meglio identificata, né indicata quale teste nel presente giudizio.
Pertanto, si rigetta il motivo di impugnazione.
2.2. Quanto al secondo motivo di gravame articolato dall'odierna appellante, concernente la durata della sanzione, essa si attaglia al passaggio della sentenza di prime cure in cui si afferma che: «la sanzione irrogata in via cautelare dal Prefetto, dodici mesi di sospensione della patente, è dunque pari al minimo edittale di cui ai commi 2 lett. B e 2 bis dell'art. 186 CDS, inoltre è conforme al disposto dell'art. 223, comma 1, CDS, in relazione alla fattispecie di reato configurata e configurabile».
L'errore contestato al giudice di prime cure consisterebbe nell'aver tratto il minimo edittale della sospensione irrogata alla sanzione prevista per le fattispecie di reato che rappresentano solamente il presupposto applicativo dell'art. 223 C.d.S.
Tale argomento non coglie nel segno, in quanto la sentenza impugnata è chiara nell'aver utilizzato il minimo edittale di cui ai commi 2, lett. b) e 2bis dell'art. 186 C.d.S., non già al fine di ricostruire surrettiziamente la durata minima di cui all'art. 223 C.d.S., parametrandola a quanto previsto da altre norme, ma al solo e limitato fine di argomentare la congruità, nel caso di specie, della durata della sospensione per come irrogata.
Ad ogni modo, parte appellante contesta anche l'autosufficienza motiva del passaggio in contestazione, avendo preso in considerazione solamente parametri astratti di legge e non avendo apprezzato compiutamente gli elementi concreti del caso di specie. Da tale punto di vista, la censura
5 coglie nel segno e deve essere accolta, in quanto, in assenza di un automatismo rispetto alla definizione del minimo edittale, occorre valorizzare le peculiarità del caso, consistenti nella particolarità del sinistro autonomo, nell'assenza di esiti concernenti terze persone, nonché l'assenza di specifiche attività emergenti agli atti di causa circa la ricostruzione della dinamica del sinistro, che suggeriscono, come adeguata, una riduzione della durata della sospensione provvisoria, dai dodici mesi irrogati nel provvedimento opposto, alla durata di mesi otto.
2.3. Tanto premesso, il Tribunale ritiene di respingere il primo motivo di impugnazione e di accogliere il secondo, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e riduzione del periodo di sospensione provvisoria a mesi 8.
3. La riforma della sentenza impugnata impone di riformare anche la pronuncia concernente le spese di lite inerenti il primo grado di giudizio, con conseguente compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti della avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_3 CP_1
n. 206/2025, così provvede:
▪ accoglie l'appello con riferimento al secondo motivo articolato e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e a modifica del provvedimento prefettizio Prot. Uscita N. 0010440 del
17/2/2025, limita la durata della sospensione provvisoria della patente a mesi 8;
▪ rigetta l'appello per il resto;
▪ compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Sentenza resa in calce al verbale e pubblicata mediante lettura.
Così deciso in Trieste, in data 28 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
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