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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/02/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9406/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9406/2015 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vincenzo AUDIELLO Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO, presso il cui studio in Foggia alla via Roma n. 142 è elettivamente domiciliato
- OPPONENTE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI TRANI CP_1 C.F._1
MARCO, presso il cui studio in Foggia alla in VIA TRENTO N. 27 è elettivamente domiciliato
- OPPOSTO - CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/10/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto citazione ritualmente notificato il 17/12/2015 il Parte_2 sito in Foggia alla via Isonzo n. 4, in persona dell'amministratore pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1859/15 del 22/10/2015, con cui il Tribunale di Foggia gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di , già amministratore del CP_1
medesimo, della somma di € 13.651,04 oltre interessi e spese del procedimento Parte_2 monitorio, chiedendone la revoca e spiegando, altresì, domanda riconvenzionale per l'ammontare di € 72.457,33 a titolo di restituzione di spese effettate in assenza di valida giustificazione e di risarcimento danni derivanti dalla violazione degli obblighi di corretta e diligente amministrazione. Con comparsa di risposta del 25/2/2016 si costituiva , eccependo CP_1
l'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, di cui chiedeva l'integrale rigetto con il favore delle spese. Espletata l'attività istruttoria, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata pagina 1 di 5 in data 2/10/2024 in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 2. La pretesa azionata in via monitoria da è fondata solo in parte e deve CP_1 trovare accoglimento per quanto di ragione, alla luce delle considerazioni che seguono. Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore-convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. Va poi precisato che nel caso di specie l'opposto-attore in senso sostanziale, già amministratore del condominio “ fino all'8/5/2014, ha dedotto di essere Parte_1 titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti dell'opponente-convenuto in senso sostanziale e si duole dell'inadempimento di quest'ultimo consistito: a) nella mancata restituzione della somma complessiva di € 10.318,86 anticipata per conto del condominio;
b) nel mancato pagamento del compenso per l'attività prestata in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria del 13/5/2013, determinato in € 3.332,18 e corrispondente al 2,8
% all'importo complessivo dell'appalto. Sicché, nel caso de quo, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
2.a Ciò premesso, deve rilevarsi che, con riferimento alle prima delle voci credito (€ 10.318,86 anticipate per spese condominiali) l'opposto non ha correttamente adempiuto al proprio onus probandi. In punto di diritto è bene premettere che l'amministratore di condominio - nel quale non è ravvisabile un ente fornito di autonomia patrimoniale, bensì la gestione collegiale di interessi individuali, con sottrazione o compressione dell'autonomia individuale - configura un ufficio di diritto privato oggettivamente orientato alla tutela del complesso dei suindicati interessi e realizzante una cooperazione, in ragione di autonomia, con i condomini, singolarmente pagina 2 di 5 considerati, che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto "sociale" della gestione, al mandato con rappresentanza;
da ciò pertanto ne deriva la conseguente applicabilità, nei rapporti tra amministratore ed ognuno dei condomini, dell'art. 1720 comma 1 cc, secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni fatte nell'esecuzione dell'incarico (in tali espressi termini Cassazione Sentenza n. 1286/1997 che richiama Cass. n. 1720/1981). In particolare, su tale ultimo aspetto, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo cui, poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di Parte_2 mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è necessario che l'amministratore dia la prova degli esborsi effettuati (in tal senso Cassazione ordinanza n. 20137/2017). In particolare, l'amministratore deve offrire la prova delle spese anticipate di cui chiede la restituzione presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. Detto altrimenti, nell'ipotesi di mandato oneroso, tra cui rientra il rapporto con l'amministratore di condominio, il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (Tribunale Bari sentenza n. 1334 del 18/04/2011). L'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto solo quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualità e della quantità dei frutti percetti) e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione (cfr sul punto anche Cass., sez. 11, 9.6.2010, n. 1378). La deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate;
pertanto, ove il rendiconto - che è soggetto al principio di cassa - evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale (Cassazione civile, sez. II , 09/05/2011 , n. 10153). Il credito che l'amministratore vanta nei confronti del condominio per le spese anticipate nell'interesse dell'ente si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza e pertanto incombe sull'amministratore la prova degli esborsi effettuati, mentre il condominio deve dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni spesa. Va precisato, tuttavia, che l'approvazione del rendiconto non costituisce riconoscimento di debito da parte del , dovendo l'amministratore fornire una ricostruzione analitica Parte_2 che evidenzi la corrispondenza tra il debito/fattura del condominio ed il pagamento disposto con assegno o bonifico o comunque con denaro proveniente dal proprio conto personale. (Tribunale Velletri sez. I, 02/08/2023, n.1583).
pagina 3 di 5 Le anticipazioni di spese relative alla conservazione e alla gestione del condominio fatte dall'amministratore uscente, allo scopo di coprire un disavanzo di cassa devono, essere sottoposte al preventivo vaglio dell'organo assembleare oppure essere oggetto di specifica deliberazione di ratifica ad hoc, atteso che non è legittima la richiesta di rimborso non corrispondente ad un'operazione contabile registrata in sede di riepilogo e approvata dalla assemblea (Corte appello , Catania , sez. II , 27/05/2021). Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il giudicante che l'opposto, pur essendone onerato, non abbia dato prova dettagliata degli effettivi esborsi posti a fondamento della pretesa de qua, non essendo sufficiente, in assenza di una ricostruzione analitica dei singoli esborsi e di una deliberazione assembleare di ratifica ad hoc, la mera approvazione del rendiconto con la generica precisazione che “parte del saldo passivo (euro 10.658,96) costituisce credito dell'amministratore”.
2.b) Quanto alla seconda voce di credito, appaiono condivisibili, perché logiche coerenti e prive di contraddizioni, le considerazioni e le conclusioni rassegnate dalla CTU la quale, nel proprio elaborato – cui si fare integrale rinvio per gli elementi di dettaglio – ha rideterminato in €.1.198,97 l'importo complessivamente ancora dovuto in favore dell'apposto, il quale ha fatto piena acquiescenza a siffatta rideterminazione. Alla luce delle considerazioni che seguono, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, il in persona dell'amministratore pro tempore deve essere Parte_2 Parte_1 condannato a pagare, in favore di , la somma di € 1.198,97, oltre agli Parte_3 interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. 3. La domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente convenuto sostanziale è infondata e non può trovare accoglimento alla luce dei rilievi che seguono. Ritiene, innanzitutto, il Tribunale che alcun addebito possa essere elevato nei confronti del con specifico riferimento alla mancata escussione della polizza fideiussoria, sul CP_1 duplice rilievo che: a) trattasi di contestazione fondata sull'assunto, mai dimostrato, della mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di manutenzione straordinaria da parte dell'impresa appaltatrice;
b) non vi è alcuna prova del pregiudizio lamentato dal . Parte_2
Quanto agli addebiti di diligenza nella gestione contabile, il non ha assolto al Parte_2 proprio onere probatorio, risultando pienamente condivisibili sul punto le conclusioni rassegnate dalla CTU la quale, all'esito dell'esame di una documentazione “lacunosa ed insufficiente”, non ha rilevato particolari episodi di cattiva gestione imputabili al . CP_1
4. Quanto alle spese di lite, in considerazione del ridimensionamento della pretesa azionata in sede monitoria, ne appare opportuna la compensazione in ragione del 50%; mentre il residuo 50% deve essere posto a carico dell'opponente e liquidato come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, tenuto conto del valore della controversia (determinato sulla base del decisum) e dell'attività espletata. Per le stesse ragioni anche le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1859/15 del 22/10/2015;
pagina 4 di 5 - condanna il sito in Foggia alla via Isonzo n. 4, in persona Parte_2 dell'amministratore pro tempore al pagamento, in favore di e per le causali CP_1 di cui in narrativa, della somma di € 1.198,97, oltre agli interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna il sito in Foggia alla via Isonzo n. 4, in persona Parte_2 dell'amministratore pro tempore al pagamento, in favore di di 1/2 delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 1.276,00 per onorari, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge e compensa le spese tra le parti per la parte residua;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna le spese di CTU. Foggia, 20 febbraio 2025 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9406/2015 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vincenzo AUDIELLO Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO, presso il cui studio in Foggia alla via Roma n. 142 è elettivamente domiciliato
- OPPONENTE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI TRANI CP_1 C.F._1
MARCO, presso il cui studio in Foggia alla in VIA TRENTO N. 27 è elettivamente domiciliato
- OPPOSTO - CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/10/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto citazione ritualmente notificato il 17/12/2015 il Parte_2 sito in Foggia alla via Isonzo n. 4, in persona dell'amministratore pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1859/15 del 22/10/2015, con cui il Tribunale di Foggia gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di , già amministratore del CP_1
medesimo, della somma di € 13.651,04 oltre interessi e spese del procedimento Parte_2 monitorio, chiedendone la revoca e spiegando, altresì, domanda riconvenzionale per l'ammontare di € 72.457,33 a titolo di restituzione di spese effettate in assenza di valida giustificazione e di risarcimento danni derivanti dalla violazione degli obblighi di corretta e diligente amministrazione. Con comparsa di risposta del 25/2/2016 si costituiva , eccependo CP_1
l'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, di cui chiedeva l'integrale rigetto con il favore delle spese. Espletata l'attività istruttoria, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata pagina 1 di 5 in data 2/10/2024 in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 2. La pretesa azionata in via monitoria da è fondata solo in parte e deve CP_1 trovare accoglimento per quanto di ragione, alla luce delle considerazioni che seguono. Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore-convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. Va poi precisato che nel caso di specie l'opposto-attore in senso sostanziale, già amministratore del condominio “ fino all'8/5/2014, ha dedotto di essere Parte_1 titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti dell'opponente-convenuto in senso sostanziale e si duole dell'inadempimento di quest'ultimo consistito: a) nella mancata restituzione della somma complessiva di € 10.318,86 anticipata per conto del condominio;
b) nel mancato pagamento del compenso per l'attività prestata in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria del 13/5/2013, determinato in € 3.332,18 e corrispondente al 2,8
% all'importo complessivo dell'appalto. Sicché, nel caso de quo, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
2.a Ciò premesso, deve rilevarsi che, con riferimento alle prima delle voci credito (€ 10.318,86 anticipate per spese condominiali) l'opposto non ha correttamente adempiuto al proprio onus probandi. In punto di diritto è bene premettere che l'amministratore di condominio - nel quale non è ravvisabile un ente fornito di autonomia patrimoniale, bensì la gestione collegiale di interessi individuali, con sottrazione o compressione dell'autonomia individuale - configura un ufficio di diritto privato oggettivamente orientato alla tutela del complesso dei suindicati interessi e realizzante una cooperazione, in ragione di autonomia, con i condomini, singolarmente pagina 2 di 5 considerati, che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto "sociale" della gestione, al mandato con rappresentanza;
da ciò pertanto ne deriva la conseguente applicabilità, nei rapporti tra amministratore ed ognuno dei condomini, dell'art. 1720 comma 1 cc, secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni fatte nell'esecuzione dell'incarico (in tali espressi termini Cassazione Sentenza n. 1286/1997 che richiama Cass. n. 1720/1981). In particolare, su tale ultimo aspetto, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo cui, poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di Parte_2 mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è necessario che l'amministratore dia la prova degli esborsi effettuati (in tal senso Cassazione ordinanza n. 20137/2017). In particolare, l'amministratore deve offrire la prova delle spese anticipate di cui chiede la restituzione presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. Detto altrimenti, nell'ipotesi di mandato oneroso, tra cui rientra il rapporto con l'amministratore di condominio, il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (Tribunale Bari sentenza n. 1334 del 18/04/2011). L'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto solo quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualità e della quantità dei frutti percetti) e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione (cfr sul punto anche Cass., sez. 11, 9.6.2010, n. 1378). La deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate;
pertanto, ove il rendiconto - che è soggetto al principio di cassa - evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale (Cassazione civile, sez. II , 09/05/2011 , n. 10153). Il credito che l'amministratore vanta nei confronti del condominio per le spese anticipate nell'interesse dell'ente si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza e pertanto incombe sull'amministratore la prova degli esborsi effettuati, mentre il condominio deve dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni spesa. Va precisato, tuttavia, che l'approvazione del rendiconto non costituisce riconoscimento di debito da parte del , dovendo l'amministratore fornire una ricostruzione analitica Parte_2 che evidenzi la corrispondenza tra il debito/fattura del condominio ed il pagamento disposto con assegno o bonifico o comunque con denaro proveniente dal proprio conto personale. (Tribunale Velletri sez. I, 02/08/2023, n.1583).
pagina 3 di 5 Le anticipazioni di spese relative alla conservazione e alla gestione del condominio fatte dall'amministratore uscente, allo scopo di coprire un disavanzo di cassa devono, essere sottoposte al preventivo vaglio dell'organo assembleare oppure essere oggetto di specifica deliberazione di ratifica ad hoc, atteso che non è legittima la richiesta di rimborso non corrispondente ad un'operazione contabile registrata in sede di riepilogo e approvata dalla assemblea (Corte appello , Catania , sez. II , 27/05/2021). Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il giudicante che l'opposto, pur essendone onerato, non abbia dato prova dettagliata degli effettivi esborsi posti a fondamento della pretesa de qua, non essendo sufficiente, in assenza di una ricostruzione analitica dei singoli esborsi e di una deliberazione assembleare di ratifica ad hoc, la mera approvazione del rendiconto con la generica precisazione che “parte del saldo passivo (euro 10.658,96) costituisce credito dell'amministratore”.
2.b) Quanto alla seconda voce di credito, appaiono condivisibili, perché logiche coerenti e prive di contraddizioni, le considerazioni e le conclusioni rassegnate dalla CTU la quale, nel proprio elaborato – cui si fare integrale rinvio per gli elementi di dettaglio – ha rideterminato in €.1.198,97 l'importo complessivamente ancora dovuto in favore dell'apposto, il quale ha fatto piena acquiescenza a siffatta rideterminazione. Alla luce delle considerazioni che seguono, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, il in persona dell'amministratore pro tempore deve essere Parte_2 Parte_1 condannato a pagare, in favore di , la somma di € 1.198,97, oltre agli Parte_3 interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. 3. La domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente convenuto sostanziale è infondata e non può trovare accoglimento alla luce dei rilievi che seguono. Ritiene, innanzitutto, il Tribunale che alcun addebito possa essere elevato nei confronti del con specifico riferimento alla mancata escussione della polizza fideiussoria, sul CP_1 duplice rilievo che: a) trattasi di contestazione fondata sull'assunto, mai dimostrato, della mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di manutenzione straordinaria da parte dell'impresa appaltatrice;
b) non vi è alcuna prova del pregiudizio lamentato dal . Parte_2
Quanto agli addebiti di diligenza nella gestione contabile, il non ha assolto al Parte_2 proprio onere probatorio, risultando pienamente condivisibili sul punto le conclusioni rassegnate dalla CTU la quale, all'esito dell'esame di una documentazione “lacunosa ed insufficiente”, non ha rilevato particolari episodi di cattiva gestione imputabili al . CP_1
4. Quanto alle spese di lite, in considerazione del ridimensionamento della pretesa azionata in sede monitoria, ne appare opportuna la compensazione in ragione del 50%; mentre il residuo 50% deve essere posto a carico dell'opponente e liquidato come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, tenuto conto del valore della controversia (determinato sulla base del decisum) e dell'attività espletata. Per le stesse ragioni anche le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1859/15 del 22/10/2015;
pagina 4 di 5 - condanna il sito in Foggia alla via Isonzo n. 4, in persona Parte_2 dell'amministratore pro tempore al pagamento, in favore di e per le causali CP_1 di cui in narrativa, della somma di € 1.198,97, oltre agli interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna il sito in Foggia alla via Isonzo n. 4, in persona Parte_2 dell'amministratore pro tempore al pagamento, in favore di di 1/2 delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 1.276,00 per onorari, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge e compensa le spese tra le parti per la parte residua;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna le spese di CTU. Foggia, 20 febbraio 2025 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
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