Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 8318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8318 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08318/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02496/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2496 del 2026, proposto da
SA Lamalunga srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Viti, Lorenzo Massaro, Cesare Gatti e Filippo Angelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, Ministero della Cultura, Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, non costituiti in giudizio;
Per l’accertamento e la declaratoria,
- dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (SE) a fronte dell’istanza acquisita in data 19 maggio 2023 per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 25 D.lgs. 152/2006 (VIA) per la realizzazione di un impianto eolico, costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 57,6 MW, nei Comuni di SA di GL (BT) e NO UR (BT), con opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) ricadenti anche nei Comuni di TE (PZ), LO (PZ) e VE (PZ), e in particolare: (i) per aver il SE omesso di concludere il procedimento e di adottare il provvedimento di VIA ex art. 25 D.lgs. 152/2006 entro i termini perentori previsti da tale norma; (ii) per aver la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (“CTVIA”) omesso di predisporre lo schema di provvedimento di VIA ex art. 25 D.lgs. 152/2006; (iii) per aver il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR omesso di esprimere il proprio concerto ex art. 25, comma 2-bis D.lgs. 152/2006;
nonché per la condanna ,
- del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - e, ove occorrer possa, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura - a dare impulso, concludere il procedimento e rilasciare il provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 25 D.lgs. 152/2006, con la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia;
e per l’accertamento,
- del diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori, pari a € 13.426,19, ai sensi dell’art. 25, co. 2- ter , D.lgs. 152/2006;
nonché per la condanna,
- del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere alla ricorrente la somma pari al 50% degli oneri istruttori per il procedimento di VIA, pari a € 13.426,19, ai sensi dell’art. 25, co. 2- ter , D.lgs. 152/2006, oltre a interessi al saggio legale sulla sorte capitale dalla domanda al saldo effettivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa DE UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1 - La società ricorrente esponeva che la propria dante causa (società Santa Rita Energia srl) aveva presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“Mase”), con nota del 19 maggio 2023, un’istanza volta al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”), ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (“TUA”), per la realizzazione di un impianto eolico, costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 57,6 MW, nei Comuni di SA di GL (BT) e NO UR (BT) – Regione GL, con opere di connessione elettrica alla RTN ricadenti anche nei Comuni di TE (PZ), LO (PZ) VE (PZ) - Regione Basilicata. Detto Impianto (eolico on-shore ) costituisce un’opera strategica ai fini dell’implementazione del PNIEC e del PNRR ai sensi dell’articolo 7- bis del TUA, essendo incluso nell’elenco di cui all’Allegato I- bis (punto 1.2.1) e nell’elenco di cui all’Allegato II (punto 2) alla Parte Seconda del TUA.
2 - In data 9 giugno 2023, verificata la completezza della documentazione inviata ai fini della procedibilità dell’istanza, il Mase pubblicava tanto la documentazione trasmessa, quanto l’avviso al pubblico, assegnando un termine di trenta giorni per la presentazione di osservazioni ed il rilascio dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.
3 - La società ricorrente subentrava nella procedura ambientale in data 17 novembre 2023 mediante comunicazione regolarmente inviata all’Amministrazione procedente.
4 - Seguiva una fase di integrazione documentale su richiesta del MiC, della Regione GL e di ARPA GL. La fase di consultazione del pubblico terminava definitivamente in data 26 novembre 2024, senza la presentazione di alcuna osservazione.
5 - Senonché, secondo quanto riferito dalla società ricorrente, a partire da tale momento il procedimento sarebbe entrato in un’ingiustificata fase di stallo, in quanto il Mase non avrebbe proceduto ad acquisire tutti i pareri di competenza delle varie Amministrazioni coinvolte, tanto che il procedimento non si era ancora concluso a distanza di più di due anni dalla presentazione della domanda.
6 – A fronte di tali circostanze, la società ricorrente ha proposto il presente ricorso per veder accertata l’illegittimità dell’inerzia delle Amministrazioni intimate ed affermato l’obbligo di provvedere sull’istanza, nonché per ottenere la condanna delle medesime al rimborso degli oneri istruttori ai sensi di quanto disposto dall’ art. 25, comma 2- ter , del TUA.
7 – Le Amministrazioni resistenti, pur ritualmente evocate in giudizio, hanno optato per la contumacia.
8 - All’udienza camerale del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9 - Il Collegio ritiene che il presente ricorso sia meritevole di accoglimento sulla scorta delle seguenti ragioni di diritto.
10 - Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del TUA, l’Autorità competente è tenuta a valutare la documentazione acquisita tenendo conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali integrazioni del proponente, nonché delle osservazioni e dei pareri espressi nel corso della consultazione e a concludere il procedimento anche in presenza di pareri negativi o mancanti.
11 - La procedura VIA per i progetti PNRR - PNIEC è soggetta alla disciplina accelerata prevista dal comma 2- bis dello stesso articolo, che assegna termini perentori di 130 giorni per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione e di 30 giorni per l’adozione finale da parte del SE, previo concerto del Ministero della Cultura, con ulteriore termine per quest’ultimo non superiore a 20 giorni.
12 - Il comma 7 del medesimo articolo precisa che tutti i termini sono da considerarsi perentori ai sensi degli articoli 2, commi da 9 a 9- quater , e 2- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che l’inerzia delle amministrazioni competenti legittima il ricorso al potere sostitutivo nei termini di cui al comma 2- quater .
13 - La ricostruzione cronologica del caso in esame, rispetto ai termini di legge, conduce a constatare l’avvenuto superamento della soglia temporale massima fissata dalla normativa per la conclusione del procedimento, senza che risulti adottato alcun provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione procedente o delle amministrazioni concertanti.
14 - Il silenzio serbato integra, pertanto, l’ipotesi di silenzio inadempimento ai sensi degli articoli 2 e 2- bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 31 e 117 c.p.a.
15 - Peraltro, in esito all’evoluzione normativa e alla prassi applicativa maturata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8, comma 1- ter , del TUA, è stato chiarito che l’organizzazione della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC si fonda su un meccanismo di trattazione per quote differenziate, che attribuisce priorità alla lavorazione dei progetti qualificati come “prioritari” (ai sensi del medesimo comma), nel limite di almeno tre quinti delle istanze in lavorazione.
16 - Tale disciplina non comporta il venir meno dell’obbligo di provvedere entro i termini perentori sopra richiamati, ma impone, secondo un recente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 6503/2025), una modulazione dell’effetto conformativo delle sentenze di accoglimento dei ricorsi avverso il silenzio, al fine di salvaguardare l’assetto ordinamentale delle priorità procedimentali.
17 - Ne consegue che l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento in relazione all’istanza della società ricorrente, con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, pur dovendo ciò avvenire nel rispetto della pianificazione per quote dei progetti in trattazione e, dunque, nel quadro dei progetti PNIEC prioritari e non prioritari, cui è riservata la quota minima pari, rispettivamente, a tre e due quinti delle trattazioni.
18 - Il Collegio ritiene congruo assegnare al SE il termine complessivo di giorni 90 (novanta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza, per la conclusione del procedimento, nel rispetto delle quote di priorità previste dall’art. 8, comma 1- ter , del TUA.
19 - Il Collegio ritiene di poter soprassedere, allo stato, alla nomina del commissario ad acta , cui potrà provvedersi in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, dietro richiesta di parte ricorrente.
20 - Sulla base dell’accertata sussistenza di un illegittimo silenzio-inadempimento sull’istanza presentata da parte ricorrente, deve essere altresì dichiarata la fondatezza della domanda di accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, azionata da parte ricorrente ai sensi dell’articolo 25, comma 2- ter , del TUA. Per come è già stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 giugno 2025, n. 12176), in forza della citata previsione “ il diritto al rimborso del 50% delle spese di istruttoria discende quale conseguenza diretta e automatica dalla violazione da parte del SE dei termini di conclusione del procedimento. Sicché, una volta verificatosi lo ‘sforamento’ dei termini procedimentali, sorge con ciò stesso consequenzialmente ex lege in capo all’operatore economico istante il diritto al relativo rimborso, e, al contempo, il contestuale obbligo a carico del SE al relativo pagamento ”, avendo l’art. 25, comma 2- ter , del TUA introdotto una forma speciale dell’istituto dell’indennizzo per ritardo procedimentale di cui all’art. 2- bis , comma 1- bis , della legge n. 241 del 1990. Il SE, pertanto, deve essere condannato al pagamento della somma corrispondente al 50% dei diritti di istruttoria versati dalla società ricorrente.
21 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura sull’istanza volta ad ottenere il rilascio della VIA;
Ordina alle Amministrazioni intimate di provvedere sulla predetta istanza entro giorni 90 (novanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento a favore di parte ricorrente, a titolo di rimborso, della somma corrispondente al 50% dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 25, comma 2- ter , del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 dalla stessa versati;
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN IZ, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
DE UR, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| DE UR | EN IZ |
IL SEGRETARIO