Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/05/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa d'appello avente ad oggetto: Mediazione.
Proposta da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]n. 21/7, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto d'appello, dall'Avv. Francesco Penna (C. F. e dall'Avv. Danilo Noli C.F._2
(C. F. ) ed elettivamente domiciliata nel loro studio, sito in Genova, Via C.F._3
G. T. Invrea n. 20/16 A;
-Appellante
-contro-
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Genova, Via Sabotino n. 41/R, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Felice Carlo Assereto (C.F. ) e dall'Avv. Stefania Bizzarri (C.F. C.F._4
XX Settembre, n. 23/9 A;
-Appellata
-per la riforma- della sentenza n. 1612/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 23.05.24 e notificata in data 24.05.24.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia Codesta Eccellentissima Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi della normativa vigente nel merito, in accoglimento del presente appello ed in integrale riforma della sentenza del la sentenza del Tribunale di Genova, Sezione III CIVILE,
Giudice Unico Dottoressa Ada Lucca, n° 1612/2024 pubblicata il 23 maggio 2024, notificata il 24 maggio 2024 - rigettare ogni domanda ed eccezione proposta da Controparte, revocando per quanto occorra il decreto ingiuntivo emesso con ordinanza del 25 luglio 2023, ed accertare
e dichiarare che la ha omesso, colposamente o Controparte_2 dolosamente, di informare la sig. ra di circostanze rilevanti ai fini della stipula Parte_1 dell'atto preliminare di compravendita di cui in parte narrativa ed ha conseguentemente cagionato alla stessa un danno pari ad € 130.000,00; in conseguenza di quanto sopra, condannare la a pagare la somma di € 130.000,00, oltre Controparte_2 interessi e rivalutazione a far data dalla domanda al saldo, a favore di;
- con Parte_1 vittoria per diritti, onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.v.a. e C.p.a. come per legge.”.
Per l'appellata: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza e domanda reietta e disattesa, respingere siccome infondato in fatto e in diritto l'appello avversario, con condanna dell'appellante alle spese del giudizio”.
***
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio nanti Parte_1 il Tribunale di Genova l'agenzia immobiliare al fine Controparte_2 di sentire dichiarare la responsabilità della stessa per aver omesso, colposamente o dolosamente, di informarla di circostanze rilevanti ai fini della stipula dell'atto preliminare di compravendita e averle conseguentemente cagionato un danno pari ad € 130.000,00.
In particolare, l'originaria attrice deduceva:
- di essere proprietaria di un compendio immobiliare sito in Genova, Via Ciro Menotti n. 46;
- che, avvalendosi della mediazione dell'Agenzia Immobiliare Studioemme s.a.s. di Carlo
Mezzani e C, riceveva ed accettava una proposta di acquisto del predetto compendio immobiliare per l'importo complessivo di € 950.000,00;
- che l'agente immobiliare avrebbe consentito la modifica di una clausola del preliminare di compravendita omettendo di informarla;
- che, in particolare, sarebbe stata inserita nel preliminare di compravendita la clausola in base alla quale :” si impegna a consegnare a parte promittente acquirente entro il Parte_1
30/03/2021 i titoli di conformità urbanistica allo stato attuale del caseggiato”;
- che l'agente immobiliare sarebbe stato a conoscenza dell'esistenza di irregolarità sull'immobile;
- che, in sede di sottoscrizione del preliminare davanti al notaio, il quale si sarebbe limitato all'autentica delle firme, non si sarebbe avveduta della modifica e sarebbe stata Parte_1 obbligata a consegnare entro venti giorni titoli di cui non sarebbe stata in possesso;
- che parte promittente acquirente, con lettera del 08/04/2021, avrebbe contestato l'inadempimento della parte promittente venditrice e le avrebbe concesso termine fino al
14/04/2021 per fornire la documentazione mancante;
- che, per comporre il contenzioso insorto, le parti avrebbero sottoscritto scrittura privata modificativa delle condizioni originariamente pattuite “addendum al preliminare di compravendita del 10/03/2021”, ove il prezzo pattuito sarebbe stato ridefinito nella minor somma di € 820.000,00.
Sulla base di tali premesse in fatto, l'originaria attrice concludeva chiedendo la condanna dell'agenzia immobiliare per violazione del dovere di informazione ai sensi dell'art. 1759, comma 1 c.c., con conseguente risarcimento della perdita economica subita.
Si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_2 domanda attorea e chiedendone il rigetto.
L'originaria convenuta, inoltre, proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento della provvigione dovuta da per l'attività di mediazione svolta, pari al 4%, per un Parte_1 totale di euro 38.000,00 oltre IVA.
L'odierna appellata esponeva, poi, che le parti avrebbero concordato un acconto pari a euro
6.400,00 (oltre IVA), con saldo alla stipula del contratto definitivo di vendita, e, tuttavia, controparte, nonostante i ripetuti solleciti, avrebbe omesso di provvedere.
Pertanto, la concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via CP_2 riconvenzionale, la condanna di al saldo delle prestazioni di mediazione Parte_1 ricevute, pari ad euro 31.600,00 oltre IVA.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova così statuiva: “RIGETTA le domande di parte attrice;
CONFERMA il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso con ordinanza del
25/07/2023; CONDANNA a rifondere a parte convenuta Parte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in 9142,00 euro per compensi, oltre spese generali, Iva e CPA.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- non avrebbe fornito alcuna prova di aver subito un danno dal comportamento Parte_1 dell'agenzia immobiliare;
- nel caso di specie, l'originaria attrice sarebbe stata in condizioni di conoscere le irregolarità edilizie dell'immobile, essendo stata assistita da un legale fin dalle fasi iniziali delle trattative;
- l'odierna appellante, per sua stessa ammissione, non si sarebbe accorta dell'inserimento del contratto preliminare della clausola n. 6) relativa al suo obbligo di consegna di documentazione riguardante l'immobile promesso in vendita, e ciò nonostante il notaio avesse letto l'atto alle parti in sede di autentica delle firme e nonostante esse lo avessero sottoscritto;
- la responsabilità per l'asserito pregiudizio patito dalla a seguito della rinegoziazione Pt_1 delle condizioni contrattuali con la parte promissaria acquirente non sarebbe stata ascrivibile all'agenzia immobiliare, che sarebbe stata estranea a tale rinegoziazione.
Con atto di citazione in appello notificato in data 21.06.25, impugnava Parte_1 la predetta decisione, deducendo cinque motivi.
Col primo motivo (“VIOLAZIONE E/O ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL DISPOSTO
DELL'ART. 1759 COMMA 1 C.C.”), l'appellante sosteneva che il Tribunale di Genova avrebbe errato nello statuire che, ai sensi dell'art. 1759 c.c., il mediatore sarebbe tenuto a comunicare alle parti circostanze di fatto e di diritto idonee ad influire sulla conclusione dell'affare, ma non anche il contenuto di specifiche clausole contenute in un contratto preliminare di compravendita.
In particolare, secondo , premesso che le fonti da cui trarre gli specifici obblighi Parte_1 informativi in capo al mediatore sarebbero gli artt. 1759, comma 1 c.c., 1175 e 1176 c.c. nonché art. 3, comma 1 della Legge n. 39/1989, la condotta dell'intermediario che ometta di comunicare alla parte promittente venditrice una clausola il cui inserimento nel preliminare sia stato suggerito dalla parte promissaria acquirente (ipotesi di cui al caso di specie) integrerebbe una
“evidente omissione di un'attività necessaria per la conclusione dell'affare, che costituisce quanto meno gravissima mancanza di diligenza da parte del mediatore stesso” (pagg. 10 e 11 dell'appello).
Col secondo motivo (“ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE VICENDE PROVATE IN
CORSO DI CAUSA”), l'appellante si doleva dell'erroneità della decisione di prime cure, nella parte in cui essa aveva statuito che non avrebbe fornito la prova di aver subito Parte_1 un danno dal comportamento dell'agenzia immobiliare.
Sul punto, l'originaria attrice richiamava il contenuto delle e – mail scambiate tra lei stessa, la controparte e il mediatore, sostenendo che da esse il Tribunale di Genova avrebbe potuto e dovuto desumere la prova del fatto che, nel caso di specie, “il mediatore abbia ricevuto una richiesta di modifica e l'abbia trasmessa al Notaio che l'ha inserita nel testo del preliminare
MA NON l'abbia comunicata né alla né al difensore della stessa, con cui pure aveva Pt_1 rapporti da tempo.” (pag. 13 dell'appello).
Inoltre, l'appellante osservava che il primo Giudice, qualora non avesse reputato sufficienti, ai fini della prova dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno, i documenti versati in atti, avrebbe dovuto ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale, ritualmente dedotti da parte attrice in primo grado:
“
4. vero che, all'atto della stipula del preliminare di compravendita per la registrazione, davanti a Notaio, il testo originariamente concordato veniva variato in sede di atto notarile;
5. vero che riceveva da parte promissaria acquirente una richiesta di Parte_2 modifica da inserire e specificamente la seguente: “si impegna a consegnare a Parte
Promittente Acquirente entro il 30/03/2021 i titoli di conformitàurbanistica allo stato attuale del caseggiato”;
6. vero che aveva omesso di informare della richiesta di Parte_2 Parte_1 cui al capitolo 5;”.
Al contrario, il Tribunale di Genova, secondo la tesi della , avrebbe erroneamente Pt_1 deciso nel senso dell'irrilevanza di tali istanze istruttorie, salvo, poi, rigettare le pretese attoree per difetto di prova.
Col terzo motivo (“ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN
ORDINE AL DOVERE DI DILIGENZA”), l'appellante sosteneva che il Tribunale di Genova, avendo stabilito che, nella fattispecie in esame, il mediatore, pur non avendo trasmesso alla parte promittente venditrice l'informazione circa la proposta della parte promissaria acquirente di inserimento, nel preliminare di compravendita, della clausola relativa alle irregolarità urbanistiche dell'immobile de quo e all'obbligo di consegna di documentazione, avrebbe rispettato il dovere di diligenza lui incombente ex art. 1759 c.c., avrebbe illogicamente posto a carico del cliente non professionista un onere di diligenza superiore rispetto a quello esigibile dall'agenzia immobiliare.
In argomento, la sosteneva che la condotta tenuta nel caso di specie dalla Pt_1 CP_2 sarebbe stata qualificabile come pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 20 del
[...]
Codice del consumo e concludeva che “l'omissione dell'informazione, accompagnata dalla formale lettura di un documento che doveva essere già integralmente concordato, ha indotto la
in errore, limitando e a condizionando la libertà di scelta del consumatore Pt_1 inducendola ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso (art. 18 del Codice del Consumo).” (pagg. 15 e 16 dell'appello).
Col quarto motivo (“ERRONEITÀ E/O ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE
ALL'ASSERITA MANCATA PROVA DEL DANNO.”), l'appellante lamentava l'erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui essa aveva escluso la responsabilità dell'agenzia immobiliare per il presunto danno patrimoniale cagionatole dalla rinegoziazione delle condizioni contrattuali con la parte promissaria acquirente.
In particolare, sosteneva che, qualora l'agente immobiliare le avesse Parte_1 comunicato la proposta di controparte di inserire nel preliminare la clausola n. 6), si sarebbe potuto evitare il verificarsi dell'evento dannoso, “perché controparte non avrebbe in alcun modo potuto contestare l'inadempimento e sarebbe stata costretta ad onorare il contratto.”
(pag. 17 dell'appello).
Col quinto motivo (“MANCATA ASSUNZIONE DI UNA PROVA DECISIVA”), l'appellante lamentava che il Tribunale di Genova, nella sentenza impugnata, non avrebbe dato atto del fatto che ella avrebbe già versato alla la somma di euro 5.000,00 in contanti e non Controparte_2 le avrebbe illegittimamente concesso di provare la circostanza, avendo giudicato irrilevante il relativo capitolo di prova da lei dedotto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.10.24, si costituiva in giudizio la contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, Controparte_2 sostenendo:
- che controparte avrebbe ammesso, a pag. 3 dell'appello, di essersi avvalsa dell'attività di mediazione della così rendendo pacifico il diritto di quest'ultima alla Controparte_2 provvigione;
- che l'appellante non avrebbe fornito prova del fatto che la parte promissaria acquirente abbia comunicato al mediatore una proposta di modifica del contratto preliminare;
- che, in ogni caso, l'omissione addebitata da controparte e la conseguente lamentata ignoranza della clausola n. 6) del preliminare, nel caso di specie, risulterebbero insussistenti perché il notaio, nell'autenticare le firme presenti sul contratto preliminare per cui è causa, avrebbe dato atto di aver letto il documento ai comparenti, con attestazione munita dalla fede privilegiata propria dell'atto pubblico;
- che, comunque, dal capitolo n. 8) formulato dall'originaria attrice nel giudizio di primo grado sarebbe stato possibile evincere che avrebbe dato incarico ad un architetto di Parte_1 reperire la documentazione menzionata nella clausola n. 6) del preliminare, ragion per cui, anche a voler accedere alla ricostruzione avversaria, la stessa risulterebbe priva di qualsivoglia effetto pratico, dal momento che la stessa promittente venditrice si sarebbe attivata per adempiere alla citata clausola contrattuale;
- che la diminuzione del prezzo di vendita dell'immobile per cui è lite, oltre a poter essere teoricamente riconducibile a fattori diversi rispetto alla modifica delle condizioni contrattuali, sarebbe stata comunque pattuita in autonomia tra le parti del preliminare, con conseguente estraneità dell'agenzia immobiliare.
La Corte, con ordinanza collegiale del 20.12.24, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata proposta dall'appellante, non ritenendo sussistente né il requisito del fumus boni iuris, né quello del periculum in mora.
La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza del 20.12.24, rinviava la causa all'udienza del 08.05.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
Con ordinanza del 09.05.25, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Quanto al primo motivo, si osserva che la sentenza della Corte di Cassazione citata dall'appellante, n. 11371/2023, si è pronunciata su una fattispecie in cui il mediatore aveva omesso di informare la parte promissaria acquirente della presenza di irregolarità urbanistiche non ancora sanate nell'immobile promesso in vendita, enunciando i seguenti principi di diritto:
“Il mediatore, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., deve comunicare alle parti le circostanze
a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell'attività esercitata, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni;
ne consegue che, ove l'affare sia concluso, può sussistere la responsabilità risarcitoria del mediatore in caso di mancata informazione del promissario acquirente circa
l'esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all'immobile oggetto della promessa di vendita, dovendosi comunque verificare l'adempimento di tale dovere di informazione da parte del mediatore con esclusivo riferimento al momento stesso della conclusione dell'affare. Allorché l'affare sia concluso, la responsabilità risarcitoria del mediatore reticente o mendace può correlarsi al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte che siano state effetto del deficit informativo subito (indipendentemente dalla eventuale responsabilità concorrente della controparte contrattuale, quale, nella specie, quella del venditore per la violazione dell'impegno traslativo, che possa consentire al compratore di sperimentare i mezzi di tutela finalizzati al mantenimento dell'equilibrio del rapporto di scambio), o anche all'importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente.”.
Nel caso di specie, diversamente, , parte promittente venditrice, ha addebitato Parte_1 all'agenzia immobiliare convenuta in giudizio di non averle colposamente comunicato la proposta, pervenuta dalla promissaria acquirente, di inserire, nella clausola n. 6) del contratto preliminare, la seguente previsione: “si impegna a consegnare a Parte Promittente Acquirente entro il 30/03/2021 i titoli di conformità urbanistica allo stato attuale del caseggiato”.
Ne deriva che, mentre, nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, il mediatore aveva effettivamente sottaciuto alla parte un elemento idoneo a influire sul buon esito dell'affare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1759 c.c., altrettanto non può affermarsi nella fattispecie de qua, in cui, anche a voler ritenere provato che la formulazione della clausola n.
6) del preliminare del 10.03.21 sia stata frutto di una proposta di modifica pervenuta dalla promissaria acquirente (punto su cui si tornerà infra), è stato contestato all'agenzia immobiliare di non aver comunicato alla parte una circostanza che la parte stessa avrebbe potuto e dovuto verificare prima della firma del contratto preliminare e che, quindi, non appare idonea a determinare la responsabilità del mediatore ex art. 1759 c.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Pertanto, il primo motivo d' appello è infondato.
Quanto al secondo e al terzo motivo, che si ritiene possano trattarsi congiuntamente in quanto entrambi attinenti alla formazione del preliminare del 10.03.21, si osserva che il preliminare di vendita per cui è causa contiene un'autentica notarile delle firme nell'ambito della quale, tra l'altro, si legge quanto segue: “Faccio constare che della scrittura che precede io Notaio ho dato lettura ai Signori e ” (cfr. doc. 1 di Parte_1 CP_3
parte attrice in primo grado).
Tale attestazione, in quanto contenuta in un atto pubblico, è assistita da fede privilegiata e l'odierna appellante non ha proposto avverso la medesima alcuna querela di falso.
Pertanto, nel caso di specie non è revocabile in dubbio che abbia firmato il Parte_1
documento de quo, così approvandolo in ogni sua parte dopo che le era stata data lettura.
Tale circostanza, ad avviso di questa Corte, rende del tutto irrilevanti i capitoli di prova dedotti dall'appellante, in quanto gli stessi risultano diretti a dimostrare l'asserita mancata comunicazione, da parte dell'agenzia immobiliare, del contenuto di una clausola contrattuale che, tuttavia, la ha sottoscritto a seguito, come detto, della lettura integrale del Pt_1
preliminare svolta dal notaio.
Ad abundantiam, si osserva che gli scambi di e-mails prodotte dall'originaria attrice sub doc.
3) non appaiono sufficienti a dimostrare la pretesa omessa comunicazione delle modifiche avanzate da parte promissaria acquirente, a maggior ragione se si considera che, come ricordato dall'appellata, “la presunta modifica del preliminare, di cui l'appellante si duole, non introduceva tra gli obblighi del venditore nulla, se non l'onere di far predisporre documentazione con la quale regolarizzare i beni venduti.” (pag. 4 della comparsa di risposta).
Da ultimo, si rammenta che il Giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, ha rilevato che “Risulta invece provato in atti che la sig.ra è stata assistita da un legale di propria Pt_1
fiducia sin dalle fasi iniziali delle trattative inclusa la redazione della bozza, conseguentemente non può essere ritenuta la responsabilità della formazione del negozio in capo al mediatore.”
(pagg. 4 e 5). Su tale circostanza di fatto, la non ha argomentato alcunché nella presente Pt_1 sede d'appello ed essa – da considerarsi ormai definitivamente accertata – rappresenta un ulteriore elemento a sostegno della tesi di parte appellata, secondo cui la promittente venditrice non avrebbe potuto invocare la responsabilità dell'agenzia immobiliare per la pretesa omessa informazione circa un aspetto ricadente pienamente nella sfera di conoscibilità della parte.
Pertanto, il secondo e il terzo motivo d'appello sono infondati.
Quanto al quarto motivo, si osserva che la scrittura privata prodotta da parte appellante sub doc. 10), oltre a essere sottoscritta soltanto da , risulta riconducibile alle Parte_1
parti indicate a pag. 1 del documento stesso, ossia: Bi.De.Ma. s.r.l., quale parte promittente venditrice, e (anche in qualità di procuratrice di ), quale Parte_1 Parte_3
parte promissaria acquirente.
Pertanto, alla scrittura de qua è rimasta del tutto estranea l'agenzia immobiliare CP_2
circostanza che, di per sé, potrebbe già reputarsi sufficiente a escludere la pretesa
[...] risarcitoria avanzata dall'appellante col motivo in esame, come già condivisibilmente statuito dal primo Giudice (“Nel caso di specie il convenuto è terzo estraneo all'accordo raggiunto tra le parti che hanno rinegoziato, a seguito del contestato inadempimento, il corrispettivo della vendita, stabilendo un importo inferiore e pertanto non può essere contestato all'agenzia immobiliare il danno rappresentato dalla differenza di prezzo pattuito a seguito della transazione.”, pag. 5 della sentenza impugnata).
In ogni caso, la responsabilità dell'odierna appellata per il pregiudizio patrimoniale asseritamente subito da in forza della scrittura in esame deve essere esclusa in Parte_1
forza di quanto sopra statuito riguardo alla pretesa mancata comunicazione, da parte della della clausola n. 6) del contratto preliminare del 10.03.21 all'odierna Controparte_2
appellante.
Pertanto, il quarto motivo d'appello è infondato.
Quanto al quinto motivo, si rileva che il Giudice di primo grado ha dato atto del fatto che abbia versato la somma di euro 6.400,00 a controparte a titolo di acconto Parte_1
e che, tuttavia, l'odierna appellante, nonostante i ripetuti solleciti, ha omesso di corrispondere a il saldo del dovuto, pari a euro 31.600,00 oltre IVA. Controparte_2
Per contro, la circostanza che l'odierna appellante abbia versato all'agenzia immobiliare la somma di euro 5.000,00 in contanti è rimasta del tutto sfornita di prova e, comunque, la stessa appare irrilevante rispetto all'oggetto del presente giudizio, coincidente con la ipotetica responsabilità del mediatore ex art. 1759 c.c. per non aver comunicato alla parte promittente venditrice la proposta di modifica della clausola n. 6) delle bozza del contratto preliminare di vendita formulata dalla parte promissaria acquirente.
Pertanto, anche il quinto motivo è infondato, sicché l'intero appello deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, ritenuta la causa appartenente allo scaglione di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 e applicati i valori medi per tutte le fasi.
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma integralmente la sentenza n. 1612/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata in data
23.05.24 e notificata in data 24.05.24;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 14.317,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 14.05.25.
Il Consigliere estensore dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni